AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1998.4
Data decisione, Autorità:
21.01.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.98.00004
mm
Lugano
21
gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1998 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 giugno 1998 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, comandante presso
le guardie di fortificazione di __________, é stato pensionato anticipatamente
- a decorrere dal 1° aprile 1977 (doc. _) - a causa di un precario stato di
salute e posto al beneficio di una rendita corrispondente ad un’invalidità del
100% (doc. _).
Anche dopo il
pensionamento __________ ha continuato ad essere coperto dall’assicurazione
militare, e ciò per le seguenti affezioni:
-
stato dopo resezione
gastrica per ulcus duodeni;
-
stato dopo vagotomia trunculare;
-
spondilosi della
colonna vertebrale con lombalgie croniche;
-
periartropatia omeroscapolare,
soprattutto a sinistra;
-
stato dopo laminectomia
C2-C6 per mielopatia cervicale spondilolitica con tetraparesi
spastica;
-
costipazione cronica;
-
sindrome depressiva
(cfr. doc. _).
In data 27 gennaio 1995,
l’assicurato é deceduto a causa di un arresto cardiaco insorto nel sonno in
ambito marantico (doc. _).
1.2. Con decisione formale 14
luglio 1995, l’UAM - dopo aver esperito i necessari accertamenti di carattere
medico, in particolare, dopo aver consultato il medico della Sezione VII, il
dottor __________ (doc. _), ed il medico in capo, il dottor ___________ (doc.
_) - ha comunicato a __________, vedova di __________, che il decesso del
marito sarebbe sopravvenuto per cause non assicurate, negando così il diritto a
percepire una rendita per superstiti giusta gli artt. 51 e 52 LAM. La vedova é,
comunque, stata posta al beneficio di una rendita ai sensi dell’art. 54 LAM
(“rendita per coniugi nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti”), a
decorrere dal 1° febbraio 1995 (doc. _).
La succitata decisione é
cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. In data 30 dicembre 1997,
__________ ha presentato una domanda riesame (recte: revisione giusta l’art.
101 LAM) della decisione 14 luglio 1995, postulando che le venisse riconosciuta
una rendita per coniugi ai sensi dell’art. 52 LAM (doc. _).
1.4. Con decisione 25 febbraio
1998, l’UFAM ha rifiutato d’entrare in materia dell’istanza di revisione della
decisione emanata il 14 luglio 1995 (doc. _).
1.5. Il 27 marzo 1998, __________,
patrocinata dall’avv. __________, ha interposto opposizione avverso la summezionata
decisione, chiedendo, preliminarmente, l’ “allestimento di un referto peritale
atto a definire la causa mortis in relazione alle affezioni assicurate, del fu
__________, ...” e, in via principale, il riconoscimento di una rendita per
superstiti ai sensi dell’art. 52 LAM (doc. _).
1.6. Con decisione 15 giugno 1998,
l’UFAM ha integralmente respinto l’opposizione presentata da __________,
sostenendo che i presupposti per una revisione della decisione 14 luglio 1995
non erano soddisfatti. L’UFAM si é, d’altro canto, rifiutato d’entrare nel
merito di una riconsiderazione della poc’anzi citata decisione formale (doc.
_).
1.7. In data 14 settembre 1998,
__________ r, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha presentato
tempestivo ricorso, chiedendo, in via principale, la revisione della decisione
14 luglio 1995 e la concessione di una rendita ordinaria per coniuge superstite
e, in via subordinata, la riconsiderazione della decisione 14 luglio 1995 ed il
riconoscimento di una rendita ordinaria per coniuge superstite (I, p. 6).
Queste, segnatamente, le
considerazioni fatte valere dall’insorgente a sostegno delle proprie richieste ricorsuali:
“4. Giusta l’art. 101 LAM, le decisioni e le decisioni
su opposizione dell’Assicurazione militare formalmente
cresciute in giudicato possono essere modificate o
annullate d’ufficio o su domanda ove siano stati
scoperti nuovi fatti decisivi o nuovi mezzi di prova decisivi
che non era stato possibile far valere o addurre prima dell’emanazione
della decisione di cui si chiede la modifica o l’annullamento.
L’Ufficio
federale dell’Assicurazione militare, nella querelata decisione,
nega che vi siano fatti o prove nuove e decisive, contestando
quindi la riconsiderazione della decisione vigente.
A
torto.
Infatti
nella specie sono emersi elementi nuovi, successivi alla decisione
14 luglio 1995. In particolare i rilevamenti d’ordine medico,
segnatamente quelli esposti dal dott. __________ (doc. _) non
sono mai stati oggetto di un approfondito accertamento peritale.
Una
perizia medica completa costituisce quindi un preciso mezzo di prova
nuovo e decisivo che la parte aggravata si ostina a voler rifiutare.
- Numerosi
sono gli elementi che permettono di prevedere come un referto peritale
potrà apportare nuovi elementi atti a costituire un preciso nesso causale tra
le cause del decesso del signor _______ e le affezioni assicurate.
Il
dott. __________, medico della Sezione __________, aveva escluso, il 24
febbraio 1995, che l’arresto cardiaco potesse essere connesso alle affezioni
assicurate (doc. _). Tuttavia, a più riprese, il dott. __________ - medico
curante del defunto - smentì le conclusioni del dott. __________ (doc. _).
(...).
- Tuttavia,
malgrado quanto é stato espresso sopra, l’Assicurazione militare ha
perseverato ostinatamente nel negare l’allestimento di una prova
peritale specifica e decisiva ai fini della vertenza.
Ora
più che mai la prova peritale appare opportuna, ove si pensi che i disturbi
cardiaci presso l’assicurato erano già presenti agli inizi del 1990
quale evidente conseguenza delle affezioni assicurate
(doc. _).
La
prova peritale doveva essere allestita d’ufficio (art. 101 LAM) ed avrebbe
dovuto sbarazzare il campo da ogni dubbio residuo. L’Ufficio federale
dell’Assicurazione militare, negando l’assunzione di
tale prova, ha impedito la produzione di un nesso di prova decisivo e
rilevante.
Tale
prova deve ora essere ordinata e le sue conclusioni dovranno determinare
la revisione della decisione del 14 luglio 1995.
-
Alla
ricorrente, giusta l’art. 52 LAM, dovrà essere assegnata una rendita
ordinaria per il coniuge superstite nella misura in cui le cause
del decesso del signor __________ risulteranno la conseguenza delle
affezioni assicurate.
-
Subordinatamente
la ricorrente postula la riconsiderazione della decisione 14 luglio 1995 ai
sensi dell’art. 103 LAM.
Già
dagli atti formanti l’incarto appare chiaro come l’Assicurazione militare
sia giunta ad una conclusione errata. L’alta probabilità, che si evince
dagli scritti dei dott. __________ e dott. __________, che vi sia un
nesso causale tra la causa mortis e le affezioni assicurate (art. 6
LAM) costituisce una prova di per sé già sufficiente per una riconsiderazione
della decisione” (I).
1.8. L’UFAM, in risposta, ha
chiesto che il gravame venga respinto, riprendendo le argomentazioni già
sviluppate nell’impugnata sua decisione su opposizione e di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. La decisione 14 luglio 1995 -
mediante la quale l’UFAM ha negato alla ricorrente il diritto a percepire una
rendita per superstiti ai sensi degli artt. 51 e 52 LAM - non ha fatto oggetto
d’opposizione ed é, pertanto, cresciuta in giudicato.
Con il proprio gravame,
__________ postula, in via principale, una revisione della succitata
decisione giusta l’art. 101 LAM e, in via subordinata, una sua riconsiderazione
secondo l’art. 103 LAM.
2.3. Secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali - principio ancorato, a partire dal
1994, nell’art. 103 LAM (cfr. T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrecht,
Berna 1994, p. 343s.) - l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non ha fatto oggetto di
una sentenza giudiziale, se questa decisione risulta indubbiamente errata e la
sua rettifica riveste un'importanza notevole. Secondo la giurisprudenza del
TFA, l'amministrazione non vi può tuttavia essere obbligata né dall'assicurato
né dal giudice. Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una
domanda di riconsiderazione, non possono, per principio, venir impugnate. Per
contro, qualora l'amministrazione entri nel merito di una tale domanda, esamini
i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare
oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare
se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o
meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione
ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato
non fosse manifestamente errata e/o che una sua rettifica non rivestisse
un'importanza notevole (DTF 117 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi
menzionata; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA 24.9.1997 in re C.).
2.4. La
riconsiderazione deve essere distinta dalla cosiddetta revisione processuale di
una decisione amministrativa (cfr. art. 101 LAM). L'amministrazione é, infatti,
tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in giudicato,
se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad una diversa
conclusione giuridica (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 122 V 138 consid. 2c; DTF
122 V 173 consid. 4a; DTF 122 V 272 consid. 2; DTF 121 V 4 consid. 6; STFA
1.10.1998 in re F.).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate
fino al momento in cui, nella procedura amministrativa, allegazioni di fatto
sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute
all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a;
RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel
1984, p. 942ss.).
Per quel che riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi
importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento
della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già
allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto
produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é
considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad
una diversa decisione, nel caso in cui
l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA
13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo
mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad
accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2).
Non é pertanto
sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una
determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno
apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente
decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il
perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non
costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse
valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale.
Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti
determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
2.5. In concreto, __________
ritiene che una perizia medica, che dovrebbe comunque ancora essere allestita,
costituirebbe un nuovo mezzo di prova, proprio a giustificare la postulata
revisione della decisione 14 luglio 1995 dell’UFAM: “numerosi sono gli elementi
che permettono di prevedere come un referto peritale potrà apportare nuovi
elementi atti a costituire un preciso nesso causale tra le cause del decesso
del signor __________ e le affezioni assicurate” (I, p. 3).
Appare immediatamente
evidente come l’insorgente non sia qui riuscita a far valere alcuna nuova
circostanza né alcun nuovo mezzo di prova.
In primo luogo, gli
evocati rapporti 30 marzo (doc. _) e 26 aprile 1995 (doc. _) dell’allora medico
curante di __________, dottor __________ - il quale aveva messo in dubbio la
correttezza delle conclusioni a cui era giunto il succitato dottor __________a
- non possono certo assurgere a nuovi mezzi di prova giusta l’art. 101 LAM, ciò
che l’insorgente, d’altronde, neppure pretende. In effetti, da un lato, tali
referti figuravano già fra la documentazione sulla base della quale l’UFAM ha
fondato la propria decisione formale 14 dicembre 1995. Dall’altro, i fatti ivi
contenuti - il dottor __________ sosteneva, in sostanza, che all’origine del
decesso non vi sarebbe stata soltanto un’affezione cardiaca ma bensì “tutto
l’insieme (la tetraparesi, la depressione, la pregressa cura radiante, ecc., ecc.)
...”, ciò che avrebbe condotto “... ad un progressivo, ingravescente scadimento
delle condizioni generali che ha fatalmente provocato il decesso” (cfr. doc. _)
- erano stati attentamente valutati e discussi tanto dal medico di sezione
quanto dal medico in capo (cfr. doc. _ ), i quali giunsero alla conclusione che
non era provato, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, che fra la causa mortis e le affezioni assicurate esistesse una
relazione causale.
In secondo luogo, la
richiesta di far allestire una perizia medica - che, nelle intenzioni della
ricorrente, dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità fra la
causa del decesso e le affezioni assicurate - non può essere ritenuta né un
nuovo fatto né un nuovo mezzo di prova.
La domanda di revisione é
subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere
i termini (d’opposizione o di ricorso) né, quindi, per rimettere perennemente
in discussione le decisioni (A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents,
SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942).
Ciò é esattamente quello
che __________ tenta ora di fare: qualora non fosse stata convinta delle
conclusioni a cui giunsero, a suo tempo, i dottori __________ e __________ -
conclusioni che si trovano alla base della decisione formale 14 luglio 1995 -
l’insorgente, peraltro assistita da un avvocato, avrebbe dovuto, anziché
lasciarla crescere in giudicato, manifestare, già allora, il proprio dissenso,
utilizzando i mezzi a sua disposizione: l’opposizione giusta l’art. 99 cpv. 1
LAM e, se necessario, il ricorso al TCA secondo l’art. 104 LAM. Nell’ambito di
queste procedure, la qui ricorrente avrebbe potuto, fra le altre cose, chiedere
- considerata la divergenza esistente fra i diversi pareri medici -
l’allestimento di una perizia medica. Simile richiesta non può essere, per
contro, formulata nel quadro di una procedura di revisione, dove l’assicurato
dev’essere in grado d’invocare dei nuovi fatti o dei nuovi mezzi di prova (cfr.
art. 101 LAM).
Concludendo, lo scrivente
TCA non può che fare proprio il parere espresso, in sede di risposta, dall’UFAM,
ossia che: “... da un profilo strettamente procedurale, non é possibile
contrabbandare come domanda di revisione la richiesta d’assunzione di un nuovo
mezzo di prova, dopo che la procedura ordinaria si é chiusa con una decisione
cresciuta in giudicato. È evidente che la controparte avrebbe potuto presentare
questa richiesta nell’ambito di un ricorso a codesto lod. Tribunale contro la
decisione 14.7.1995” (IV, p. 6).
2.6. In via subordinata,
__________ ha chiesto che la nota decisione 14 luglio 1995 faccia l’oggetto di
riconsiderazione ai sensi dell’art. 103 LAM.
Alla luce dei dettami
giurisprudenziali esposti al consid. 2.3. - considerato come l’UFAM, con
l’impugnata decisione su opposizione, si sia espressamente rifiutato di entrare
nel merito di una riconsiderazione della succitata decisione formale (cfr. doc.
_, pto. 3 del dispositivo) - questa Corte non può chinarsi su quest’aspetto
della vertenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster