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Numero d'incarto:
50.1996.27
Data decisione, Autorità:
27.02.1997, TRAM
Incarto n.
50.96.00027
Lugano
27 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 dicembre 1996 dello
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della
giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________
di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietaria
del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:
A) casa mq 675
B) autorimessa mq 666
c) terreno ann. mq 1'495
mq 2'836
Il fondo si trova nella zona della __________, tra via
__________ (N) e via __________ (S). Ospita uno stabile di quarantanove
appartamenti dotato di un'autorimessa sotterranea accessibile mediante una
rampa che si diparte da via __________. La proprietà dispone pure di alcuni
posteggi esterni realizzati negli angoli N-O e S-O del giardino circostante
l'abitazione: cinque si affacciano su via __________, quattro su via
__________.
B. Ai fini della costruzione
della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale
d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione
concernente il fondo appena menzionato.
Nelle tabelle d'espropriazione pubblicate dal 26 febbraio al
27 marzo 1990 il Cantone ha sollecitato l'esproprio di una servitù (diritto di
superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale) gravante la
parte settentrionale della proprietà nella misura di 310 mq. Per l'aggravio di
questa striscia di terreno parallela a via __________ e posta all'interno delle
linee d'arretramento previste dal PR, ha offerto un indennizzo di fr. 200.- il
mq. Nel contempo ha postulato la demolizione della rampa d'accesso
al garage e la sua ricostruzione sul lato S del mappale, con garanzia di
assunzione delle relative spese e di pagamento di
fr. 10'340.- per la soppressione di alcune piante.
L'ente espropriante ha chiesto inoltre di poter occupare in
via temporanea la superficie confinante con via __________ (mq 225, poi
precisati ed estesi a mq 535), proponendo un risarcimento di fr. 1.-/mq/mese.
Il 21 marzo 1990 l'espropriata ha per contro notificato una
pretesa d'indennità di fr. 400.- il mq per la servitù, di fr. 5.-/mq/mese per
l'occupazione temporanea, di fr. 1'000.- il mq per la superficie invasa dal
nuovo accesso veicolare e di fr. 5'400.- per l'eventuale soppressione
provvisoria dei posteggi esterni. La proprietaria ha domandato inoltre
l'erezione di una nuova perizia per quantificare il danno conseguente al taglio
delle piante, riservandosi un adeguamento delle richieste per minori introiti
di locazione.
All'udienza di conciliazione del 14 settembre 1990 l'espropriata
ha accordato l'immissione in possesso a far tempo dal 1° aprile 1991, mentre lo
Stato si è impegnato ad elaborare una proposta per la sostituzione temporanea
dei posteggi esterni.
Nel successivo scambio di allegati intervenuto nell'autunno
del 1995 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
posizioni. Nel suo memoriale lo Stato ha sottolineato in particolare di aver
ridotto a 300 mq la superficie colpita dalla servitù e di aver messo a
disposizione dell'espropriata dodici posteggi sul mapp. __________; durante i
lavori sono stati quindi sostituiti tutti i posteggi esterni, mentre quelli
interni sono sempre rimasti accessibili.
C. Esperite tutte le necessarie
formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio
sulle indennità con sentenza 23 ottobre 1996.
Il Tribunale ha assegnato alla proprietaria un risarcimento
di
fr. 102'600.- oltre agli interessi d'uso per l'espropriazione della servitù, di
fr. 40'125.- con interessi al 5% per l'occupazione temporanea del fondo e di
fr. 27'850.- per la soppressione delle piante, respingendo ogni altra pretesa.
Per quanto attiene in particolare all'occupazione temporanea,
il primo giudice ha riconosciuto un'indennità di fr. 5.-/mq/mese ritenuto come
l'area invasa fosse utilizzata principalmente come posteggio. Per gli
interessi, ha applicato il saggio legale di mora del 5% a far tempo dal 31
luglio 1992, data della restituzione del terreno.
D. Lo Stato ha impugnato il
menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale.
Il ricorrente ha
contestato l'assegnazione a favore dell'espropriata di un indennizzo di fr.
5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea (15 mesi) di 535 mq della proprietà,
affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei 5 posteggi
colà ubicati tramite la messa a disposizione di 12 parcheggi al mapp.
__________. Prima di essere occupata, la maggior parte di quell'area era
d'altronde utilizzata come accesso veicolare, accesso che è stato subito
ripristinato sul lato opposto della particella senza creare inconvenienti alla
proprietaria ed ai suoi inquilini.
Lo Stato ha chiesto quindi
la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di
fr. 1.-/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal
Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 8'025.- oltre interessi.
E. Il Tribunale
d'espropriazione ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
L'espropriata __________ ha invece aderito al
ricorso, dichiarandosi disposta ad accettare un indennizzo di
fr. 8'025.-, oltre interessi al 5% dal 31.7.1992, conformemente a quanto
proposto dall'insorgente.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art.
50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr
l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -
segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.
a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale
(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una
conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro
(art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o
in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura
(art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta
all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori
ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).
2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a
seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a
suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del
fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa
utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.
12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).
- Nel concreto caso lo Stato
ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al
mapp. __________, così come l'eliminazione dell'entrata all'autorimessa
sotterranea. In effetti, ha messo a disposizione dell'espropriata 12 parcheggi
al mapp. __________, posto nelle vicinanze, ed ha mantenuto in esercizio
l'accesso N al garage fino alla realizzazione della nuova rampa sul lato S
della proprietà (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più
nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriata. L'assegnazione a beneficio
di quest'ultima di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese,
ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione della
parte settentrionale del fondo conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo
per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriata.
Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva
che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di
fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in
oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,
poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei
paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso
fondo.
Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso
analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha
accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente
espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento
assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel
presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.
- Il Giudice di prima istanza
ha fatto decorrere sul risarcimento per titolo di occupazione temporanea gli
interessi al 5% (saggio legale di mora) e questo a partire dal 31 luglio 1992,
data della restituzione del terreno.
Nella misura in cui il danno che l'espropriato deve
sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde
di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso
del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la
soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr.
art. 104 e 281 CO).
- In considerazione di quanto
precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta.
L'espropriata ha
opportunamente aderito al ricorso, per cui è dispensata dal pagamento della
tassa di giudizio e delle ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del
Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato
come segue:
"2. A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della
stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr. 8'025.-, con
interessi al 5% e a far tempo dal 31 luglio 1992."
- Non si prelevano spese, né
tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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