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Numero d'incarto:
50.2000.2
Data decisione, Autorità:
25.04.2001, TRAM
Incarto n.
50.2000.00002
Lugano
25 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2000 di
contro
la decisione 15 dicembre 1999 (no. 30/92-85) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa
all'esproprio dei mapp. __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
famiglia __________ in __________ è proprietaria dei mapp. __________ e
__________ di __________, due fondi agricoli di complessivi mq 23'636 mq
concessi in affitto a __________ __________;
che nel
dicembre del 1992 l'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR)
ha avviato la procedura di espropriazione di alcuni diritti necessari alla
sistemazione finale della propria discarica di __________ in territorio del comune
di __________;
che le
tabelle espropriative pubblicate all'epoca prevedevano tra l'altro l'esproprio
formale di ca. 365 mq e l'occupazione temporanea di ca. 2'200 mq del mapp. 181,
nonché l'iscrizione di una servitù di condotta a carico di 20 ml del mapp.
__________, pure oggetto di occupazione temporanea nella misura di ca. 270 mq;
che il 30
dicembre 1992 l'affittuario __________ __________ ha notificato le proprie
pretese ammontanti a fr. 62'480.-, di cui fr. 7'700.- per la perdita di
guadagno dovuta alla mancata coltura dell'autunno 1989; l'8 gennaio seguente
anche i proprietari hanno inoltrato le loro richieste d'indennizzo;
che al
termine di un iter processuale sui cui dettagli non occorre soffermarsi salvo
per annotare che l'anticipata immissione in possesso data del 24 giugno 1996,
il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle indennità dovute ai privati;
con sentenza unica del 15 dicembre 1999 il primo giudice ha accordato ai
proprietari fr. 25.- il mq per l'esproprio parziale del mapp. __________ e fr.
1.- il ml per l'onere di canalizzazione, mentre ha assegnato al conduttore fr.
0.05 il mq per l'occupazione temporanea dei due fondi, oltre a fr. 19'366.30
per la perdita di guadagno subita nel periodo invernale 1996/1997;
che
avverso il predetto giudizio __________ __________ è insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento dell'indennizzo di fr.
7'700.- ripetutamente sollecitato in corso di procedura a riparazione del danno
aziendale verificatosi nell'autunno del 1989 e sul quale la prima istanza ha
completamente omesso di statuire;
che il
Tribunale di espropriazione e l'ESR hanno proposto la reiezione dell'impugnativa
senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e
3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione
posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il
diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto
in precedenza dall'art. 4 vCost., impone all'autorità di esaminare diligentemente
le domande formulate dalle parti e di motivare con cura le proprie decisioni
(DTF 124 II 146 consid. 2);
che
secondo la giurisprudenza (DTF 123 I 31 consid. 2) è sufficiente che la motivazione
si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o
nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di
afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa
ad una giurisdizione superiore (cfr. pure RDAT 1988 N. 45);
che
nell'evenienza concreta il ricorrente, quale affittuario dei fondi dedotti in
esproprio, ha chiesto un risarcimento complessivo di fr. 62'480.-, specificando
che fr. 7'700.- erano volti a compensare la perdita di guadagno conseguente
all'agire dell'ente pubblico, che nell'autunno del 1989 gli avrebbe intimato di
non piantare il formentino stante l'imminente inizio dei lavori di sistemazione
della canalizzazione (cfr. notifica 30.12.1999 e scritto 22.2.1990 doc. 1);
che
__________ __________ ha ribadito tale pretesa, unitamente alle altre notificate,
in occasione dell'udienza di conciliazione dell'8 giugno 1993;
che il
Tribunale di espropriazione non ha effettuato alcun atto istruttorio in vista
dell'evasione della domanda, ma soprattutto non ha benché minimamente spiegato
in sentenza i motivi che l'hanno indotto a rifiutare la chiesta indennità di
fr. 7'700.-; il fatto che la pretesa, riferita a vicissitudini risalenti al
1989, possa apparire estranea al procedimento espropriativo promosso tre anni
dopo, non consente di sanare il vizio;
che il
primo giudice non ha giustificato il proprio operato neppure in sede di osservazioni
al ricorso, ove si è limitato sic et simpliciter a proporre la reiezione del gravame;
avesse speso due parole per chiarire i fondamenti della sua decisione, questo
Tribunale avrebbe potuto verosimilmente pronunciarsi in merito dopo aver sentito
l'insorgente;
che in
mancanza di una qualsiasi indicazione che gli consenta di affrontare il tema
oggetto di contenzioso, il Tribunale cantonale amministrativo non può che
annullare la pronunzia impugnata limitatamente al dispositivo concernente le
indennità dovute a __________ __________ e rinviare la causa all'autorità
inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che il
ricorso va pertanto accolto proprio laddove censura il Tribunale di espropriazione
per diniego di giustizia formale;
che date
le circostanze non si preleva tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. Il dispositivo 1.2. della decisione 15
dicembre 1999 (no. 30/92-85) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina è annullato.
1.2. Gli atti sono rinviati al Tribunale di
espropriazione per nuovo giudizio.
-
Non si
prelevano spese, né tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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