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Numero d'incarto:
52.1995.449
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00449
DP 178/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 luglio 1995 di
e __________
contro
la
risoluzione 20 giugno 1995 (n. 3448) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 23 marzo 1995 degli insorgenti avverso la mancata risposta
da parte del consiglio parrocchiale di __________ alla loro richiesta di
consultare gli atti relativi all'edificazione, ad opera della parrocchia, al mapp.
__________ di __________ ed inoltre, a titolo cautelativo, contro i conti
consuntivi relativi all'anno 1994 approvati dall'assemblea parrocchiale nella
seduta dell'8 marzo 1995;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale
di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 8 marzo 1995 per
deliberare, in particolare, sui conti consuntivi relativi all'anno 1994 (trattanda
n. 4). Dopo aver esaminato il messaggio relativo a quella trattanda ed avendo
constatato che la spesa relativa alla costruzione intrapresa dalla parrocchia
al mapp. __________, detta __________, era superiore a quella comunicata in
occasione dell'assemblea del 12 marzo 1992, con scritto 27 febbraio 1995
__________ e __________ hanno chiesto al consiglio parrocchiale di potere esaminare
gli atti relativi a quella costruzione, così da potersi convincere della
corretta tenuta dei conti. In occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 la
signora __________ ha chiesto spiegazioni in merito all'asserito sorpasso
rispetto al preventivo riguardante la costruzione al mapp. __________. Dopo
aver ottenuto risposte da parte del presidente del consiglio parrocchiale, del
presidente di sala e del cassiere, l'interessata ha ribadito la richiesta di
poter esaminare i conti relativi alla costruzione in rassegna. Il presidente
(il verbale della seduta non é più preciso al riguardo) l'ha quindi informata
che essa avrebbe ricevuto una risposta da parte del consiglio parrocchiale.
L'assemblea ha in seguito approvato i conti consuntivi con 17 voti favorevoli,
4 contrari e 7 astenuti (tra cui i cinque membri del consiglio parrocchiale).
b) L'indomani __________ e __________ hanno rinnovato per
iscritto all'indirizzo del consiglio parrocchiale la richiesta di poter
esaminare gli atti concernenti i conti onde potersi cerziorare circa la loro
corretta tenuta e, di conseguenza, determinare in merito alla presentazione di
un eventuale gravame contro la loro approvazione. I coniugi __________ facevano
riferimento questa volta al fatto che nel conto patrimoniale al 31 dicembre
1994 la costruzione al mapp. __________ era indicata con fr. 6'339'507,65,
mentre che dalla relazione distribuita all'assemblea i costi di costruzione
della stessa, estesi in parte anche al mapp__________, assommavano a soli fr.
6'250'642.--.
B. a) Tardando a ricevere una
risposta da parte del consiglio parrocchiale, il 23 marzo 1995 i coniugi
__________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei conti
consuntivi della parrocchia riferiti al 1994 innanzi al Consiglio di Stato, al
quale hanno domandato di autorizzarli a consultare gli atti relativi all'edificazione
ai mapp. __________ e __________ di __________ e, una volta visionati gli
stessi, di poter motivare ulteriormente il loro ricorso, ove essi ribadivano le
discrepanze rilevate nello scritto 9 marzo 1995 al consiglio parrocchiale e facevano
inoltre riferimento ai costi di costruzione comunicati in occasione
dell'assemblea 12 marzo 1992. I ricorrenti si sono appellati al diritto
all'informazione ed a quello di essere sentiti, all'obbligo di trasparenza ed
infine al diritto di ogni cittadino di consultare gli atti.
b) Con scritto 3 aprile 1995 il consiglio parrocchiale ha
evaso le richieste dei ricorrenti, spiegando le differenze degli importi dei
costi dell'edificazione al mapp. __________ : il primo importo, di fr.
6'808'740.--, era il frutto di semplici informazioni/valutazioni verbali
fornite in sede di assemblea 12 marzo 1992, il secondo, di fr. 6'339'507,65,
corrispondeva invece a quanto riportato nel conto patrimoniale al 31 dicembre
1994 ed il terzo, di fr. 6'250'642.--, a quanto esposto nella relazione distribuita
in occasione dell'assemblea 8 marzo 1995, riferita ad una tappa, successiva a
quella data, della liquidazione finale. Esso ha nel contempo negato agli
insorgenti il diritto di prendere conoscenza degli atti relativi alla predetta
costruzione.
c) Con risoluzione 20 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, considerando lo stesso come volto a censurare esclusivamente la
decisione 3 aprile 1995 del consiglio parrocchiale di rifiutare agli insorgenti
il diritto di consultare i conti concernenti l'edificazione al mapp.
__________. Richiamandosi ad un'applicazione analogetica dell'art. 105 cpv. 1 e
2 LOC, il Consiglio di Stato ha considerato che tale diritto spettava esclusivamente
ai membri del consiglio parrocchiale e, limitatamente al periodo che intercorre
tra la presentazione del messaggio e la consegna del rapporto scritto, ai
membri della commissione dei conti (revisori).
C. Con gravame 6 luglio 1995
__________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato
l'annullamento. Essi ribadiscono le domande e le motivazioni già sostenute innanzi
al Consiglio di Stato
Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2
LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia, non potendo valere
- al riguardo - il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC al quale ha fatto capo
il Consiglio di Stato per determinare la legittimazione dei ricorrenti, poiché
limitato alla competenza delle autorità di ricorso). L'impugnativa é dunque ricevibile
in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza
istruttoria.
- Il Consiglio di Stato ha
considerato che il ricorso presentato innanzi allo stesso il 23 marzo 1995
fosse rivolto contro la decisione del consiglio parrocchiale del 3 aprile 1995
- e dunque di data posteriore alla presentazione del gravame - che negava agli
insorgenti il diritto di prendere conoscenza degli atti concernenti la costruzione
promossa dalla parrocchia al mapp. __________ di __________, denominata
__________. Ora ciò era senza dubbio impossibile. A tal punto che i ricorrenti
stessi avevano precisato nell'impugnativa anzidetta di appellarsi semplicemente
contro l'omessa risposta da parte del consiglio parrocchiale alle loro
reiterate richieste al riguardo ed inoltre, a titolo prudenziale, contro
l'approvazione dei consuntivi relativi all'anno 1994 da parte dell'assemblea
tenutasi l'8 marzo precedente. Nella misura in cui il ricorso 23 marzo 1995 era
rivolto avverso il ritardo con cui il consiglio parrocchiale stava trattando le
svariate istanze dei coniugi __________ di compulsazione degli atti riferiti
alla costruzione del __________, esso era pertanto diventato privo di oggetto
dopo l'evasione delle stesse da parte del consiglio parrocchiale con decisione
3 aprile 1995, la quale negava loro quella prerogativa. La contestazione di
quel rifiuto poteva dunque avere luogo solo attraverso la presentazione di un
ricorso contro la decisione 3 aprile 1995: ciò che i ricorrenti non hanno
tuttavia fatto. A torto dunque il Consiglio di Stato ha esaminato la
legittimità della decisione 3 aprile 1995 del consiglio parrocchiale. Esso é
comunque addivenuto - sia detto a titolo abbondanziale - al risultato corretto.
In effetti, come si deduce dall'art. 105 cpv. 2 LOC, applicabile per analogia
alla parrocchia in considerazione delle affinità circa l'organizzazione e il
funzionamento con il comune (non invece semplicemente - come erroneamente ha
considerato il Consiglio di Stato - attraverso il rinvio di cui all'art. 28
cpv. 2 LLCC, che é limitato alla competenza delle autorità di ricorso), il
diritto di prendere visione degli atti sulla cui base il consiglio parrocchiale
ha allestito i consuntivi spettava esclusivamente ai membri della commissione
dei conti (revisori): e questo limitatamente al periodo intercorrente tra il
deposito del messaggio e la consegna del rapporto della stessa. Il diniego di
esaminare quegli atti, sia parimenti aggiunto a titolo abbondanziale, non é
nemmeno costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito dei
ricorrenti oppure dell'obbligo di informazione e di trasparenza che spetta alle
pubbliche autorità. Non appare infine inopportuno evidenziare che l'ipotesi,
avanzata nella risoluzione impugnata (consid. 3 in fine), secondo cui ricorrendo
contro l'approvazione dei conti consuntivi (ciò che del resto i coniugi
__________ hanno fatto) gli insorgenti avrebbero potuto eludere le restrizioni
di cui all'art. 105 cpv. 2 LOC, non può - beninteso - essere condivisa da parte
del Tribunale.
-
La risoluzione governativa
deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti
retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 23 marzo
1995: atto volto a censurare l'approvazione da parte dell'assemblea parrocchiale
8 marzo 1995 dei consuntivi riferiti all'anno 1994. A tal fine tenga presente
il Governo, in primo luogo e dal profilo sostanziale, che se da un lato é
perfettamente plausibile che vi siano delle discrepanze tra i costi
dell'edificazione del __________ annunciati a titolo di
informazione/valutazione in occasione dell'assemblea 12 marzo 1992 e quelli
riportati nella contabilità al 31 dicembre 1994, non sembra invece altrettanto
immediatamente plausibile - in ogni caso, come si é verificato nella fattispecie,
in assenza di una precisa giustificazione in merito fornita da parte del consiglio
parrocchiale - che i costi risultanti da una tappa della liquidazione finale
(se non addirittura dalla liquidazione finale medesima) accertati nel mese di
gennaio 1995 siano inferiori ai costi risultanti per la stessa opera
contabilizzati al 31 dicembre 1994 ed approvati da parte dell'assemblea. In
secondo luogo e dal profilo processuale tenga presente il Consiglio di Stato
che, per l'anzidetto motivo, una decisione in merito presuppone un adeguato
approfondimento di quell'aspetto: in primis chiedendo le debite spiegazioni al
consiglio parrocchiale e, se del caso, verificando in seguito le stesse.
-
Poiché la parrocchia non é
intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere
dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 28 LLCC, 105, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 20 giugno 1995 (n. 3448) del Consiglio di Stato é
annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel
merito del ricorso 23 marzo 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 8
marzo 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti
consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1994.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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