AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.335
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00335
DP 100/95
52.95.00336
DP 101/95
leo
Lugano
6 giugno 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi del 10
aprile 1995 di
- __________
- __________
contro
le decisioni 21 marzo 1991 (n.
1759 e 1760) del Consiglio di Stato che dichiarano irricevibili le istanze di
revisione presentate dagli insorgenti avverso le decisioni 19 febbraio 1992
con cui il municipio di __________ ha inflitto loro due multe di fr.
10'000.-- e di fr. 5'000.-- per abusi edilizi;
viste le risposte:
-
21
aprile 1995 del Consiglio di Stato,
-
4 maggio
1995 del municipio di __________,
al ricorso di
__________;
-
21
aprile 1995 del Consiglio di Stato,
-
4 maggio
1995 del municipio di __________,
al ricorso di
__________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisioni del 19 febbraio 1992 il municipio
di __________ ha inflitto tre multe edilizie, di fr. 50'000.--, fr. 10'000.-- e
fr. 5'000.-- a __________, __________ e __________ per abusi edilizi commessi
in qualità di proprietario, di progettista rispettivamente di esecutore di
opere edilizie realizzate sulla part. n. __________RFD;
che con decisioni del 13 gennaio 1993 il Consiglio di
Stato ha confermato i provvedimenti;
che dei tre soccombenti soltanto __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che con sentenza 15 marzo 1993 questo Tribunale ha
annullato, per intervenuta prescrizione, la multa inflitta al proprietario
delle opere abusive;
che con scritti del 15 novembre, rispettivamente del
2 dicembre 1994 il municipio di __________ ha chiesto il pagamento delle multe
cresciute in giudicato;
che con istanze del 2, rispettivamente del 21
dicembre 1994 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
di annullare le multe in questione;
che il 30 gennaio 1995 il municipio di __________ ha
deciso a maggioranza di accogliere le richieste di annullamento; la decisione
non è stata tuttavia notificata ai richiedenti;
che il 13 febbraio 1995 il municipio di __________ ha
trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, configurando le domande di annullamento
delle multe alla stregua di domande di revisione;
che con decisioni del 21 marzo 1995 il Consiglio di
Stato ha respinto le istanze ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 35
PAmm;
che contro le predette risoluzioni governative
__________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in sostanza che venga dato atto dell'annullamento delle multe;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto delle
impugnative, senza formulare particolari osservazioni;
che il municipio di __________ chiede invece di
considerare che il 30 gennaio 1995 ha risolto, a maggioranza, di annullare le
multe in oggetto;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine
giusta gli art. 58 LE 1973 e 148 LOC;
che i ricorsi possono essere evasi sulla base degli
atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che oggetto del presente giudizio è di per sé
soltanto la questione a sapere se le decisioni con cui il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibili le istanze di revisione sottopostegli dal municipio di
__________ siano conformi al diritto;
che con determinazione 30 gennaio 1995 il municipio
ha tuttavia risolto di annullare le multe in contestazione;
che nella misura in cui questa risoluzione è
irrevocabile - come lo stesso municipio chiede di considerare (cfr. risposte
4.5.1995) - i ricorsi vanno dichiarati privi d'oggetto;
che nella misura in cui tale determinazione potesse
ancora essere rimessa in discussione, le impugnative sarebbero invece da
respingere perché non sono dati i presupposti dell'art. 35 PAmm per rivedere ed
annullare le multe inflitte ai ricorrenti;
che giusta l'art. 35 PAmm il rimedio della revisione
è infatti dato:
"a) se l'Autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto
essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa
senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti
rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra
di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un
delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di
fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto
fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente."
che nell'evenienza concreta l'annullamento della
multa inflitta al proprietario dell'opera non costituisce un fatto nuovo a'
sensi dell'art. 35 lett. d) PAmm: fatti nuovi rilevanti secondo questa disposizione
possono essere soltanto accadimenti verificatisi prima dell'emanazione del
provvedimento dedotto in revisione;
che non può nemmeno essere considerato nuovo a' sensi
dell'art. 35 lett. d) PAmm il fatto che, dopo la sentenza 15 marzo 1993 con cui
questo Tribunale ha annullato la multa inflitta ad __________, i ricorrenti si
siano resi conto che anche le multe a loro irrogate erano di per sé prescritte;
che la rinuncia ad impugnare le decisioni con cui il
Consiglio di Stato le aveva confermate ne ha determinato la crescita in giudicato;
che non essendo il rimedio della revisione concepito
per riparare alle conseguenze preclusive derivanti dalla mancata impugnazione,
i ricorsi, in quanto non privi d'oggetto, sarebbero pertanto da respingere;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 51,
60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
In quanto non privi d'oggetto i ricorsi sono evasi come
ai considerandi.
-
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster