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Numero d'incarto:
50.2003.5
Data decisione, Autorità:
10.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
50.2003.5/AMM
Bellinzona
10
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire sull'avviso di recidiva del 24 luglio 2003 presentato dal
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro
__________ __________, di __________ __________ e __________ n.
, nato alla __________ __________ - il __________
__________ __________, attinente di __________ __________, domiciliato a
__________, __________ , coniugato, __________ e __________ di
__________ __________ ()
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
__________ __________ è stato condannato il __________ __________ 2000 dal Tribunal
de police di __________ alla pena di 10 giorni di arresto sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per il titolo di circolazione
malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre;
che
l'interessato è incorso durante il periodo di prova in una nuova infrazione,
sfociata nella condanna – pronunciata da questo giudice il 10 luglio 2003 per
il titolo di circolazione in stato d'ebrietà – a 80 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
che
il 24 luglio 2003 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario
giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un
termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;
che
__________ __________ è rimasto silente;
e
considerato in diritto:
che
per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il
condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale
avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta
impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro
modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della
pena";
che
nondimeno, "se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta,
il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena
e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a
tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova
stabilito nella sentenza" (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
che
in concreto, questo giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 10
luglio 2003 l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP per
soprassedere all'esecuzione della pena e pronunciare un semplice ammonimento;
visti gli
art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10
giorni di arresto decisa nei confronti di __________ __________ dal Tribunal
de police di __________ il ____________________ 2000, ma l'ammonisce
formalmente.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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