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Numero d'incarto:
52.1995.313
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00313
DP 94/95
cm
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 aprile 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 15 marzo 1995, no. 1503, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 dicembre 1994 con cui il
municipio di __________ le nega il permesso di trasformare in abitazione
primaria un ripostiglio situato sulla part. no. __________RFD;
viste le risposte:
-
7 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
-
11 aprile 1995 del municipio di
__________;
-
18 aprile 1995 di __________;
-
27 aprile 1995 del Dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 marzo 1993 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di destinare ad uso abitativo
il piano terreno del magazzino / ripostiglio situato accanto alla sua casa
d'abitazione (part. no. __________RFD). L'intervento prevedeva di istallarvi
una cucina ed i servizi igienici. Il piano superiore (sottotetto) avrebbe dovuto
restare inutilizzato sintanto che non fosse entrato in vigore il nuovo PR con
conseguente aumento dell'indice di sfruttamento da 0,3 a 0,4.
Alla domanda, pubblicata soltanto nel 1994 dopo vicissitudini
procedurali che non occorre qui rievocare, si è opposta __________ ,
proprietaria di un fondo vicino a quello dedotto in edificazione.
B. Con decisione 21 dicembre
1994 il municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo che la
costruzione esistente non potesse essere oggetto di un simile cambiamento di
destinazione poiché non rispettava la distanza minima prescritta dall'art. 10
NAPR dall'antistante strada comunale.
C. Con giudizio 15 marzo 1993
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Il Governo ha anzitutto escluso che la ricorrente potesse
pretendere il rilascio del permesso prevalendosi del principio della buona
fede. La licenza accordata in passato per riattare e sopraelevare il magazzino
non era atta suscitare legittime aspettative in ordine ad una futura
concessione dell'autorizzazione a cambiare la destinazione del fabbricato.
Esclusa anche la possibilità di concedere una deroga alle distanze
dalla strada, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la prevista
trasformazione eccedesse i limiti degli interventi autorizzabili in base
all'art. 39 RLE.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Rievocati i fatti, l'insorgente ripropone e sviluppa in
questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza
con riferimento alla tutela delle situazioni acquisite ed al principio della
buona fede.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la resistente
__________ senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività del gravame sono indiscutibilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46
PAmm.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti integrati dalla documentazione fotografica prodotta dalla
ricorrente. Il sopralluogo richiesto non appare invero atto a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti e circostanze rilevanti per
il giudizio.
- 2.1. Giusta l'art. 39 RALE,
"edifici o impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono
essere riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni
più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei
vicini".
Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà,
intesa come tutela delle situazioni esistenti (Besitzstandsgarantie), la norma
permette il mantenimento delle opere edilizie legittimamente realizzate, ma
venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva. A differenza del previgente art. 33 RE 1974, che escludeva i lavori
di trasformazione sostanziali, ovvero atti ad alterare l'identità della
costruzione, la nuova disposizione permette ora anche modifiche di un certo rilievo.
Questa facilitazione, travalicante i limiti della tutela
delle situazioni acquisite, è soprattutto volta a permettere il recupero di costruzioni
ancora sufficientemente integre, adattandole per quanto possibile al nuovo
diritto. Non è intesa a perpetuare o addirittura ad aggravare i momenti di
contrasto con il diritto posteriore. Essa va quindi accordata con riserbo,
valutando attentamente l'importanza di tale contrasto dal profilo
dell'interesse pubblico e di quello dei vicini. (cfr. STA 9.12.93 in re M. =
RDAT 1994 II N. 46).
2.2. Nel caso in esame, l'edificio che la ricorrente intende
trasformare in casa d'abitazione non rispetta la distanza minima di 4 m
prescritta dall'art. 10 NAPR di __________ dal ciglio dell'antistante strada
comunale. Buona parte dell'edificio (22 mq su 57) viene infatti a trovarsi ad
una distanza inferiore.
Incontestabilmente, lo stabile in esame va quindi configurato
come una costruzione esistente in contrasto con il diritto applicabile.
Invano reputa l'insorgente che l'esistenza dell'opera possa
essere legittimata mediante concessione di una deroga alle distanze prescritte
dall'art. 10 NAPR.
Deroghe possono essere concesse giusta l'art. 48 NAR soltanto
alle linee di arretramento fissate dal piano del traffico. Qualora queste
manchino, stabilisce l'art. 10 NAPR, deve comunque essere rispettata una
distanza minima di 7 m dall'asse delle strade di quartiere ed una distanza di 4
m dal bordo esterno del campo stradale: parametri, questi, che l'edificio in
contestazione disattende in misura oltremodo significativa.
2.3. Accertato che il fabbricato che l'insorgente intende
rendere abitabile non è conforme al diritto vigente (né a quello futuro), si
deve recisamente escludere che la trasformazione possa essere autorizzata
giusta l'art. 39 RLE. In quanto volto a sovvertire radicalmente le modalità di
utilizzazione del fabbricato, l'intervento travalica manifestamente i limiti
posti da tale norma. Esso incide infatti sulla sostanza della costruzione,
alterandone in modo inammissibile l'identità funzionale (cfr. in tal senso STA
17.10.90 in re C.; M. Pfisterer, Die Anwendung neuer Bauvorschriften auf
bestehende Bauten und Anlagen, 1979, pag. 199 seg.).
Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto siccome
infondato.
- Palesemente a torto
pretende poi l'insorgente che la licenza le venga accordata in applicazione del
principio dell'affidamento.
Rilasciandole la licenza per sopraelevare il vecchio magazzino/deposito,
il municipio non ha infatti assunto alcun atteggiamento che potesse far nascere
nell'insorgente legittime aspettative in ordine alla disponibilità
dell'esecutivo ad autorizzare in un secondo tempo anche il cambiamento di
destinazione di cui si discute. Nessuna assicurazione è stata rilasciata in tal
senso: nemmeno l'insorgente del resto lo pretende.
Anche da questo profilo l'impugnativa va quindi disattesa.
-
Ferme queste premesse, la
decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va quindi
senz'altro confermata.
-
Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 10, 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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