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Numero d'incarto:
52.1994.6
Data decisione, Autorità:
22.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00006
DP 322/94
leo
Lugano
22 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto
dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna,
Stefano Bernasconi
segretario:
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 novembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 1994 (no. 9217) con la
quale il Consiglio di Stato ha accolto, senza assegnare ripetibili, l'impugnativa
7 gennaio 1994 del ricorrente avverso l'ordine di demolizione 15 dicembre
1993 del Municipio di __________;
viste le risposte:
22 novembre 1994 del Patriziato di __________;
23 novembre 1994 del Municipio di __________;
30 novembre 1994 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ é proprietario
della part. no. __________ RT di __________ che confina con la part. no.
__________ RT di proprietà del Patriziato.
Nel 1983, in occasione del rifacimento
del muro posto sul fondo del Patriziato a confine con quello dell'insorgente,
il Patriziato gli ha rilasciato l'autorizzazione a posare sopra il muro i pali
necessari per la recinzione della part. no. __________, operazione che il
ricorrente ha eseguito nel corso del medesimo anno.
A seguito di alcune lamentele
pervenute al Municipio, quest'ultimo, ritenuto che la recinzione impediva
l'esercizio del passo pubblico gravante il fondo patriziale, con decisione 15
dicembre 1993 ne ha ordinato la demolizione.
B. Avverso tale decisione si é
aggravato innanzi al Consiglio di Stato il qui ricorrente in data 7 gennaio
1994, contestando l'esistenza di un diritto di passo a carico del fondo di
proprietà del Patriziato - il quale gli avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad
eseguire l'opera nel 1983 - e protestando le ripetibili.
In sede di risposta il Patriziato,
evidenziando che anche nel caso in cui la recinzione ostacolasse il passo
pubblico, lo stesso sarebbe divenuto già da tempo privo di qualsiasi utilità, si
é rimesso alla decisione dell'autorità decidente.
Il Municipio di __________, ribadendo
le argomentazioni formulate nell'ordine di demolizione 15 dicembre 1993, ha
postulato la reiezione del ricorso.
C. Con decisione 25 ottobre
1994 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la risoluzione
municipale e prescindendo dal prelevare spese e tasse di giudizio e
dall'assegnare ripetibili.
D. Contro il predetto giudizio
governativo si é aggravato il ricorrente in data 11 novembre 1994 dinanzi allo
scrivente Tribunale.
Sottolineando che il Municipio di
__________ é risultato soccombente nell'ambito della procedura ricorsuale
promossa innanzi al Consiglio di Stato, chiede che venga condannato alla
rifusione delle ripetibili.
All'accoglimento del ricorso di
oppone il Municipio di __________ asserendo di aver agito dietro invito del
Patriziato nell'esercizio delle sue funzioni di polizia e non a difesa di
interessi pecuniari propri, mentre il Consiglio di Stato ed il Patriziato si
rimettono alla decisione di questo Tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
-
Giusta l'art. 31 PAmm il
Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte.
Soccombente é giuridicamente la parte
che ha proposto un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure che
ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito ad un'impugnativa fondata.
- Il Tribunale cantonale
amministrativo ha già avuto modo di chiarire che di principio anche l'ente
pubblico, in quanto parte in un procedimento ricorsuale, può essere condannato
al pagamento di un'indennità alla parte vincente.
Nell'ambito del giudizio sulle
ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della
comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine di idee, la condanna
dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente
si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista
della parte che ha avuto successo.
In questi casi, il fatto che l'ente
pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e
propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte
vincitrice alla quale si é a torto opposto (cfr. STA 3 aprile 1990 in re Comune
di C.).
Diversa é invece la situazione nei
casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme
ad altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime: in questi casi,
le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere messe
in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono
battute al suo fianco senza successo (cfr. STA 30 ottobre 1992 in re Comune di
C.).
- Ora, il Municipio di
__________, parte nella procedura ricorsuale innanzi al Consiglio di Stato
quale autorità che ha emanato l'ordine di demolizione, ha resistito all'impugnativa
dell'insorgente ed é risultato soccombente.
Il Patriziato di __________,
anch'esso parte in tale procedura, si é invece rimesso al giudizio
dell'autorità di ricorso, motivo per cui l'accoglimento dell'impugnativa non
gli ha conferito la qualità di soccombente.
In tali circostanze bisogna
necessariamente concludere che al Municipio di __________, quale unico
soccombente nell'ambito di tale procedura, avrebbero dovuto venir accollate le
ripetibili richieste.
Così stando le cose il ricorso deve
essere accolto ed il Municipio deve essere condannato al pagamento delle
ripetibili di prima e di seconda istanza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della
decisione 25 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (no. 9217) é annullato e riformato
nel senso che il Municipio di __________ é condannato a rifondere a __________
fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
-
Non si prelevano spese né tassa di
giudizio, mentre il soccombente é condannato a rifondere alla controparte
l'importo di fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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