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Numero d'incarto:
52.1995.27
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00027
DP 17/95
cm
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 dicembre 1994 (no. 11344) del Consiglio di Stato che gli nega il
rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario
finanziario e commercialista;
vista la risposta 30 gennaio 1995 del
Dipartimento delle istituzioni;
esperiti
i dovuti accertamenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, classe
__________, ha conseguito il diploma di impiegato di commercio nel 1968.
Dal 1970 al 1975 ha lavorato nel settore cambi
dell'__________, dapprima a __________ e a __________, indi a __________, ove è
stato nominato mandatario commerciale.
Il 1° luglio 1975 è passato alle dipendenze della __________
di __________, che nel 1980 gli ha conferito la qualifica di capo del servizio
cambi con il grado di vicedirettore.
Tra il 1986 ed il 1994 ha guidato diverse società
appartenenti al gruppo __________; in particolare, è stato direttore generale e
amministratore delegato della __________, nonché direttore generale e membro
del consiglio d'amministrazione della __________.
B. Il 18 luglio 1994 __________
ha inoltrato alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni
una formale domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercitare liberamente la
professione di fiduciario finanziario e commercialista conformemente alla LFid.
Raccolto il preavviso negativo del Consiglio di vigilanza,
con decisione 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto integralmente
l'istanza adducendo che la stessa, in quanto volta ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario commercialista ex art. 23 LFid,
era irrimediabilmente tardiva. La domanda tendente al rilascio
dell'autorizzazione per svolgere l'attività di fiduciario finanziario è stata
invece disattesa a ragione del fatto che il richiedente, avendo abbandonato il
settore bancario nel 1986, non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 23
bis LFid.
C. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di essere autorizzato ad esercitare perlomeno la
professione di fiduciario finanziario.
Il ricorrente afferma in sostanza di adempiere entrambe le condizioni
poste dall'art. 23 bis LFid per il rilascio dell'autorizzazione. In
particolare, sostiene che l'attività svolta dal 1986 fino al momento
dell'introduzione della domanda è senz'altro parificabile a quella bancaria
esercitata in antecedenza; quale dirigente di __________ si è occupato infatti
della tesoreria, dei cambi e del cash flow delle consociate estere del gruppo,
assumendo quindi mansioni e responsabilità addirittura più qualificate rispetto
a quelle affidategli dai suoi precedenti datori di lavoro.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni, che postula la conferma della
decisione impugnata con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei
seguenti considerandi.
E. In fase istruttoria il
Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti un estratto dal registro di
commercio della __________ e della __________.
considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo per
effetto delle ferie giudiziarie (art. 13 e 46 LPamm), è ricevibile in ordine giusta
l'art. 8 bis LFid e può essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze
emergenti dai documenti richiamati dal RC, senza procedere ad ulteriori
accertamenti; la chiesta audizione dell'insorgente non appare invero idonea a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio (art. 18 LPamm).
-
Le attività di fiduciario
commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte
per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad
autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid).
La legge prevede tuttavia diverse eccezioni, codificate
all'art. 4. In particolare, non sono soggetti ad autorizzazioni i collaboratori
e le persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società
finanziarie se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale
sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli
stessi istituti (art. 4 cpv. 1 lett. b LFid). L'attività di questa categoria
professionale è infatti regolata da una legge speciale (LF sulle banche e le
casse di risparmio) che già assicura il raggiungimento delle finalità di protezione
del pubblico perseguite dalla LFid (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione
della legislazione sul messaggio 8 marzo 1983 concernente una legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario
immobiliare e di fiduciario finanziario in RVGC, sessione ordinaria primaverile
1984, vol. 1, p. 549).
Ai sensi dell'art. 23 bis LFid, le persone non soggette ad
autorizzazione a norma dell'art. 4 cpv. 1 lett. b, c, e d possono chiedere in
ogni tempo l'autorizzazione prevista dall'art. 23 cpv. 3 a condizione che al
1.1.1985 abbiano esercitato da almeno 5 anni e a titolo principale la
professione di fiduciario per la quale chiedono l'autorizzazione e l'abbiano
continuata senza interruzione fino all'introduzione della domanda.
L'autorizzazione prevista dall'art. 23 cpv. 3 LFid - sia detto per una miglior
comprensione del rinvio - è quella rilasciata ai fiduciari che ne hanno fatto
richiesta entro la fine del 1985 e che al momento dell'entrata in vigore della
legge esercitavano senza titoli di studio la professione da almeno cinque anni;
trattasi di una facilitazione del tutto eccezionale varata dal legislatore a
tutela delle situazioni acquisite (STF 7 ottobre 1991 in re B., consid. 2).
L'art. 23 bis LFid entrato in vigore il 5 agosto 1988 mira
invece a salvaguardare la posizione di quegli operatori che non essendo in
possesso di un titolo di studio riconosciuto avrebbero dovuto far capo all'art.
23 LFid per ottenere l'autorizzazione, ma che nel 1985 non hanno potuto
approfittare della predetta norma transitoria poiché esentati dall'obbligo
autorizzativo in forza dell'art. 4 LFid (cfr. messaggio 1° marzo 1988
concernente la modifica della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario
del 18 giugno 1984 in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 2, p.
958). L'esempio classico citato nei materiali legislativi è quello
dell'impiegato di banca che svolge funzioni tali per cui al 1° gennaio 1985
avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione quale fiduciario commercialista o
finanziario, il quale continua questa sua attività durante gli anni successivi
e finalmente decide di iscriversi all'albo per un qualsiasi motivo (cfr.
Rapporto 10 giugno 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 1°
marzo 1988 concernente la modifica della Legge sull'esercizio delle professioni
di fiduciario del 18 giugno 1984 in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988,
vol. 2, p. 968).
- Nell'evenienza concreta,
l'insorgente pretende di essere ammesso al libero esercizio della professione
di fiduciario finanziario in applicazione dell'art. 23 bis LFid. Pur ammettendo
di aver lasciato il settore bancario nel 1986 per passare alle dipendenze del
gruppo __________, sostiene di aver continuato a svolgere un'attività parificabile
a quella bancaria e questo fino al momento dell'introduzione della domanda di
autorizzazione.
La tesi ricorsuale non può essere condivisa.
Entrato nell'organico __________, __________ si è occupato
della gestione della tesoreria, dei cambi e del cash flow relativi alle
consociate estere del gruppo. Mansioni perfettamente in linea con lo scopo
delle società dirette dal ricorrente, scopo che per quanto attiene in
particolare alla __________ comprende la gestione di operazioni di
finanziamento, contratti di commissione, investimenti, segnatamente la gestione
di titoli, il finanziamento e la promozione di transazioni di merci e divise,
nonché l'assistenza amministrativa a favore delle consociate.
Per quanto qualificata possa essere, tale attività è stata
dunque esercitata a beneficio del solo circolo relativamente ristretto di
società appartenenti al gruppo __________. Certamente non é stata svolta in
seno ad una persona giuridica costituita per offrire prestazioni finanziarie al
pubblico. Altrettanto certamente non è stata svolta nell'ambito di una
struttura soggetta alla LF sulle banche e le casse di risparmio. Ora, come ben
osserva il Dipartimento delle istituzioni nella risposta al gravame che ci
occupa, le disposizioni della LFid mirano alla protezione della clientela e del
pubblico intesi come cerchia indeterminata di persone: scopo evidente della
legge è infatti quello di tutelare un tipico bene di polizia, ovvero la buona
fede nei rapporti commerciali, e non quello di interferire nelle particolari
relazioni che intercorrono tra società consociate e dipendenti da una holding.
In parole povere, a far tempo dal 1986 il ricorrente non ha
più esercitato la professione di fiduciario ai sensi della LFid. Meglio detto,
in quell'anno è passato alle dipendenze di una società la cui attività esula
completamente da quelle sottoposte alla regolamentazione della legge; questo,
non tanto per le prestazioni offerte, che sotto certi aspetti possono essere
parificate a quelle degli istituti bancari o finanziari, quanto piuttosto per
l'esclusività di siffatti servizi, che non sono destinati al pubblico ma ad un
numero ridotto di persone giuridiche.
Ne consegue che a giusto titolo il Consiglio di Stato gli ha
rifiutato l'autorizzazione ad esercitare liberamente la professione di
fiduciario finanziario. Al rilascio dell'autorizzazione ex art. 23 bis LFid si
oppone infatti l'inadempimento della condizione riferita all'esercizio
ininterrotto dell'attività fiduciaria dal 1° gennaio 1985 fino al momento della
presentazione della domanda.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da
violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 LPamm).
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente
(art. 28 LPamm)
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 8, 8 bis, 12, 23, 23 bis LFid; 3, 13, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.- (ottocento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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