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Numero d'incarto:
52.1995.40
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00040
DP 25/95
leo
Lugano
23 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 20
gennaio 1995 di
Contro
la decisione 10 gennaio 1995 (n. 25) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 18 novembre 1994 dell'insorgente
avverso la deliberazione 14 novembre 1994 con cui il consiglio comunale di
__________ ha approvato i conti consuntivi del comune e delle sue aziende
relativi all'anno 1993;
viste le risposte:
febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
- 3
febbraio 1995 del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Riunito in seduta straordinaria, il 14 novembre 1994 il
consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del comune e
delle sue aziende.
B. __________, consigliere comunale, ha impugnato quella
risoluzione con ricorso 18 novembre 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha
chiesto di annullarla. Esso ha affermato che, in applicazione dell'art. 12 del
regolamento comunale, il consuntivo avrebbe dovuto essere sottoposto per
approvazione al consiglio comunale in occasione della (prima) sessione
ordinaria dell'ultimo lunedì di aprile e che, inoltre, il municipio non aveva
ottenuto dal dipartimento una qualche deroga dall'obbligo di ossequiare il
termine di presentazione anzidetto.
C. Con risoluzione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato
ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame. Esso ha, in primo luogo,
accertato che con scritto di data 12 aprile 1994 il municipio di __________
aveva informato il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali,
che "per motivi vari" non sarebbe stato in grado di sottoporre al
Legislativo l'approvazione dei consuntivi concernenti l'anno 1993 in occasione
della seduta del 25 aprile successivo, ma che quello scritto non é mai pervenuto
alla predetta sezione. Del ritardo venne inoltre informato il Legislativo medesimo
in occasione della predetta seduta, oltretutto dietro domanda del qui
ricorrente. Il Governo ha indi considerato che l'annullamento della deliberazione
del Legislativo di approvazione dei conti consuntivi a seguito della mancanza
di una concessione di proroga a favore del municipio per la presentazione dei
conti medesimi da parte del dipartimento avrebbe costituito un formalismo
eccessivo. Esso ha tuttavia nel contempo richiamato il municipio a volersi
attenere, in futuro, all'ossequio della procedura di approvazione dei conti
stabilita dalla LOC.
D. __________ si é aggravato avverso la risoluzione
governativa anzidetta con ricorso 20 gennaio 1995, attraverso il quale egli
postula l'annullamento della stessa oltre che la deliberazione con cui il
Legislativo di __________ ha approvato i conti consuntivi relativi
all'esercizio 1993 (limitatamente alla votazione sul complesso). Il ricorrente
sostiene che la motivazione adottata dal Consiglio di Stato per respingere il
suo ricorso (malgrado l'ambigua indicazione in sede di dispositivo di evasione
ai sensi dei considerandi) "potrebbe essere invocata da qualsiasi altro
ente pubblico per non rispettare le procedure previste dalla legge".
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del
gravame. Il municipio ha ribadito le osservazioni presentate innanzi al Consiglio
di Stato medesimo, ove non formulava delle conclusioni.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1
LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é pertanto ricevibile in
ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 1 LOC il consiglio comunale
si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno, alla data prevista dal
regolamento comunale. La prima sessione deve tuttavia essere convocata entro il
30 aprile ed avere come oggetto principale la gestione dell'esercizio
precedente (art. 49 cpv. 2 LOC). La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre,
deve invece essere in ogni caso consacrata all'approvazione del preventivo
dell'anno seguente (art. 49 cpv. 3 LOC). Il dipartimento, in casi eccezionali,
può prorogare i termini per la tenuta delle sessioni ordinarie del consiglio
comunale (art. 49 cpv. 4 LOC). L'art. 12 del regolamento comunale __________
fissa le date delle sessioni ordinarie del consiglio comunale all'ultimo lunedì
del mese di aprile ed al secondo lunedì del mese di dicembre.
2.2. Nel concreto caso il consiglio comunale di __________ ha
approvato i conti consuntivi del comune e delle sue aziende relativi
all'esercizio 1993 nella seduta del 14 novembre 1994, ad oltre 6 mesi quindi
dal termine fissato a quello scopo dagli art. 49 cpv. 1 LOC e 12 regolamento
comunale. E questo senza che il dipartimento avesse autorizzato il municipio a
sottoporre al Legislativo i predetti conti posteriormente al 30 aprile 1994 in
applicazione dell'art. 49 cpv. 4 LOC. Il Consiglio di Stato ha considerato che
l'assenza di autorizzazione dipartimentale non pregiudicava la validità della
predetta deliberazione del Legislativo. A ragione. In effetti, in primo luogo -
circostanza che del resto nemmeno il ricorrente mette in dubbio - il superamento
del termine fissato all'art. 49 cpv. 2 LOC non comporta la decadenza della
competenza del Legislativo comunale di approvare i conti consuntivi del comune
e delle sue aziende ancorato all'art. 13 cpv. 1 lett. f LOC: pertanto questi
ultimi devono sempre essere sottoposti dal municipio al Legislativo per
approvazione. Per questo stesso motivo, in secondo luogo, l'assenza dell'autorizzazione
dipartimentale a posticipare quella trattanda rispetto al 30 aprile di ogni
anno non é suscettibile di pregiudicare la validità delle deliberazioni del
Legislativo su quell'oggetto: in effetti la necessità di approvazione dei conti
consuntivi dell'esercizio precedente da parte del Legislativo rimane immutata
anche dopo quella data, indipendentemente dal fatto che l'autorizzazione
dipartimentale venga concessa o meno. L'obbligo, per il municipio, di
procurarsi l'autorizzazione da parte del dipartimento a procrastinare la
presentazione dei conti consuntivi é infatti semplicemente volto ad
assoggettare a specifico, accresciuto controllo da parte del dipartimento,
agente in qualità di autorità di vigilanza delegata dal Governo, la gestione
contabile e finanziaria di quei comuni ove il conto consuntivo non può essere approvato
entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo: controllo che, oltre a
permettere al dipartimento di verificare i motivi e le cause del ritardo
nell'approvazione dei conti, é finalizzato in primo luogo a porre rimedio al
ritardo stesso nel termine più breve. Il fatto quindi che il municipio non si
procuri una siffatta autorizzazione dipartimentale impegna unicamente la responsabilità
disciplinare e, se del caso, civile dei suoi membri. La procedura istituita
all'art. 49 cpv. 4 LOC non costituisce invece una formalità essenziale ai sensi
dell'art. 212 lett. e LOC (e 61 cpv. 1 PAmm): la sua disattenzione non comporta
pertanto l'annullamento della deliberazione del Legislativo comunale di
approvazione del conto consuntivo (rispettivamente del preventivo).
- Ferme queste premesse, il gravame deve dunque essere respinto.
La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi
motivi;
visti gli art. 49, 208, 209, 212
LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), é
posta a carico del ricorrente
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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