AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.4
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00004
DP 4/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23
dicembre 1994 di
Comune di __________
rappr. dal __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 (no. 207/1994) con la quale
il Dipartimento delle istituzioni ha concesso a __________ la deroga d'orario
per tenere aperto il ristorante __________ di __________ il venerdì fino alle
ore 01.00;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con istanza 16 settembre 1994, __________, titolare
della patente d'esercizio pubblico relativa al Ristorante __________ di
__________ ha presentato al Dipartimento delle istituzioni una richiesta intesa
all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino alle ore 01.00 per
tutti i giorni della settimana.
L'autorità municipale, che all'inizio si era espressa
favorevolmente alla concessione della deroga, purché limitata al solo giorno di
venerdì, ha in seguito rettificato il proprio parere asserendo di essere
incorsa in un errore ed ha preavvisato negativamente l'istanza.
B. Con risoluzione 13 dicembre 1994 il Dipartimento delle
istituzioni ha accolto parzialmente l'istanza ed ha concesso la deroga ma
limitatamente al venerdì, ritenendo che ciò fosse sufficiente per soddisfare le
esigenze di ristorazione locale e turistica che si riscontrano nel comune di
__________.
C. Con il presente tempestivo gravame il comune di
__________ chiede ora l'annullamento della premessa risoluzione dipartimentale
per motivi essenzialmente riferiti alla tutela della quiete pubblica.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il
Dipartimento delle istituzioni e la rilasciataria della controversa deroga
d'orario all'appoggio di argomentazioni si di cui si dirà, se del caso, nei
considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
discende dall'art. 60 LEP. Il ricorso é d'altro canto tempestivo. Modificando
la propria giurisprudenza, con sentenza 1° febbraio 1995 in re B. e llcc il
Tribunale ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere contro le decisioni
dipartimentali anche al comune ove è posto l'esercizio pubblico, nella misura
in cui dette decisioni autorizzano attività suscettibili di turbare l'ordine
pubblico, della cui tutela è responsabile il comune (art. 107 LOC; 23 RALOC).
E' senz'altro il caso nella fattispecie, per cui al comune di B. deve pure essere
riconosciuta la legittimazione ricorsuale (art. 60 cpv. 1 LEP, 43 PAmm). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti dalle
ore 06.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte al più tardi,
ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà
di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora.
Il
Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze locali
e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o concedere deroghe d'orario
per determinati periodi dell'anno.";
Le disposizioni riguardanti la concessione di deroghe servono
a mitigare le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma,
quando circostanze particolari fanno apparire ingiustificato il sacrificio
imposto all'amministrato dall'interesse pubblico che questa tutela (cfr.
Scolari, Diritto amministrativo, N. 222; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 36 B I seg.; STA 20.3.1991 in re E.).
Nella concessione di deroghe all'orario di chiusura degli
esercizi pubblici, il Dipartimento delle istituzioni fruisce di un'ampia latitudine
di giudizio ai fini dell'individuazione delle circostanze particolari che
legittimano l'adozione di provvedimenti volti ad attenuare le conseguenze
derivanti dalla rigida applicazione del principio sancito dall'art. 36 LEP.
L'esercizio del potere discrezionale conferito da tale norma
al Dipartimento delle istituzioni può essere censurato da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nella misura in cui appare abusivo, ovvero lesivo dei
principi fondamentali del diritto in particolare di quelli riferiti alla parità
di trattamento, all'adeguatezza ed alla neutralità economica delle misure di
polizia;
- Nel caso concreto il ricorrente sostiene che la
censurata autorizzazione di deroga non avrebbe dovuto essere rilasciata dal Dipartimento
ostandovi l'esigenza, prevalente, di tutelare la quiete notturna, già
seriamente compromessa il venerdì sera dagli avventori del locale della
resistente.
Per costante giurisprudenza (cfr. STA 25 maggio 1993 in re M;
23 febbraio 1995 in re R) le molestie, affinché possano assurgere a motivo di
diniego dell'autorizzazione eccezionale di deroga, devono essere confortate da
sufficienti riscontri (indizi) probatori tali da far apparire come certa o
comunque molto verosimile la messa in pericolo della quiete pubblica.
Ora, l'esercizio pubblico in rassegna è ubicato nella zona
industriale di __________, discosto dal centro abitato, lungo una strada
secondaria poco trafficata (via __________). Nella propria impugnativa il
ricorrente invoca la protezione della quiete notturna ascrivendo al locale
della resistente presunte turbative all'ordine pubblico senza tuttavia fornire
il benché minimo supporto probatorio. Sollecitato al riguardo da questo
tribunale con scritto 8 marzo 1995, l'insorgente si é limitato semplicemente a
ribadire quanto già esposto in sede ricorsuale, omettendo anche in questa
occasione di comprovare le asserite turbative.
D'altro canto é risaputo che il semplice preavviso negativo
formulato dal ricorrente non basta a sostanziare le pretese molestie se non é
suffragato da sufficienti elementi probatori, tanto più se, come in specie, si
contrappone al preavviso favorevole della gendarmeria di __________.
In simili circostanze non si può dunque ragionevolmente sostenere
che il Dipartimento abbia abusato del proprio potere di apprezzamento rilasciando
alla resistente la richiesta deroga d'orario.
Ne discende che la decisione impugnata, immune da violazioni
del diritto, non può che essere confermata.
- Dato che il comune non è insorto a tutela di suoi
interessi economici si prescinde dal prelevamento della tassa di giustizia.
Per questi
motivi,
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18,
18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster