AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.2000.3
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TRAM
Incarto n.
50.2000.00003
Lugano
20 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di
contro
la decisione 24 dicembre 1999 (no. 435/40) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata
nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton
Ticino per acquisire la proprietà di 280 mq del mapp. __________ RF di
__________ in vista della formazione della rotonda "stazione ovest"
in territorio di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di 2'960 mq censito
quale prato-campo.
Il terreno, pianeggiante, di forma regolare
e completamente urbanizzato, si trova nei pressi della stazione FFS,
segnatamente a margine del cosiddetto incrocio , sulla sinistra della
strada cantonale __________ - circolando in direzione di __________.
Il vigente PR di __________ lo ha incluso in
zona R4, ove è permessa la costruzione di edifici a carattere residenziale e
commerciale, nonché l'installazione di aziende artigianali non moleste (i.s.
0.9, con supplemento dello 0.1 per la formazione di negozi, ristoranti o locali
pubblici, i.o. 30%; art. 33 NAPR).
La proprietà, al pari di tante altre situate
in quel di __________, è esposta al rumore stradale e ferroviario con
superamento - già nel 1990 - dei valori d'allarme (cfr. catasto del rumore doc.
36). Nel 1995 è d'altronde entrata in vigore una norma di diritto autonomo
comunale (art. 43.2 NAPR) ai sensi della quale nelle zone esposte la costruzione
di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori
limite d'immissione possono essere rispettati tramite misure di costruzione che
proteggono l'edificio dai rumori oppure grazie alla disposizione dei locali sensibili
sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso (cfr. art. 31 cpv. 1
OIF, di identico tenore).
B. Mediante
avviso personale 27 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera,
progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione
e offerte di indennità) lo Stato del Canton Ticino ha promosso la procedura di
espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda
"stazione ovest" di , opera prevista nell'ambito degli
interventi di miglioramento dell'asse stradale __________ -. Sono
così divenuti oggetto di esproprio anche 280 mq ca. collocati nell'angolo N-O
della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr.
350.- il mq.
Il 1° dicembre 1995 __________ __________ ha
contestato di rimando la pubblica utilità del progetto e postulato una modifica
dei piani, oltre ad un indennizzo di fr. 460.- il mq per il terreno e la
riparazione di tutti gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'esproprio. Nel
contempo il proprietario del mapp. __________ ha impugnato una modifica di poco
conto del PR di __________ relativa alla creazione della stessa rotonda.
Esauritosi questo contenzioso con il successo del ricorrente (cfr. sentenza 2
ottobre 1996 del TPT pubblicata nella RDAT I-1997 N. 40), con sentenza 22
luglio 1997 fondata sull'art. 39a Lstr il Tribunale di espropriazione ha
respinto le censure sollevate dal privato e accertato la pubblica utilità della
prevista miglioria stradale. Tale pronunzia è stata confermata dal Tribunale
federale (STF 9 dicembre 1997).
Liquidato l'incidente processuale, il 23
gennaio 1998 lo Stato ha sollecitato l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati, concessa il 29 aprile seguente dal Tribunale di espropriazione.
Le parti hanno quindi esposto le loro
ragioni nell'ambito di un duplice scambio di allegati. Nel suo memoriale 11
maggio 1998 __________ __________ ha così avuto modo di specificare le proprie
pretese, ammontanti a fr. 460.- il mq per il terreno avulso, fr. 428'000.- per
la svalutazione della porzione residua, fr. 80'000.- per asseriti maggiori
oneri progettuali, fr. 4'180.- quale ristorno parziale del contributo pagato a
suo tempo per le canalizzazioni, fr. 90'000.- a titolo di partecipazione alle
spese di protezione fonica di un'eventuale erigenda costruzione e, infine, fr.
15'000.- per le spese di patrocinio.
Con risposta 4 giugno 1998 il Cantone ha
invece avversato partitamente le rivendicazioni dell'espropriato,
riconfermandosi peraltro nell'offerta d'indennizzo presentata in ingresso di
causa. In sede di replica e di duplica, così come all'udienza con relativo
sopralluogo del 15 ottobre 1998, le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
C. Esaurite le
formalità processuali, con sentenza 24 dicembre 1999 il Tribunale di espropriazione
si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriato, riconoscendogli fr.
380.- il mq, oltre interessi, per l'esproprio del terreno.
In esito alle usuali indagini a RF il primo
giudice ha constatato innanzi tutto che nel 1998 a __________ non erano stati
compravenduti fondi con caratteristiche pianificatorie (R4) identiche al
terreno espropriato. Ha quindi esteso le ricerche al periodo 1997-1999 ed ai
comuni vicini (__________, __________ __________ __________, __________,
__________), giungendo alla conclusione che la quotazione media - valori
estremi esclusi - dei terreni R3-R5 della regione si aggirava sui 362.- fr. il
mq. Dopo esser giunto a risultato pressoché identico applicando il metodo del
calcolo a ritroso, ha quindi stimato in fr. 380.- il mq il valore venale del
mapp. __________ tenuto conto dei suoi parametri edificatori e delle sue
peculiarità positive. Quanto alla svalutazione della porzione residua, il
Tribunale di espropriazione ha negato che l'intervento espropriativo potesse
incidere sulle possibilità di sfruttamento della proprietà o sulla sua
redditività. Parimenti, ha escluso che la sagoma del terreno susseguente all'esproprio
avrebbe comportato un aumento dei costi di progettazione o di costruzione di un
eventuale immobile, sottolineando peraltro che la messa in esercizio della
rotonda non avrebbe provocato alcun aggravamento delle immissioni foniche, già
elevatissime e superiori ai valori limite prima della sua realizzazione. La
prima istanza ha disatteso infine la richiesta di pagamento di parte dei
contributi di costruzione delle canalizzazioni, compresa nell'indennità al
valore edilizio pieno assegnata per la sottrazione del terreno, e dei costi di
patrocinio, siccome afferenti a cause estranee al mero procedimento
espropriativo nell'ambito delle quali sono state d'altronde assegnate congrue
ripetibili.
D. Mediante
ricorso 31 gennaio 2000 __________ __________ ha impugnato la predetta
pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità
da versargli a seguito dell'esproprio parziale del mapp. __________ venga
definita in fr. 460.- il mq per il terreno, fr. 90'000.- per l'applicazione di
accorgimenti antirumore, antivibrazioni ed antinquinamento a seguito della
costruzione della rotonda, nonché fr. 15'000.- per spese di patrocinio.
Evocati i fatti e le tappe salienti delle
procedure sostenute contro il comune di __________ e lo Stato in relazione al
progetto della rotonda, il ricorrente ha rimproverato al primo giudice una scorretta
applicazione del metodo statistico-comparativo per aver preso in considerazione
fondi con caratteristiche edificatorie e superfici inferiori a quelle del mapp.
__________. A suo parere, i terreni che più si avvicinano alle peculiarità del
terreno espropriato sono i mapp. __________ di __________ e 1197 di __________
__________ venduti a fr. 439.-, rispettivamente 422.-, il mq. La proprietà
__________ sarebbe comunque ancor più pregiata e varrebbe non meno di fr. 460.-
il mq grazie alla sua ampiezza, agli indici di cui dispone ed alla vicinanza
con autostrada e ferrovia. Un calcolo alla rovescia maggiormente aderente alla
realtà rispetto a quello esposto dal Tribunale di espropriazione, utilizzando
segnatamente un reddito per abitazione di fr. 160.-/mq e un tasso ipotecario
del 4.25%, avrebbe peraltro dimostrato che la sua quotazione commerciale
potrebbe raggiungere tranquillamente i 637.- fr. al mq.
In tema di immissioni moleste l'insorgente
ha riproposto le argomentazioni addotte senza successo in prima istanza,
censurando in particolare il mancato esperimento di una perizia volta a
determinare l'indubbio aggravio ambientale creato dalla nuova rotonda, le
misure da adottare per contenerlo in seno all'edificazione della proprietà e il
costo di tali accorgimenti. Sottolineato l'aumento dei rumori, delle vibrazioni
e dell'inquinamento indotto dall'esercizio della rotonda, ha dunque sollecitato
l'assunzione di tale prova in questa sede ribadendo le sue pretese risarcitorie
di fr. 90'000.-.
Come in prima istanza, __________ __________
ha invocato per concludere l'art. 11 lett. c Lespr al fine di ottenere il pagamento
di fr. 15'000.-, somma destinata a coprire le spese e gli onorari sopportati
per tutelare i suoi legittimi diritti di espropriato.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione è pervenuto lo
Stato, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con
argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
F. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato dall'istanza inferiore le
perizie prodotte nella causa __________ /__________ (inc. TE no. 510/89), atti
che il ricorrente ha già avuto modo di consultare e commentare durante la
procedura di primo grado.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere all'assunzione delle
prove (sopralluogo, perizie) notificate dall'insorgente, insuscettibili di
apportare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm). Le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi
circostanti sono note al Tribunale. Quanto alle perizie, i documenti tecnici acquisiti
all'incarto bastano per statuire sul tema delle immissioni moleste.
- Valore
venale dello scorporo espropriato
Il ricorrente contesta innanzi tutti il
risarcimento di fr. 380.- il mq accordatogli per l'avulsione di 273 mq (misura
definitiva) della sua proprietà.
2.1.
Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione
di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve
subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto
dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la
stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse
avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né
consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution
fédérale, N. 66 ad art. 22ter).
L'importo
dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi
subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione. Nel caso di
espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il
valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b
Lespr).
Il dies
aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19
prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi
al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è
presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione
della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19
seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a
partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti
giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi va situato in
corrispondenza del 29 aprile 1998, giorno in cui il Tribunale di espropriazione
ha decretato l'anticipata immissione in possesso del diritto espropriato.
2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano
nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in
base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad
art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337,
115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi . Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto
a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle
peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore
alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante,
e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire
elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit.,
N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano
sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a
quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto
è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da
essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in
generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio
analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità,
siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione
di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza
nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere
influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha
rinvenuto contrattazioni realizzate nei mesi precedenti il dies aestimandi
relative a fondi inedificati collocati in zona R4 di __________. La ragione è
ovvia e va ricercata nella depressione che ha contraddistinto il mercato
immobiliare ticinese dopo il crollo intervenuto nel corso del 1990 e l'ulteriore
ribasso verificatosi nei due anni seguenti.
La prima
istanza ha quindi esteso le proprie ricerche al periodo 1997-1999 e ai comuni
confinanti con __________ (cfr. doc. 64), rinvenendo diverse transazioni aventi
per oggetto terreni posti in zone di utilizzazione di vario tipo (dalla R2 alla
R5). Premesso che ai fini dell'estimo possono essere prese in considerazione
solo le operazioni precedenti il dies aestimandi (DTF 122 II 344 consid. 5a), i
dati raccolti dal Tribunale di espropriazione - una volta depennati i negozi
posteriori al 29 aprile 1998 e le compravendite di particelle di superficie
inferiore ai 400 mq - dimostrano che prima della data determinante il prezzo
medio pagato a __________ per terreni inclusi in zona R2 (i.s. 0.50, i.o. 30%)
è stato di fr. 267.- il mq. Nei comuni vicini, applicando i medesimi criteri di
cernita, sono invece emerse le seguenti quotazioni di mercato:
__________ zona
R5 (i.s. 0.70, i.o. 30%) fr. 273.- il mq
zona
R3 (i.s. 0.50, i.o. 30%) fr. 228.- il mq
__________ zona
R3 (i.s. 0.70, i.o. 40%) fr. 357.- il mq
__________ zona
R3 (i.s. 0.60, i.o. 30%) fr. 311.- il mq
Queste
cifre, riferite a fondi posti in località e zone di utilizzazione diverse, non
possono essere applicate direttamente nell'estimo del mapp. __________ di
__________, ma consentono comunque di formarsi un'idea generale circa il
livello e la tendenza del mercato immobiliare nella regione di riferimento.
Quelle attinenti a __________ confermano inoltre la bontà della tesi secondo
cui non esiste rapporto matematico tra il valore di un fondo e le sue
potenzialità edificatore (cfr., sull'argomento, RDAT 1989 N. 70). Il prezzo
medio dei terreni R3 di __________ (i.s. 0.50, fr. 228.- il mq), confrontato
con quello delle particelle R2 di __________ (stessi indici, fr. 267.- il mq),
lascia peraltro supporre che in quest'ultima località le quotazioni degli
immobili erano sensibilmente superiori, per cui si possono tranquillamente
scartare gli ulteriori dati concernenti il comune confinante. Restano i
risultati di __________ e soprattutto quelli di __________, relativi a fondi
che pur possedendo quantità edificatorie inferiori al mappale espropriato, di
principio godono certamente di una migliore posizione sotto l'aspetto
dell'insolazione, in particolare durante l'inverno.
Sulla
scorta degli elementi a disposizione e tenuto conto della sostanziale stagnazione
del mercato immobiliare susseguente alla crisi del 1990, il Tribunale cantonale
amministrativo condivide l'opinione del primo giudice secondo cui nell'aprile
del 1998 i terreni siti nella zona R4 di __________ potevano avere un valore
commerciale attorno ai 350.-/360.- fr. il mq. Ammontare, questo, che trova
confortante riscontro - fatte con prudenza le debite proporzioni - nel valore
di fr. 267.- il mq reperito per i sedimi inclusi nella zona R2.
2.4.
L'importo indicativo di cui sopra va ora corretto ed adeguato in funzione delle
specificità giuridiche e fattuali della proprietà espropriata, in modo da
giungere al suo effettivo valore venale.
Incluso in zona R4, il mapp. __________ fruisce
di possibilità edificatorie e utilizzazioni senz'altro valide (cfr. art. 33
NAPR di ). Siffatta caratteristica, unita alle dimensioni ragguardevoli
ed a una posizione interessante sotto il profilo delle vie di comunicazione, lo
rende sicuramente appetibile per il mercato immobiliare senza tuttavia
permettergli di raggiungere il livello di pregio decantato dal proprietario.
Questi omette infatti di considerare che il sedime risulta svilito dalla sua
stessa collocazione a ridosso dell'arteria più trafficata della regione, la
cantonale __________ -, fonte di emissioni foniche ed atmosferiche
tutt'altro che trascurabili. Ai potenziali parametri edificatori del fondo non
può essere data d'altronde l'importanza attribuitagli dall'insorgente, poiché
come accennato in antecedenza la disarmonia che contraddistingue il mercato
immobiliare ticinese conduce ad un appiattimento dei valori e non permette di
stabilire un nesso direttamente proporzionale tra il prezzo del terreno e le
sue possibilità di sfruttamento (RDAT 1989 N. 70; STA 7.9.1994 in re G.).
Stante
quanto precede, al pari della prima istanza anche questo Tribunale ritiene di
poter attribuire alla proprietà __________ un valore venale, al 29 aprile 1998,
di fr. 380.- il mq. Tale cifra si appalesa tutto sommato adeguata alle
peculiarità della particella - nel complesso per nulla straordinarie - e
conforme all'andamento depresso del mercato fondiario dell'epoca. La somma di
addirittura 637.- fr./mq rivendicata dal ricorrente non può essere accreditata
siccome fondata su un metodo d'estimo del tutto inaffidabile. In effetti, il
cosiddetto sistema di calcolo alla rovescia si traduce nell'elaborazione di
mere ipotesi di utilizzazione e di redditività del fondo da valutare che
possono essere modificate a piacimento falsando il risultato finale (RDAT
II-1999 N. 57). Lo dimostrano le conclusioni stesse cui è pervenuto
l'insorgente, assai distanti da quelle che il Tribunale di espropriazione si è
curato di illustrare in sentenza unicamente per dimostrare l'attendibilità dei
frutti ottenuti con il sistema statistico-comparativo.
In ambito
espropriativo il metodo a ritroso può essere quindi applicato soltanto in casi
del tutto eccezionali, segnatamente allorquando è impossibile far capo al metodo
comparativo a causa dell'assenza di qualsivoglia dato di raffronto (DTF 122 I
174 consid. 3a). Circostanza quest'ultima che non si è di certo verificata
nell'evenienza concreta. D'altra parte, l'esorbitante valore teorico
rivendicato dall'espropriato non solo non trova riscontri di sorta sulla piazza
di __________ e dei comuni viciniori, ma si distanzia - e di gran lunga - dal
prezzo massimo effettivamente pagato nella regione prima dell'aprile 1998.
- Immissioni
moleste e svalutazione della porzione residua
Il ricorrente sostiene che la costruzione
della rotonda ha stravolto la circolazione, segnatamente la fluidità del
traffico, provocando un aumento delle vibrazioni e delle immissioni foniche ed
atmosferiche. Lamenta quindi un deprezzamento della frazione residua del fondo
e per tale titolo pretende un risarcimento di fr. 90'000.- destinati a
finanziare misure d'isolamento al momento in cui la proprietà sarà edificata.
3.1. La parte restante di un fondo colpito
da espropriazione parziale per la realizzazione o la sistemazione di un'arteria
stradale può risultare svalutata dalla vicinanza dell'opera costruita sull'area
espropriata (RDAT 1989 N. 75) o dalla perdita di uno schermo protettivo, con un
conseguente aumento degli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare. In
questo caso il proprietario può rivendicare un indennizzo per la diminuzione di
valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. I proprietari
di fondi non toccati direttamente dall'esproprio finalizzato alla realizzazione
di un'opera viaria possono invece invocare l'avverarsi di un'espropriazione di
diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro
proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se
queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni
eccessive ex art. 684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 121 II 328 e
rinvii). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati
urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di
sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze.
In caso di immissioni pregiudizievoli la
giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il
proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che,
proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di
un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il
riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un
rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno
proveniente dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della
protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per
ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e
l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza
citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del
proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di
rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro
proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non
espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo (RDAT II-1998
N. 27).
3.2. Dagli atti si desume che lo spicchio di
terreno espropriato, di complessivi 273 mq, adibito a prato come il resto della
proprietà, è servito ad allargare il sedime stradale della cantonale PT 406 in
corrispondenza dell'intersezione "__________", in modo da permettere
l'inserimento di una rotonda del diametro di 30 metri. Ciò non significa
tuttavia ancora che la particella ha subito un incremento del carico fonico e
ambientale tale da sminuirne il valore. Intanto occorre premettere che di norma
le rotonde contribuiscono a ridurre le immissioni foniche prodotte dai veicoli
moderandone la velocità di transito e che già prima della realizzazione di
quella in contestazione il comparto in cui è situato il mapp. __________,
gravato da un TGM di 22'000 unità (dato riferito al 1990), era esposto a
livelli di rumore che sia di giorno che di notte superavano ampiamente i valore
limite e, in taluni casi, i valori d'allarme sanciti dall'OIF per le zone con
GS II (cfr. allegato 3 OIF; doc. 36 catasto del rumore __________ dicembre
1995; doc. C inc. TE 510/89, p. 14). Lo Stato procederà tuttavia al risanamento
del proprio impianto conformemente agli art. 13 ss. OIF (cfr. il relativo
progetto illustrato nella relazione tecnica sulle opere di risanamento fonico
delle strade cantonali nel comune di __________, doc. C inc. TE 510/89), a
beneficio immediato di tutte le proprietà disposte lungo l'asse della
cantonale.
A fronte di simili emergenze, è escluso che
la creazione della rotonda possa aver intaccato il valore del fondo __________,
già penalizzato dalla sua vicinanza con una delle arterie più trafficate del
cantone. Il ricorrente adduce nondimeno che la nuova rotatoria influenza
l'andamento della circolazione incrementando l'aggravio fonico e atmosferico
nelle sue adiacenze, a dispetto del fatto - sottolineato nel gravame stesso con
fini diametralmente opposti - che nel punto in cui è stata inserita non v'è incontro
di strade importanti suscettibili di pregiudicare la fluidità del traffico in
movimento sull'asse principale. In tal caso però la svalutazione di cui si
duole il ricorrente con riferimento all'incremento delle immissioni non sarebbe
affatto dovuta all'evento espropriativo di cui è rimasto vittima, quanto
piuttosto alla sistemazione stradale vera e propria disposta dal Cantone, con
la conseguenza che il deprezzamento del fondo dovuto all'ipotetico aumento di
inquinamento si sarebbe verificato anche in assenza di un esproprio a carico
del mapp. __________. Tra l'espropriazione e la presunta perdita di valore del
fondo verrebbe quindi a mancare un rapporto di causalità adeguata sufficiente
per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.
D'altro canto, non si può fare meno di
rilevare che la part. __________ è tuttora priva di costruzioni e la sua
eventuale edificazione potrà e dovrà avvenire tenendo ampiamente conto della
delicata situazione regnante in loco dal profilo dell'inquinamento fonico ed
atmosferico. In effetti, il proprietario non solo avrà la facoltà di edificare
applicando particolari accorgimenti progettuali e costruttivi volti a contenere
le immissioni, ma sarà addirittura tenuto per legge (vedi art. 31 OIF e 43
NAPR) ad applicare le misure necessarie per proteggere il nuovo edificio e far
sì che i valori limiti vengano rispettati, in difetto di cui non otterrebbe
neppure la licenza edilizia. Le spese per detti provvedimenti resteranno del
resto a suo carico (art. 31 cpv. 3 OIF), cosicché non può pretendere che lo
Stato, solo perché espropria uno scorporo del suo terreno, si assuma sotto
forma di indennità i costi di un intervento d'isolamento acustico che egli
stesso dovrà comunque effettuare al momento dell'edificazione del fondo e senza
il quale non conseguirebbe nemmeno l'autorizzazione a costruire. Edificazione
che d'altronde sembra ben lungi dall'essere attuata, ove solo si consideri che
il proprietario non ha mai manifestato concretamente l'intenzione di sfruttare
il proprio terreno a fini edilizi.
3.3. Resta da esaminare se le pretese del
ricorrente non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il
risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.
Come accennato in antecedenza, secondo la
giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di
espropriazione di diritti di vicinato se la strada è fonte di immissioni
eccessive, tali cioè da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente
grave, speciale e imprevedibile (DTF 121 II 317, 119 Ib 348, 118 Ib 205, 116 Ib
11).
Nell'evenienza concreta, alle lamentate
immissioni fa difetto perlomeno il requisito dell'imprevedibilità del danno. A
questo specifico proposito non si può fare a meno di annotare che la cantonale
PT 406 è sempre stata un collegamento cruciale fra il Bellinzonese ed il
Locarnese. L'importanza e la posizione strategica di questa arteria nel
contesto dell'assetto viario del __________ è da tempo talmente evidente che
l'espropriato doveva aspettarsi uno sviluppo futuro del traffico e degli inconvenienti
ad esso connessi (DTF 116 Ib 11).
Ne segue che le rivendicazioni del
ricorrente non possono essere accolte neppure in applicazione dei principi che
informano l'espropriazione dei diritti di vicinato.
- Spese
di causa
L'insorgente pretende infine che in virtù
dell'art. 11 lett. c Lespr gli vengano rimborsati 15'000.- fr. di spese legali
asseritamente affrontate per tutelare i suoi diritti di espropriato.
4.1. L'art. 11 lett. c Lespr garantisce
all'espropriato il risarcimento delle cosiddette inconvenienze, ovvero dei
danni strettamente connessi all'evento espropriativo che non rientrano nel
valore venale del diritto espropriato e nell'eventuale svalutazione della
frazione residua (perdite dovute ad interruzioni di attività aziendale, spese
di trasloco di installazioni tecniche, costi legati a progetti divenuti
inutili, ecc; cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 196 ss. ad art. 19 LFespr, Grisel,
Traité de droit administratif, p. 740-741 e giurisprudenza ivi citata).
4.2. In concreto, le spese di cui __________
__________ postula la rifusione sono riferite alle procedure giudiziali
intraprese per opporsi alla modifica di poco conto del PR di __________
relativa alla creazione della rotonda, da un lato, e per contestare la pubblica
utilità del progetto stradale, dall'altro. La prima conclusasi con il successo
del ricorrente davanti al Tribunale della pianificazione del territorio, che
gli ha riconosciuto congrue ripetibili senza prelevare tasse di giudizio
(sentenza TPT 2 ottobre 1996 = RDAT I-1997 N. 40). La seconda esauritasi con la
sua soccombenza innanzi al Tribunale federale e la pedissequa condanna al
pagamento di una tassa di giustizia di fr. 3'000.- (STF 9 dicembre 1997).
Sennonché, come annota a giusto titolo il Tribunale di espropriazione, gli
oneri che l'espropriato ha ritenuto di dover affrontare per difendere i suoi
interessi non rientrano nel novero delle inconvenienze risarcibili ai sensi
dell'art. 11 lett. c Lespr. I ricorsi inoltrati concernevano una misura
pianificatoria comunale per la quale tornava applicabile la LALPT e un progetto
di miglioria stradale la cui approvazione soggiaceva alla Lstr. Pur avendo una
certa attinenza con l'operazione di espropriazione che si profilava
all'orizzonte, quei procedimenti erano formalmente estranei alla presente
causa, del tutto autonoma e disciplinata da una legge speciale che
contrariamente a quelle appena citate prevede un regime straordinario per la
ripartizione di spese a ripetibili, di principio addossate integralmente
all'ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr, con l'eccezione di cui al capoverso
seguente). In queste sede l'espropriato non può dunque pretendere la rifusione
delle spese cagionate dai gravami che ha ritenuto di dover presentare in seno
ad altre procedure. Laddove ha trionfato il ricorrente ha già ottenuto le
indennità di patrocinio garantitegli dal vigente ordinamento giuridico e
laddove è rimasto soccombente è stato inevitabilmente condannato al pagamento
degli oneri indotti dal procedimento incoato; è il rischio che si assume ogni
parte che decide di adire le vie ricorsuali.
- Ferme queste
premesse, il ricorso è respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza, atteso che la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa
stato soltanto in prima istanza, mentre in questa sede sono applicabili, giusta
il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9
giugno 1997 in re Sciorilli/Comune di Vira Gambarogno).
Per questi motivi,
visti gli art. 13
ss., 31 OIF; 9, 11, 19, 50, 70, 73 Lespr; 39a Lstr; 33 e 43 NAPR di __________;
18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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