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Numero d'incarto:
50.2004.3
Data decisione, Autorità:
11.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
50.2004.3
DA
681/2003
Bellinzona
11
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco
Agustoni per giudicare nella procedura penale avviata con istanza di data 22
gennaio 2004 da
__________ _________, _________
con la quale chiede la revoca dell'espulsione dalla
Svizzera pronunciata con sentenza di questa Pretura penale del 7 maggio 2003,
cresciuta in giudicato;
preso atto che con osservazioni di
data 4 febbraio 2004 il __________ ha comunicato di rimettersi al giudizio di
questo giudice;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
ed in diritto: che con sentenza 7 maggio 2003 di questa Pretura
penale, cresciuta in giudicato, la signora __________ __________, nata
__________, è stata dichiarata autrice colpevole di infrazione alla Legge
federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (entrata illegale
e soggiorno illegale) e di esercizio illecito della prostituzione, ed è stata
condannata in contumacia alla pena di 5 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni;
che
con l'istanza che ci occupa __________ __________, nata __________, ha
postulato la revoca dell'espulsione dal territorio svizzero;
che
a giustificazione della richiesta vi è l'intenzione di contrarre matrimonio con
il signor __________ __________i, cittadino svizzero, domiciliato a __________;
che
a tale fine ha già avviato la necessarie pratiche;
che
per il medesimo motivo in data 9 gennaio 2004 l'Ufficio federale
dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, __________, ha sospeso
fino al 31 marzo 2004 il divieto d'entrata in Svizzera emesso il 12 marzo 2003
dall'autorità amministrativa per un periodo di tre anni;
che
il Sostituto Procuratore pubblico nelle sue osservazioni si è rimesso al
prudente giudizio di questo giudice;
che
le premesse per la revoca dell'espulsione non sono date ma, tenuto conto dei
motivi addotti, nonché del fatto che prima dei reati in parola la qui istante
era incensurata, che alla luce dei tipo di reato da lei commesso non risultano
esserci pericoli di ordine pubblico, può essere concessa la sospensione
condizionale della pena, prescrivendo all'interessata un periodo di prova di 3
(tre) anni;
visti gli
art. 55 CPS; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. In
parziale accoglimento dell'istanza, la pena accessoria dell'espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta ad __________
__________, nata __________, con sentenza di questa Pretura penale di data 7
maggio 2003, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono poste a carico
della richiedente.
-
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio
giuridico, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, __________,
Comando polizia cantonale, ,
Sezione esecuzione pene e misure, __________ -
__________ __________, in __________ __________,
__________, per conoscenza.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale.
Il
ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice
esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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