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Numero d'incarto:
52.1994.30
Data decisione, Autorità:
23.02.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00030
DP 345/94
cm
Lugano
23 febbraio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 6
dicembre 1994 di
contro
la risoluzione 30 novembre 1994 (n. 10793) con cui il
Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario immobiliare
vista la risposta 23 dicembre
1994 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 15 luglio 1994 __________, titolare di un
attestato professionale federale di fiduciario, ha presentato al dipartimento
delle istituzioni un'istanza volta al conseguimento dell'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare. A
comprova dello svolgimento di un periodo di pratica di due anni nei predetti
rami del settore fiduciario - requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid
per il rilascio dell'autorizzazione - egli ha annesso all'istanza una
dichiarazione di data 4 marzo 1994 dello studio fiduciario __________ di
__________, la quale attestava che nel periodo in cui era stato alle dipendenze
di quell'ufficio, 1 aprile 1989/31 marzo 1994, egli si era occupato "della
tenuta della contabilità, comprese le chiusure, di revisioni di società anonime
e fondazioni, dell'allestimento di dichiarazioni fiscali ed altre mansioni
relative all'attività fiduciaria."
b) Con scritto 12 agosto 1994 la divisione della giustizia
del dipartimento delle istituzioni ha sollecitato ad __________ una
completazione degli atti prodotti. In quella sede detta divisione ha inoltre
attirato l'attenzione dell'istante circa l'assenza della prova dello
svolgimento del periodo di pratica biennale relativa al ramo fiduciario
immobiliare.
c) Con lettera 17 agosto 1994 __________ ha comunicato di
avere svolto l'attività di fiduciario immobiliare saltuariamente presso la
__________ e la __________, ma che egli non era in grado di fornire
attestazioni: presso il primo datore di lavoro perché era cambiato il personale
rispetto al periodo in cui egli aveva lavorato, presso il secondo perché i
rapporti si erano deteriorati. __________ ha affermato il proprio diritto di
comunque ottenere la sollecitata autorizzazione, per il motivo che l'iscrizione
agli esami per conseguimento dell'attestato professionale federale di fiduciario
presuppone lo svolgimento di una pratica di almeno 5 anni e che il loro superamento
richiede profonde conoscenze (anche) nei settori immobiliare e finanziario.
Egli si é appellato agli art. 4, 31, 33, e 34 ter Cost.
d) Ne é seguito uno scambio di corrispondenza, ove la
divisione della giustizia e l'istante hanno ribadito la rispettive posizioni.
Quest'ultimo ha inoltre contestato l'obbligo di dover prestare una copertura
per la responsabilità civile sotto la sola forma della cauzione.
e) Con risoluzione 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato,
visto il preavviso negativo della divisione della giustizia, ha infine negato
ad __________ il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario immobiliare per il motivo che questi non aveva comprovato
l'assolvimento di un periodo di pratica biennale in quello specifico settore.
Il Governo ha inoltre posto a carico del richiedente una tassa di fr. 200.--.
B. __________ é insorto con ricorso 6 dicembre 1994
avverso il diniego predetto innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato
di annullarlo e di autorizzarlo ad esercitare la professione di fiduciario
immobiliare. Egli ha inoltre chiesto di poter esercitare quella professione
sino all'emanazione del giudizio da parte del Tribunale ed inoltre di
condonargli la tassa di decisione del Consiglio di Stato così come di emettere
in caso di reiezione del gravame una tassa di giudizio "abbordabile",
essendo ora disoccupato. L'insorgente, che ha frattanto conseguito anche il
diploma di perito fiduciario, ribadisce ed amplia le motivazioni che aveva già
sostenuto innanzi all'autorità decidente.
Il dipartimento delle istituzioni ha sollecitato la reiezione
del gravame.
C. a) Con scritto 12 gennaio 1995 il Tribunale ha chiesto
ad __________, presidente del consiglio di amministrazione della __________ di
__________, il rilascio di una dichiarazione scritta attestante (o meno o
comunque in che misura) che il ricorrente, durante il periodo in cui era stato
dipendente di quella società, avesse effettivamente svolto un periodo di
pratica di almeno due anni nel settore fiduciario immobiliare così come
definito all'art. 6 LFid.
b) Con lettera 16 gennaio 1995 il predetto ha comunicato al
Tribunale quanto segue:
"...
le mansioni relative all'amministrazione immobili del
nostro studio sono sempre state eseguite da una
collaboratrice unitamente al sottoscritto.
Durante il periodo in cui è stato alle nostre dipendenze il
signor __________ non ha praticamente mai svolto mansioni nel settore
immobiliare all'infuori dell'allestimento di qualche contabilità di società
anonime immobiliari o qualche piccolo intervento quando la persona incaricata
era assente o oberata di lavoro.
Il tempo consacrato dal signor __________ all'attività di
fiduciario immobiliare presso il nostro studio si può definire al massimo in
3-4 mesi durante tutto il periodo in cui è stato alle nostre dipendenze.
..."
c) Il Tribunale ha indi fissato al ricorrente ed al
dipartimento delle istituzioni un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni. Di queste ultime si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 8 bis LFid).
Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. La decisione
del merito del gravame rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di
essere messo al beneficio della sollecitata autorizzazione pendente ricorso:
domanda da considerare alla stregua di una richiesta di adozione di misure
provvisionali ai sensi dell'art. 21 PAmm e che sarebbe in ogni caso stata
votata all'insuccesso.
-
2.1. Nel Canton Ticino le attività di fiduciario
commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte
per conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione
(art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione é rilasciata dal Consiglio di Stato a
chi adempie ai requisiti fissati all'art. 8 cpv. 1 LFid: tra di essi figura,
oltre al possesso di un titolo di studio riconosciuto (ai sensi degli art. da
10 a 13 LFid), lo svolgimento di un periodo di pratica di due anni in Svizzera
nel ramo (specifico) in cui si intende conseguire l'autorizzazione (art. 8 cpv.
1 lett. e LFid).
2.2. Giusta l'art. 5 LFid é considerato fiduciario
commercialista chi svolge un'attività fiduciaria non occasionale nel campo dell'amministrazione
e della contabilità, in particolare una o più delle seguenti attività: tenuta
dei libri contabili (lett. a), revisione dei libri contabili (lett. b),
consulenza e rappresentanza fiscale (lett. c), consulenza e rappresentanza dei
creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e
fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie (lett.
d), consulenza aziendale (lett. e), amministrazione di patrimoni compresa
l'amministrazione di immobili (lett. f). L'art. 6 LFid stabilisce invece che é
considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività fiduciaria non
occasionale nel campo immobiliare, in particolare una o più tra le seguenti
attività: mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655
cpv. 2 CCS (lett. a), intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto
diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari (lett. b),
locazione di stabili ed appartamenti (lett. c), amministrazione di immobili e
di società immobiliari (lett. d), consulenza e conduzione di promozioni immobiliari
(lett. e).
- 3.1. Anche quando vige il principio inquisitorio, come
nel procedimento amministrativo (art. 18 cpv. 1 PAmm), le parti devono
cooperare all'accertamento dei fatti. Quando si tratta di istruire e decidere
dei procedimenti ad istanza di parte - com'é il caso nella fattispecie - spetta
in particolare a quest'ultima di dimostrare i fatti sulla base dei quali essa
ne deduce un diritto : se non vi riesce essa deve essere pronta a sopportarne
le conseguenze (STA inedita 24.8.1992 in re F. consid. 4.1., relativa
all'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione; inoltre Knapp, Précis de
droit administratif, N. 2021; Imboden/Rhinow/Krähen-mann,
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B II b).
3.2. Nel concreto caso __________ non ha fornito la prova di
aver svolto un periodo di pratica di due anni nel settore fiduciario
immobiliare. A ragione pertanto il Consiglio di Stato, dopo aver attirato
l'attenzione del ricorrente sulla mancanza di una qualche prova al riguardo,
gli ha negato il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario in quello specifico settore.
3.3. Facendo uso dei propri poteri di indagine in deroga ai
principi poco sopra esposti il Tribunale ha comunque ritenuto di dover
interpellare, per migliore tranquillità di giudizio, l'ultimo datore di lavoro
del ricorrente, ossia lo studio fiduciario __________ di __________, presso il
quale l'insorgente ha lavorato nel periodo 1.4.1989/31.3.1994. E questo per il
motivo che, stando a quanto il ricorrente assumeva nei propri scritti, i
rapporti tra questi ed il menzionato ufficio, dal quale egli era stato
licenziato, erano pessimi: donde la difficoltà (sicuramente almeno di fatto)
per l'interessato di entrare in relazione con il detto ufficio. La dichiarazione
rilasciata il 16 gennaio 1995 dal presidente del consiglio di amministrazione
della __________ all'intenzione del Tribunale non é tuttavia di giovamento alle
tesi ricorsuali, poiché conferma che il ricorrente non ha in pratica svolto
alcuna mansione nel settore immobiliare durante il periodo in cui egli é stato
alle dipendenze di quello studio fiduciario. L'insorgente non ha contestato la
fedefacenza di quella dichiarazione nelle proprie osservazioni sulla stessa ed
anzi l'ha implicitamente avallata ricordando due soli casi in cui si é occupato
di preparare la documentazione per la vendita di proprietà immobiliari. In
quella sede egli ha tuttavia sollecitato anche l'esame dei suoi rapporti
giornalieri di lavoro presso quella società: quell'esame, alla luce della tassativa
dichiarazione 16 gennaio 1995 e delle ammissioni stesse del ricorrente, appare
tuttavia inutile al Tribunale. Il Tribunale non può infine accogliere, poiché
in contraddizione con quanto il ricorrente aveva affermato in precedenza (cfr.
sub A lett. c), la domanda - parimenti formulata in quella sede - di
acquisizione di un'attestazione della __________, ove egli ha lavorato negli
anni 1987-1988, sulla sua attività presso la medesima: l'insorgente si poteva
del resto procurare agevolmente simile dichiarazione, per cui non sussiste al
riguardo nemmeno un valido motivo affinché il Tribunale vi provveda d'ufficio.
- 4.1. __________ ha affermato il proprio diritto di
comunque ottenere l'autorizzazione, per il motivo che il conseguimento dell'attestato
professionale federale di fiduciario e del diploma di perito fiduciario, di cui
egli é titolare, presuppongono una lunga pratica professionale e che il loro
superamento richiede profonde conoscenze (anche) nel settore immobiliare. Egli
contesta inoltre la costituzionalità della LFid, invocando una disattenzione
degli art. 4, 31, 33, e 34 ter Cost.
4.2. L'attestato professionale federale di fiduciario
costituisce senz'altro un titolo di studio riconosciuto ai fini del conseguimento
delle autorizzazioni allo svolgimento delle professioni tanto di fiduciario
commercialista (art. 10 lett. e LFid) che di fiduciario immobiliare (art. 11
lett. f LFid). Il diploma federale di perito fiduciario costituisce a maggior
ragione un simile titolo. Il ricorrente dispone quindi con certezza delle
conoscenze teoriche necessarie per poter svolgere anche la professione di
fiduciario immobiliare.
4.3. Il ricorrente non dispone invece della pratica
necessaria ai fini dell'esercizio della professione di fiduciario immobiliare richiesta
dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid. E' ben vero che, come egli stesso afferma,
l'iscrizione agli esami per il conseguimento dell'attestato professionale
federale di fiduciario ed, a maggior ragione, del diploma di perito fiduciario
presuppongono lo svolgimento di un lungo periodo di pratica commerciale e
professionale, che egli ha, di conseguenza, assolto. L'iscrizione all'esame per
l'ottenimento dell'attestato professionale federale di fiduciario é infatti subordinata
allo svolgimento di un periodo di pratica commerciale od amministrativa di
cinque anni, di cui quattro anni almeno di pratica professionale, ossia di
un'attività svolta nei campi fiduciario, della revisione, delle finanze, della
contabilità, della consulenza fiscale, dell'economia aziendale, dell'informatica
o nel settore bancario; due (dei quattro) anni di pratica professionale devono
inoltre interessare l'attività (specialistica) di fiduciario, di perito
contabile o fiscale (cfr. art. 19 del regolamento d'esame dei fiduciari,
adottato dall'organizzazione mantello per l'esame professionale dei fiduciari
ed approvato dal DFEP). L'iscrizione all'esame per l'ottenimento del diploma di
perito fiduciario é invece permesso solo a chi ha svolto una pratica commerciale
di 7 anni, di cui 4 anni di pratica professionale, con ciò intendendo un'attività
svolta nei seguenti campi: 1) contabilità, 2) informatica EED, consulenza in
EED, 3) consulenza giuridica o fiscale, 4) consulenza od organizzazione
aziendale, 5) revisione, 6) gestione patrimoniale. La pratica professionale (di
quattro anni) deve inoltre interessare almeno tre dei suddetti campi e per un
periodo minimo di 8 mesi ciascuno (cfr. art. 20 del regolamento d'esame dei
periti fiduciari, adottato dall'organizzazione mantello per l'organizzazione
dell'esame professionale superiore di perito fiduciario ed approvato dal DFEP).
L'assolvimento dei periodi di pratica anzidetti da parte del ricorrente non
basta tuttavia ancora a soddisfare il requisito legale posto dall'art. 8 cpv. 1
lett. e LFid: l'insorgente non può infatti vantare lo svolgimento di un periodo
di pratica di due anni nello specifico ramo (fiduciario) immobiliare. Se, del
resto, egli avesse soddisfatto quel requisito, non gli sarebbe stato difficile
provarlo mediante la produzione di una corrispondente dichiarazione da parte
dei suoi datori di lavoro.
4.4. Invano __________ eccepisce l'incostituzionalità della
LFid.
In primo luogo - ed in generale - la
LFid ossequia la libertà di commercio e d'industria (art. 31 Cost.). Questa
legge mira infatti a tutelare il pubblico (quindi i clienti, effettivi o
potenziali) dai pericoli derivanti dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita
le delicate attività di fiduciario. L'assoggettamento ad autorizzazione da parte
di chi intende esercitare quelle professioni e la fissazione delle relative
condizioni costituiscono pertanto delle tipiche restrizioni di polizia, che i
Cantoni possono legittimamente adottare in applicazione dell'art. 31 cpv. 2
Cost. (cfr. Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 31, in
particolare N. da 190 a 194). Avuto riguardo alle lodevoli finalità appena
menzionate, dette restrizioni sono inoltre senza ombra di dubbio sorrette da un
sicuro interesse pubblico. Il problema della costituzionalità della LFid era
del resto già stato affrontato, in modo serio ed approfondito, e risolto
positivamente dal Consiglio di Stato nel messaggio 8 marzo 1983 (RVGC, sessione
ordinaria primaverile 1984, vol. I, pag. 531-536): il Tribunale ritiene quindi
di poter senz'altro rinviare alle pertinenti considerazioni svolte in quella
sede, che questo Giudice ha del resto già avuto ripetute occasioni di tutelare
(cfr. RDAT I-1993 N. 62, consid. 5.4. e relativi riferimenti; STA inedita
10.6.1994 in re C., consid. 3; inoltre, almeno in una certa misura, alla
sentenza inedita 7 ottobre 1991 del Tribunale federale in re B., consid. 2).
In secondo luogo e più particolarmente per quanto può interessare
la soluzione della presente lite, l'assoggettamento del rilascio
dell'autorizzazione, tra l'altro, alla comprova dell'assolvimento di un periodo
di pratica biennale nello specifico ramo di attività in cui si intende
esercitare la professione di fiduciario appare conforme al requisito della
proporzionalità: l'assolvimento di quel periodo di pratica mira infatti a
prevenire efficacemente i pericoli derivanti soprattutto dall'inesperienza, ai
quali non é possibile ovviare altrimenti ed in particolare - com'é il caso per
il ricorrente - attraverso un periodo di pratica in un settore diverso da
quello per il quale viene sollecitata l'autorizzazione.
Dal momento inoltre che quel requisito deve essere
soddisfatto da tutti i richiedenti indistintamente, la LFid non crea alcuna disparità
di trattamento ai sensi dell'art. 4 Cost.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, non sono infine
disattesi né l'art. 33 né l'art. 34 ter Cost. In effetti, posto che la
professione di fiduciario rientri nella categoria delle professioni liberali ai
sensi dell'art. 33 Cost. (sul concetto cfr. Bois, Commentaire de la
Constitution fédérale, ad art. 33. N. da 4 a 7; in senso apparentemente
favorevole il Messaggio del Consiglio di Stato, RVGC cit., pag. 536), i diplomi
di cui il ricorrente é portatore, rilasciati in base alla legge federale sulla
formazione professionale del 19 aprile 1978, non sono considerati alla stregua
di certificati di capacità che devono essere riconosciuti come validi in tutta
la Confederazione ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 Cost. (in realtà i certificati
contemplati dalla detta norma sono, al presente, pochissimi e concernono solo
le arti sanitarie; cfr. Bois, op. cit. ad art. 33, N. 24). La loro sussistenza
non preclude pertanto al legislatore cantonale la facoltà di porre dei propri,
ulteriori requisiti ai fini dello svolgimento della professione di fiduciario
sul proprio territorio, purché vengano ossequiati i principi costituzionali ed
in particolare la proporzionalità (DTF 112 Ia 38; inoltre Borghi, Commentaire
de la Constitution fédérale, ad art. 34 ter cpv. 1 lett. g, N. 24).
-
Sulla scorta di quanto precede il gravame deve dunque
essere respinto. Poiché il ricorrente non ha svolto il periodo di pratica
biennale nello specifico settore fiduciario immobiliare richiesto dall'art. 8
cpv. 1 lett. e LFid, egli non può conseguire l'autorizzazione ad esercitare la
professione di fiduciario in quel settore. Per questo motivo il Tribunale si
dispensa dall'esaminare la censura mossa dal ricorrente in merito alla forma
della copertura per responsabilità civile richiestagli (cauzione) qualora fosse
stato ammesso all'esercizio della stessa. Deve infine parimenti essere tutelata
la modesta tassa di giudizio emessa dal Governo per l'istruzione e l'evasione della
pratica, di fr. 200.--, che tiene senz'altro conto della situazione economica
in cui versa l'insorgente.
-
La tassa di giudizio deve essere posta a carico del
ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art.
8, 8 bis, 10, 11 LFid, 18, 28 PAmm
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 500.-- (cinquecento) é posta a carico del ricorrente.
- Intimazione
a __________
Per il Tribunale
cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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