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Numero d'incarto:
50.1997.20
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, TRAM
Incarto n.
50.97.00020-21-22-23-24
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 18 agosto 1997 del
patrocinato
da: avv. __________
Contro
le decisioni 28 luglio 1987 (no.
440/62, 442/76, 443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina, prolate nell'ambito delle procedure di
espropriazione materiale che i proprietari dei mapp. __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ di __________ hanno avviato
nei confronti dell'insorgente a seguito dell'adozione del comprensorio di
protezione del complesso monumentale di __________;
viste le risposte:
-
28 agosto 1997 di __________,
__________, __________ e __________, __________ e della comunione ereditaria
__________;
-
11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sopracenerina;
-
16
ottobre 1997 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decreto esecutivo 16 maggio 1990 (in seguito: DE) fondato
sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito
un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (BU
__________, p. __________ ss.); il provvedimento è stato adottato al fine di
proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di
__________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi
edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton
__________;
che dalla planimetria pubblicata nel BU si desume come numerosi
fondi posti a ridosso delle chiese di __________ e __________ siano stati
assegnati ad un "territorio in cui è esclusa l'edificazione" e nel
quale "possono entrare in linea di conto limitati cambiamenti della
conformazione del terreno se non in contrasto con gli obiettivi sanciti dal
presente decreto" (cfr. art. 3 cpv. 2 DE);
che a livello comunale, il PR di __________ approvato pochi
mesi prima si era limitato ad indicare il comprensorio oggetto del predetto
piano di protezione di carattere cantonale (cfr. risoluzione CdS no. 57 del 9
gennaio 1990, p. 7);
che il 1° settembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato
una modifica del PR __________ di __________ relativa in particolare alla
designazione delle zone residenziali NV, R__________ e __________ all'interno
del perimetro di protezione del complesso monumentale; le aree già dichiarate
inedificabili dal DE non sono state prese in considerazione da questa variante,
rimanendo escluse dalle zone residenziali;
che con sentenza 6 dicembre 1995 il Tribunale della pianificazione
del territorio ha respinto tutti i ricorsi dei proprietari che erano insorti
contro il DE censurando il vincolo d'inedificabilità apposto sui loro fondi;
che alcuni di essi (__________, __________ e la comunione
ereditaria __________) hanno allora convenuto in giudizio il comune di
__________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di
espropriazione materiale; analoghe richieste di risarcimento per le conseguenze
delle restrizioni sancite dal DE sono state inoltrate da __________ e da
__________ e __________;
che in sede di risposta il comune ha proposto la reiezione
delle istanze per carenza di legittimazione passiva, annotando che le cause
avrebbero dovuto essere promosse nei confronti del Cantone quale titolare del
provvedimento ritenuto costitutivo di espropriazione materiale; nel merito, il
convenuto ha prudenzialmente contestato la sussistenza dell'esproprio materiale
e l'ammontare delle indennità rivendicate dagli attori;
che l'iter processuale è stato contraddistinto da
vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio; ai fine della presente
pronunzia basterà ricordare che in occasione delle udienze di conciliazione e nel
corso di un incontro con le autorità cantonali il comune di __________ ha
sostanzialmente confermato la propria opposizione alle misure di protezione
adottate dal __________ e la sua estraneità alle cause di espropriazione
materiale incoate dai proprietari colpiti da quelle misure;
che venutasi a creare una situazione di stallo, il 21 luglio
1997 il patrocinatore del convenuto ha chiesto al Tribunale di espropriazione
di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
che interpretando tale richiesta alla stregua di una chiamata
in causa del Cantone, con decisioni 28 luglio 1997 il Tribunale di
espropriazione ha respinto l'istanza decretando nel contempo la continuazione
delle procedure nei confronti del solo comune di __________;
che avverso questi giudizi il soccombente è insorto innanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento;
puntualizzato il contenuto e la portata della fatidica lettera del 21 luglio
1997, l'insorgente ha riproposto l'eccezione processuale disattesa dalla prima
istanza, ribadendo che la qualità di parte convenuta spettava unicamente al
Cantone quale autore del vincolo istituito nel 1990 e debitore di eventuali
indennizzi per titolo d'espropriazione materiale;
che i privati hanno proposto la reiezione delle impugnative,
mentre il Tribunale di espropriazione ha rinunciato a presentare osservazioni;
lo Stato si è invece rimesso al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di
espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda
sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che i gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni
volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei
confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di
espropriazione materiale; di regola, debitrice di un'indennità per titolo di
espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione
equivalente ad esproprio (STF 19.3.1990 in re Eredi L. = RDAT 1990 N. 57);
che discostandosi da questo principio, la legge di
espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione
materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del
quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv.
2 Lespr); tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di
regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni
possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure
costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività;
che nell'evenienza concreta gli attori hanno agito a seguito dell'entrata
in vigore del decreto esecutivo 16 maggio 1990 con il quale il Consiglio di
Stato, in applicazione degli or abrogati art. 12 LMS e 24 RALMS, ha creato una
zona di protezione attorno al complesso monumentale di __________ (cfr. p.to 2
delle notifiche di pretese inoltrate al TE); a giusto titolo, poiché l'inedificabilità
dei loro fondi discende con certezza dal citato provvedimento governativo e non
dal piano d'utilizzazione varato dal comune di __________;
che nell'adottare il proprio PR e le relative varianti il
comune si è infatti limitato a riprendere le misure pianificatorie decise dal
Cantone; la semplice trascrizione nel PR di particolari vincoli istituiti dallo
Stato in base a leggi speciali come quella concernente i monumenti storici ha
carattere di indicazione e come tale possiede valenze di mera natura
informativa (cfr. art. 12 cpv. 6 LMS e 31 LALPT; Scolari, Commentario, N. 224
ad art. 28 LALPT);
che in casu le eventuali conseguenze derivanti dai suddetti
vincoli ricadono pertanto sull'ente che li ha applicati, ovvero sullo Stato del
Canton Ticino, che in veste di autorità preposta alla tutela dei monumenti
(cfr. art. 3 LMS) ha istituito la zona di protezione del complesso monumentale
di __________ al fine di salvaguardare un bene culturale d'interesse cantonale;
che pur traendo evidenti benefici dalla zona di protezione
imposta dallo Stato, il comune di __________ non può essere tenuto direttamente
responsabile degli oneri espropriativi indotti all'occorrenza da quella misura;
tanto meno gli può essere riconosciuto lo statuto di ente espropriante
nell'ambito di una procedura ex art. 39 cpv. 2 Lespr;
che ammettendo il contrario, si finirebbe per porre
regolarmente a carico degli enti locali, senza possibilità di rivalsa, le
ripercussioni economiche di qualsivoglia vincolo pianificatorio disposto dal
Cantone a tutela d'interessi sovracomunali; un simile risultato si avvererebbe
peraltro contrario all'art. 5 cpv. 2 LPT ed ai principi che informano la
ripartizione delle competenze e dei costi in tema di pianificazione del territorio;
che a questo stadio procedurale si può senz'altro lasciare
aperto il quesito a sapere se il comune potrà essere astretto a partecipare
alle spese in misura proporzionale ai vantaggi che gli ridondano dalla zona di
protezione qualora lo Stato venisse condannato a pagare degli indennizzi di
espropriazione materiale ai proprietari dei fondi resi inedificabili dal DE;
che sulla scorta di quanto precede il Tribunale di
espropriazione avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal convenuto e
respingere in ordine, per carenza di legittimazione passiva del comune, le
azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti;
che alla luce di questa conclusione non occorre indagare
sulle ragioni che hanno indotto erroneamente il primo giudice a trattare
l'eccezione in discussione alla stregua di una chiamata in causa del Cantone ed
a evaderla con un decreto di stampo civilistico giusta l'art. 100 CPC;
che l'esito delle impugnative non consente di sollevare i resistenti
dal pagamento della tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e delle ripetibili, dato
che il comune si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm);
visti
gli art. 5 LPT; 28, 31 LALPT; 2, 39, 50 Lespr; 3, 12 LMS; 24 RALMS; 18, 28, 31
e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza le decisioni 28 luglio 1987 (no. 440/62, 442/76,
443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sopracenerina sono annullate e riformate come segue:
"1. L'eccezione
sollevata dal convenuto è accolta, per cui la domanda di risarcimento per
titolo di espropriazione materiale è respinta in ordine per carenza di
legittimazione passiva del comune di __________.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della parte attrice."
-
La tassa di giudizio di
complessivi fr. 1'000.- è posta a carico dei resistenti in ragione di fr. 200.-
ognuno.
-
Ciascun resistente verserà
al comune di __________ fr. 500.- per titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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