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Numero d'incarto:
52.1995.455
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00455
DP 184/95
cm
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 luglio 1995 di
contro
la
decisione 5 luglio 1995, no. 3740, del Consiglio di Stato avverso la
risoluzione 27 febbraio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato
all'insorgente il permesso di riattare ed ampliare una casa d'abitazione
situata fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
24 luglio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
27 luglio 1995 del municipio di
__________;
-
16 agosto 1995 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è
proprietaria di due stabili abitativi situati a __________ in località
__________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD); pur sorgendo
l'uno a ridosso dell'altro, i due edifici formano due entità costruttive
nettamente distinte per foggia e dimensioni;
che il 4 novembre 1994 la ricorrente ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di ampliare l'edificio sub. B, aggiungendovi sul lato
NE un'ala di m 6.20 x 4.85 strutturata su due livelli (PT: portico/rimessa; 1.
piano camera matrimoniale e servizi);
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo che l'ampliamento eccedesse i limiti posti dall'art. 24 cpv. 2 LPT e
non fosse indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale
dell'immobile: con decisione 27 febbraio 1995 il municipio di __________ ha
quindi respinto la domanda di costruzione;
che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da
__________; riallacciandosi ad un precedente ampliamento eseguito nel 1978 il
Governo ha ritenuto che l'intervento travalicasse abbondantemente il limite del
30 % fissato dalla giurisprudenza relativa all'art. 24 cpv. 2 LPT;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio della licenza; in sostanza, l'insorgente
contesta che l'attuale ampliamento possa essere sommato a quello attuato nel
1978;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ si rimette al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e
la tempestività dell'impugnativa discendono dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm: il
ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per interventi non conformi
alla funzione di zona soltanto se l'ubicazione è imposta dalla destinazione
dell'opera e se non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1
LPT);
che, in concreto, la costruzione della ricorrente non è ad
ubicazione vincolata: dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT l'autorizzazione non
può quindi essere rilasciata; nemmeno la ricorrente del resto lo pretende;
che l'art. 24 cpv. 2 LPT permette inoltre ai cantoni di
prevedere la possibilità di rilasciare autorizzazioni per interventi minori su
edifici situati fuori delle zone edificabili e non conformi alla funzione
assegnata alla zona in cui sorgono: per il diritto federale, l'intervento, autorizzabile
una tantum deve essere limitato dal profilo qualitativo e quantitativo;
non deve insomma alterare in modo apprezzabile l'identità della costruzione
preesistente (DTF 107 I b 241 e rimandi; RDAT 1982 N 76; Bandli, Bauen ausserhalb
der Bauzonen, N. 292); l'intervento deve inoltre risultare compatibile con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale;
che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 24 cpv. 2
LPT il legislatore cantonale ha previsto la possibilità di autorizzare, una
volta tanto, trasformazioni parziali indispensabili per la continuazione
dell'utilizzazione attuale di edifici esistenti fuori della zona edificabile in
contrasto con la destinazione di zona;
che la condizione dell'una tantum non esclude a priori
la possibilità di autorizzare trasformazioni successive: il risultato complessivo
deve tuttavia rientrare nei limiti dell'art. 24 cpv. 2 LPT (DTF 113 I b 224);
che, per principio, vanno prese in considerazione tutte le trasformazioni
attuate dopo il 1. luglio 1972, data in cui è entrata in vigore la LF contro
l'inquinamento delle acque (con conseguente suddivisione del territorio in zone
edificabili e non edificabili; DTF 112 I b 179 consid. 5 concernente
autorizzazioni rilasciate nel 1978);
che la controversa trasformazione non può essere autorizzata,
soprattutto perché:
·
eccede sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo
i limiti posti dalla giurisprudenza federale in relazione all'applicazione dell'art.
24 cpv. 2 LPT;
·
non è oggettivamente indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione
attuale della costruzione;
che l'ampliamento realizzato nel 1978, cumulato con quello in
esame, supera abbondantemente - dal profilo quantitativo - il limite del 30 %
fissato dalla giurisprudenza del TF: a torto la ricorrente contesta il cumulo
allegando che il PR di __________ è entrato in vigore dopo il 1978; determinanti
sono la data di entrata in vigore della LFIA (1. luglio 1972) ed il fatto che
il fondo è sempre stato escluso dalla zona edificabile, rispettivamente dal
perimetro edificabile ristretto;
che dal profilo qualitativo è pure innegabile che la costruzione
risultante dal previsto ampliamento sarebbe sostanzialmente diversa dal
fabbricato esistente prima del 1978: l'identità dell'edificio iniziale
risulterebbe radicalmente sovvertita;
che palesemente insoddisfatto è pure il requisito
dell'indispensabilità dell'ampliamento; l'aggiunta di una nuova camera da letto
non appare in effetti necessaria ai fini della continuazione dell'utilizzazione
attuale dell'edificio, già dotato di due camere, un soggiorno, un tinello ed
una cucina; le esigenze personali della richiedente, dal profilo dell'art. 75
LALPT, sono sostanzialmente irrilevanti;
che inaccoglibili sono d'altro canto le generiche
contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento a situazioni del tutto
diverse (costruzione di un capannone in zona di protezione) per rivendicare la
parità di trattamento dell'illegalità;
che così stando le cose, il ricorso va respinto addebitando
all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT; 21 LE; 75 LALPT, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- (seicento) è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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