AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2002.28
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, TRAM
Incarto n.
50.2002.28
Lugano
2 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2002 della
contro
la decisione 15 ottobre 2002 (no. 10/97-57) del
Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per
titolo di espropriazione materiale che gli insorgenti hanno inoltrato il 18
marzo 1997 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'assetto pianificatorio
assegnato alle part. __________ e __________ in seno al PR del 1982;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1963
__________ __________ e __________ __________ hanno acquistato al prezzo di
150'000.- fr. i mapp. __________ (bosco), 360 (campo), __________ (bosco), __________
(bosco ceduo) e __________ (arativo vitato) di __________ siti in località
__________ __________ a monte del torrente __________, nella parte
settentrionale del comprensorio comunale che si affaccia sulla Valle
__________. Nell'ottobre del 1967 i proprietari hanno lottizzato la parte
meridionale e più elevata del complesso fondiario ampio 33'582 mq (il mapp.
__________, di 9'096 mq) e dopo aver ulteriormente modificato la sagomatura di
taluni appezzamenti ne hanno edificati alcuni previa adeguata urbanizzazione;
in particolare hanno costruito una strada (mapp. __________) a valle del
comparto lottizzato in modo da poter servire tutti i particellari sovrastanti
nati dal frazionamento del mapp. __________.
La
porzione restante del mapp. __________ (932 mq) e le altre quattro particelle
comperate nel 1963 sono andate a formare il mapp. __________ di __________,
attualmente di proprietà di __________ __________, __________ __________,
__________ __________ (quali eredi di __________ __________, in ragione di 1/6
ciascuno) e della CE fu __________ __________ composta da __________ ed
__________ __________ (nella misura di 3/6). Il fondo, censito a RF quale bosco
(16'320 mq) e prato (5'799 mq), ha un'interessenza di 25/34 sulla strada coattiva
al mapp. __________ (un tempo mapp. __________) e risulta gravato da una
servitù di destinazione iscritta nel 1968 a beneficio della part. __________
per impedire l'insediamento in loco di attività moleste. Lo si raggiunge dalla
strada cantonale tramite via __________, impianto che si esaurisce nella
coattiva di cui al mapp. __________.
B. Il PR di
__________ adottato dal consiglio comunale il 17 marzo 1980 ha collocato il mapp.
__________ parte in zona residua e parte in zona forestale. All'epoca i
proprietari avevano impugnato tale assetto pianificatorio adducendo che il
fondo, adeguatamente urbanizzato con importanti investimenti, andava inserito
in zona R2 al pari del comparto sovrastante, edificato nella seconda metà degli
anni 60 in esito alla lottizzazione del mapp. __________. Il loro ricorso è
stato tuttavia respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione
del PR, intervenuta il 6 aprile 1982. Un'ulteriore impugnativa è stata
rigettata dal Gran Consiglio il 18 giugno 1984.
C. Ricevuto il
mappale nell'ambito delle rispettive successioni paterne, con notifica 18 marzo
1997 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi
al Tribunale di espropriazione, postulando il riconoscimento di un congruo indennizzo
(fr. 200.- il mq oltre interessi) per titolo di espropriazione materiale.
In sede
di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda, contestandone la
tempestività e negando l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno del mapp.
__________, inedificabile sin dal 1972 ed escluso dal PGC al momento dell'approvazione
del PR.
All'udienza
di conciliazione del 21 aprile 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate
nelle rispettive posizioni avverse, notificando diversi mezzi di prova.
Al
termine dell'istruttoria, i contendenti hanno esibito una memoria conclusiva
con la quale hanno ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza del 15 ottobre 2002 il Tribunale di
espropriazione ha accertato la tempestività dell'istanza proposta dai
ricorrenti, respingendola tuttavia nel merito dopo aver concluso che il loro
fondo non era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza
dell'entrata in vigore del PR 82 di __________.
Evocata
la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza
del Tribunale federale e ripercorso nel tempo lo statuto del mapp. __________,
il primo giudice ha escluso che nel 1982 il fondo avesse vocazione edilizia;
inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del 1972 ed escluso
dal PGC, così come dal territorio già edificato in larga misura, non aveva
alcuna prospettiva edilizia suscettibile di imporne l'attribuzione ad una zona
edificabile del piano di utilizzazione. Le infrastrutture eseguite alla fine
degli anni 60, le semplici discussioni avute a suo tempo con il municipio in
vista di un'eventuale partecipazione dell'ente pubblico alle spese di urbanizzazione
ed il principio della parità di trattamento non consentirebbero di pervenire a
conclusione diversa. Il PR del 1982, limitandosi a confermare l'inidoneità del mapp.
__________ ad essere sfruttato per scopi edilizi privati, ha insomma
consolidato una situazione giuridica e fattuale esistente da anni, senza generare
alcuna espropriazione materiale.
E. Avverso
questa pronunzia i soccombenti sono insorti mediante ricorso 14 novembre 2002
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste
avanzate in prima istanza.
I
ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che negli anni sessanta i loro
padri promossero l'urbanizzazione del mapp. __________ con un investimento di
fr. 140'000.- al fine di rendere edificabile l'intera proprietà e insediarvi
15/17 case unifamiliari. Le opere di urbanizzazione (strada, tubazione
dell'acqua potabile, rete fognaria, impianto di depurazione, condotte
elettriche) furono quindi dimensionate in funzione di un'edificazione su larga
scala di tutto il quartiere con il benestare dell'autorità comunale, che
inizialmente si mostrò addirittura disposta a partecipare agli oneri di infrastrutturazione
dei fondi. Le cause della mancata realizzazione del progetto iniziale e
dell'edificazione di sole cinque unità abitative vanno ricercate nel DFU del
1972, che ha istituito una sorta di blocco edilizio poi sfociato - con
l'avvento della LPT - nell'esclusione dalla zona edificabile decretata dal PR
del 1982.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Tribunale di espropriazione, la fognatura eseguita a suo
tempo non finiva in un pozzo perdente. L'evacuazione delle acque chiare e
luride avveniva tramite un impianto di depurazione sufficiente per trattare gli
scarichi di oltre sessanta persone, la cui tubazione di uscita è stata dapprima
predisposta per convogliare le acque purificate nel sottostante torrente
__________ e all'inizio degli anni settanta collegata al collettore consortile
"__________ __________ ". D'altra parte, il mapp. __________ non è
per nulla discosto dai comparti edificati e edificabili del comune, dato che
dista soli duecento metri dal centro del paese. La zona __________ __________,
essendo situata al di là della strada cantonale che porta a __________, avrebbe
peraltro costituito la naturale continuazione del nucleo tradizionale del villaggio.
Fatte
queste precisazioni d'ordine fattuale, gli insorgenti hanno poi ricordato che
prima dell'entrata in vigore della LPT l'utilizzazione del territorio era
disciplinata indirettamente dalla LIA, normativa alla luce della quale il mapp.
__________ - in assenza di zone edificabili e di PGC - era fabbricabile siccome
appartenente al territorio edificabile ristretto giusta l'allora vigente art.
28 OPA. Il fondo, completamente urbanizzato e poco discosto dal nucleo
tradizionale, non poteva quindi essere escluso dalla zona edificabile senza
provocare un esproprio materiale.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad
identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato
partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che verranno riprese -
ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. L'assunzione delle prove
richiamate nell'impugnativa non appare infatti suscettibile di apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per la
decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1 Giusta
l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter
cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una
espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso
e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna
indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato
infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la
sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT,
p. 50).
La legge
rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il
concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein)
e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale
inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa
definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il
prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente
grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali
derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può
ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un
numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo
- essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da
violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In
ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del
fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro
(vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2.
Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione
che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze
costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di
attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una
cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata
particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo
il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La
mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung")
può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione
materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a
criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che
un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del
territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è
il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno
è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione
sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno
delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto
spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione.
Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai
sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno
prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto
ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul
principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).
Perché un
indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento
determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del
suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF
12 dicembre 2002 in re CE Somazzi).
2.3. Di
norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi
di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento
che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione
cantonale (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al
vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in
vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione
di validità e aveva effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale
espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze
di fatto e di diritto esistenti nel mese di aprile del 1982. A quell'epoca
erano in vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT) e, a livello cantonale, il decreto esecutivo del Consiglio di
Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio
del 29 gennaio 1980 (DEPT), nonché la già citata legge edilizia del 19 febbraio
1973. Norme che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT, 16 LE) e che in mancanza di zone
edificabili o di ordinamenti provvisionali (art. 8 DEPT) prescrivevano di
considerare edificabili i terreni appartenenti al comprensorio già largamente
edificato (art. 36 LPT).
- Il PR di
__________ approvato dal Governo il 6 aprile 1982 è il primo piano di utilizzazione
di cui si è dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo
comunale operativo. Ne consegue che l'inclusione della part. __________ dei ricorrenti
nella zona residua e forestale costituisce un rifiuto di assegnazione alla zona
edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di
risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio
non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione
secondo la giurisprudenza federale dinanzi evocata (consid. 2.2).
3.1. Come
ha evidenziato il Tribunale di espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio
di __________, nel 1973 la parte non boschiva del mapp. __________ appartenente
al contesto della Valle della __________ è stata collocata nei territori protetti
a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 nonostante le contestazioni
degli allora proprietari __________ __________ e __________ __________, che in
via ricorsuale avevano avversato l'imposizione dei vincoli disposta
dall'autorità in base all'art. 2 cpv. 1 lett. b e d DFU (vedi risoluzione 18 settembre
1974 del Consiglio di Stato e decisione 11 agosto 1975 del Consiglio federale,
dalle quali emerge in particolare che all'epoca la proprietà era già stata
esclusa dalle intenzioni pianificatorie del comune). Ne segue che in quanto
parzialmente inclusa nei territori protetti per motivi inerenti alla protezione
del paesaggio ed alla conservazione di spazi per lo svago e il riposo, la part.
__________ avrebbe potuto accogliere costruzioni che non fossero agricole,
forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando la sussistenza di un
bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi pubblici contrari (cfr.
art. 4 cpv. 3 DFU). La porzione boschiva del fondo risparmiata dai vincoli del
DFU era invece soggetta alle rigorose prescrizioni vietanti il taglio raso e il
dissodamento senza autorizzazione sancite dall'allora vigente legge federale
concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste,
dell'11 ottobre 1902 (cfr. in particolare gli art. 27 e 30 LFo, applicabili
alle foreste private, protettrici e non).
3.2. Nel
1982 il mapp. __________ non era compreso in un PGC conforme alla legislazione
sulla protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata alla luce
delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in
vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e
delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le
quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in
edificabile e non sancita dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna
rilevanza può essere quindi conferita al PGC approvato l'11 maggio 1970 dal
Dipartimento delle opere sociali, dato che tale strumento è stato allestito
secondo i criteri della previgente legislazione senza neppure contemplare un perimetro
vero e proprio delle condutture. Neppure il piano generale delle canalizzazioni
approvato dal Consiglio di Stato il 6 aprile 1982 risulta maggiormente
indicativo, atteso che il documento riflette con ogni evidenza la delimitazione
della zona edificabile effettuata dal PR entrato in vigore lo stesso giorno ed
al pari del pregresso PGC esclude comunque la proprietà dei ricorrenti dal
perimetro delle canalizzazioni.
3.3. Alla
data determinante il fondo era solo in parte urbanizzato. Un terreno è infatti
da considerare tale se, oltre all'accesso sufficiente, le necessarie condotte
d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere
possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve
quindi essere assoluto, essendo sufficiente che sia realizzabile tenendo conto
del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz
über die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Nel 1982 - grazie alle opere eseguite
quindici anni prima in vista della parziale edificazione dell'ex part. 371 - il
mapp. 601 era tutto sommato dotato di un accesso sufficiente e di adeguate
condotte per l'adduzione dell'acqua potabile e dell'energia. Al contrario di
quanto sostengono i ricorrenti, non era invece allacciato alla rete delle
canalizzazioni pubbliche come previsto di regola dalla LIA (art. 18), anche se
il collettore del consorzio depurazione acque di __________ posato nel 1974/75
lungo il lato sinistro del torrente __________ transitava poco distante dal suo
confine settentrionale. Il raccordo a questo impianto sarebbe stato possibile
mediante una nuova condotta, la cui realizzazione avrebbe però comportato spese
ingenti, non fosse altro che per l'inevitabile attraversamento del __________,
posto tra il fondo e la canalizzazione consortile. Prova certa ne sono le spese
affrontate nel 1994 dal comune di __________ per l'esecuzione della fognatura
__________ - __________ __________ - __________ il cui tracciato va ad
innestarsi nel collettore in oggetto (vedi messaggio municipale n. 11/94 del 5
luglio 1994).
3.4. Al
momento dell'entrata in vigore del PR la proprietà dei ricorrenti non aveva
statuto di superficie edificabile in forza del vigente diritto federale (art.
36 LPT), poiché con ogni evidenza non si trovavano in un comprensorio già
largamente edificato ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LPT. Secondo la
giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende
il territorio già edificato in maniera compatta, oltre agli spazi intermedi
privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto. La situazione dei
fondi deve essere considerata nel suo complesso e in rapporto con quella delle
particelle vicine. Il carattere di insediamento è rilevabile innanzi tutto
dalla vicinanza delle abitazioni e dalle infrastrutture presenti, ritenuto però
che superfici periferiche, pur se già interessate da una certa attività
edilizia, e aree inedificate con un'importanza autonoma rispetto al territorio
circostante non costituiscono comparti già edificati in larga misura (cfr.,
sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417
consid. 5a; RDAT II-2002 N. 78; Flückiger, Commentaire de la LPT, N. 58 ss. ad art.
15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
N. 318-321). Orbene, alla luce di tale definizione non si può di certo
affermare che il mapp. __________ appartenesse al territorio già largamente
edificato solo per il fatto che era posizionato a margine di un agglomerato
isolato di sei villette che il PR ha collocato in un'apposita, minuscola zona
edificabile di completazione o si trovava ad un distanza contenuta dal centro
del paese. In realtà, il fondo faceva e fa tuttora parte di un comparto verde,
prevalentemente boschivo, ben distinto per peculiarità orografiche e linee
forti di demarcazione, che come già accertato in passato dalle autorità
federali deputate all'evasione dei ricorsi in materia di DFU si rifà al
pregevole quadro paesaggistico della Valle della __________.
Invano i
ricorrenti invocano l'appartenenza del loro fondo al territorio edificabile ristretto
di cui all'art. 28 OPA per dimostrare il carattere fabbricabile e la vocazione
edilizia della proprietà prima dell'entrata in vigore del PR. Non solo perché
alla data cruciale del 6 aprile 1982 l'art. 28 OPA era già stato da tempo
abrogato (vedi RU 1980 p. 48) per ovvi motivi legati all'introduzione della
LPT. Ma anche e soprattutto perché il mapp. __________ non avrebbe comunque
potuto essere considerato integrato nel territorio edificabile ristretto
siccome escluso perlomeno sin dal 1973 dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento
del comune (cfr. Rep. 1980, p. 11; RDAT 1977 p. 231). Di conseguenza,
un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere esaminata alla luce
dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di riflesso il noto requisito
del bisogno oggettivamente fondato.
3.5.
Oltre che estromesso dal territorio già edificato in larga misura, il mapp.
__________ non era neppure necessario all'edificazione nei successivi quindici
anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. In sede di approvazione del PR il Consiglio
di Stato aveva infatti annotato come il comprensorio edificabile previsto dal
piano stesso fosse congruamente dimensionato ai bisogni oggettivi del comune.
Il che porta a negare che si potessero aggiungere ulteriori 22'119 mq (la
superficie della proprietà __________ -__________) alle zone edificabili di
__________ senza incorrere in un inammissibile sovradimensionamento delle
stesse.
3.6. Se
ne deve concludere, insieme al Tribunale di espropriazione, che nell'aprile del
1982 l'inclusione del mapp. __________ nelle zona residua, rispettivamente forestale,
del PR di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un
prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà dei
ricorrenti in modo da ingenerare espropriazione materiale. In gran parte
boschivo ed in quanto tale soggetto alle restrizioni sancite dalle leggi
forestali federali, colpito per il resto dai vincoli di protezione del DFU, in
nessun tempo collocato all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla
protezione delle acque, escluso dal territorio edificato in larga misura e non
necessario per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei prossimi
quindici anni, ancorché parzialmente urbanizzato il fondo non aveva oggettiva
vocazione edilizia alla data determinante. Né i loro proprietari potevano
seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità
in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona R2 avrebbe
dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della buona fede. Certo, dopo
aver acquistato i mapp. __________, __________, __________, __________ e
__________ ad un prezzo irrisorio e certamente lontano dalle quotazioni di mercato
dei terreni immediatamente edificabili dell'epoca - i padri degli insorgenti hanno
investito una cifra considerevole per rendere fabbricabile la parte più elevata
e pregiata del complesso fondiario, quella situata a monte del settore
boschivo, contando su una partecipazione alle spese dell'ente pubblico e sulla
possibilità di trasformare l'intera proprietà in un piccolo quartiere di villette.
A ben guardare però già a suo tempo questa operazione di stampo verosimilmente
speculativo aveva ben poche probabilità di poter essere portata a termine per
la natura prevalentemente forestale della proprietà. La crisi immobiliare
intervenuta a cavallo degli anni 60/70 e i vincoli imposti dal DFU del 1972
hanno semplicemente suggellato l'insuccesso di un'iniziativa avviata con l'acquisto
di un pendio selvoso orientato verso N poco idoneo all'edificazione per la sue
stesse caratteristiche intrinseche. Quanto alle spese sostenute per dotare
l'area di opere di urbanizzazione dimensionate in funzione di un insediamento
abitativo certamente maggiore rispetto a quello concretamente realizzato, non
si può che condividere l'opinione del Tribunale di espropriazione secondo cui
l'edificazione dei sei lotti scaturiti per finire dal frazionamento del vecchio
mapp. __________ avrebbe comunque imposto un investimento pressoché analogo.
D'altro canto, dalle tavole processuali non risulta che i ricorrenti o i
precedenti aventi diritto abbiano mai ricevuto da organi competenti
assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona
edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi su
tutta la sua superficie opere rilevanti dal profilo della polizia delle
costruzioni. Gli atti testimoniano unicamente l'esistenza di trattative
nell'ambito delle quali il municipio di __________ aveva prospettato di accollarsi
mediante erogazione di sussidi una parte dei costi relativi alla futura posa
delle canalizzazioni e delle condotte dell'acqua potabile, dichiarando peraltro
esplicitamente di non poter assumere impegni precisi a riguardo in assenza
delle necessarie ratifiche del legislativo comunale. Nulla più.
-
Per quel
che è del sacrificio particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere
di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere
l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia
in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata
la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate
in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità
di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa
di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e
31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 2, 4 DFU 1972; 19, 20 LIA
1971; 27, 28 OPA 1972; 27, 30 LFo 1902; 3, 5, 15, 19, 26, 36 LPT; 25 LE 1973;
37 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 3'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
I
ricorrenti in solido verseranno al comune di __________
fr.
3'000.- a titolo di ripetibili.
-
Nella
misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente
decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
__________ entro 30 giorni dalla sua intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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