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Numero d'incarto:
52.1995.392
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00392
DP 288/94
leo
Lugano
12 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica Del Tredici,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 6 settembre 1994, no. 7860, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 giugno 1994, con cui il
municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia in
sanatoria per la posa di un prefabbricato quale deposito attrezzi sulla part.
no. __________RF di __________;
viste le risposte:
-
6 ottobre 1994 del Municipio di __________;
-
12 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
-
12 ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 7 giugno 1993
il Municipio di __________ ha autorizzato __________ a posare sulla part. no.
__________di __________ una baracca in legno prefabbricata di 18 mq per deporre
gli attrezzi destinati alla coltivazione delle part. no. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, tutte ubicate in
territorio di __________, fuori dalla zona edificabile. Di queste 6'307 mq sono
bosco e incolto. I restanti 2'982 mq sono in parte prato, in parte occupati da
un orto di 50 mq, da un frutteto di 20 alberi ed una vigna di 60 ceppi, che
egli coltiva per hobby.
B. Nel corso del mese di
maggio, costatato come il manufatto posato fosse di dimensioni superiori a
quelle prospettate nella domanda edilizia (aumento della superficie interna di
5,88 mq e aggiunta di una terrazza di 11,50 mq) e presentasse delle caratteristiche
differenti (pavimentazione, apertura di nuove finestre) il Municipio di
__________ ha invitato l'insorgente a presentare una domanda di costruzione in
sanatoria.
C. Il 27 maggio seguente il Dipartimento
del territorio, informatosi presso il richiedente che per la manutenzione dei
fondi necessitava unicamente di una falciatrice e dello zacki boy, si é opposto
al rilascio della licenza edilizia in sanatoria, essendo la superficie del
capanno eccessiva per le necessità oggettive del richiedente. Il Municipio di
__________ ha pertanto negato il rilascio della licenza.
D. Con giudizio 6 settembre
1994 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione municipale, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dal ricorrente.
L'autorità di ricorso di prima istanza ha ritenuto che la
costruzione in oggetto fosse sovradimensionata rispetto alle necessità dei
fondi, evidenziando che la sua configurazione - segnatamente l'esecuzione di
due finestre vista lago, della tettoia con ringhiera nonché della
pavimentazione il legno rifinito- la rende più adatta ad attività ricreative
che alla funzione originale di deposito per attrezzi.
Ha in sostanza ritenuto che la stessa non potesse essere autorizzata
a posteriori poiché non rispondente ai requisiti posti dall'art. 24 LPT.
E. Il soccombente impugna ora
la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza edilizia in sanatoria.
Riassunta la fattispecie, l'insorgente giustifica l'aumento
della superficie del manufatto asserendo che la varietà delle coltivazioni
(orto, frutteto, vigneto, prato) richiede un numero superiore di attrezzi
rispetto a quanto necessario per una monocoltura. Manifestando l'intenzione di
trasferirsi stabilmente in Ticino, ritiene che l'intensificazione della propria
attività agricola richiederà necessariamente uno spazio maggiore per depositare
gli attrezzi.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio d Stato, il Dipartimento del territorio ed il
Municipio di __________, postulando la riconferma del giudizio impugnato senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il
ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE 1991. Il
giudizio stesso può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
-
Il sedime in questione
risulta, pacificamente, situato fuori dal comprensorio edificabile comunale.
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili,
possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di
destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si
oppongono interessi preponderanti.
Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se
l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto
in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non
può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono
previste adeguate zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione
vincolata in senso negativo).
Il requisito dell'ubicazione vincolata non é adempiuto quando
la scelta fuori dalla zona edilizia é dettata unicamente da ragioni finanziarie,
famigliari, personali o di mero comodo (DTF 117 Ib 267 e 281; RDAT 1984 n. 79
p. 175).
Il secondo presupposto per il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 24 LPT é invece dato allorché l'ubicazione
prescelta appare giustificata in base alla ponderazione degli interessi
contrapposti (DTF 114 Ib 187; Commentario alla LPT ad. art. 24 N. 13 e segg.).
- Come ha giustamente
osservato il Consiglio di Stato il Tribunale federale ha costantemente
sostenuto che di principio i depositi di attrezzi di colture agricole vanno
realizzati nelle zone edificabili, dato che nella maggior parte dei casi é
possibile senza troppi inconvenienti un trasporto in loco delle attrezzature
necessarie. Questo principio vale a maggior ragione per i piccoli appezzamenti:
infatti con sentenza 6 maggio 1986 il Tribunale federale ha negato la necessità
di un deposito viticolo per un vigneto di 2'000 mq (cfr. Bandli, Bauen
ausserhalb der Bauzonen, p. 167).
Tuttavia, quando questi vengono realizzati fuori dalla zona
edificabile, le dimensioni devono attenersi allo stretto necessario per lo
sfruttamento del fondo agricolo. A titolo esemplificativo, questo stesso
tribunale ha ritenuto giustificata la costruzione di una baracca/tettoia di 72
mq per un vigneto di ca. 14'000 mq con 6'000 ceppi di vite (cfr. STA 27 marzo
1992 in re Solcà), mentre per un vigneto di 1'200 mq ha ritenuto che una
manufatto di 18 mq fosse eccessivo e che un deposito di 12,5 mq fosse più che
sufficiente (cfr. STA 27 dicembre 1993, in re Comune di __________).
- In concreto, il Municipio
di __________ ha autorizzato l'insorgente a posare un prefabbricato di 18 mq
per deporre gli attrezzi da giardino.
Il ricorrente ha invece posato un manufatto di dimensioni decisamente
superiori, avente una superficie interna di 23,8 mq ed una terrazza di 11,5 mq.
Se la costruzione così come autorizzata dalla licenza
edilizia soddisfaceva i presupposti per un'ubicazione vincolata, lo stesso non
si può dire del manufatto realizzato.
Il ricorrente aumentando da 18 mq a 23,8 mq la superficie
interna della costruzione e creando, tramite l'allungamento di una falda del
tetto, una terrazza di 11,5 mq, ha effettuato una costruzione di ben 35,3 mq.
Ora, se egli stesso nella domanda di costruzione 13 aprile
1993 ha ritenuto che un capanno di 18 mq fosse sufficiente per riporre gli
attrezzi necessari alla coltivazione dei suoi fondi, bisogna necessariamente
concludere che quello realizzato é chiaramente sproporzionato allo scopo
prefisso.
E' ben vero che i parametri sviluppati dalla giurisprudenza
cantonale in casi analoghi a quello in esame si riferiscono a monocolture
(baracca/tettoia di 72 mq per un vigneto di ca. 14'000 mq con 6'000 ceppi di
vite; manufatto di 18 mq per un vigneto di 1'200 mq), mentre l'insorgente
giustifica il maggior volume della costruzione asserendo che la varietà delle
coltivazioni eseguite sui fondi (orto, frutteto, vigneto, prato) richiede un
numero superiore di attrezzi e pertanto maggiore spazio per depositarli.
Tale argomentazione non é comunque pertinente, in quanto già
al momento del rilascio della licenza l'insorgente praticava diverse
coltivazioni e nulla permette di ritenere che nel frattempo siano aumentate le
esigenze di spazio per il deposito di attrezzi che non possono essere sistemati
in edifici posti all'interno della zona edificabile.
Da ultimo si osserva che la circostanza che in futuro venga intensificata
l'attività agricola non comporta necessariamente l'utilizzo di un numero
maggiore di attrezzature e pertanto la necessità di uno spazio maggiore dove
riporle.
Ne consegue che la costruzione realizzata non può essere sanata
mediante il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria.
Il ricorso deve quindi essere respinto. Spese e tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Tassa di giustizia e spese
di fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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