AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
50.2002.17
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
50.2002.00017
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2000 del
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 2 dicembre 1999 (no. 189/76) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa
all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 25 gennaio 2002 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi 17'928
mq, così censito a RF:
b) prato mq
17'471
D) stalla mq
139
E) casa-portico mq
139
F) silos mq
32
G) concimaia mq
33
H) abitazione mq
105
I) pollaio mq
9
Il fondo,
di forma pressoché rettangolare, si trova in località __________, tra la sponda
sinistra del fiume __________ e via __________. Completamente urbanizzato, è
sempre stato oggetto di sfruttamento agricolo.
B. a) Il PR di
__________ entrato in vigore il 18 maggio 1977 ha collocato la maggior parte
del mapp. __________ in zona residenziale semi-estensiva (i.s. 0.4, i.o. 30%, 2
piani, altezza massima m 7.50). A salvaguardia della fascia golenale del fiume
Ticino la porzione settentrionale è stata invece inserita in una zona per
attrezzature pubbliche, a sua volta attraversata in senso latitudinale dalle
corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________ (in
seguito: strada espresso). Lo stesso dicasi per l'angolo O e il confine S-O
della proprietà, gravati da un vincolo AP e interessati dallo svincolo
__________ della predetta opera viaria, fatta eccezione per una minuscola
superficie di forma triangolare inclusa in zona residenziale semi-intensiva
(i.s. 0.6, i.o. 25%, 2-4 piani, altezza massima m 13.50).
b) Il 14 marzo 1983 il Gran Consiglio ha
deciso di non entrare in materia sul messaggio 30 settembre 1976 del Consiglio
di Stato concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del
piano regolatore delle strade cantonali nei comuni di __________, __________ e
__________, affossando così la proposta pianificatoria concernente la strada
espresso (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 1999). In effetti,
il 29 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di abbandonare
definitivamente il progetto.
c) Nel febbraio del 1988 il mapp. __________
è stato incluso in una zona di pianificazione della durata di cinque anni
istituita dall'autorità cantonale giusta gli art. 16 ss. DEPT 1980.
d) La revisione del PR comunale adottata il
6 luglio 1999 dal legislativo di __________ prevede che il settore meridionale
della part. __________ possa essere edificato previo allestimento di un piano
di quartiere. La frazione del fondo compresa tra il fiume e la vecchia linea di
arretramento della strada espresso risulta per contro assegnata ad una
cosiddetta zona golenale di tamponamento la cui superficie, di per sé
inedificabile, sarà tuttavia computabile ai fini del calcolo degli indici.
C. Nel 1977 il
Consorzio depurazione acque di __________ e dintorni (in seguito: CDABD) ha
avviato la procedura di esproprio di alcuni diritti necessari alla realizzazione
del collettore consortile no. 130 e del canale di alleggerimento no. 503 nella
tratta bagno pubblico-via __________, opere destinate ad essere posate tra la
futura strada espresso e la sua linea di arretramento. In corrispondenza del
mapp. __________ di __________ l'ente espropriante ha domandato in particolare
un diritto di attraversamento per entrambi i manufatti lunghi circa 160 m e
comprensivi di 5 camere di ispezione, nonché il diritto di accedervi per manutenzione.
Con sentenza 13 febbraio 1978 cresciuta
incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina ha ammesso la costituzione della chiesta servitù di canalizzazione,
riconoscendo al proprietario del fondo gravato un indennizzo di fr. 15.- per
ogni ml del canale di alleggerimento, di fr. 3.- per ogni ml del collettore, di
fr. 100.- per ogni pozzetto d'ispezione e di fr. 0.50/mq/anno per la superficie
occupata durante i lavori, oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° maggio
1977, giorno dell'anticipata immissione in possesso. La prima istanza ha escluso
di poter accordare un risarcimento di maggior ampiezza che si avvicinasse al
valore edilizio pieno del terreno invaso dalle canalizzazioni, vuoi perché il
progetto della strada espresso - non ancora iscritto nel PR delle strade
cantonali e ripreso nel piano di utilizzazione di __________ a titolo
prettamente indicativo - non aveva creato alcun vincolo giuridicamente valido
ed era quindi insuscettibile di influire sull'estimo, vuoi perché la posa delle
opere consortili non sembrava impedire ipso facto un'edificazione razionale
della proprietà __________. Il Tribunale di espropriazione ha aggiunto tuttavia
che un'eventuale incidenza negativa della servitù sulle possibilità di
edificazione del fondo avrebbe potuto essere stabilita soltanto alla luce di
circostanze concrete, per cui ha riconosciuto all'espropriato la facoltà di inoltrare
ulteriori pretese in base all'art. 32 cpv. 1 lett. a Lespr una volta allestito
un razionale progetto di costruzione, formalizzando questa garanzia nel
dispositivo 3 del proprio giudizio.
D. Caduto
definitivamente il progetto della strada espresso, il 27 maggio 1983 __________
ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler vendere la proprietà
previa lottizzazione, sollecitando in via principale lo spostamento delle tubazioni
verso N e in via subordinata l'istituzione di una servitù di non edificazione
dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq, oppure l'esproprio
formale della porzione settentrionale del fondo a fr. 350.- il mq.
Qualificato l'atto come una domanda di
risarcimento per titolo di espropriazione materiale, il Tribunale di
espropriazione l'ha notificato al CDABD, decretando nel contempo l'avvio di una
procedura di stima.
In risposta il consorzio ha posto le pretese
in relazione al precedente procedimento espropriativo, eccependone in
particolare la ricevibilità sia dal profilo dell'art. 32 Lespr sia in base
all'art. 12 Lespr e opponendosi comunque al loro accoglimento.
All'udienza del 30 settembre 1983 le parti
hanno concordato di procedere all'elaborazione di un progetto di lottizzazione
del mapp. __________, riconfermandosi per il resto nelle rispettive posizioni.
Il processo è poi stato contraddistinto da dieci anni di inattività cui hanno
fatto seguito alcuni dibattimenti intercalati da ampie pause in vista di un
accomodamento bonale della controversia. Venuta meno la possibilità di
addivenire ad un accordo e chiaritasi la situazione dal profilo pianificatorio,
il 29 marzo 1999 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale
hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande avverse.
E. Con
sentenza 2 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate da __________, accogliendole
parzialmente.
Premesso che la fattispecie era simile, se
non addirittura identica, a quella di un caso deciso in passato con sentenza
(STE 19 febbraio 1986 in re Eredi __________ c. CDABD) confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo (STA 16 giugno 1987 pubblicata nella RDAT 1988 N. 67),
il primo giudice ha riproposto in sostanza la soluzione varata in
quell'occasione, seguendo peraltro esplicitamente alcuni ragionamenti svolti da
questo Tribunale per avallarla.
In ordine, il Tribunale di espropriazione ha
dunque ammesso la ricevibilità dell'istanza 27 maggio 1983 dell'espropriato
sostenendo - nel solco della STA 16.6.1987 - che la sua decisione del 13
febbraio 1978 era di natura parziale e non era neppure cresciuta in giudicato
formale per rapporto alla piena indennità dovuta per legge all'espropriato.
Nel merito, ha puntualizzato innanzi tutto
che il nuovo giudizio rientrava nel quadro della continuazione della procedura
di espropriazione formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e sfociata nella
decisione parziale del 13 febbraio 1978, per cui il dies aestimandi si situava
come in precedenza al 1° maggio 1977, giorno in cui sulla porzione del fondo
attraversata dalle canalizzazioni non sussisteva alcun vincolo pianificatorio
che ne limitasse l'edificabilità. Sulle ragioni del riconoscimento di un ulteriore
indennizzo, si è rifatto alle considerazioni già esposte nella propria
pronunzia 19 febbraio 1986 in re __________, annotando che, decaduto il vincolo
di strada espresso, il consorzio doveva rispondere verso l'espropriato per aver
posato le tubazioni lungo un tracciato non corrispondente ai dettami della
proporzionalità e dell'adeguatezza. Quanto al calcolo del risarcimento, la
prima istanza ha ripreso il metodo già utilizzato nel caso __________,
quantificando in fr. 830.- i costi di edificazione al mq e in mq 3240 la
superficie pregiudicata dalle opere consortili. Posta questa premessa, ha
infine assegnato all'espropriato un'indennità di fr. 129'600.- per maggiori
costi di edificazione (5% di fr. 830.- x 3240 mq) e di fr. 51'840.- per titolo
di condizionamento del progetto edilizio (2% di fr. 830.- x 3240 mq). In
totale, fr. 181'440.- oltre interessi a contare dal 1° maggio 1977, somma
corrispondente all'incirca al valore edilizio pieno del terreno occupato dalle
canalizzazioni.
F. Avverso la
predetta pronunzia il CDABD è insorto innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo mediante ricorso 18 gennaio 2000, postulandone l'annullamento.
Dopo aver ammesso che le pretese insinuate
il 27 maggio 1983 dal proprietario del mapp. __________ erano ricevibili perlomeno
in base al dispositivo 3 della sentenza 13.2.1978 del Tribunale di
espropriazione, l'ente espropriante ha sottolineato che nessun fatto nuovo
suscettibile di rendere più incisivo l'intervento espropriativo e di giustificare
di conseguenza un aumento dell'indennità di espropriazione si era verificato
rispetto alla situazione esistente il 1° maggio 1977. A suo parere, la
procedura in essere non sarebbe la continuazione di quella iniziatasi nel 1976,
ma alla stregua di quanto avviene in materia di condotte elettriche aeree si
tratterebbe di un procedimento nuovo ed autonomo in seno al quale il dies
aestimandi andrebbe fissato al 2 dicembre 1999 ex art. 19 2.a frase Lespr,
giorno in cui la porzione del fondo occupata dalle opere consortili era
inedificabile stante il blocco edilizio vigente a salvaguardia dei contenuti
del PR appena pubblicato. La fattispecie sarebbe dunque ben diversa da quella
giudicata in re __________, sia perché in quest'ultimo caso la superficie attraversata
dalle canalizzazioni non è mai stata gravata da un divieto di costruzione
sancito dalla pianificazione del comune di __________, sia perché quella
proprietà - contrariamente alla part. __________ - è stata invasa pesantemente
dalle condotte del CDABD violando il principio della proporzionalità.
Circa il calcolo dell'indennità esposto
nella decisione impugnata, il ricorrente ha contestato in via prudenziale
l'applicazione degli stessi coefficienti (del 5%, rispettivamente del 2%)
impiegati nel caso __________, rilevando in particolare che rispetto al mapp.
__________ le opere consortili intaccano minimamente la proprietà dell'espropriato
e occupano una superficie inferiore, cosicché entrambi gli indennizzi accordati
andrebbero ridimensionati, quello riferito ai "condizionamenti del
progetto edilizio" addirittura soppresso. Incomprensibile si appaleserebbe
d'altronde la concessione di un'indennità corrispondente all'intero valore
venale dell'area ingombrata dai condotti se - come affermato in passato da
questo Tribunale e dall'istanza inferiore - tale superficie è inedificabile di
fatto ma utilizzabile giuridicamente siccome computabile nel calcolo degli indici.
Per finire, l'insorgente si è chiesto se
l'espropriato poteva beneficiare degli interessi a far tempo dal 1° maggio
1977, dopo che ha tardato a presentare l'istanza 27 maggio 1983 e si è dichiarato
disposto a tenere in sospeso a più riprese la seconda procedura espropriativa.
G. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 12 marzo
2001.
Questo Tribunale ha stabilito innanzi tutto
che la procedura in itinere non poteva che configurarsi alla stregua della mera
prosecuzione o completazione della causa di espropriazione formale avviata dal
CDABD nel 1976, con la conseguenza che in forza dell'art. 19 Lespr il dies
aestimandi si trovava ancora a coincidere con il 1° maggio 1977, data
dell'anticipata immissione in possesso.
In seguito, ha ricordato che il PR di
__________ entrato in vigore il 18 maggio 1977 aveva collocato la part. 471 in
zona residenziale, ma non interamente come supposto dal Tribunale di espropriazione
e dalle stesse parti in causa sull'arco di tutta la procedura. La porzione
settentrionale del fondo era stata infatti inserita in una zona AP-EP delimitata
dalle corsie della prospettata strada di circonvallazione cantonale __________,
a ridosso della quale il ricorrente aveva posato le proprie canalizzazioni. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha quindi ritenuto che siffatta situazione
non potesse essere ignorata, convinto che in sede espropriativa occorresse
tener conto degli influssi che un determinato statuto pianificatorio prossimo
all'approvazione è in grado di esercitare sul fondo espropriato. In
particolare, ha reputato che la porzione settentrionale del mapp. __________
fosse inedificabile già al momento determinante e che l'abbandono del progetto
concernente la strada espresso non avesse provocato cambiamenti tali da
giustificare l'inoltro di nuove pretese e l'assegnazione di una ulteriore indennità
per minor valore del mappale. Questo perché venuto meno il progetto stradale
l'area interessata da quell'opera era rimasta comunque inedificabile a cagione
della sussistenza del vincolo AP tuttora esistente e la porzione edificabile
restante del fondo non era stata minimamente pregiudicata dalle canalizzazioni
interrate lungo il suo margine settentrionale. A mente di questo Tribunale, nel
1983 - conseguentemente all'abbandono del progetto viario cantonale - il proprietario
del fondo non aveva subito insomma per opera e responsabilità del ricorrente
pregiudizio diverso o maggiore rispetto a quello già preso in considerazione
dal Tribunale di espropriazione nel contesto della prima decisione del 13 febbraio
1978.
H. Adito da
__________ mediante ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo,
con sentenza 25 gennaio 2002 il Tribunale federale ha annullato il predetto
giudicato.
Entrata nel merito del solo gravame di
diritto amministrativo, l'Alta Corte federale ha accreditato in sostanza la tesi
dell'espropriato secondo cui le eventuali conseguenze negative del vincolo
AP-EP istituito il 18 maggio 1977 non potevano influenzare il principio e il
calcolo dell'indennità espropriativa. In particolare ha accertato che alla data
determinante del 1° maggio 1977 a carico del fondo non vigeva dal profilo pianificatorio
alcuna limitazione delle possibilità edificatorie - segnatamente un blocco
edilizio o altra misura di salvaguardia della pianificazione - né era in
principio dato alcun ostacolo giuridico che potesse bloccare un'eventuale
domanda di costruzione.
Donde il rinvio dell'incarto a questo
Tribunale per l'emanazione di un nuovo giudizio sull'ammontare dell'indennità
dovuta all'espropriato.
I. Interpellato
dal Tribunale, l'Ufficio pianificazione e catasto del comune di __________ ha
fatto sapere che i parametri edificatori fissati nel PR 77 sono stati
regolarmente applicati a partire dalla pubblicazione del piano. A far tempo
dall'ottobre del 1973 i proprietari di terreni siti nel comprensorio del comune
potevano quindi costruire seguendo le norme del PR 77 non ancora approvato.
Anche __________ ha beneficiato di questo regime, tant'è che il 5 dicembre 1973
ha chiesto ed ottenuto il permesso di edificare sul mapp. __________ la propria
casa di abitazione secondo le prescrizioni contenute nel PR 77 appena
pubblicato.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il 13
febbraio 1978 il Tribunale di espropriazione aveva riconosciuto all'espropriato
un'indennità per la sola costituzione di una servitù di condotta, negando che
le canalizzazioni avrebbero impedito un'edificazione razionale del mapp.
__________. Ignorando la presenza del vincolo AP-EP la prima istanza si era tuttavia
riservata di rivedere questa opinione al momento della presentazione di un
progetto concreto di edificazione del fondo (STE 13.2.1978, p. 13), non senza
annotare che il CDABD si era impegnato ad indennizzare un'eventuale servitù di
non costruire qualora il vincolo della strada espresso fosse decaduto e l'edificabilità
della particella fosse risultata compromessa dalla servitù di posa delle
canalizzazioni (STE 13.2.1978, p. 11); in realtà, l'ente espropriante aveva
assunto tale impegno condizionandolo unicamente all'approvazione definitiva di
un progetto di costruzione del mapp. __________ incompatibile con la presenza
delle opere consortili (cfr. petizione 5 luglio 1977 CDABD, p. 5; inc. TE
53/24).
Sta di fatto che caduto il progetto della
strada espresso, il 27 maggio 1983 __________ - senza accennare minimamente
alla presenza del vincolo AP-EP che da sei anni gravava sul fondo - ha chiesto
lo spostamento delle canalizzazioni verso N o l'istituzione di una servitù di
non edificazione dietro versamento di un'indennità di fr. 340.- il mq,
rispettivamente l'esproprio formale della porzione settentrionale del fondo a
fr. 350.- il mq.
Riaperto il procedimento in funzione della
situazione venutasi a creare nel 1983, il Tribunale di espropriazione è poi
ritornato sulla quella esistente il 1° maggio 1977 che aveva già giudicato il
13 febbraio 1978, decidendo per finire di riconoscere all'espropriato - in
cambio di una semplice servitù di condotta - un'indennità di fr. 181'440.-
oltre interessi, somma pressoché corrispondente al valore venale nel 1983 (fr.
203.-/mq) della superficie occupata dalle opere consortili (mq 891). Indennità
asseritamente assegnata per titolo di maggiori costi edificazione e di condizionamento
del progetto edilizio in esito ad un calcolo basato sui costi di costruzione al
dies aestimandi, da un lato, e - si noti bene - sui parametri edificatori
entrati in vigore il 18 maggio 1977, dall'altro (cfr. STE 2 dicembre 1999, p.
11). Nel giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione ha riproposto in
pratica la soluzione abbracciata nella propria decisione 19 febbraio 1986 in re
__________ c. CDABD siccome confermata dal Tribunale cantonale amministrativo
con sentenza 16 giugno 1987 (= RDAT 1988 N. 67), partendo dal presupposto che
il caso all'esame costituiva la continuazione della procedura di espropriazione
formale iniziatasi il 30 settembre 1976 e che al momento determinante, ovvero
il 1° maggio 1977, sull'intera superficie del fondo non sussisteva un
qualsivoglia vincolo pianificatorio che negasse al proprietario la facoltà di
edificare.
Il Tribunale federale ha condiviso tale
impostazione, negando categoricamente che il vincolo AP-EP apposto 17 giorni
dopo il dies aestimandi potesse avere effetti anticipati e influire sull'edificabilità
del fondo alla data determinante. Poco importa dunque se quel giorno, di fatto,
la porzione settentrionale della part. __________ era già inedificabile stante
l'impossibilità oggettiva per il suo proprietario (non fosse altro che per una
mera questione di tempi procedurali) di ottenere prima dell'entrata in vigore
della nota restrizione pianificatoria il permesso di insediarvi delle
costruzioni. Preso atto della pronunzia federale e delle istruzioni vincolanti
in essa contenute, a questo Tribunale non resta altro che statuire
sull'indennità dovuta dall'espropriante per aver invaso del terreno edificabile
con delle tubazioni posate lungo un tracciato "inadeguato". Tenendo
presente peraltro il rimprovero di incoerenza mossogli neppur tanto velatamente
dalla Corte federale per non aver ripreso nel caso all'esame le tesi - giuste o
sbagliate che siano - sposate in passato nella causa __________, riguardante
analoga fattispecie.
- Come
detto, nella sentenza impugnata il Tribunale di espropriazione ha riproposto
senza alcun cambiamento le modalità di calcolo applicate nel caso __________. A
quest'ultimo riguardo, il 16 giugno 1987 il Tribunale cantonale amministrativo
aveva annotato quanto segue (cfr. RDAT 1988 N. 67):
"Una volta accertato che i manufatti
consortili non pregiudicano le possibilità edificatorie del fondo, il TE ha
nondimeno riconosciuto che un danno comunque sussiste. A suo giudizio, la sotterranea
presenza di detti manufatti è suscettibile di provocare agli espropriati:
a) maggiori costi e spese di
progettazione e di costruzione;
b) altri inconvenienti di vario tipo (di orientamento, di funzionalità,
di ubicazione non ottimali), nonché di genere psicologico-commerciale.
Si tratta insomma, a suo modo di vedere,
di compensare "un fattore di disturbo del miglior uso dell'intera
proprietà", stante che il terreno occupato dai manufatti consortili conta
agli effetti del computo degli indici pianificatori, ma di fatto esso non potrà
essere occupato con un fabbricato, per cui un importante funzione del terreno
viene meno.
Nell'impugnata sentenza non si dice
espressamente se detto compenso si fonda sulla lett. b), sulla lett. c) o su
entrambe le lettere dell'art. 11 LCEspr..
Certo è che "i maggiori costi di
progettazione e di costruzione" rientrano piuttosto nella categoria delle
cosiddette "inconvenienze" di cui tratta la lett. c) dell'art. 11
LCEspr. (cfr. Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 103).
I condizionamenti di varia natura, in
particolare il danno psicologico-commerciale, sembrano piuttosto riconducibili
a fattori di minor valore ai sensi della lett. b) dell'art. 11 LCEspr.
Ciò è tuttavia di secondaria importanza
giacchè, in definitiva, il TE ha quantificato i due elementi di danno con un
egual procedimento di calcolo, in cui variano solo i coefficienti di svalutazione
applicati.
La soluzione proposta dal TE può essere
sostanzialmente condivisa da questo Tribunale. Essa non è - come pretende il Consorzio
- "campata in aria". E' innegabile infatti che, anche se i manufatti
non pregiudicano lo sfruttamento del fondo nel limiti massimi consentiti dalla
pianificazione comunale, ciononostante essi costituiscono, con la loro
ingombrante, sotterranea presenza, un ostacolo ad una libera e incondizionata
progettazione e edificazione di quella parte del fondo da essi attraversata.
Immediatamente sopra di essi non si potrà
costruire; a confine, rispettivamente a cavallo l'edificazione resta possibile,
adottando però particolari accorgimenti tecnici e quindi con maggior spesa.
Se è vero inoltre che una progettazione
particolarmente abile e appropriata (e quindi più costosa) potrà ridurre al
minimo i condizionamenti derivanti dalla presenza dei manufatti, è d'altro canto
innegabile che il progetto finale sarà comunque ancora un "progetto
condizionato", siccome frutto di scelte di base non del tutto libere.
Quali che saranno alla fin fine i fattori reali di condizionamento (se di orientamento,
di funzionalità, di ubicazione non ottimali o d'altro tipo) non è determinante.
Quel che conta è piuttosto che le opere consortili limitano di fatto la facoltà
di progettare liberamente l'edificazione di una parte del fondo (ad es. sul modello
del progetto dell'arch. __________ rispettivamente della variante B dell'ing.
__________).
Quantificare una tale limitazione è
difficile. La formula applicata dal TE che mette il danno in relazione ai costi
di costruzione per ogni mq. di superficie edificabile non è certo priva di
logica giacchè, in definitiva, quel che si vuole risarcire è, in gran parte, proprio
un maggior costo (di progettazione e di costruzione). Per il resto,
criticare i coefficienti di svalutazione applicati è facile, ma non ha granchè
senso, stante che si tratta di dati peritali d'esperienza.
Ciò che tranquillizza, d'altro canto, è
il fatto che in definitiva l'indennità complessiva di fr. 350'000.--, ottenuta
applicando la formula aritmetica escogitata dal TE, viene a coincidere con il
valore del terreno occupato dal condotto (mq. 1700 a ca. fr. 200.-- il mq.).
Risarcire al suo valore venale detta porzione, di fatto inedificabile, ma
giuridicamente utilizzabile poiché computabile nel calcolo degli indici di PR,
appare tutto sommato come la più equa delle soluzioni."
Alla luce della sentenza di rinvio del
Tribunale federale, nel caso di specie non v'è motivo per distanziarsi, di
principio, da quelle considerazioni. Questo Tribunale ha nondimeno verificato
taluni dati sui quali si è appoggiato il primo giudice, poiché se come insegna
il TF bisogna concentrarsi esclusivamente sulla situazione esistente il 1°
maggio 1977, non si dovrebbero far rientrare nel calcolo dell'indennità
parametri edificatori entrati in vigore posteriormente e riguardanti una parte
del fondo che dalle canalizzazioni non subisce pregiudizio alcuno; logica
vorrebbe che si applichino le norme valide in quel momento, ovvero quelle assai
diverse racchiuse nel regolamento edilizio di __________ del 23 maggio 1950,
con la conseguenza di rendere inapplicabili le modalità di calcolo
dell'indennizzo espropriativo escogitate dalla prima istanza.
Interpellati circa l'esatta disciplina
edilizia esistente prima dell'approvazione del PR 77, i competenti servizi del
comune di Bellinzona hanno confermato al Tribunale che a partire dalla pubblicazione
di tale strumento pianificatorio le norme edificatorie in esso contenute sono
state applicate regolarmente pur non essendo ancora in vigore. A far tempo
dall'ottobre del 1973 i proprietari di fondi siti nel comprensorio del comune
potevano quindi costruire secondo i parametri del PR 77 non ancora approvato.
Anche __________ ha beneficiato di questa prassi generata dal conferimento al
PR di effetto anticipato, tant'è che il 5 dicembre 1973 ha chiesto ed ottenuto
il permesso di edificare sul mapp. __________ la propria casa di abitazione in
conformità con le prescrizioni sancite dal PR 77 appena pubblicato (cfr.
scritti 4 marzo 2001 e 18 marzo 2001 dell'Ufficio pianificazione e catasto
della città di __________).
Stando così le cose, il calcolo
dell'indennizzo proposto dal primo giudice sulla scorta dei costi di
costruzione e del volume effettivamente edificabile al 1° maggio 1977 non può
che essere confermato nella sua integrità. Quanto agli interessi dovuti sull'indennità
espropriativa, gli stessi decorrono per legge a partire dall'anticipata immissione
in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr); impossibile quindi accedere alla richiesta
del ricorrente di mutare il dies a quo in funzione del comportamento tenuto
dall'espropriato.
- Stante
quanto precede il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono
la soccombenza del ricorrente, atteso che in questa sede sono applicabili,
giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm
(STF 9 giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 26
Cost.; 5 LPT; 1, 9, 12, 19, 32, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di versare a __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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