AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1997.26
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, TRAM
Incarto n.
50.97.00026
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 agosto 1997 dello
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 24 giugno 1997 (no. 436/51) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo
promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 120 mq del mapp.
__________ RF di __________ in vista della formazione di una rotonda
("rotonda est") in territorio di __________;
viste
le risposte:
-
11 settembre 1997 del Tribunale di
espropriazione;
-
23
settembre 1997 di __________, __________ e __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, __________ e
__________ sono proprietarie in ragione di 1/3 ognuna del mapp. __________ di
__________, un fondo edificato di complessivi 1146 mq così censito a RF:
A)
ristorante/abitazione mq 167
B)
tettoia mq 50
C)
autorimessa mq 27
d)
corte mq 902
La particella è situata a N dell'abitato di , lungo
la strada cantonale __________ -. La costruzione di due piani ivi
esistente ospita il __________ __________, un esercizio pubblico gestito da
__________ e __________. Lo spazio circostante l'edificio (corte sub. d) è
adibito a posteggio e viene utilizzato come tale soprattutto dagli avventori
del __________.
Il PR di __________ colloca il mapp. __________ in zona
__________ (zona residenziale intensiva; i.s. 0.7, i.o. 30%).
B. Mediante avviso personale 27
ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto
dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e
offerte di indennità) lo __________ ha promosso la procedura di espropriazione
formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda est in territorio
di , opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento
dell'asse stradale __________ -. Sono così divenuti oggetto di
esproprio anche 120 mq ca. del sub. d della part. 105, per i quali il
__________ ha offerto un'indennità di fr. 300.- il mq.
Il 5 dicembre 1995 le proprietarie hanno per contro
notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 36'000.- il mq per il terreno e di
fr. 190'000.- per titolo di svalutazione dell'immobile, sostenendo che la
perdita dei posteggi conseguente all'esproprio le avrebbe costrette a ridurre
il canone di locazione del __________.
All'udienza di conciliazione tenutasi il 13 marzo 1996 le
espropriate hanno ribadito di accettare il risarcimento di 300.- fr./mq
proposto per l'esproprio parziale del sedime attorniante il ristorante. In
quella stessa occasione l'ente pubblico ha ottenuto l'anticipata immissione in
possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° maggio 1996, impegnandosi
nel contempo a produrre due varianti concernenti l'accesso alla proprietà
accompagnate dal relativo calcolo dei posteggi soppressi.
Il 10 aprile 1996 lo __________ ha presentato tre planimetrie
indicanti la situazione ante esproprio e le proposte di sistemazione
dell'accesso. Stando a questa documentazione, nella parte E del fondo
esistevano 17 posteggi, di cui 3 sarebbero stati eliminati con la variante 1
(accesso lungo la strada comunale) e 4 con la variante 2 (accesso diretto dalla
rotonda). Per ogni posto auto soppresso l'ente espropriante ha offerto un
indennizzo di fr. 4'500.- corrispondente all'affitto annuo del parcheggio (fr.
720.-) capitalizzato al tasso del 6% (fr. 12'000.-) dedotto il valore del
sedime (fr. 300.-/mq x 25 mq = fr. 7'500.-).
Con scritto 14 maggio 1996 le espropriate hanno contestato le
allegazioni del __________, rilevando in sostanza che i posteggi esistenti
sulla porzione orientale del fondo erano 18 e quelli persi 6: donde una pretesa
d'indennità di fr. 27'000.- (fr. 4'500.-, come proposto dallo Stato, x 6).
Ammessa la presenza di 18 posti auto, lo Stato ha dal canto
suo ribadito l'intenzione di realizzare la variante 1 e proposto un risarcimento
fr. 18'000.- per l'eliminazione di 4 posteggi (fr. 4'500.- per ogni posteggio).
Nel corso del sopralluogo effettuato il 27 maggio 1997 le
parti hanno convenuto tra l'altro di formare l'accesso in corrispondenza della
rotonda (variante 2). Lo Stato si è peraltro opposto al pagamento di qualsiasi
indennizzo per soppressione di posteggi, mentre le espropriate si sono
riconfermate nelle proprie pretese, riservandosi la facoltà di avanzare
ulteriori richieste al termine dei lavori.
C. Esaurite le formalità
processuali, con sentenza 24 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è
pronunciato sulle indennità dovute alle espropriate, riconoscendo loro fr.
300.- il mq per l'esproprio del terreno - come concordato tra le parti - e fr.
24'000.- a corpo per l'eliminazione di 5 posteggi.
Riguardo a quest'ultima posta di danno, il primo giudice ha
stabilito che in conseguenza dell'espropriazione sarebbero rimasti 13 posteggi,
mentre in antecedenza erano 18. Accertato che i parcheggi persi erano 5, il
relativo indennizzo è stato calcolato detraendo dal valore capitalizzato della
locazione dei posteggi sacrificati il valore venale di tutta la superficie
espropriata: in concreto fr. 24'000.-, pari alla differenza tra fr. 60'000.-
(720.- fr. di locazione annua capitalizzata al 6% x 5) e fr. 36'000.- (fr.
300.-/mq x 120 mq espropriati).
D. Avverso il predetto
giudicato lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando in via principale lo stralcio dell'indennità accordata per la soppressione
dei posteggi e la ripartizione delle spese di causa secondo la soccombenza, in
via subordinata il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo
giudizio.
Lo Stato ha rimesso in discussione innanzi tutto il numero
dei posteggi esistenti prima dell'intervento espropriativo, annotando di essere
incorso in un errore nella stesura delle planimetrie prodotte in prima istanza
con lettera 10 aprile 1996; ridisegnati esattamente i piani, l'insorgente si è
reso conto che in realtà i posteggi attorno all'edificio erano complessivamente
ben 25. I posti auto soppressi - ha soggiunto il Cantone - sono quindi 2,
atteso che al termine dei lavori sul mapp. __________ sono stati ripristinati
23 posteggi. Nessuna indennità sarebbe pertanto dovuta alle espropriate, poiché
il valore a reddito dei posteggi aboliti risulta per finire inferiore a quello
venale del terreno espropriato: nell'ambito di una corretta rielaborazione del
calcolo bisognerebbe d'altronde considerare che le proprietarie non incassano
più di 40.- fr. mensili per ogni posteggio locato ai gerenti del __________ e
che la superficie avulsa misura effettivamente 135 mq in luogo dei 120 mq previsti
in un primo tempo.
E. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute con argomenti che
verranno ripresi - ove occorresse - in appresso.
Ad identica conclusione sono pervenute le espropriate, le
quali hanno ribattuto partitamente alle tesi del ricorrente criticando in
specie il suo comportamento processuale, a loro parere incoerente e in netto
contrasto con le regole della buona fede.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto,
si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
La legittimazione attiva dell'insorgente è data dalla stessa
norma di legge. La contraddittoria attitudine processuale dello Stato non
consente di negare a quest'ultimo la potestà ricorsuale, prerogativa - questa -
che gli va senz'altro riconosciuta in funzione della condanna subita in primo
grado. In difetto di accordo, il Tribunale di espropriazione fissa le indennità
senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (cfr. art. 49 cpv. 1
seconda frase Lespr); indipendentemente dall'ammontare delle offerte e delle
pretese notificate in prima istanza, espropriante ed espropriato possono quindi
adire questo Tribunale per cercare di pagare meno, rispettivamente ottenere più
di quanto deciso dall'autorità inferiore.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, integrati dalla documentazione allegata al ricorso (art.
18 cpv. 1 PAmm), giacché in questa sede si possono addurre fatti nuovi e
proporre nuovi mezzi di prova (art. 63 PAmm e 70 Lespr).
Il Tribunale rinuncia tuttavia all'assunzione delle altre
prove (sopralluogo, perizia) notificate dall'insorgente, che non appaiono
invero idonee a procurargli la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per
il giudizio; in particolare, la situazione attuale dei luoghi - peraltro nota
al Tribunale - emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie in
atti.
- Come in prima istanza,
anche in questa sede la lite si concentra sull'indennità eventualmente dovuta
alle espropriate per la perdita di alcuni posteggi conseguente all'avulsione di
ca. 135 mq del mapp. __________ di __________. Indennità di cui il __________
si è sempre professato debitore offrendo a più riprese fr. 4'500.- per ogni
posto auto soppresso, ma che ora avversa recisamente contestando vuoi il numero
dei posteggi effettivamente soppressi, vuoi la sussistenza di un danno che non
sia già stato risarcito con l'espropriazione del terreno vero e proprio.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo
mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal
principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre
parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per
effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari
(Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16
LFespr; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 66 ad art.
22ter; DTF 95 I 455).
Secondo la giurisprudenza (DTF 113 Ib 41, 112 Ib 536, 106 Ib
228), l'indennità dovuta all'espropriato si calcola in base al valore venale
(oggettivo) del diritto espropriato o, alternativamente, in base al danno
soggettivo subito dal proprietario se questa variante gli è più favorevole
(Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit
administratif, N. 2298).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata
immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla
quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva
(art. 52 cpv. 3 Lespr). In casu il dies aestimandi è il 1° maggio 1996, giorno
a far tempo dal quale le espropriate hanno bonalmente concesso l'anticipata
immissione dei diritti espropriati (art. 19 Lespr prima frase).
2.2. In caso di espropriazione di un'area utilizzata come
posteggio, il danno soggettivo subito dall'espropriato corrisponde alla perdita
del valore a reddito dell'impianto. L'indennità d'esproprio si calcola pertanto
in base al reddito capitalizzato prodotto dalla locazione del posteggio, sempre
che il valore venale della superficie espropriata adibita a parcheggio non sia
superiore (RDAT II-1996 N. 44, 1989 N. 74).
2.3. Nell'evenienza concreta, non si conosce esattamente il numero
dei posteggi che sono stati sacrificati in conseguenza dell'esproprio. Più
precisamente, non è dato di sapere con precisione quanti posteggi esistevano
sul mapp. __________ prima della realizzazione della rotonda. Questo stato di
incertezza è senz'altro imputabile al __________, il quale a pretese delle
proprietarie già note in ogni dettaglio ha preso possesso dei diritti
espropriati senza curarsi di acquisire prove a futura memoria circa la
situazione effettiva ante esproprio. Il ricorrente dovrà pertanto subire le eventuali
conseguenze delle sue mancanze, che a tutt'oggi impediscono a questo Tribunale
di accertare in modo ineccepibile il numero dei parcheggi effettivamente soppressi.
L'ente espropriante sostiene che il numero dei posti auto
disponibili prima e dopo l'espropriazione va stabilito con riferimento alla
totalità del mapp. __________. Giustamente, poiché in conseguenza della
costruzione della rotonda l'accesso nell'angolo SE della proprietà è stato
arretrato e lo sbocco sulla cantonale (angolo SW) addirittura soppresso, il che
ha permesso di sfruttare spazio in precedenza inutilizzabile e di riformare
attorno al ristorante 23 posteggi, ancorché distribuiti in modo diverso rispetto
al passato. I cambiamenti intervenuti sono tuttavia irrilevanti a fini del
giudizio. Ciò che conta è la quantità di parcheggi a disposizione sull'insieme
del fondo prima dell'immissione in possesso, rispettivamente il numero di
stalli effettivamente soppressi a causa dell'esproprio.
Appoggiandosi alle planimetrie rivedute e corrette prodotte
in questa sede, l'insorgente ipotizza che prima dell'intervento espropriativo
sul mapp. __________ esistevano 25 parcheggi. Cifra, questa, desunta da una
ricostruzione artificiosa dell'area di parcheggio effettuata sull'estratto di
mappa prodotto con il ricorso sub doc. B1. In difetto di prove maggiormente
affidabili di natura fotografica, questo Tribunale ritiene invece che i
posteggi disponibili erano almeno 28. Traendo spunto dalla posizione del
veicolo riprodotto nella foto doc. 2 dell'incarto del Tribunale di
espropriazione, reputa in effetti che a ovest del __________, ai margini del
passaggio allora aperto verso la cantonale, potevano stazionare comodamente 4
autovetture (e non 2 come presume il ricorrente) senza pregiudizio alcuno per
le manovre di altri utenti: 2 lungo la parete dell'edificio, altre 2 disposte
in fila immediatamente a ridosso del confine della proprietà. Un'ulteriore
possibilità di parcheggio era senz'altro data parallelamente al lato E
dell'esercizio pubblico; a suo tempo l'accesso all'area di sosta del ristorante
e la circolazione all'interno della stessa era infatti assai agevole grazie all'assenza
di qualsiasi ostacolo sui confini S (fronte strada cantonale) e E (fronte
strada comunale) della proprietà.
Sulla scorta di quanto precede, apprezzate liberamente le
prove agli atti, il Tribunale cantonale amministrativo giunge per finire a
condividere l'opinione del primo giudice secondo cui i posteggi eliminati sulla
part. __________ a dipendenza della formazione della rotonda e delle opere ad
essa connesse sono 5.
2.4. Come rettamente indicato dall'insorgente, il valore a
reddito di un posteggio va stimato in concreto. Altrimenti detto, se il posteggio
è locato a terzi, determinante ai fini dell'estimo è la pigione effettivamente
percepita dal proprietario e non il reddito teorico desunto dal canone medio
usualmente applicato in zona per impianti simili.
Nel caso di specie, le espropriate locano l'intera particella
a fr. 3'300.- mensili. Dando credito al pertinente ragionamento svolto dallo
Stato in sede ricorsuale, è presumibile che un terzo circa della pigione
complessiva (fr. 1'100.- mensili) vada riferito alla sola locazione dei
posteggi. Donde un canone mensile di ca. fr. 40.- (fr. 1'100.- : 28) per ogni
posteggio presente sul fondo. Con questo presupposto, il calcolo della perdita
subita dalle proprietarie si presenta nel modo seguente:
canone annuo: fr. 40.- x 12 = fr. 480.-
capitalizzazione al tasso del 6%: fr. 8'000.-
perdita complessiva (5 posteggi): fr. 40'000.-
Il danno soggettivo patito dalle proprietarie risulta
superiore a fr. 19'500.-, importo corrispondente al valore venale della
superficie occupata dai posteggi soppressi (fr. 300.-/mq x 13 mq x 5). La
differenza (fr. 20'500.-) va pertanto risarcita alle espropriate in aggiunta
all'indennità loro dovuta per l'esproprio del terreno. Così facendo si evita
l'indebito cumulo di indennizzi bandito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 113 Ib
41 e rinvii) e si garantisce alle proprietarie il pieno risarcimento imposto
dalla legge (art. 9 Lespr).
Su questo punto, il ricorso del Cantone dev'essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
- Il ricorrente pretende che
tasse e spese del contenzioso di prima istanza vengano ripartite secondo
soccombenza.
Manifestamente a torto, poiché giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr
le spese di procedura vanno poste a carico dell'ente espropriante, salvo
eccezioni (cfr. art. 73 cpv. 2) che nella fattispecie non sono neppur
lontanamente ravvisabili.
- Ferme queste premesse, il
ricorso dello __________ è parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza,
atteso che la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima
istanza, mentre in questa sede sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli
art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re
S./Comune di __________).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 11, 19, 49, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31 e 63 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione 24 giugno 1997
(no. 436/51) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
è annullato e riformato come segue:
"Lo ____________________
verserà alle espropriate un'indennità a corpo di fr. 20'500.- per la
soppressione di 5 posteggi al mapp. __________ RF di __________."
-
La tassa di giudizio di fr.
700.- è posta a carico dello Stato nella misura di 6/7 e per il resto a carico
delle espropriate in solido.
-
Lo __________ verserà alle
espropriate fr. 860.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster