AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.2002.18
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, TRAM
Incarto n.
50.2002.18
Lugano
25 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 marzo 2002 della
contro
la decisione 29 gennaio 2002 (no. 49/99-127) del
Tribunale di espropriazione, prolata in merito alla domanda di indennizzo per
titolo di espropriazione materiale che la ricorrente ha inoltrato il 10 novembre
1999 nei confronti del comune di __________ relativamente al proprio mapp.
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
di __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di
1699 mq censito a RF quale prato.
Il
terreno, di forma pressoché triangolare ed in leggero declivio, si trova in
località __________, a SE del nucleo tradizionale del villaggio. Verso valle
(O) confina con una via parzialmente asfaltata, la strada di servizio C3
__________.
B. Il PR di
__________ entrato in vigore il 2 marzo 1993 ha inserito il mapp. __________ e
altri fondi contermini aventi una superficie complessiva di ca. 9'400 mq in una
zona edificabile di interesse comunale (Rp1) giusta gli art. 28 cpv. 2 lett. b
e 85-92 LALPT volta a promuovere l'insediamento di residenze primarie. La proprietaria
ha impugnato tale assetto pianificatorio, ma il suo ricorso è stato respinto
dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR.
A seguito
di una modifica di poco conto, nel 1996 la porzione meridionale della particella
è stata inoltre gravata da un vincolo AP-EP per la realizzazione di una piazza
di giro, in precedenza prevista sul prospiciente mapp. __________.
C. Dopo aver
rifiutato l'offerta del municipio di acquistare il mapp. __________ ad un
prezzo di 50.- fr. il mq e tentato invano di ottenerne l'esproprio formale,
mediante notifica di pretese 10 novembre 1999 la __________ __________ ha
convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione,
postulando il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale di
complessivi fr. 767'500.- (fr. 450.- il mq per il terreno, oltre a fr. 3'000.-
per spese di progettazione).
In sede
di risposta il comune si è opposto fermamente alla domanda, sollecitando di
rimando l'esproprio formale della proprietà a fr. 50.- il mq.
All'udienza
di conciliazione del 15 giugno 2000 e nelle memorie conclusive presentate al
dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
posizioni avverse.
D. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 29 gennaio 2002 il Tribunale di espropriazione
ha respinto l'istanza della __________ __________, ritenendo che il fondo non
fosse stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in
vigore del PR.
Evocata
la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza
del Tribunale federale e ripercorso nel tempo il regime del mapp. __________,
il primo giudice ha stabilito innanzi tutto che nel 1993 il fondo era stato
oggetto di una mancata attribuzione alla zona edificabile, misura che salvo
casi eccezionali non conferisce al proprietario alcun diritto ad indennità.
Nessuna circostanza particolare avrebbe d'altronde giustificato l'inclusione
del terreno in una zona edificabile: inglobata nei territori protetti in
applicazione del DFU del 1972 ed esclusa dal perimetro del PGC provvisorio,
così come dalla zona edificabile provvisoria dei piani allestiti nel 1986 ex
art. 8 DEPT e dal territorio edificato in larga misura, al momento determinante
la proprietà - priva di sufficienti infrastrutture di urbanizzazione - non
aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di essere mortificata dalle restrizioni
accompagnanti il suo inserimento in zona Rp1.
Accertato
che la __________ __________ non poteva aspirare ad un risarcimento neppure in
virtù della teoria del sacrificio eccessivamente gravoso o per ragioni dedotte
dal principio della buona fede, il Tribunale di espropriazione ha di riflesso negato
al comune la possibilità di ottenere l'esproprio formale del mapp. __________
agendo in via di ampliamento giusta l'art. 6 Lespr.
E. Mediante
ricorso 4 marzo 2002 la __________ __________ ha impugnato la predetta
pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio
le richieste avanzate in prima istanza.
A mente
della ricorrente l'inclusione del mapp. __________ in zona Rp1 ha provocato
espropriazione materiale, dato che nel 1993 il fondo aveva una chiara vocazione
edilizia compromessa dal collocamento pianificatorio conferitogli dal comune.
Quanto
all'indennità da porre a carico dell'ente pubblico, l'insorgente ha riaffermato
che alla data determinante il valore della proprietà era di fr. 450.- il mq,
donde una pretesa di fr. 764'550.- per il terreno (fr. 450.-/mq x 1699 mq) e di
fr. 3'000.- per costi di progettazione diventati inutili, oltre interessi al 5%
dall'entrata in vigore del PR.
F. Il
Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la
conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni
ivi contenute.
Ad
identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato
partitamente le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese,
ove occorresse, in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm attraverso il rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. L'assunzione delle prove
genericamente richiamate nell'impugnativa non appare infatti suscettibile di
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti
per la decisione che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente
all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà
equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo
principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non
contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione
materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste
legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
(DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge
rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il
concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re
Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla
formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I
329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso
attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo
particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà
essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor
importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce
uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato
loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente
gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer").
In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità
del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo
futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi
richiamata).
2.2. Il
momento determinante per stabilire se la fattispecie si configura alla stregua
di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il
provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà.
L'art. 39 cpv. 1 LALPT prevede che il piano regolatore entra in vigore con
l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità
ed ha effetto costitutivo. In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione
materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di
diritto esistenti nel mese di marzo del 1993.
- Le zone
edificabili di interesse comunale contemplate dalla legislazione ticinese
(cosiddette ZEIC; art. 85-92 LALPT) sono, come si può dedurre dal loro stesso nome,
delle vere e proprie zone edificabili ai sensi del diritto federale, la cui
creazione presuppone l'ossequio delle condizioni sancite dalla legge per
evitare sovradimensionamenti delle aree fabbricabili (cfr., sull'argomento,
RDAT I-2000 N. 31; STPT 26 maggio 2003 in re Cometta e llcc).
I comuni
ticinesi possono istituire delle ZEIC se imposte dalla necessità di realizzare
gli obiettivi di sviluppo demografico, sociale e economico e gli scopi del
piano regolatore o particolareggiato (art. 85 cpv. 1 1.a frase LALPT). Tali
zone devono essere commisurate ai bisogni e organizzate per un razionale
sviluppo urbanistico (art. 85 cpv. 1 2.a frase LALPT). Esse possono essere
previste innanzitutto per favorire l'insediamento di persone che intendono
costruire la propria abitazione e che non troverebbero altrimenti, per la
particolare situazione del mercato immobiliare del comune, terreni per loro
disponibili; trattasi pertanto di ZEIC riservate alla residenza primaria (art.
85 cpv. 1 1.a frase e 85 cpv. 2 LALPT). Possono inoltre essere previste delle
ZEIC per favorire l'insediamento nel comune di aziende (art. 85 cpv. 3 LALPT).
Il comune si procura le zone edificabili di interesse comunale attraverso la
libera acquisizione o seguendo la procedura d'espropriazione (art. 86 LALPT). I
fondi destinati all'abitazione sono assegnati dal municipio alle persone
fisiche che ne fanno richiesta e adempiono cumulativamente le seguenti condizioni
(art. 87 cpv. 1 LALPT): sono state domiciliate nel comune per almeno cinque
anni o ne sono originarie (lett. a); hanno intenzione di rimanere domiciliate
nel comune per un tempo indeterminato (lett. b); si impegnano a realizzare,
entro un periodo di tre anni, la propria abitazione (lett. c); non hanno già in
proprietà altra abitazione o terreno edificabile nel comune stesso o in quelli
vicini (lett. d). Se interessi di sviluppo comunale o regionale lo giustificano
il comune può, per regolamento, estendere la cerchia dei destinatari del
terreno (art. 87 cpv. 3 LALPT): ad una cerchia di persone fisiche più ampia di
quella menzionata al capoverso 1 lett. a (lett. a); eccezionalmente, alle persone
giuridiche, in particolare alle cooperative, se le stesse si impegnano a
realizzare, entro quattro anni, edifici con più appartamenti, tutti destinati
alla residenza primaria (lett. b). L'assegnazione dei fondi avviene mediante
costituzione di diritto di superficie o mediante contratto di compravendita
(art. 89 cpv. 1 LALPT); il canone rispettivamente il prezzo sono fissati dal
comune per regolamento, tenendo conto dei costi per l'acquisto del terreno e
delle spese per la sua urbanizzazione, dedotti i sussidi (art. 90 LALPT).
- Il PR di
__________ approvato dal Governo il 2 marzo 1993 è il primo piano di utilizzazione
conforme ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di
cui si è dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo
comunale operativo. In effetti, il precedente PR adottato dal consiglio comunale
il 15 luglio 1983 non entrò mai in vigore, dato che venne respinto in votazione
popolare il 26 gennaio 1986 a seguito di referendum.
L'inserimento
della part. __________ della __________ __________ nella zona Rp1 del PR 93 di
__________ non costituisce tuttavia un rifiuto di assegnazione alla zona
edificabile come supposto dal Tribunale di espropriazione per escludere la
sussistenza di un esproprio materiale e di un obbligo di risarcimento. La zona
Rp1 è infatti una zona edificabile (di interesse comunale) giusta gli art.
85-92 LALPT volta a promuovere l'insediamento di residenze primarie (cfr. art.
37 NAPR). Per raggiungere tale scopo, il comune dovrà acquisire i sedimi
inclusi in quell'area, urbanizzarla e riparcellarla, indi cedere i singoli
lotti a privati che intendono realizzarvi la propria abitazione per un domicilio
durevole (vedi, a riguardo, l'art. 37 cifra 2 NAPR di __________).
Posta questa premessa, ai fini del presente
giudizio resta comunque da esaminare se l'inclusione del mapp. __________ in
una zona edificabile di interesse comunale ha influito in maniera grave sul
diritto di proprietà della ricorrente generando espropriazione materiale.
Considerato lo statuto assai particolare che contraddistingue le ZEIC, la
risposta al quesito non può che essere affermativa. In effetti, la __________
__________ è venuta invero a trovarsi in una situazione per certi versi
comparabile a quella del proprietario di un sedime edificabile colpito da
vincoli AP-EP. Ha perso la libera disponibilità del suo immobile nella misura
in cui il bene è destinato ad essere acquisito dall'ente pubblico per
soddisfare una esigenza della collettività. Resta titolare di un fondo
destinato all'edificazione privata che, pur non essendo gravato da alcun
divieto di alienazione, proprio per la sua sorte segnata è privo di qualsiasi attrattiva
per il mercato immobiliare e attende soltanto di essere trapassato al comune,
all'occorrenza mediante una procedura di espropriazione formale. Tale ordinamento
e le sue conseguenze impediscono di ritenere che l'attuale proprietaria non
abbia subito gravi restrizioni conseguentemente all'attribuzione del proprio
mapp. __________ alla ZEIC Lungur. L'assetto conferito al fondo e l'importanza
delle drastiche limitazioni che hanno accompagnato la sua inclusione nel
comparto edificabile del PR di __________ portano anzi a concludere che la
misura pianificatoria sia stata costitutiva di espropriazione materiale in
funzione della notevole incidenza che essa ha esercitato sul diritto di
proprietà dell'insorgente.
- Stante
quanto precede, il ricorso dev'essere accolto, con il conseguente annullamento
del giudizio impugnato e la retrocessione degli atti al Tribunale di espropriazione
per il riesame della domanda di ampliamento formulata dal comune e la stima
dell'indennità dovuta all'espropriata.
La tassa
di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del comune resistente (art.
28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).
Per questi motivi,
visti
gli art. 26 Cost.; 5, 15, 18, 34, 36 LPT; 39, 85-92 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 37
NAPR di Caneggio; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la decisione 29 gennaio 2002 (no.
49/99-127) del Tribunale di espropriazione è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di
espropriazione per il giudizio sull'indennità dovuta all'espropriata.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di __________, con
l'ulteriore obbligo di versare alla ricorrente fr. 2000.- importo a titolo di
ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di __________ entro 30 giorni dalla sua intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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