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Numero d'incarto:
52.1995.459
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00459
DP 188/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 luglio 1995 di
rappr.
da: Avv. __________
contro
la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato
(n. 3746) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 12 aprile 1995 con la quale il municipio di __________ lo sospende
per tre mesi dalla funzione di segretario comunale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
funzionario di banca, lavora dal 1980 per il comune di __________ come
segretario comunale a tempo parziale.
Nell'estate del 1994 il municipio
si è accorto che il ricorrente aveva omesso di dichiarare nei bienni 1989/90 e
1990/91 il reddito accessorio conseguito con questa attività. Il 26 agosto 1994
l'autorità comunale gli ha quindi chiesto di giustificare l'omissione.
Non avendo ottenuto risposta nel
termine assegnatogli, il 17 settembre 1994, il municipio ha sospeso il
segretario dalla carica per un periodo di tre mesi a titolo di sanzione
disciplinare. Il provvedimento, adottato senza particolari formalità, è cresciuto
in giudicato, ma non è stato posto in esecuzione perché il municipio l'avrebbe
revocato, avendo il ricorrente inoltrato le dimissioni per il 30 settembre
1995.
B. Il
20 marzo 1995 la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha concluso il procedimento contravvenzionale promosso a carico
del ricorrente per sottrazione d'imposta, determinando in fr. 71'020.15
la somma da questi dovuta a titolo d'imposta federale, cantonale e comunale, di
interessi di ritardo e di multe tributarie. La relativa decisione è stata
notificata al ricorrente con comunicazione al municipio di __________ per
l'esazione della quota spettante al comune (fr. 25'035.20).
Il 10 aprile 1995 il municipio si
è accorto che la decisione dell'autorità tributaria non era stata portata a sua
conoscenza. Con decisione del giorno stesso il municipio ha quindi disposto di
sospendere nuovamente il ricorrente dalla funzione e dal salario per un periodo
di tre mesi a titolo di sanzione disciplinare. Nel provvedimento l'autorità
comunale gli rimproverava di aver aperto la corrispondenza indirizzata al municipio
e di aver fatto sparire la decisione della Divisione delle contribuzioni. Abbondanzialmente
gli venivano inoltre addebitate gravi manchevolezze di natura procedurale
commesse nell'ambito dell'organizzazione delle ultime votazioni cantonali.
Con scritto del giorno seguente
__________ ha contestato gli addebiti, asserendo di aver riposto la decisione
20 marzo 1995 della Divisione delle contribuzioni nel cassetto della scrivania,
assieme alle tassazioni da emettere, senza alcuna intenzione di occultarla.
Sentito il ricorrente, la sera
stessa il municipio ha confermato la sanzione disciplinare, che aveva
preannunciato il giorno precedente.
C. Con
giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente.
In sostanza, il Governo ha
ritenuto che il segretario avesse effettivamente voluto occultare al municipio
la decisione adottata dall'autorità tributaria nei suoi confronti.
D. Contro
il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
sanzione disciplinare.
L'insorgente ribadisce e sviluppa
in questa sede le tesi addotte senza successo davanti alla precedente istanza,
negando recisamente di aver voluto dissimulare la decisione dell'autorità tributaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi del ricorrente
con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 134 cpv.
6 LOC, 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in
ordine.
-
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti
(art. 18 PAmm). L'audizione testimoniale del sindaco di __________ postulata
dall'insorgente non appare invero atta a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
-
3.1.
Giusta l'art. 134 LOC la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei
dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle
mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) l'ammonimento
b) la multa fino
a fr. 500.--
c) il
collocamento in posizione provvisoria
d) il
trasferimento ad altra funzione
e) la
sospensione dell'impiego per un periodo massimo di tre mesi
f) il
licenziamento.
Le sanzioni
disciplinari mirano a ripristinare l'ordinato funzionamento dell'amministrazione
ed a ristabilire la fiducia in essa riposta dai cittadini. Esse devono rispettare
il principio di proporzionalità. Vanno quindi commisurate alla gravità
dell'infrazione e devono debitamente considerare il grado di colpa del trasgressore
(cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 54 B I seg.).
L'irrogazione
di sanzioni disciplinari dev'essere preceduta da un'inchiesta volta ad
accertare gli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Al dipendente a
carico del quale viene avviata una procedura disciplinare vanno inoltre
assicurate adeguate possibilità di difesa.
3.2. Nell'evenienza concreta, il municipio ha soprattutto
addebitato al ricorrente di aver "fatto scomparire" la decisione 20
marzo 1995 resa dalla Divisione delle contribuzioni in esito al procedimento
contravvenzionale per sottrazione d'imposta che l'autorità fiscale aveva aperto
a suo carico.
Nessun rimprovero vien mosso nei
confronti del segretario comunale in ordine ad un eventuale violazione dei
doveri d'ufficio commessa mediante la sottrazione d'imposta accertata dall'autorità
cantonale. In relazione a questi fatti il municipio si limita ad imputare al
ricorrente di aver violato i doveri di servizio, occultando intenzionalmente al
municipio la decisione di cui si è detto sopra. Le altre manchevolezze
addebitate al ricorrente in relazione alle votazioni cantonali rivestono un
ruolo meramente subordinato.
Definiti i termini della
contestazione, occorre stabilire se nel comportamento assunto dal ricorrente in
relazione alla decisione della divisione delle contribuzioni che lo riguardavano
personalmente siano ravvisabili gli estremi della violazione dei doveri di
servizio ascrittagli dal municipio.
3.2.1. A tal proposito occorre anzitutto respingere le
censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'asserita mancata notifica
dell'apertura del procedimento disciplinare. La risoluzione 10/11 aprile 1995
con cui il municipio gli ha comunicato di sospenderlo dalla carica per tre mesi
invitandolo a presentare le osservazioni agli addebiti su cui veniva fondato il
provvedimento, può essere considerata come una notifica dell'apertura di un
procedimento disciplinare. Certo non è stato corretto da parte del municipio
preannunciare la sanzione che intendeva irrogare.
La scorrettezza, pur denotando una
certa prevenzione del municipio nei confronti del segretario, non è tuttavia
tale da invalidare l'intero procedimento disciplinare, poiché non ha limitato i
diritti di difesa del ricorrente. Anzi, li ha semmai estesi, rendendo noto al
prevenuto la sanzione che sarebbe stata pronunciata.
3.2.2. Venendo al merito dell'infrazione in esame, va invece
rilevato che la precipitosa e sommaria inchiesta disciplinare esperita dal
municipio non ha permesso di evidenziare elementi tali da giustificare le
conclusioni che ha tratto. In particolare, non ha permesso di stabilire con
ragionevole attendibilità che il ricorrente abbia in qualche modo voluto
procurarsi un indebito vantaggio, occultando deliberatamente la decisione resa
dall'autorità fiscale nel procedimento contravvenzionale promosso a suo carico.
L'atto, per ammissione stessa del
municipio, non è stato né distrutto, né nascosto. E' stato soltanto riposto fra
le altre notifiche di tassazione, che avrebbero dovuto essere sottoposte
all'attenzione del municipio prima di dar luogo all'emissione delle relative
bollette.
A torto ravvisa il municipio in
queste circostanze un'intenzione del ricorrente di occultare la decisione che
lo riguardava. La tesi non regge, poiché il municipio sapeva perfettamente che
contro il segretario era pendente un procedimento contravvenzionale per
sottrazione d'imposta. Certo sarebbe stato preferibile che il segretario informasse
immediatamente il municipio dell'esito di tale procedimento e non attendesse
che lo stesso ne prendesse conoscenza soltanto in occasione dell'esame periodico
delle notifiche di tassazione. Nel fatto che il ricorrente abbia optato per questa
seconda soluzione non sono tuttavia ravvisabili gli estremi di una violazione
dei doveri di servizio. Né integra gli estremi di una simile trasgressione il
fatto che il ricorrente nell'evasione della corrispondenza indirizzata
all'autorità comunale non abbia trattato l'atto in questione conformemente alle
aspettative del sindaco, che si era assunto il compito di smistare
personalmente le notifiche di tassazione trasmettendole direttamente al capo dicastero.
La decisione dell'autorità tributaria è pervenuta al municipio come un atto a
sé stante e non come una normale notifica di tassazione.
In quanto fondata sull'accusa di
aver occultato la decisione dell'autorità cantonale la sanzione impugnata va
quindi annullata.
- Prosciolto
il ricorrente dall'accusa più grave, resta da verificare se si giustifichino
gli addebiti mossigli dal municipio in relazione alle manchevolezze riscontrate
nell'ambito delle recenti elezioni cantonali. Manchevolezze che sarebbero da attribuire
all'inosservanza delle istruzioni e delle direttive inviate dall'autorità
cantonale a tutti i comuni.
Su questo punto il ricorso è
infondato.
In effetti, quand'anche il
segretario, contrariamente a quanto risulta dal registro della posta in arrivo,
non avesse avuto occasione di prendere conoscenza di tali direttive, sarebbe
stato suo compito informarsi presso l'autorità cantonale.
La violazione dei doveri di
diligenza rimproverata all'insorgente non giustifica tuttavia la sanzione
censurata. Tenuto conto che per questi stessi fatti il municipio è stato
oggetto di un semplice richiamo da parte dell'autorità cantonale, dal profilo
dell'adeguatezza può entrare in considerazione soltanto un ammonimento.
Anche su questo punto,
l'impugnativa va quindi parzialmente accolta.
-
Così
stando le cose, la sanzione disciplinare impugnata e la decisione governativa
che la conferma vanno annullate e riformate nel senso che al ricorrente è
inflitto un ammonimento per aver omesso per negligenza di documentarsi adeguatamente
sulle direttive emanate dall'autorità cantonale in occasione delle votazioni
del 2 aprile 1995.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 134 LOC; 3, 18, 28, 31, 68, 69, 70
PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione
5 luglio 1995 (n. 3746) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione
12 aprile 1995 del municipio di __________.
-
Al
ricorrente è inflitto un ammonimento per aver omesso per negligenza di documentarsi
adeguatamente sulle direttive emanate dalla Divisione di giustizia in occasione
delle votazioni del 2 aprile 1995.
-
Il
comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- (mille) a titolo di
ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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