AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.401
Data decisione, Autorità:
08.09.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00401
DP 150/95
leo
Lugano
8 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 giugno 1995 di
e __________
rappr.
da: dott. iur. __________
contro
la
risoluzione 23 maggio 1995 (n. 2866) con cui il Consiglio di Stato ha evaso
ai sensi dei considerandi il ricorso 15 febbraio 1995 degli insorgenti
avverso la decisione 7 febbraio 1995 dell'ufficio patriziale di __________ in
merito alla richiesta dei ricorrenti di utilizzare il mapp. __________ di
quel comune, di proprietà del patriziato, quale accesso veicolare al mapp.
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il patriziato di __________
é proprietario del mapp. __________ di quel comune. Il fondo, censito quale
strada di mq 887, é in realtà un sentiero di uso pubblico a forma di L, di
larghezza variante tra i due ed i quattro metri circa. Esso si diparte dalla
strada comunale al mapp. __________ e corre parallelamente alla strada comunale
al mapp. __________, ove, si immette successivamente, delimitando - insieme a
quest'ultima - una serie di proprietà private. Tra queste il mapp. __________,
di proprietà di __________.
B. a) Il 14 luglio 1994
__________ ed __________, intenzionati ad edificare un'abitazione
monofamigliare al mapp. __________, hanno sollecitato all'ufficio patriziale di
__________ l'autorizzazione ad utilizzare il primo tratto di sentiero (in
provenienza dalla strada comunale al mapp. __________), di circa 35 ml, quale
accesso veicolare al mapp. __________. Rispetto alla realizzazione dell'accesso
al fondo tramite la sottostante, confinante strada comunale al mapp.
__________, l'autorizzazione ad utilizzare il mapp. __________ per quello scopo
permetterebbe ai richiedenti di edificare l'autorimessa sul retro della casa,
evitando con ciò di sacrificare del terreno pregiato e di sopportare dei
maggiori costi di esecuzione (cfr. pagina 5, consid. 6 dell'impugnativa 7
giugno 1995 al Tribunale). Sia inoltre detto - come hanno precisato gli stessi
ricorrenti - che per poter conseguire l'accesso veicolare al mapp. __________ i
ricorrenti devono inoltre ottenere una corrispondente servitù a gravare una
piccola lingua di terreno al mapp. __________, di proprietà del fratello di
__________ (che, si legge nel ricorso al Consiglio di Stato 15 febbraio 1995,
ha comunque già comunicato il suo consenso), ubicato all'imbocco del sentiero:
e questo perché quest'ultimo presenta una strozzatura proprio in corrispondenza
dell'anzidetta proprietà.
b) Con scritto 29 luglio
1994 l'ufficio patriziale ha comunicato ad __________ di aderire alla richiesta
suddetta, intesa quale domanda di una servitù di passo, purché pagasse
un'indennità di fr. 5'000.--, assumesse le spese di manutenzione, sgombero della
neve ed altri eventuali lavori decisi dal patriziato così come le spese di iscrizione
della servitù a registro fondiario.
c) __________ ha risposto
il 10 luglio 1994 di non poter accettare l'offerta anzidetta, giudicando eccessive
le pretese economiche vantate dal patriziato e chiedendo nel contempo di documentare
le stesse. Richiesta cui l'ufficio patriziale ha dato seguito l'11 ottobre
1994, trasmettendo ad __________ la valutazione dell'indennizzo effettuata il
23 settembre 1994 da parte del perito comunale, di fr. 7'500.--.
d) Con scritto 20 dicembre
1994 il dott. iur. __________, cui i ricorrenti si erano frattanto rivolti per
tutelare i loro interessi, ha fatto presente all'ufficio patriziale di
__________ che, poiché il sentiero al mapp. __________ costituiva una cosa di
uso comune, l'ufficio stesso avrebbe dovuto decidere la richiesta 14 luglio
1994 alla stregua di una domanda di autorizzazione per l'uso speciale (od
accresciuto) dello stesso. Il precitato patrocinatore ha indi sollecitato il
rilascio dell'autorizzazione o, in ogni caso, di una decisione formale
sull'istanza.
e) Il 7 febbraio 1995
l'ufficio patriziale, appoggiandosi anche ad un parere stilato dal suo legale,
ha ribadito le proprie proposte, riducendo tuttavia la pretesa per la concessione
del diritto di passo a fr. 4'000.--.
f) Il municipio di
__________ aveva frattanto rilasciato la licenza edilizia ai coniugi __________
il 13 dicembre 1994, subordinando tuttavia la sua validità alla presentazione,
prima dell'inizio dei lavori, "di una dichiarazione che attesti l'avvenuto
accordo con i proprietari dei fondi mapp. __________ e __________ per il diritto
di passo carrozzabile". Risulta inoltre dagli atti che i ricorrenti hanno
successivamente presentato una domanda di costruzione in variante, pubblicata
nel periodo 25 gennaio/9 febbraio 1995, contemplante una nuova ubicazione dei
posteggi e dell'accesso al loro fondo.
C. Con ricorso 15 febbraio 1995
__________ ed __________ hanno impugnato la decisione 7 febbraio 1995
dell'ufficio patriziale innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato
di ingiungere all'ufficio patriziale di rilasciare loro l'autorizzazione all'uso
del primo tratto del sentiero mapp. __________ di quel comune quale accesso
veicolare al mapp. __________, la quale fosse inoltre esente dal prelievo di
tasse d'uso. Essi si sono dichiarati disposti ad assumersi le spese di
sistemazione e di manutenzione del manufatto.
D. Con risoluzione 23 maggio
1995 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame come ai considerandi. Esso ha
ritenuto che il soddisfacimento delle richieste dei ricorrenti comportasse una
commutazione dell'uso e del godimento del sentiero al mapp. __________: la
competenza a decidere sulla stessa spettava di conseguenza all'assemblea
patriziale in applicazione dell'art. 68 lett. f LOP (28 aprile 1992, in vigore
dal 1 gennaio 1995). Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato nulla la
decisione 7 febbraio 1995 dell'ufficio patriziale, al quale ha rinviato gli
atti affinché sottoponesse all'assemblea patriziale l'istanza 14 luglio 1994
dei ricorrenti.
E. __________ ed __________
sono insorti contro l'anzidetto giudicato con ricorso 7 giugno 1995 a questo
Tribunale, innanzi al quale essi ribadiscono le domande ricorsuali formulate
nella precedente sede, contestando, in particolare, l'assunto governativo
secondo cui ci si trovi in presenza di una commutazione dell'uso e del godimento
del sentiero al mapp. __________.
L'ufficio patriziale di
__________ ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto
di quest'ultimo, hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a, limitatamente ad
__________, e b LOP). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. E' certo che il fondo al
mapp. __________, di proprietà patriziale, viene utilizzato quale sentiero
aperto al pubblico transito (pedona-le). Esso costituisce pertanto un bene
amministrativo (in senso lato) definito all'art. 5 cpv. 2 LOP: concetto quest'ultimo
che, analogamente a quello ancorato agli art. 176 lett. a e 177 LOC, include i
beni di uso comune, com'è senz'altro il caso per il sentiero in esame (cfr.
sull'argomento le considerazioni svolte da questo Tribunale in RDAT I-1993 N.
8, in particolare consid. da 2.1.a 2.3.). Ne discende che l'utilizzazione da
parte di privati del sentiero in discussione, in quanto bene di uso comune, é
retta dal diritto pubblico (cfr. in senso analogo, per una piazza, STA inedita
21 luglio 1994 in re M. , consid. 1.2.; Grisel, Traité de droit administratif
suisse, pag. 534 segg., II; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2970 in
fine; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 546). Dal momento che
l'utilizzazione del mapp. __________ per il transito di veicoli a motore da e
per il mapp. __________ eccede l'uso comune del fondo patriziale ed anzi si
pone in contrasto con la sua destinazione, questa configura un uso speciale
(sottoforma di uso accresciuto rispettivamente anormale dello stesso), che lo
Stato può assoggettare a preventiva autorizzazione anche in assenza di una base
legale (cfr. Grisel, op. cit., pag. 550 e 556.; Knapp, op. cit., N. 3020 seg. ;
Scolari, op. cit., N. 570 seg.). Nell'ordinamento cantonale patriziale, la
competenza a rilasciare simile autorizzazione spetta all'ufficio patriziale
(cfr. alla STA inedita 24 settembre 1992 in re patriziato di Bodio, consid. 2
in fine; inoltre RDAT 1980 N. 15). La circostanza secondo cui nella LOP,
contrariamente alla LOC (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. c di quest'ultima), non sia
esplicitamente conferita all'Esecutivo quella competenza non permette dunque in
alcun modo di mutare quella conclusione (cfr. le sentenze appena citate).
L'ufficio patriziale dispone al riguardo di un sicuro margine di apprezzamento.
Una decisione in merito ad una domanda di uso speciale del demanio pubblico é
infatti il frutto di una valutazione di tutti gli interessi in gioco eseguita
in modo obiettivo, e pertanto ossequiosa delle libertà costituzionali e dei
principi generali del diritto amministrativo, segnatamente dell'interesse
pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento (cfr. Grisel, op.
cit., pag. 556; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, N.
1878; Scolari, op. cit., N. 576).
2.2. Sulla scorta di
quanto precede devono dunque essere subito disattese le tesi dell'ufficio
patriziale, il quale ha creduto di potere regolare i rapporti con i ricorrenti
in applicazione del diritto privato (iscrizione a registro fondiario di una
servitù di passo veicolare a carico del mapp. __________), così come quelle -
contraddittorie - del Consiglio di Stato il quale, dopo aver accennato all'uso
accresciuto che sarebbe derivato per il sentiero dal transito dei veicoli a
motore da e per il mapp. __________, ha lasciato aperto il quesito a sapere in
che modo le parti avrebbero dovuto regolare i reciproci rapporti. Il giudizio
del Consiglio di Stato non può tuttavia nemmeno essere seguito laddove considera
che l'uso del sentiero al mapp. __________ prospettato dai ricorrenti configuri
in realtà una commutazione dell'uso e del godimento del fondo medesimo, per cui
la competenza a decidere l'istanza 14 luglio 1994 spetterebbe all'assemblea, in
applicazione dell'art. 68 lett. f LOP. In effetti un siffatta commutazione consiste
in una modifica od un cambiamento di una certa intensità e durata delle
condizioni alle quali un determinato bene é a disposizione della comunità (cfr.
le sentenze di questo Tribunale pubbl. in RDAT 1980 N. 15 e rinvii; RDAT 1989
N. 12, consid. 2.1.2.; inoltre STA inedita 2 maggio 1994 in re patriziato di
__________, consid. 2). Non é il caso nella fattispecie, ove - foss'anche
accolta la richiesta 14 luglio 1994 dei ricorrenti - il sentiero é e rimane a
disposizione della collettività per il solo transito pedonale nella stessa
misura di oggi. La trasformazione del sentiero in una strada aperta senza
restrizioni al transito veicolare per l'intera collettività sarebbe per contro
costitutiva di una commutazione dell'uso e del godimento di quel bene
patriziale nel senso dell'art. 68 lett. f LOP (cfr. nello stesso senso il
__________, Il Comune, vol. I, pag. 711): i coniugi __________ non hanno
tuttavia chiesto tanto. Il fatto, paventato dal Consiglio di Stato, secondo cui
il soddisfacimento delle richieste dei ricorrenti presuppone l'allargamento e
la sistemazione del sedime stradale che va dall'imbocco del sentiero fino al
mapp. __________ (ml 35 circa) non appare invece di rilievo: trattasi infatti
di una circostanza senz'altro importante, bisogna riconoscerlo, della quale dovrà
però tenere conto, in primis, l'ufficio patriziale quando dovrà pronunciarsi
sulla richiesta formulata dai ricorrenti di utilizzare ai fini di transito
veicolare quel tratto di sentiero. D'altra parte, in caso di esito positivo i
ricorrenti si sono dichiarati disposti ad assumersi i costi di sistemazione dell'accesso
e di provvedere personalmente a procacciarsi la servitù di passo veicolare
sull'adiacente mapp. __________ volta a permettere l'allargamento del campo
stradale, indispensabile per raggiungere con veicoli a motore il mapp.
__________. Le stesse considerazioni devono essere fatte in merito alla
circostanza - pure evocata nel giudizio impugnato - secondo cui, una volta
autorizzato il transito veicolare per accedere al mapp. __________ lungo il sentiero
patriziale, l'ufficio patriziale potrà essere confrontato con analoghe
richieste di transito veicolare lungo il mapp. __________ formulate da
proprietari di fondi più arretrati rispetto alla strada comunale al mapp.
__________: trattasi anche a questo riguardo di un elemento di giudizio rilevante,
che l'ufficio dovrà soppesare già in sede di evasione della richiesta dei qui
ricorrenti.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e le risoluzioni 7 febbraio
1995 dell'ufficio patriziale di __________ e 23 maggio 1995 del Consiglio di
Stato annullate. Il Tribunale non può invece pronunciarsi direttamente
sull'esito della richiesta di uso accresciuto del sentiero al mapp. 31 e sulle
eventuali conseguenze economiche che ne derivano per i ricorrenti. In effetti,
come é stato spiegato, una decisione in merito dipende dall'esercizio del
potere d'apprezzamento di cui fruisce l'ufficio patriziale, al quale il
Tribunale non può sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello
stesso (art. 61 PAmm): potere d'apprezzamento che nella fattispecie l'ufficio
patriziale non ha invece esercitato poiché convinto di dover evadere la pratica
in applicazione del diritto privato (concessione di una servitù). Gli atti
devono di conseguenza essere retrocessi all'ufficio patriziale affinché decida
la nota istanza intesa quale domanda di uso speciale del sentiero al mapp.
__________ volto a permettere l'accesso veicolare al mapp. __________, tenendo
in debito ed obiettivo conto di tutti gli interessi in gioco. Non andrà
tuttavia trascurato di verificare, preliminarmente ad ogni valutazione, la
compatibilità della sollecitata utilizzazione con la disciplina pianificatoria
cui il PR, ed il suo piano del traffico in particolare, assoggettano il mapp.
__________.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del patriziato di __________ (art. 28 PAmm), il quale
deve altresì essere tenuto a versare delle ripetibili a favore dei ricorrenti
per entrambe le istanze ricorsuali: ripetibili comunque commisurate all'accoglimento
semplicemente parziale del gravame (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 68, 146, 147
LOP, 18, 28, 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Sono di conseguenza annullate le risoluzioni 7 febbraio 1995
dell'ufficio patriziale di __________ e 23 maggio 1995 (n. 2866) del Consiglio
di Stato.
§§ Gli atti sono retrocessi all'ufficio patriziale di __________ affinché
decida l'istanza 14 luglio 1994 dei ricorrenti come ai considerandi.
-
La tassa di giudizio, di fr.
200.--, é posta a carico del patriziato di __________, il quale é inoltre
condannato a versare ai ricorrenti fr. 300.-- per il titolo di ripetibili
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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