AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.20
Data decisione, Autorità:
11.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00020
DP 369/92
leo
Lugano
11 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 novembre 1992 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) con cui il Consiglio di Stato ha
annullato la tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti relativa all'anno
1992 emessa il 26 giugno 1992 dal municipio di __________ a carico di
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________;
viste le risposte:
-
1
dicembre 1992 di __________;
-
2
dicembre 1992 di __________;
-
9
dicembre 1992 del Consiglio di Stato;
-
11
dicembre 1992 di __________;
-
13
dicembre 1992 di __________;
-
14
dicembre 1992 di __________;
-
28
dicembre 1992 di __________;
-
28
dicembre 1992 di __________;
-
29
dicembre 1992 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A __________ il servizio di
raccolta dei rifiuti è retto dal "Regolamento (e tasse) per il servizio
raccolta rifiuti", adottato dall'assemblea il 12 dicembre 1988 e approvato
dal dipartimento dell'interno il 19 luglio 1989 (in seguito: RRR). Detto
servizio è organizzato dal comune (art. 1 RRR). La consegna dei rifiuti è obbligatoria
su tutto il territorio giurisdizionale (art. 2 RRR). Gli utenti sono
assoggettati alle seguenti tasse annue (art. 12 RRR):
"domiciliati: minimo fr.
30.--, massimo fr. 100.--;
non domiciliati zona paese: minimo fr. 100.--, massimo fr.
400.-;
non domiciliati zona monti: minimo fr. 50.--, massimo fr.
200.--;
ristoranti: minimo fr. 150.--, massimo fr. 500.--;
negozi: minimo fr. 30.--, massimo fr. 300.--."
La
fissazione delle tasse annue spetta al municipio mediante risoluzione da pubblicare
all'albo comunale (art. 10 cpv. 3 RRR). Fondandosi sulla predetta norma con risoluzione
21 aprile 1992, pubblicata all'albo comunale il giorno successivo, il municipio
di __________ ha fissato le seguenti tasse per il servizio di raccolta dei
rifiuti relative all'anno 1992:
"1. domiciliati: fr. 40.--
immutata;
-
non domiciliati zona paese: fr. 200.--;
-
non domiciliati zona monti: fr. 100.--;
-
I negozi e ristoranti sono regolati a parte."
Per
l'anno 1991 il municipio aveva invece fissato le seguenti tasse: fr. 40.-- per
i domiciliati, fr. 120.-- per non domiciliati zona paese, fr. 60.-- per non
domiciliati zona monti, fr. 190.-- per ristoranti (non interessa la fattispecie
l'importo della tassa riguardante i negozi).
B. Il 26 giugno 1992 il
municipio di __________ ha proceduto all'emissione della tassa per il servizio
di raccolta dei rifiuti, tra l'altro a carico dei resistenti indicati in ingresso
tutti proprietari di stabili, tranne che __________, locataria, e per i
seguenti importi:
-
di fr.
250.-- (ciascuno) a carico di __________, e __________, per ristorante;
-
di fr.
200.-- (ciascuno) a carico di __________, e __________, per residenza secondaria
in zona paese;
-
di fr.
100.-- (ciascuno) a carico di __________, __________, __________, __________,
per residenza secondaria in zona monti.
C. Tutte le predette persone
hanno impugnato l'emissione della tassa posta a loro carico con le seguenti
diverse motivazioni innanzi al Consiglio di Stato. __________ e __________
hanno eccepito il fatto che la tassa per ristoranti e negozi non era stata
pubblicata all'albo: la prima ha inoltre chiesto una divisione più giusta
dell'aumento delle spese per la raccolta dei rifiuti. __________ ha sostenuto
che la sua casa non dispone più di riscaldamento ed acqua calda e che per
questo motivo essa è data in locazione in parte gratuitamente e in parte per
una pigione minima: essa ha inoltre fatto riferimento alla sua situazione di
beneficiaria di una sola rendita AVS, per cui una tassa di fr. 200.--
costituisce un grave onere. __________, ritenendo molto elevato l'aumento della
tassa a suo carico rispetto ai rifiuti prodotti, ha sollecitato un aumento della
tassa a carico dei domiciliati, i quali beneficiano in permanenza del servizio
di raccolta dei rifiuti. Anche __________, __________ e __________ hanno
sollecitato una ripartizione più equa dei costi. __________ ha infine proposto
l'introduzione della tassa sul sacco.
D. Con risoluzione 10 novembre
1992 il Governo ha accolto i ricorsi ed annullato tutte le tasse contestate.
Ammesso il principio della differenziazione delle tasse tra domiciliati e non
domiciliati, il Consiglio di Stato ha tuttavia considerato che il municipio di
__________ non poteva far sopportare l'aumento dei costi di raccolta ed eliminazione
dei rifiuti alle sole persone non domiciliate e ai ristoranti, aumentando
rispetto all'anno precedente le tasse di utenza gravanti gli stessi, senza
tuttavia prevedere un'analoga misura nei confronti dei domiciliati. Esso ha
dunque considerato che un siffatto modo di procedere fosse discriminatorio,
privo di ogni fondamento e - dunque - contrario al principio della parità di
trattamento. Per quanto concerneva __________ e __________ il Consiglio di
Stato ha inoltre ritenuto, quale ulteriore motivo di annullamento, la
circostanza che il municipio di __________ non aveva stabilito le tasse per
ristoranti relativa all'anno 1992 con ordinanza pubblicata all'albo comunale,
come stabilisce l'art. 10 cpv. 3 RRR.
E. Il comune di __________ ha
impugnato la citata risoluzione governativa con ricorso 24 novembre 1992
davanti a questo Tribunale, attraverso il quale esso domanda il suo
annullamento nonché la conferma delle emissioni delle tasse 26 giugno 1992. Il
comune ricorrente informa anzitutto che il 15 luglio 1992 il municipio ha
provveduto alla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del 4 maggio
precedente attraverso la quale aveva fissato la tassa annua relativa ai
ristoranti, di fr. 250.--, della quale ribadisce la bontà. Il comune giustifica
quindi la diversità delle tasse tra domiciliati e non domiciliati con la
circostanza che i primi pagano tributi che non pagano i secondi (imposte, contributi
ecc.), ed inoltre con le differenti capacità contributive dei residenti
secondari rispetto a quelli primari. Il ricorrente mette infine in evidenza la
situazione specifica di alcuni utenti, delle quali si dirà, se del caso, in
seguito.
Tutti i
resistenti indicati in ingresso, così come il Consiglio di Stato, hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
F. Con scritto 11 gennaio 1995
il giudice delegato ha informato il municipio di __________ e tutti i
resistenti che era pendente presso il Tribunale federale di Losanna un ricorso
presentato dal comune di __________ contro la sentenza 1 dicembre 1993, ove
questo Tribunale aveva stabilito che un'imposizione differenziata della tassa
per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti tra domiciliati (residenti
primari) e non (residenti secondari) non fosse lecita, e che pertanto il
Tribunale amministrativo avrebbe soprasseduto all'emanazione del suo giudizio
fino a quando la Corte federale non avesse evaso l'anzidetta impugnativa. Ciò
che é avvenuto lo scorso 20 novembre 1995.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La
legittimazione del comune é certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile
in ordine. Essa può inoltre essere decisa senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
La soluzione della presente
contestazione presuppone due verifiche. Si tratterà in primo luogo di esaminare
la costituzionalità dell'art. 12 RRR, il quale opera una distinzione tra
l'importo (minimo e massimo) della tassa per la raccolta dei rifiuti dovuta dagli
utenti domiciliati nel comune e quello dovuto dagli utenti senza domicilio nello
stesso. Lo stesso esame dovrà inoltre essere effettuato per quanto concerne le
ordinanze municipali con le quali l'Esecutivo di __________, muovendosi nei
limiti impositivi fissati dalla citata disposizione regolamentare, ha fissato
le tasse per la raccolta dei rifiuti per l'anno 1992.
-
3.1. La differenziazione
dell'importo della tassa per il servizio di raccolta, riciclaggio ed
eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone
domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da
persone senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RRR
dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale
amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta
differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. M.
avverso l'imposizione da parte del comune di __________ di una tassa annua di
fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al
triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone
con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo
il ricorso di K.-T. M., con sentenza 1 dicembre 1993 questo Tribunale ha
pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento
di sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella
dovuta da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica
di un domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non
vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti
secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti
o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione
degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone
domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha
respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di __________
contro il predetto giudicato. In quella sede la Corte federale ha anzitutto
stabilito che i comuni ticinesi godono di una notevole libertà nello stabilire
le tasse concernenti il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e
pertanto di un'autonomia costituzionalmente protetta; quei tributi dovranno
tuttavia tendere a perseguire il principio della causalità ancorato all'art. 2
della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 ed
inoltre ossequiare il principio della parità di trattamento nonché il divieto
d'arbitrio che ne discende sanciti all'art. 4 della Costituzione federale
(Cost.; cfr. in particolare consid. 7 e 10 del giudizio). Proprio a
quest'ultimo riguardo il Tribunale federale ha considerato quanto segue
(consid. 11):
"a) In concreto, il ricorrente
sostiene di non violare il diritto federale, pretendendo dai cittadini
domiciliati una tassa inferiore a quella dovuta dai non domiciliati. A sostegno
di tale tesi, egli asserisce che simili più elevati tributi servono a coprire i
costi supplementari un sovradimensionamento delle attrezzature e degli
impianti, nonché maggiori costi di manodopera. A suo dire, nel periodo estivo
la popolazione comunale passa infatti dalle usuali 640 unità a circa 3000.
b) Come rilevato dal ricorrente,
una forte variazione del numero di persone - e dunque della quantità di rifiuti
- comporta costi unitari di smaltimento maggiori: il servizio di raccolta ed
eliminazione rifiuti non può infatti essere reso completamente flessibile. Una
forte fluttuazione della massa di rifiuti da trattare è atta a provocare un
certo sovradimensionamento del servizio durante i periodi dell'anno in cui vi è
una minor mole di lavoro. Nondimeno, da tale conclusione non deriva che i costi
annuali complessivi che un singolo cittadino non residente provoca al Comune
siano superiori a quelli di un cittadino residente. Anzi, secondo l'esperienza
ordinaria della vita, il fatto che il primo, per gran parte dell'anno, non risiede
nel comune e dunque non inquina, dovrebbe far sì che i costi totali (e
non per chilo di rifiuti prodotto) da lui provocati non siano superiori a quelli
cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune. Il ricorrente non
dimostra, con un calcolo preciso, per quali ragioni tale presunzione non
dovrebbe valere nel caso in esame. In simili circostanze, non sussistono
ragioni serie e obiettive che giustifichino di gravare i cittadini non
residenti con una tassa annuale superiore a quella che essi pagherebbero se
dimorassero nel comune durante tutto il corso dell'anno. Non porta a
considerazioni diverse neppure il fatto che il comune ricorrente si occupa
dello smaltimento dei rifiuti vegetali e che i relativi costi non sono coperti
dalla tassa sui rifiuti, bensì esclusivamente dall'erario comunale. Tale circostanza
non permette infatti al comune di gravare maggiormente e contrariamente al
principio della parità di trattamento i cittadini non residenti. Per di più,
come rettamente osservato dalla Corte cantonale, la parte di costi finanziata direttamente
tramite i fondi del bilancio pubblico non grava esclusivamente i cittadini
domiciliati: i non residenti sono infatti limitatamente imponibili in ragione
della proprietà immobiliare e il loro più modesto contributo è, in parte,
compensato dal minor utilizzo dell'infrastruttura pubblica. Va infine rilevato
che anche l'allegazione del comune ricorrente, secondo la quale la tassa
litigiosa non copre interamente le spese del servizio raccolta ed eliminazione
dei rifiuti, è irrilevante: come già indicato in merito ai costi di smaltimento
dei rifiuti vegetali, una simile considerazione non consente di adottare una
tariffa contraria all'art. 4 Cost.
Da quanto esposto discende che il
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino non ha affatto errato concludendo
che fissare per i cittadini non residenti una tassa superiore a quella dovuta
dai residenti viola l'art. 4 Cost. ed il principio della supremazia del diritto
federale: esso non ha pertanto violato l'autonomia del ricorrente riducendo
l'importo contestato a quanto costituzionalmente ammissibile, ovvero
all'importo percepito da cittadini domiciliati (fr. 80.--: pari a fr. 40.-- per
ognuno degli appartamenti della casa della resistente)."
3.2. La fattispecie in
esame non si differenzia da quella appena menzionata di __________. Ne consegue
che anche a __________ i proprietari di residenze secondarie non possono essere
colpiti da una tassa per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione dei
rifiuti superiore a quella pagata dai proprietari di residenze primarie.
__________ ritiene che sarebbe più giusto introdurre la tassa sul sacco: ma una
simile domanda non é proponibile davanti al giudice amministrativo, poiché esso
non ha la competenza di procedere a tanto. In conclusione quindi la differenziazione
di imposizione tra residenze secondarie e primarie istituita all'art. 12 RRR di
__________ é contraria all'art. 4 Cost..
-
Per quanto riguarda invece
le ordinanze attraverso le quali il municipio, muovendosi nei limiti impositivi
fissati all'art. 12 RRR, ha fissato le tasse annue, il Tribunale deve seguire
le argomentazioni del Governo, secondo cui l'Esecutivo non poteva far sopportare
l'incremento dei costi di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti ai
soli proprietari di residenze secondarie e di ristoranti tramite un aumento,
vistoso oltretutto rispetto all'anno precedente, delle tasse di utenza gravanti
gli stessi, ma risparmiando invece un'analoga misura nei confronti dei
proprietari di residenze primarie. Un siffatto modo di procedere disattende
chiaramente ancora una volta il principio della parità di trattamento ancorato
all'art. 4 Cost. Invano il municipio eccepisce che i domiciliati pagano già le
imposte e che la capacità contributiva dei residenti secondari é maggiore di
quella dei primi: si rinvia a questo riguardo a quanto ha considerato il
Tribunale federale nel considerando 11 della sentenza 20 novembre 1995, riprodotto
integralmente sub. 3.1.
-
Allo scopo di porre rimedio
alle sopramenzionate accertate violazioni dell'art. 4 Cost. il Tribunale riduce
l'importo delle tasse gravanti i proprietari di residenze secondarie a quello
dovuto dai proprietari di residenze primarie, ossia - per il 1992 - a fr.
40.--. Per quanto concerne invece i ristoranti la tassa é ridotta a fr. 190.--,
ossia a quella in vigore nel 1991.
-
Il ricorso del comune di
__________ deve dunque essere accolto nei limiti di quanto appena descritto. A
torto il Governo ha infatti annullato l'intera imposizione litigiosa, seguendo
una prassi (di comodo) che il Tribunale ha ripetutamente avuto modo di condannare.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________, intervenuto nella lite a tutela
di interessi economici propri, malgrado l'esito parzialmente favorevole del
gravame (art. 28 PAmm): infatti nessuno tra i resistenti, nemmeno i proprietari
delle residenze secondarie più discoste, ubicate in zona monti e raggiungibili
solo a piedi, ha preteso di dover pagare una tassa inferiore a quella riscossa
presso i proprietari di residenze primarie. A __________, assistito da un
patrocinatore iscritto all'albo, devono inoltre essere assegnate delle
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost; 2, 30, 31, 48, LPA; da 68 a 70 LALIA; 18, 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso del comune di
__________ é parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la risoluzione 10 novembre 1992 (n. 9461) del Consiglio di Stato é
riformata come segue:
"1. I
ricorsi sono parzialmente accolti.
§. L'importo
della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti per l'anno 1992 é fissato
come segue:
-
fr.
190.-- ciascuno a carico di __________, e __________, per ristorante;
-
fr. 40.--
ciascuno a carico di __________, e __________, per residenza secondaria in zona
paese;
-
di fr.
40.-- ciascuno a carico di __________, e __________, __________, __________,
per residenza secondaria in zona monti.
-
Non
si prelevano tasse né spese."
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico del comune di __________, il quale rifonderà a
__________ identico importo per il titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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