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Numero d'incarto:
52.1995.315
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00315
DP 230/92
cm
Lugano
21 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 luglio 1992 di
contro
la
risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5448) con cui il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso 21 ottobre 1988 di __________ avverso la
decisione 10 ottobre 1988 del municipio di __________ di imposizione della
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni
1985, 1986, 1987 e 1988;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con decisione 10 ottobre 1988 il municipio di __________
ha emesso la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
riferita agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988;
che __________, proprietario nel comune di una residenza secondaria,
tassata fr. 100.-- per anno in applicazione dell'art. 11 lett. b del
regolamento per il servizio raccolta rifiuti, é insorto avverso quella
decisione innanzi al Consiglio di Stato, denunciando in particolare l'esosità
del tributo, che egli chiedeva fosse ridotto a fr. 30.-- per anno, importo
corrispondente tra l'altro alla tassa imposta per quegli anni alle economie
domestiche di domiciliati in applicazione dell'art. 11 lett. a dello stesso
regolamento;
che con risoluzione 1. luglio 1992 il Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente il ricorso, annullando la tassa riferita all'anno 1985 per
violazione del divieto di irretroattività delle leggi (dispositivo n. 1.1.), ma
confermando quella per gli anni successivi (1986, 1987, 1988; dispositivo n.
1.2.), mettendo inoltre a carico del ricorrente 3/4 della tassa di giudizio, di
fr. 200.-- (dispositivo n. 2);
che __________, vedova del fu __________, ha impugnato
l'anzidetta risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, ribadendo le
richieste precedentemente formulate;
che il Tribunale ha soprasseduto alla trattazione della
pratica in attesa che il Tribunale federale si pronunciasse sul ricorso presentato
dal comune di __________ contro la sua sentenza 1 dicembre 1993, ove aveva
stabilito che un'imposizione differenziata della tassa per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti primari) e
non (residenti secondari) non fosse lecita;
che con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto
il ricorso del comune di __________, stabilendo in particolare che esiste una
presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune
non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente
nel comune, ferma restando la possibilità per un comune di dimostrare il
contrario sulla base di un calcolo preciso, e che pertanto, in principio, i
residenti secondari non possono essere gravati da una tassa riferita a quel
servizio superiore a quella richiesta presso le economie domestiche di
domiciliati, pena la violazione dell'art. 4 Cost.;
che, sulla scorta delle motivazioni di detta sentenza,
trasmessa per conoscenza alle parti, in occasione dell'udienza 6 marzo 1996 il
comune e la ricorrente hanno conchiuso una transazione a tenore della quale la
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per gli anni
1986, 1987 e 1988 posta a carico della ricorrente é ridotta a fr. 30.-- per
anno, tale la tassa imposta in quegli anni alle economie domestiche di
domiciliati;
che le parti hanno indi congiuntamente sollecitato il
Tribunale ad accogliere il ricorso nei termini della transazione suddetta;
che l'accordo citato é in perfetta armonia con la
giurisprudenza del Tribunale federale, per cui il Tribunale non può che
accedere alla detta richiesta;
che ciò comporta l'annullamento dei dispositivi n. 1.2. e 2
della risoluzione governativa impugnata;
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm),
né assegna ripetibili al comune (art. 31 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2, 30, 31, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é accolto nei
termini della transazione conchiusa dalle parti all'udienza 6 marzo 1996.
-
I dispositivi n. 1.2. e 2
della risoluzione 1 luglio 1992 (n. 5448) del Consiglio di Stato sono
annullati.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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