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Numero d'incarto:
50.2002.24
Data decisione, Autorità:
22.08.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00024
Lugano
22 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di ricusa 25 giugno 2002 di
nei confronti dell'avv. __________ __________
__________ __________ Presidente del Tribunale di espropriazione, autorità innanzi
alla quale è pendente un procedimento espropriativo, promosso dal Consorzio
per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della
__________ e __________, volto ad acquisire la proprietà dei mapp. __________
e __________ RF di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel giugno 2001 il Consorzio per i
centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della
__________ e __________ ha dato avvio alla procedura di espropriazione formale
dei mapp. __________ e __________ di __________ __________, fondi gravati da un
vincolo AP-EP di proprietà di __________ __________ per la cui acquisizione
l'espropriante ha offerto un'indennità di 20.-, rispettivamente 30.- fr. il mq;
che con notifica 20 luglio 2001 il
proprietario si è opposto principalmente all'esproprio, insinuando in via
subordinata una pretesa d'indennizzo di fr. 550.- il mq;
che una prima udienza di discussione indetta
per il 28 novembre 2001 è stata rinviata a domanda dell'espropriato, che in
precedenza aveva chiesto ed ottenuto copia dell'incarto, costituito a quel
momento dagli atti pubblicati, dalla sua opposizione e dalla citazione
all'udienza;
che il 23 maggio 2002 il Tribunale di
espropriazione ha convocato una seconda udienza per il 25 giugno seguente;
che il 20 giugno 2002 l'espropriato ha
sollecitato un rinvio del dibattimento, ottenendo immediata risposta negativa
da parte della Presidente del Tribunale;
che all'udienza del 25 giugno 2002 si è
presentato __________ __________ in rappresentanza del padre __________, chiedendo
di poter consegnare una lettera nella quale denunciava una violazione del
diritto di essere sentito e una menomazione dei diritti della difesa per non
aver potuto consultare tutta la documentazione concernente la pratica; invitato
a presenziare al dibattimento e ad esprimere in quella sede le proprie censure,
__________ __________ si è rifiutato di partecipare alla seduta;
che il giorno stesso __________ __________
ha indirizzato una missiva raccomandata alla Presidente del Tribunale di espropriazione
ricusando il magistrato per averlo "già giudicato colpevole";
che l'istanza di ricusa è stata trasmessa
per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
che il consorzio espropriante ha rinunciato
ad esprimersi in merito, limitandosi a sottolineare il carattere d'urgenza
della causa; la Presidente del Tribunale di espropriazione ha prodotto invece
un resoconto cronologico dei fatti;
che il 27 luglio 2002 __________ __________
ha introdotto un'ulteriore memoria scritta, replicando in pratica alle osservazioni
presentate dall'ente espropriante e dal magistrato ricusato;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la tempestività dell'istanza sono date dall'art. 4 cpv. 2 e 3
del Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione;
che la domanda è pertanto ricevibile in
ordine e può esser decisa sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che in virtù del duplice rinvio dato dagli
art. 4 cpv. 1 Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione e 32 cpv.
1 PAmm, per il Presidente del Tribunale di espropriazione valgono i motivi di
ricusa e astensione previsti dal Codice di procedura civile;
che per quanto può interessare la presente
contestazione, l'art. 27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice
allorquando esistono ragioni gravi;
che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 126
I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere
giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1
CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti
in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento
è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità;
che tale garanzia mira in particolare ad
evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a
favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una
prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando
sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati
oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una
situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente
della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e
b);
che una parte è segnatamente legittimata a
denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa
allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento,
manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180
consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti
procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a
fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b);
che in concreto __________ __________, in
rappresentanza del padre __________, ha ricusato la Presidente del Tribunale di
espropriazione a seguito di un alterco nato in relazione ad una presunta
limitazione del diritto di accedere agli atti ed al mancato differimento di
un'udienza già rinviata in passato, udienza alla quale il mandatario
dell'espropriato si era presentato unicamente con l'intenzione di consegnare
brevi manu una lettera di accorate doglianze;
che dal profilo del rispetto delle norme
procedurali, il comportamento del giudice ricusato non presta il fianco a
critiche di sorta;
che dalle tavole processuali risulta infatti
che __________ e __________ __________ hanno avuto modo di accedere a tutti gli
atti contenuti nell'incarto in possesso del Tribunale di espropriazione; se
desideravano compulsare altri documenti, l'espropriato od il suo rappresentante
dovevano richiamarli in occasione del dibattimento al quale hanno
maldestramente rifiutato di partecipare dopo aver ottenuto l'aggiornamento
della prima udienza di conciliazione cui erano stati citati mesi addietro;
che la mancata presa in consegna della
missiva che __________ __________ intendeva rimettere al Tribunale di
espropriazione in luogo di presenziare all'udienza non configura di certo ragione
grave suscettibile di giustificare la ricusa della giudice interessata;
nell'accaduto è men che meno ravvisabile un atteggiamento di imparzialità o prevenzione;
che eventuali comportamenti gravemente
incompatibili con la dignità della carica tenuti dalla Presidente del Tribunale
di espropriazione andavano semmai segnalati al Consiglio della magistratura,
organo deputato per legge ad esercitare il potere disciplinare e di
sorveglianza su tutte le persone che svolgono funzioni giudiziarie nel cantone
(cfr. art. 77 ss. LOG);
che ai fini del presente giudizio il
diverbio sorto tra l'istante e la giudice non assurge invece ad evento di
portata decisiva; nulla lascia invero supporre che in capo alla Presidente del
Tribunale di espropriazione sia venuta meno quell'irrinunciabile esigenza di
imparzialità e di indipendenza che è insita nell'istituzione stessa del giudice;
che in simili evenienze l'istanza di ricusa
si appalesa infondata;
che la tassa di giudizio segue la
soccombenza dell'istante (art. 28 PAmm), al quale viene peraltro risparmiato il
pagamento di ripetibili stante la posizione di garbata indifferenza assunta dall'ente
espropriante;
visti gli art. 6 CEDU, 30 Cost.; 4 Regolamento
d'esecuzione della legge di espropriazione; 27 CPC; 28 e 32 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giudizio di fr. 300.- è posta a carico dell'istante.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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