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Numero d'incarto:
52.1995.114
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00114
DP 69/95
cm
Lugano
27 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 febbraio 1995 di
contro
la risoluzione 7 febbraio 1995 (n. 750) del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 2 novembre 1994 dell'insorgente
avverso alcune deliberazioni adottate il 16 ottobre 1994 dalla seconda
assemblea ordinaria del patriziato di __________, __________ e __________
viste le risposte:
-
13 marzo 1995 del Consiglio di
Stato;
-
17 marzo 1995 dell'Amministrazione
patriziale di __________, __________ e __________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il giorno 16 ottobre 1994 ha
avuto luogo la seconda assemblea ordinaria del patriziato di __________,
__________ e __________. In quell'occasione l'assemblea ha, tra l'altro, nominato
la commissione di revisione (trattanda n. 2), concesso un credito di fr.
10'000.-- per la sistemazione dei locali patriziali (trattanda n. 4) ed approvato
la convenzione con le compagnie di elicotteri concernente l'uso delle aree
patriziali adibite ad atterraggio esterno (trattanda n. 7).
B. __________ ha impugnato le
predette deliberazioni con ricorso 2 novembre 1994 al Consiglio di Stato, al
quale ha domandato di annullarle. Dopo avere preliminarmente evidenziato che,
malgrado la sua richiesta, l'ufficio patriziale non gli aveva rilasciato un
estratto del verbale dell'assemblea in discussione, __________ ha eccepito che
il Presidente del patriziato non aveva domicilio ad Intragna. Egli ha inoltre
sostenuto che, per quanto concerneva la nomina dei revisori, mancavano
"precise indicazioni di rapporto" ed inoltre doveva essere nominata
una commissione della gestione. In secondo luogo, il ricorrente ha denunciato
l'assenza di un preventivo relativo alla sistemazione dei locali patriziali.
Egli ha infine affermato che l'approvazione della convenzione con le compagnie
di elicotteri concernente l'uso delle aree patriziali adibite ad atterraggio
esterno non poteva ancora avere luogo, poiché era pendente "un ricorso"
presso il Consiglio di Stato medesimo, formante l'incarto n. 6020.
C. Con risoluzione 7 febbraio
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha in primo luogo
accertato che effettivamente l'Ufficio patriziale non aveva trasmesso al
ricorrente gli estratti delle risoluzioni assembleari, ma che ciò non aveva impedito
a questi di comunque presentare per tempo ricorso. Il Consiglio di Stato ha
indi respinto tutte le censure ricorsuali. Anzitutto, sulla scorta di una
dichiarazione del municipio di Intragna, ha confermato che il domicilio del
Presidente del patriziato trovasi in quel comune. In secondo luogo ha
considerato che la nomina dei revisori coincideva con quella della commissione
della gestione. In terzo luogo esso ha ritenuto bastevole una stima dei costi
per la sistemazione dei locali patriziali effettuata dall'ufficio patriziale.
Infine che la presentazione di un ricorso (da parte dello stesso insorgente)
avverso il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento della piazza di
atterraggio degli elicotteri non pregiudicava la facoltà per l'assemblea di
approvare la convenzione concernente l'uso della piazza medesima ed eventuali
altre piazze di atterraggio.
D. __________ è insorto avverso
la risoluzione governativa predetta con gravame 28 febbraio 1995 innanzi a
questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla. Egli ribadisce ed amplia
le censure svolte davanti alla precedente istanza, della quale critica gli
accertamenti relativi al domicilio del presidente del patriziato. Avverte inoltre
che le risoluzioni assembleari sono state esposte solo agli albi comunali di
__________.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
quest'ultimo, nonché l'Ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione del
gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 146 cpv. 1 LOP 1992, in vigore dal 1 gennaio 1995). Il gravame è
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente è certa
(art. 147 lett. a LOP 1992). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine, con riserva
di quanto si dirà in seguito. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Prima di entrare nel
merito delle censure riferite alle singole deliberazioni assembleari il
Tribunale ritiene necessario di formulare le seguenti considerazioni.
2.2. Anzitutto la validità delle decisioni adottate
dall'assemblea patriziale 16 ottobre 1994 deve essere esaminata avuto riguardo
alla legge organica patriziale vigente a quella data, ossia l'or abrogata LOP
1962.
2.3. Può inoltre essere subito liquidata la pretesa
disattenzione delle disposizioni relative al rilascio di atti da parte
dell'ufficio patriziale ribadita dall'insorgente in questa sede. Al riguardo il
Tribunale condivide quanto assunto dal Governo, ossia che effettivamente
l'ufficio patriziale ha disatteso il proprio obbligo di rilasciare tempestivamente
un estratto delle risoluzioni (non necessariamente del verbale integrale) dell'assemblea
16 ottobre 1994 al ricorrente che ne aveva fatto richiesta. E ciò in virtù dell'art.
64 LOP 1962 e relativo rinvio all'art. 85 cpv. 3 dell'or abrogata LOC 1950
(cfr. attualmente all'art. 94 cpv. 1 lett. f LOP 1992, che prevede il
disciplinamento di quel problema in sede di regolamento patriziale). Questa
circostanza non ha tuttavia pregiudicato la facoltà per __________ di
presentare tempestivamente ricorso al Governo avverso le deliberazioni
assembleari: essa non è, del resto, atta a comportare l'annullamento delle
stesse.
2.4. Parimenti irrilevante ai fini dell'annullamento delle
impugnate deliberazioni assembleari è il fatto - affermato dal ricorrente e
contestato dall'ufficio patriziale - secondo cui queste siano state pubblicate
ai soli albi di __________ e non anche di __________ e __________. In effetti,
posto che quanto affermato dall'insorgente corrisponda al vero, basterebbe
sanare il difetto con la loro pubblicazione. E questo, oltretutto, prescindendo
dalla circostanza - in realtà disattesa nella pratica - secondo cui la LOP
1962, diversamente dalla LOP 1992 (cfr. art. 76 cpv. 2), non istituiva l'obbligo
di pubblicazione delle risoluzioni dell'assemblea patriziale, salvo in casi
particolari (ad es. i regolamenti; art. 81 cpv. 2 LOP 1962), limitandosi a
rinviare agli art. 14, 15 da 17 a 34 LOC 1950 (art. 47 LOP 1962) concernenti il
funzionamento dell'assemblea comunale, che non prevedevano simile obbligo.
-
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LOP
1962 il presidente del patriziato deve avere il suo domicilio nel comune o nei
comuni del patriziato (cfr. attualmente all'art. 82 cpv. 2 LOP 1992, che
facoltizza il Governo ad autorizzare eccezioni). Il ricorrente mette in discussione
il domicilio del presidente del patriziato, affermando in sostanza che questo
si trovi a __________. La censura non merita ascolto. In effetti, in primo
luogo, la procedura di ricorso contro una decisione dell'assemblea patriziale
non è idonea a far accertare il domicilio del presidente del patriziato. Del
resto, in secondo luogo, a ragione il Consiglio di Stato ha fatto affidamento
sul certificato di domicilio rilasciato dal municipio di __________ a favore
del presidente del patriziato: la circostanza secondo cui questi sia nel
contempo segretario di quel comune non muta quella conclusione.
-
Il ricorrente contesta
quindi la nomina dei revisori, oggetto della trattanda n. 2, sostenendo che
doveva invece essere nominata la commissione della gestione. Ora, tuttavia, in
realtà l'assemblea patriziale ha effettivamente nominato la commissione della
gestione, come vuole l'art. 43 lett. n LOP 1962 (attualmente art. 68 lett. m
LOP 1992) e l'art. 2 del regolamento patriziale. Il fatto che negli atti
riferiti all'assemblea in parola i membri della stessa siano stati definiti
revisori non muta quel risultato.
-
L'insorgente contesta poi
l'assenza di un preventivo per i lavori di sistemazione dei locali patriziali
sotto il portico della casa comunale/patriziale, oggetto della trattanda n. 4 e
per i quali è stato stanziato un credito di fr. 10'000.--. Detti lavori
consistono essenzialmente nel rifacimento dell'intonaco e della pittura, nella
formazione di una pensilina all'interno dei locali (in realtà si tratta di un
solo piccolo localino) e nella sistemazione dell'impianto elettrico (cfr. al
relativo messaggio dell'ufficio patriziale). La stima dei relativi costi è
stata effettuata dai membri dell'ufficio patriziale. Trattandosi di lavori di
modesta entità, questo modo di procedere può ancora essere considerato conforme
a quanto dispone l'art. 43 lett. g LOP 1962 (cfr. attualmente art. 68 lett. g
LOP 1992). Anche questa censura deve dunque essere respinta.
-
6.1. Il ricorrente si
aggrava infine contro l'approvazione della convenzione concernente l'uso delle
aree patriziali adibite ad atterraggio esterno (trattanda n. 7). Egli afferma
che quell'oggetto non poteva figurare tra le trattande, poiché egli aveva inoltrato
ricorso contro il rilascio della licenza edilizia per la piazza di atterraggio.
6.2. Ispirandosi al principio generale della buona fede la
dottrina e la giurisprudenza esigono che eventuali vizi concernenti la
procedura di voto debbano essere sollevati subito, ossia durante lo svolgimento
della seduta del Legislativo. Chi omette di denunciare tempestivamente una
siffatta disattenzione - e lascia procedere il Legislativo nei propri ulteriori
incombenti, suscitando nei suoi membri la convinzione di avere operato fino a
quel momento nei limiti della legalità - perde irrimediabilmente il diritto di
prevalersene innanzi alle autorità di ricorso (cfr. da ultimo STA 24 gennaio
1995 in re S., consid. 2.2. e rinvii; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 79 B III c).
6.3. Da quanto risulta dal verbale dell'assemblea 16 ottobre
1994 il ricorrente era senz'altro presente alla stessa quando si ebbe a
dibattere quella trattanda (com'è noto, nelle assemblee comunali o patriziali è
uso andare e venire). Egli ha infatti chiesto lumi in merito all'applicazione
della convenzione, ha preso posizione sulla tassa per sagre e manifestazioni ed
ha infine formulato una proposta di emendamento (respinta). Solo alla fine
della trattanda egli ha dichiarato che avrebbe presentato ricorso contro quella
deliberazione al Consiglio di Stato. Ora, il modo di agire del ricorrente, che
ha lasciato evadere l'intera trattanda per poi prospettare l'inoltro di un
gravame al Consiglio di Stato, è contrario al principio della buona fede così
come sopra definito. Egli avrebbe infatti dovuto informare subito l'adunanza
del suo gravame 30 maggio 1994 al Consiglio di Stato contro il permesso di
costruzione, proponendo preliminarmente ad ogni discussione sull'oggetto di
votare il rinvio della proposta all'ufficio patriziale.
6.4. Ad ogni buon conto anche questa censura, esaminata a
questo punto a titolo puramente abbondanziale, deve essere respinta. In effetti
il gravame 30 maggio 1994 concerne semplicemente l'ampliamento della piazza di
atterraggio a __________, mentre che il patriziato è già al beneficio di un
permesso di costruzione rilasciato nel 1992 per l'utilizzazione della piazza medesima
(aut. cant. 11 settembre 1992; licenza edilizia 16 settembre 1992). Donde l'irrilevanza
del gravame predetto sull'approvazione della convenzione in discussione,
applicabile oltretutto a tutte le piazze di atterraggio.
- Sulla scorta di quanto
precede, nella misura in cui è ricevibile, il gravame deve essere respinto. La
tassa di giudizio deve infine esser posta a carico del ricorrente (art. 28
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 43, 47, 53, 64, 81 LOP 1962, 68, 76, 82, 94 146, 147 LOP 1992, 14, 15,
da 17 a 34, 85 LOC 1950, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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