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Numero d'incarto:
52.1995.352
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00352
DP 114/95
cm
Lugano
25 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 1995 del
rappresentato dal municipio
e patrocinato dall' avv. __________
contro
la risoluzione 28 marzo 1995 (n. 1907) con cui il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 12 febbraio 1994 di __________
avverso la decisione 1 febbraio 1994 del municipio di __________ di respingere
la richiesta di restituzione di fr. 2'870,60 pagati dal predetto in qualità
di proprietario del mapp. __________ di quel comune quale contributo di
miglioria relativamente alla sistemazione della strada __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il comune di __________
ha proceduto, negli scorsi anni, alla costruzione della strada di quartiere
__________. Per detta opera il comune ha inoltre proceduto all'imposizione di
contributi di miglioria. Il prospetto dei contributi é stato pubblicato nel
periodo 14 febbraio/14 marzo 1992. Tra gli interessati al prelievo figurava
anche __________, proprietario dei mapp. __________, __________e __________di
quel comune, che sono stati imposti dal municipio per fr. 482,15, 5'193,70 e
2'870,60 rispettivamente. Accogliendo un ricorso di __________, con sentenza 23
luglio 1993 il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha
annullato il contributo di miglioria prelevato a carico del mapp. __________,
di fr. 5'193,70. Il Tribunale ha considerato che il diritto di imposizione del
comune fosse perento, poiché la pubblicazione del prospetto dei contributi
aveva avuto luogo ad oltre tre anni dal compimento dell'opera: termine massimo
per procedere a tanto fissato all'art. 14 dell'or abrogata LCMI dell'8 marzo
1971.
B. Riferendosi alla predetta
sentenza 23 luglio 1993 del Tribunale d'espropriazione, con lettera 26 luglio
successivo __________ ha domandato al municipio di __________ la restituzione
di tutti i contributi di miglioria versati nella sua qualità di proprietario
per la costruzione della strada __________, pari a fr. 8'546,45, oltre interessi.
Con lettera 1 settembre 1993 l'Esecutivo ha informato il resistente di procedere
alla restituzione del contributo riferito al mapp. __________, che il predetto
Tribunale aveva annullato. Il municipio spiegava inoltre che avrebbe
eventualmente versato il residuo dopo aver deciso "la procedura da
adottare verso tutti coloro che non hanno sollevato obiezioni alla procedura
d'incasso dei contributi di miglioria". Esso prometteva parimenti di regolare
il problema degli interessi in quella sede. Non avendo però ricevuto una
qualche risposta in merito, con lettera 3 gennaio 1994 __________ ha infine
sollecitato al municipio di __________ la restituzione di fr. 2'870,60 versati
il 15 settembre 1992 a titolo di contributo di miglioria imposto a carico del mapp.
__________. Con scritto 1 febbraio 1994 l'Esecutivo si é rifiutato di dar
seguito alla sollecitazione, per il motivo che la decisione di imposizione a
carico dei quel fondo, inimpugnata, era cresciuta in giudicato. Lo scritto non
indicava i rimedi di diritto esperibili contro lo stesso.
C. a) __________ ha impugnato
quella comunicazione municipale con ricorso 12 febbraio (erroneamente datato
gennaio) 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di
ordinare al municipio di __________ di restituirgli l'importo di fr. 2'870,60:
e questo sempre facendo riferimento al giudicato del Tribunale
d'espropriazione.
b) Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame con
risoluzione 28 marzo 1995. Ammessa la ricevibilità dello stesso (consid. 3), esso
ha pregiudizialmente accertato che la decisione municipale di pubblicazione del
prospetto dei contributi di miglioria nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992
fosse nulla (consid. 6 e 7) e che di conseguenza il comune di __________
avrebbe dovuto restituire all'insorgente anche l'importo da questi versato a
titolo di contributo di miglioria per il mapp. __________, integrato dagli interessi
al saggio del 5% (consid. 8 e dispositivo n. 1). Poiché anzi a questo punto
l'intera procedura doveva essere considerata nulla, il Consiglio di Stato ha
esteso l'obbligo per il comune di restituire i contributi incassati, sempre
integrati degli interessi, a tutti i proprietari interessati dal prelievo (consid.
9 e dispositivo n. 2).
D. Con ricorso 2 maggio 1995 il
comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa predetta, della quale chiede l'annullamento. Esso
contesta la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della vertenza, la
conclusione secondo cui la decisione municipale di pubblicare il prospetto dei
contributi di miglioria fosse nulla, infine l'estensione dell'oggetto della
lite all'intera procedura di prelievo di contributi di miglioria. Il ricorrente
si duole inoltre di una grave lesione della sua autonomia, di un arbitrio
commesso da parte dell'autorità governativa e, per quanto concerne l'estensione
dell'oggetto della lite, di una lesione del suo diritto di essere sentito.
Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
conto di quest'ultimo, e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
- a) Come risulta
dall'esposizione dei fatti, il Consiglio di Stato non si é limitato ad ordinare
al comune di restituire il contributo di miglioria a suo tempo pagato dal ricorrente
relativo al mapp. __________, così come da questi sollecitato (dispositivo n.
1), ma ha esteso l'obbligo di restituzione del comune a tutti i contributi
incassati per la costruzione della strada __________ (dispositivo n. 2).
L'estensione di quell'obbligo, che non costituiva l'oggetto della lite
sottopostagli con ricorso 12 febbraio 1994, può quindi essere stata ordinata
dal Governo nell'esclusivo ambito dello svolgimento delle sue funzioni di
autorità di vigilanza sui comuni ai sensi degli art. 194 segg. LOC. Orbene, le
decisioni rese dal Consiglio di Stato in tale veste sono definitive (art. 207
LOC; inoltre alle precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18). Per questo
motivo il gravame del comune si appalesa irricevibile nella misura in cui é
volto a contestare il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa 28 marzo
- Di questo fatto é del resto ben in chiaro lo stesso comune, il quale nel
suo ricorso ha preannunciato la parallela presentazione di un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale su questo aspetto della lite.
b) La competenza del Tribunale ad occuparsi del gravame é invece
data nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato (seppur erroneamente,
come si vedrà) la sua competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, giusta il
quale contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di
Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso é per il rimanente tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Esso é dunque ricevibile
in ordine e può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il comune contesta in
primo luogo la competenza del Consiglio di Stato ad occuparsi della
contestazione sorta a seguito del suo rifiuto di restituire al resistente
l'importo di fr. 2'870,60 pagato da questi quale contributo di miglioria
riferito al mapp. __________.
2.2. Come già é stato ricordato poco sopra, contro le
decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 208
cpv. 1 LOC). Con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che
toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o
tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere
vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del
cittadino con l'ente pubblico (cfr. DTF 114 Ia 463; RDAT I-1991 N. 20; II-1991
N. 8 consid. 2a; STA inedita 29 luglio 1993 in re patriziato di __________, consid.
2.1.). Nel concreto caso l'obbligo contributivo di __________ i, nella sua
qualità di proprietario del mapp. __________, relativamente alla costruzione
della strada __________ é stato fissato tramite la pubblicazione del prospetto
dei contributi, la quale ha avuto luogo nel periodo 14 febbraio/14 marzo 1992 e
che il resistente non ha impugnato per quanto concerneva quel mappale,
permettendo con ciò la sua crescita in giudicato. Il rifiuto manifestato da
parte del municipio nella lettera 1 febbraio 1994 di restituirgli quanto
incassato per tale titolo malgrado il Tribunale d'espropriazione avesse
frattanto annullato il contributo dovuto dal ricorrente in qualità di proprietario
del mapp. __________ a motivo di perenzione della procedura di imposizione non
costituiva pertanto una decisione nel senso sopradescritto. Quel documento era
infatti insuscettibile di creare un obbligo contributivo da parte del resistente,
poiché questo sussisteva già a pieno titolo. La comunicazione 1 febbraio 1994
poteva tuttavia essere ragionevolmente interpretata, alla luce delle
circostanze del concreto caso, quale reiezione della domanda formulata dal
resistente il 3 gennaio 1994 di riesame della decisione di imposizione del
febbraio 1992 alla luce dell'accertamento frattanto operato da parte del
Tribunale d'espropriazione, secondo cui il diritto di imporre dei contributi di
miglioria da parte del comune per l'opera in discussione era in realtà perento.
Entro questi limiti la predetta comunicazione costituiva senz'altro una
decisione, ma che era però impugnabile, a questo momento, davanti alle autorità
di ricorso competenti per giudicare il merito della controversia. Nella
fattispecie quindi il gravame 12 febbraio 1994 avrebbe dovuto essere presentato
innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina (art.
13 cpv. 2 e 3 LCMI 1990; 16 cpv. 1 LCMI 1971). Il Consiglio di Stato avrebbe
pertanto dovuto dichiararsi incompetente a giudicare il gravame 12 febbraio
1994 di __________ e trasmettere nel contempo gli atti al predetto Tribunale in
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 PAmm. Dichiarando invece ricevibile il gravame
ed entrando nel merito dello stesso il Consiglio di Stato ha violato il diritto
ed il suo giudizio, su questo punto, deve essere annullato (cfr. sentenze
inedite TCA 1 aprile 1993 in re comune di __________; 29 luglio 1993 in re D., consid.
2.2., e patriziato di __________, consid. 2.2.).
-
Sulla scorta di quanto
precede, nella misura in cui é ricevibile, il ricorso deve essere accolto e il
dispositivo n. 1 della risoluzione governativa impugnata deve essere annullato.
Gli atti devono nel contempo essere trasmessi al Tribunale d'espropriazione
della giurisdizione sottocenerina affinché esamini il ricorso 12 febbraio 1994
del resistente.
-
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) e non assegna ripetibili al comune (art.
31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 4. 18. 43. 46 PAmm,
208 LOC, 14 e 16 LCMI 1971, 13 LCMI 1990
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui é ricevibile,
il ricorso é accolto
§. Il dispositivo n. 1 della risoluzione governativa 28 marzo
1995 (no. 1907) é annullato.
§§. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina affinché esamini il ricorso 12 febbraio 1994 di
__________ contro la decisione 1 febbraio 1994 con cui il municipio di
__________ ha respinto la richiesta di restituzione di fr. 2'870,60 pagati dal
predetto in qualità di proprietario del mapp. __________di quel comune quale
contributo di miglioria relativamente alla costruzione della strada __________.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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