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Numero d'incarto:
50.2002.25
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, TRAM
Incarto n.
50.2002.25-26
Lugano
6 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 25 ottobre 2002 dello
contro
le decisioni 1° ottobre 2002 (no. 93/01-301 e
93/01-315) del Tribunale di espropriazione, prolate nell'ambito del
procedimento di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione
promosso dallo Stato del Canton Ticino a dipendenza della sistemazione e del
risanamento di via __________ a __________ (mapp. __________ di __________
__________, mapp. __________ di __________ __________);
viste le risposte:
-
28 novembre 2002 di __________
__________;
-
29 novembre 2002 del
Tribunale di espropriazione;
-
17 gennaio 2003 di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ __________ e __________ __________ sono proprietari nel comune di
__________ di due fondi edificati posti lungo via __________; il primo del
mapp. __________ (1889 mq), sul quale sorge una residenza monofamiliare, la
seconda del mapp. __________ (506 mq), che accoglie parimenti una casa d'abitazione;
che il 19
settembre 2000 il Gran Consiglio ha stanziato un credito di complessivi fr.
21'350'000.- per opere di sistemazione e sicurezza delle strade cantonali; fr.
5'000'000.- sono stati destinati in particolare agli interventi riguardanti via
__________ a __________ (costruzione di due rotonde e di un marciapiede su entrambi
i lati della carreggiata, adeguamento degli imbocchi, posa di alcune infrastrutture,
rifacimento della pavimentazione, ecc.);
che onde
realizzare i lavori previsti, nel gennaio del 2002 lo Stato ha avviato contemporaneamente
la procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria e
l'espropriazione dei diritti necessari;
che sono
così divenuti oggetto di esproprio formale anche 54 mq ca. del mapp. __________
e 8 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto un indennizzo di
fr. 230.- il mq, rispettivamente di fr. 250.- il mq; per l'occupazione temporanea
di parte di entrambe le proprietà lo Stato ha inoltre proposto un'indennità di
fr. 0.50/mq;
che il 4
febbraio 2002 __________ __________ ha notificato le proprie pretese, chiedendo
tra l'altro l'adattamento del futuro marciapiede in modo da poter accedere al
mapp. __________ da via __________; con scritto 5 febbraio 2002 __________
__________ ha dal canto suo inoltrato diverse richieste, tra cui il rifacimento
del muro di cinta del proprio fondo con le medesime caratteristiche di quello
attuale;
che in
sede di conciliazione non è stato possibile trovare un accordo in relazione
alle predette rivendicazioni avanzate dai proprietari dei mapp. __________ e
__________;
che con
decisioni 1° ottobre 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto
definitivo, ordinando nel contempo il mantenimento dell'attuale accesso veicolare
del mapp. __________ su via __________ e la conseguente smussatura del
marciapiede (inc. no. 93/01-301), nonché il ripristino dell'esistente muro di
recinzione e della ringhiera al mapp. __________ (inc. no. 93/01-315);
che
avverso siffatte ingiunzioni lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti
all'istanza inferiore per un nuovo giudizio da emanarsi nel contesto della
procedura espropriativa in itinere;
che a
mente del ricorrente, astringendo il cantone a fornire una prestazione reale o
in natura il Tribunale di espropriazione ha emanato delle disposizioni di
carattere espropriativo impugnabili in quanto tali innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo; nel merito, l'insorgente ha ricordato che le indennità
di ogni genere dovute agli espropriati devono essere fissate globalmente nell'ambito
di un'unica decisione retta dalla Lespr;
che il
Tribunale di espropriazione ha postulato la reiezione in ordine dei ricorsi in esito
a diffuse argomentazioni circa la natura dei controversi provvedimenti; in
quanto dirette contro una decisione definitiva prolata in applicazione
dell'art. 22 cpv. 3 Lstr, le impugnative sarebbero irricevibili per difetto di
competenza di questo Tribunale;
che
__________ __________ e __________ __________ hanno avversato i gravami con
argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che
notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma
secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto
dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che nel
caso di specie questo Tribunale può riconoscersi competente a statuire in
merito ai gravami a condizione che i provvedimenti censurati siano di natura espropriativa
e rientrino nel novero di quelli impugnabili giusta l'art. 50 cpv. 1 e 2 Lespr;
dovessero risultare afferenti alla legislazione sulle strade, gli interventi
imposti dal Tribunale di espropriazione sarebbero per contro definitivi al pari
delle decisioni di approvazione dei progetti definitivi concernenti la
sistemazione di via __________ nelle quali sono stati inglobati (cfr. art. 22
cpv. 3 Lstr);
che quale
lex specialis la Lstr prevede un apposito iter autorizzativo per la realizzazione
delle opere volte a concretizzare gli intendimenti manifestati nella
pianificazione direttrice e d'utilizzazione delle strade (piano cantonale dei
trasporti e piani generali), sostituendosi in quest'ambito alla procedura di
licenza edilizia necessaria per la costruzione o la trasformazione di edifici
ed impianti in genere (cfr. art. 1 cpv.1 e 3 lett. a LE); il permesso per la
costruzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico così come definite
all'art. 2 Lstr è infatti rilasciato dal Tribunale di espropriazione, che
decide definitivamente applicando la legge di espropriazione (vedi art. 22 e 33
Lstr);
che
nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi, ogni
persona titolare di un interesse legittimo può opporsi agli stessi e postulare
una modifica dei piani; la legittimazione ad avversare un progetto definitivo
non presuppone dunque un coinvolgimento dell'opponente nella procedura di
espropriazione dei diritti eventualmente necessari ai fini dell'esecuzione dell'opera
(Scolari, Commentario, N. 663 ad art. 1 LE), atteso che anche persone prive
della qualità di parte in seno a tale procedimento, ma portatrici di un
interesse degno di protezione dal profilo della Lstr possono esercitare il loro
diritto di essere sentite e contestare elementi di dettaglio del progetto
esecutivo che si discostano dal piano generale (cfr., a quest'ultimo proposito,
messaggio 6 luglio 1994 concernente la modifica della legge sulle strade in
RVGC, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 3, p. 2344-45);
che in
seno alla procedura di approvazione dei progetti definitivi è quindi possibile
censurare ogni contenuto esecutivo dei progetti stessi, segnatamente i
particolari tecnici dell'opera, quali l'assetto, lo sviluppo planimetrico ed
altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna, nonché le linee di
arretramento o di allineamento (art. 19 Lstr); inammissibili si avverano
soltanto le opposizioni su oggetti che sono già stati decisi con il piano
generale (art. 22 cpv. 2 Lstr);
che poste
queste premesse, la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione ha
accolto talune richieste di __________ __________ non può fondarsi che sull'art.
22 cpv. 3 Lstr; i provvedimenti adottati (mantenimento di un accesso e smussatura
del marciapiede) concernono la strada vera e propria, in particolare un
dettaglio costruttivo della medesima, e non hanno valenza di indennizzo
espropriativo, tant'è che avrebbero potuto essere ordinati - a torto o a
ragione - anche in assenza di un esproprio formale a carico del mapp.
__________;
che il
ricorso proposto dallo Stato avverso quelle misure disposte a corollario dell'approvazione
dei progetti definitivi afferenti alla sistemazione di via Iragna si avvera
pertanto inammissibile;
che il
controverso ripristino del muro di cinta al mapp. __________, ancorché stabilito
nell'ambito di una decisione resa in applicazione dell'art. 22 Lstr, si
configura invece alla stregua di un'indennità di natura espropriativa,
riconosciuta a __________ __________ in conseguenza della privazione del
medesimo manufatto posto attualmente lungo la fascia di terreno che le verrà
espropriata per realizzare il riassetto di via __________; il nesso tra
l'espropriazione e la querelata prestazione posta a carico dello Stato risulta
invero evidente;
che in
sede di notifica conseguente alla pubblicazione degli atti, la stessa proprietaria
del mapp. __________ ha qualificato tutte le sue rivendicazioni alla stregua di
pretese di natura espropriativa;
che a
differenza degli interventi imposti a beneficio della proprietà __________,
quelli stabiliti a favore di __________ __________ tangono direttamente il
mapp. __________ e sono volti a compensare in natura la perdita di un diritto
sottratto in via d'esproprio ai fini della prevista sistemazione stradale;
quest'ultimo aspetto deve prevalere in concreto sul fatto che la recinzione a
confine potrebbe rientrare nel novero delle opere costruttive perfezionanti il
progetto stradale definitivo;
che
accertato il carattere espropriativo delle disposizioni concernenti la part.
__________, il ricorso è certamente ricevibile in ordine; la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e
la tempestività del gravame sono infatti incontestabilmente date dagli art. 50
Lespr e 43 PAmm;
che nel
merito il ricorrente sollecita l'annullamento del dispositivo impugnato e il rinvio
degli atti al Tribunale di espropriazione;
che la
domanda va accolta per ragioni dedotte dal principio dell'unitarietà dell'indennizzo
espropriativo, il quale impone che quanto dovuto a __________ __________ a
risarcimento del danno causato dall'esproprio venga fissato globalmente in una
sola decisione;
che sulla
scorta di quanto precede il ricorso proposto contro la sentenza 1° ottobre 2002
resa nell'incarto no. 93/01-301 va dichiarato irricevibile, mentre quello
inoltrato avverso il dispositivo 1.1. del giudizio di pari data prolato in re
no. 93/01-315 va accolto;
che date
le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 11 ss., 18 ss. Lstr;
9, 10, 11, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 60 e 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
contro la sentenza 1° ottobre 2002 (no. 93/01-301) del Tribunale di espropriazione
è irricevibile.
-
Il ricorso
contro la sentenza 1° ottobre 2002 (no. 93/01-315) del Tribunale di espropriazione
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.1. della predetta
decisione è annullato;
1.2. gli atti sono
rinviati al Tribunale di espropriazione per il giudizio sulle indennità
espropriative complessivamente dovute all'espropriata.
- Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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