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Numero d'incarto:
52.1995.343
Data decisione, Autorità:
12.05.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00343
DP 107/95
cm
Lugano
12 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 1995 di
contro
la decisione 28 marzo 1995, no. 1931, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 febbraio 1995 con cui il
municipio di __________ ha deliberato a quattro professionisti i lavori di
allestimento dell'inventario dei rustici;
viste le risposte:
-
21 aprile 1995 del municipio di
__________;
-
26 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
10 maggio 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 dicembre 1994 il
municipio di __________ ha messo a pubblico concorso i lavori di allestimento
dell'inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile;
che nel termine fissato
sono state inoltrate 22 offerte fra cui quella del ricorrente, già sindaco del
comune;
che con decisione 8
febbraio 1995 il municipio di __________ ha deliberato i lavori ai resistenti;
che contro la predetta
delibera __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento; a suo avviso, l'offerta prescelta sarebbe stata eccessivamente
onerosa;
che con giudizio 28 marzo
1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che le scelte
operate dal municipio fossero conformi al diritto concretamente applicabile: in
particolare ha ritenuto che la maggior spesa fosse giustificata dalle garanzie
di affidabilità fornite dai deliberatari in ordine ad un'esecuzione ineccepibile
del lavoro;
che contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente si limita
a rimproverare al Consiglio di Stato di aver deciso in modo eccessivamente
sollecito, senza attendere le risposte di tutte le controparti e dando credito
alle "argomenta-zioni pretestuose del municipio di __________ ";
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di Intragna ed i deliberatari
dei lavori;
Considerato, in
diritto
che l'impugnativa,
tempestivamente introdotta davanti all'istanza competente da un ricorrente
legittimato ad agire in giudizio, è ricevile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che il ricorso può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): le prove, di cui
l'insorgente sollecita l'assunzione sono manifestamente inidonee a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che il ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro la violazione
del diritto (art. 61 PAmm);
che costituisce in
particolare violazione del diritto:
·
l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa;
·
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto;
·
l'eccesso e l'abuso di potere;
·
la violazione di una norma essenziale di procedura;
che nelle censure
sollevate dall'insorgente non è riscontrabile alcuna delle ipotesi sopra
menzionate: la sollecitudine con cui il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso
è ampiamente giustificata dall'esigenza di rendere operativa la delibera per
l'esecuzione di lavori attesi con impazienza da numerosi proprietari di rustici
situati fuori della zona edificabile;
che nemmeno l'inosservanza
dell'effetto sospensivo del ricorso è atta ad invalidare la delibera avversata;
che, fatte proprie le
argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato, il ricorso va senz'altro
respinto, siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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