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Numero d'incarto:
50.2002.22
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.22
Lugano
2 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 2002 di
contro
la decisione 27 marzo 2002 (no. 26/01-82) del
Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire parte del
mapp. __________ di __________ in vista della correzione della strada
cantonale __________ -__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che lo
Stato del Canton Ticino intende procedere alla correzione della strada cantonale
__________ -__________ tra __________ e __________ , unica via
d'accesso al __________ e importante arteria di collegamento tra il Sopraceneri
e la regione di __________ /;
che gli
interventi previsti mirano tra l'altro a garantire un calibro costante e
perfezionare la geometria della strada, a migliorare la protezione dei pedoni
attraverso la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati e a regolamentare
gli accessi dalle strade comunali e dalle proprietà private;
che
nell'aprile del 2001 lo Stato ha promosso la procedura di approvazione dei progetti
definitivi, chiedendo nel medesimo contesto l'espropriazione dei diritti necessari
alla realizzazione delle opere; tra i fondi colpiti figura anche il mapp.
__________ di __________, un giardino di 773 mq di proprietà di __________
__________ e della CE __________ (1/2 ciascuno);
che a
carico del predetto mappale le tabelle espropriative prevedono l'esproprio definitivo
di una striscia di 121 mq costeggiante la cantonale e l'occupazione temporanea
di ulteriori 214 mq per la durata di un anno;
che
l'ente espropriante ha offerto ai proprietari un indennizzo di fr. 50.- il mq per
l'acquisizione del terreno e di fr. 3'000.- a corpo per la sua occupazione;
che il 1°
giugno 2001 gli espropriati si sono opposti all'invasione del loro mappale
adibito a posteggio, proponendo l'insediamento del cantiere su un altro sedime
(part. __________), posto nelle vicinanze e parimenti di loro proprietà; nel
contempo hanno postulato un congruo aumento delle indennità offerte;
che
mediante istanza 11 ottobre 2001 il Cantone ha sollecitato l'anticipata immissione
in possesso dei diritti espropriati;
che
all'udienza del 20 novembre 2001 i proprietari del mapp. __________ si sono
riservati un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla domanda e
hanno precisato le loro pretese, ammontanti a fr. 600.- il mq per il terreno e
a fr. 10'000.- per l'occupazione, ribadendo peraltro la loro opposizione
all'esproprio temporaneo; dal canto suo, lo Stato ha sottolineato l'inadeguatezza
del mapp. 666 ad essere utilizzato quale area di cantiere siccome di accesso
insicuro e privo di visuale;
che il 4
dicembre seguente gli espropriati hanno avversato formalmente l'anticipata
immissione in possesso, a loro parere ingiustificata per mancanza di una reale
urgenza;
che,
esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo 2002, resa in applicazione
dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le domande
dei proprietari e accordato allo Stato l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati;
che
mediante ricorso 6 maggio 2002 i proprietari del mapp. __________ hanno
impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo a giudizio le problematiche sollevate in prima istanza;
che il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conferma
della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica
conclusione è pervenuto il Cantone, il quale ha contestato partitamente le tesi
degli insorgenti annotando in particolare che eventi naturali calamitosi hanno
imposto una riprogrammazione dei lavori e che di conseguenza la particella
degli insorgenti sarebbe stata effettivamente occupata a partire dal 1°
settembre 2002;
che il 14
settembre 2002, nell'ambito di un sopralluogo extra-giudiziale, le parti hanno
concordato la rinuncia all'occupazione temporanea, limitando di conseguenza
l'installazione del cantiere alla parte espropriata in via definitiva;
interpellati circa il seguito da dare all'impugnativa, i ricorrenti hanno fatto
sapere di voler mantenere il ricorso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il gravame
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza procedere ad accertamenti istruttori; data la natura delle questioni rimaste
controverse non occorre procedere all'assunzione delle numerose prove notificate
dagli insorgenti, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di
ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il
ricorso all'esame è diventato in gran parte privo di oggetto; successivamente
al suo inoltro le parti hanno infatti trovato un accordo bonale in virtù del
quale lo Stato ha rinunciato all'occupazione temporanea del mapp. __________,
limitando il cantiere alla superficie dedotta in espropriazione definitiva;
che in
questa sede di giudizio tale rinuncia comporta parziale soccombenza dello
Stato, con seguito di spese e ripetibili (DTF 122 I 201);
che la
materia dell'odierno contendere si limita dunque all'anticipata immissione in
possesso dei 121 mq del mapp. __________ oggetto di esproprio definitivo che il
primo giudice ha accordato in base all'art. 51 Lespr;
che
giusta l'art. 51 Lespr, l'anticipata immissione in possesso presuppone, da un
lato, che l'espropriante renda verosimile un pregiudizio all'opera in caso di
ritardo nell'inizio dei lavori (cpv. 1) e, dall'altro, che essa non comprometta
la possibilità di esaminare compiutamente la domanda di indennità (cpv. 3); se
sono ancora pendenti opposizioni all'esproprio o richieste di modifica dei
piani, l'anticipata immissione in possesso può essere accordata a condizione
che non modifichi in modo irreversibile la situazione di fatto, determinando
danni irreparabili in caso di accoglimento delle contestazioni pendenti (art.
51 cpv. 1 seconda frase Lespr);
che
nell'evenienza concreta i menzionati requisiti di legge risultano tutti
soddisfatti;
che le
tavole processuali evidenziano sufficientemente l'urgenza dell'opera, la cui
esecuzione segue una rigorosa programmazione a tappe; la mancata disponibilità
delle superfici dedotte in esproprio pregiudicherebbe inutilmente il corretto
svolgimento dei lavori, attesi da anni e nel frattempo già iniziati;
che i
ricorrenti sono d'altronde gli unici proprietari che ancora frappongono
ostacoli alla prevista sistemazione stradale, destinata a salvaguardare la sicurezza
del traffico e, in corrispondenza dei loro fondi, soprattutto dei pedoni;
che
l'esecuzione dell'opera non crea impedimenti ad una corretta valutazione dell'indennità
dovuta agli espropriati; a prescindere dalla documentazione fotografica agli atti
comprovante lo stato del terreno ante esproprio, l'accertamento dell'attuale
situazione logistica e giuridica è comunque ampiamente assicurata;
che nulla
osta pertanto alla conferma dell'anticipata immissione in possesso dei diritti
espropriati decretata dal giudice di prime cure; decisione, quest'ultima, che indubitabilmente
giova ai ricorrenti nella misura in cui genera dies a quo di interessi
sull'indennità definitiva di loro spettanza (cfr. art. 52 cpv. 3 Lespr);
che sulla
scorta di quanto precede il ricorso, laddove avversa l'anticipata immissione in
possesso, va respinto;
che la
parte di tassa di giudizio dovuta dai ricorrenti è compensata con le ripetibili
(art. 28 e 31 PAmm);
visti gli art. 1,
2, 24, 37, 45, 50, 51, 53, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella misura in cui non è diventato privo di oggetto il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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