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Numero d'incarto:
52.1995.461
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00461
DP 191/95
52.95.00462
DP 192/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 24 e 25 luglio 1995 di
a)
b)
contro
la
decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (no. 3735) che respinge
l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 21 giugno 1991
del Municipio di __________ con la quale viene decretata l'inabitabilità di
due locali situati nello stabile di sua proprietà sito al mappale no.
__________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 21
giugno 1991 il Municipio di __________, preso atto del preavviso del medico
delegato, ha dichiarato l'inabitabilità di due locali dello stabile sito al
mappale no. __________ di __________ (a lato dei vani locati alla famiglia
__________) di proprietà __________ e __________, in quanto sprovvisti dei necessari
servizi igienici;
che avverso la premessa
pronuncia __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone
l'annullamento;
che, a detta
dell'insorgente, il locale servizi igienici dello stabile, essendo l'unico, sarebbe
in uso comune per tutti gli inquilini, come risulta dal contratto di locazione
stipulato con la famiglia __________;
che con risoluzione 5
luglio 1995, l'esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento municipale
avversato respingendo il ricorso;
che, in sostanza,
l'autorità di prime cure ha ritenuto che un solo locale servizi igienici non
fosse sufficiente, né tantomeno adeguato, "ai moderni criteri di
abitazione (primaria) e di igiene, per una famiglia di 6 persone
(coniugi __________ con 4 figli piccoli) e per i locatari dei due locali in
oggetto";
che contro la premessa
risoluzione governativa __________ e __________, inquilino di uno dei locali
oggetto del censurato provvedimento, sono insorti con atti separati davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente __________
fa notare anzitutto come il medico delegato nel proprio preavviso abbia
subordinato l'abitabilità del monolocale alla condizione che la famiglia
__________ desse il proprio consenso all'utilizzazione in comune del locale toilette.
Afferma che solo uno dei due locali oggetto del provvedimento é stato dato in
locazione mentre l'altro funge da deposito ormai da diversi anni. Rileva infine
come il locatario del suddetto vano, lavorando a __________, lo utilizzi solo
saltuariamente più che altro come deposito per suoi effetti personali;
che da parte sua il
ricorrente __________ conferma l'utilizzazione saltuaria del suo monolocale;
che all'accoglimento dei
ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________
riconfermandosi nelle rispettive decisioni e postulando la reiezione delle
impugnative;
considerato, in
diritto
che i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e con un unico giudizio (art.
51 PAmm);
che giusta l'art. 15 RISA
le case o le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista
dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti,
insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive,
o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute
pubblica o per quella di chi vi abita, possono essere, su preavviso del medico
delegato, dichiarate inabitabili per decisione municipale;
che nel giudizio impugnato
l'esecutivo cantonale, scostandosi dal preavviso del medico delegato, ha
confermato l'inabitabilità dei due locali in contestazione ritenendo che un
solo servizio igienico per una famiglia di 6 persone oltre ai locatari dei suddetti
vani non fosse adeguato "ai moderni criteri di abitazione (primaria) e di
igiene";
che tale assunto non può
essere tutelato;
che di regola nelle
dichiarazioni di inabitabilità il preavviso del medico delegato, benché non
vincolante per l'autorità decidente, riveste comunque il più delle volte un
ruolo determinante;
che, detto in altri
termini, dal preavviso del medico ci si dovrebbe scostare solo per fondati e
giustificati motivi;
che nel caso concreto il
medico delegato ha subordinato l'abitabilità del monolocale locato al
ricorrente __________ alla condizione che la famiglia __________ si dichiarasse
disposta a concedergli l'uso del locale toilette;
che tale disponibilità é
stata manifestata dalla famiglia __________ che ha pure avuto modo di ribadirla
in occasione del sopralluogo esperito il 19 giugno 1995 dall'autorità di prime
cure;
che, non da ultimo, l'uso
in comune del locale servizi igienici fa pure parte delle condizioni del
contratto di locazione sottoscritto dalla famiglia __________;
che dagli atti risulta
altresì che il ricorrente __________ abita sporadicamente il monolocale e il
più delle volte solo per pernottarvi,
mentre l'altro locale, pure oggetto del provvedimento, non viene locato e funge
da vano deposito;
che in siffatte evenienze
non v'é chi non veda come non si possa ragionevolmente sostenere
l'inabitabilità dei due vani in questione solo a motivo del fatto che un unico
locale toilette non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti gli
inquilini dello stabile;
che a giudizio di questo
tribunale la messa a disposizione nelle summenzionate circostanze di un solo
servizio igienico per 7 persone, di cui 4 bambini, benché poco usuale rispetto
agli attuali parametri igienico-sanitari, non può ancora essere considerata
"inefficiente e/o insufficiente" ai sensi del menzionato art. 15
RISA;
che tale posizione risulta
altresì indirettamente confermata anche dal medico delegato, il quale nel
proprio preavviso non ha sollevato alcuna riserva in relazione al numero degli
utenti del locale toilette;
che per questi motivi il
censurato provvedimento di inabitabilità, in quanto non giustificato, deve
essere annullato e le impugnative accolte;
che dato l'esito si
prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia;
visti gli art. 15 RISA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato
(no. 3735) che conferma l'ordine d'inabitabilità 21 giugno 1991 del Municipio
di __________ per i due locali situati nello stabile sito al mappale no.
__________ é annullata.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili;
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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