AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1998.3
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.98.00003
mm
Lugano
7
settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 1998 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 aprile 1998 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 luglio 1997, il dottor
__________, medico responsabile della stazione di depistaggio, ha annunciato
all’UFAM che, in data 23 luglio 1997, __________ - impegnato in un corso di
ripetizione a __________ - si era fratturato le cuspidi linguali dei denti 46 e
47 mangiando (doc. _).
Il dottor __________, medico-dentista
che aveva immediatamente provveduto al trattamento della frattura, ha emesso
una nota d’onorario ammontante a fr. 3’034.55 (cfr. doc. _, retro).
1.2. Con scritto 17 ottobre 1997,
l’UFAM ha comunicato a __________ a che avrebbe coperto la succitata nota d’onorario
soltanto in ragione del 50%, e ciò poiché i denti fratturati erano già
indeboliti da un precedente trattamento dentario (doc. _).
L’assicurato, da parte
sua, ha immediatamente reagito alla presa di posizione dell’assicuratore, da un
lato, facendo valere che non era affatto provato che i denti in questione erano
già indeboliti e, dall’altro, appellandosi al principio della buona fede, in
forza di garanzie ricevute, prima di sottoporsi alla cura dentaria, tanto dal
comandante di compagnia quanto dal medico di truppa (doc. _).
1.3. Con decisione 17 febbraio
1998, l’UFAM ha, nuovamente, riconosciuto soltanto una sua parziale
responsabilità (50%) in relazione al danno lamentato da __________ ai denti 46
e 47 (doc. _).
1.4. Avverso la succitata decisione
formale, __________, rappresentato dal fratello, avv. __________, ha interposto
opposizione, postulando dall’UFAM un’integrale assunzione della nota d’onorario
emessa dal dottor __________ (doc. _). Contestualmente, l’assicurato ha
prodotto due dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dal Cap. __________
(doc. _) e dal dottor __________ (doc. _).
In data 12 marzo 1998, il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso all’UFAM, quale complemento
all’opposizione, una dichiarazione del dentista __________ (doc. _).
1.5. Con l’impugnata decisione 14
aprile 1998, l’UFAM ha integralmente respinto l’opposizione presentata da
__________, sulla base, sostanzialmente, degli stessi argomenti già contenuti
nella sua prima decisione (doc. _).
1.6. Con tempestivo ricorso,
l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’UFAM
venga condannato “... a coprire integralmente la cura dentaria del dott.
__________ di fr. 3’034.55 effettuata a favore del milite __________ nel 1997”
(I, p. 6).
A supporto della pretesa ricorsuale,
__________ ha, in primo luogo, affermato che il danno ai denti sarebbe stato
provocato da “... corpi estranei presenti nel cibo consumato durante il
servizio militare”, ragione per cui l’UFAM “... deve assumersi integralmente il
caso” (I, p. 2).
In secondo luogo, il
ricorrente rimprovera all’autorità amministrativa convenuta d’aver crassamente
violato il principio della buona fede.
1.7. L’UFAM, in risposta, ha
chiesto un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.8. In data 7 maggio 1999, questa
Corte - ai fini dell’istruttoria di causa - ha interpellato tanto il dottor
__________ (VII) quanto il __________ (VIII).
Il dottor __________ ha
risposto in data 10 maggio 1999 (IX), mentre il __________ il 14 giugno 1999
(XIV), risposte che sono state immediatamente trasmesse alle parti per
osservazioni (X e XV).
L’UFAM ha preso posizione
il 14 maggio (XI), rispettivamente, il 25 giugno 1999 (XVI). __________ ha
presentato le proprie osservazioni unicamente riguardo allo scritto 10 maggio
1999 del dottor __________ (XII).
in diritto
2.1. Con il proprio gravame,
__________ ha preteso essere rimasto vittima di una “... crassa violazione da
parte delle autorità militari del principio della protezione della buona fede,
dedotto nell’ambito amministrativo dall’art. 4 della Costituzione federale” (I,
p. 3).
L’UFAM, da parte sua, ha
fermamente contestato tale circostanza, affermando - con riferimento alle
condizioni, elaborate dalla giurisprudenza federale, che devono essere
realizzate per tutelare la buona fede dell’assicurato - che l’insorgente non
avrebbe, in realtà, mai “... ricevuto precise garanzie di copertura
assicurativa da un’autorità competente” (IV, p. 7).
Questa Corte é, dunque,
tenuta a determinare - preliminarmente - se l’autorità amministrativa debba
essere tenuta ad assumere integralmente i costi della nota cura dentaria per
avere, con dichiarazioni precedenti al trattamento medesimo, indotto
l’assicurato a credere che i relativi costi sarebbero stati assunti.
2.2. Per il principio della buona
fede, l'amministrazione può essere costretta a concedere ad un amministrato -
in contrasto con il principio della legalità - una prestazione non prevista
dalla legge.
La giurisprudenza (cfr.
DTF 116 V 298ss.) e la dottrina (cfr. B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle
et Francfort-sur-le-Main 1988, p. 94ss.) hanno enumerato 5 condizioni che
devono essere cumulativamente realizzate per tutelare la buona fede
dell'assicurato, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea
un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Queste condizioni sono le
seguenti:
l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale
compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.
A
questo proposito, il TFA ha stabilito che, ad esempio in materia d'invalidità,
è la cassa di compensazione sola competente ad emanare le disposizioni relative
alle prestazioni AI all'attenzione degli assicurati.
Una
comunicazione (errata) della commissione AI non può dunque vincolare
l'amministrazione (cfr. STFA 1967, pag. 40). Nel campo dell'assicurazione
contro le malattie, invece, è stata ritenuta vincolante un'errata informazione
contenuta negli statuti di Cassa malati (cfr. RJAM 1983, pag. 148),
l'informazione data dal cassiere di una sezione locale di una Cassa malati
(RAMI 1972, p. 136ss) e, infine, quella data dall'impiegata abilitata a fornire
informazioni diverse da quelle contenute nel certificato d'assicurazione, e ciò
anche i limiti interni della sua competenza risultano più ristretti di quelli
esterni (RAMI 1989, p. 413);
la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti
essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta
l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte dell’amministrazione non può
trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid.
4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweizerische Vewaltungsrechtsprechung,
5a. edizione, p. 470, n. 75 B III b 3);
l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole.
Il
destinatario dell'informazione, fidandosi di questa, deve aver preso
disposizioni irreversibili. Tali possono essere i pagamenti che non sono più
ricuperabili. E' tuttavia necessario poter costatare un nesso causale adeguato
tra l'informazione ricevuta e la disposizione presa.
Non
può infatti essere protetto l'agire di un assicurato il quale già ha preso
disposizioni prima dell'errata comunicazione o che comunque avrebbe presumibilmente
deciso in tal senso anche senza l'informazione dell'amministrazione (cfr. STFA
1967, pag. 40).
Questa
condizione è realizzata pure allorché l'assicurato, sulla base dell'indicazione
errata, non prende disposizioni che gli avrebbero permesso di evitare il
pregiudizio (cfr. DTF 106 V 72 a proposito della mancata affiliazione
facoltativa all'AVS);
la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata
data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V
71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una
modifica dei regolamenti interni di una cassa).
Nella sentenza pubblicata
in DTF 116 V 298ss., il Tribunale federale delle assicurazioni ha soppresso una
sesta condizione che impediva fino ad allora di tutelare la buona fede
dell'assicurato, ad esempio, in materia di prestazioni indebitamente ricevute.
2.3. Ritornando al caso di specie,
questo TCA, sulla base della documentazione agli atti, é in grado di procedere
ad una ricostruzione dei fatti, tenendo sempre presente che l’evento occorso a
__________ ha avuto luogo durante il servizio militare, ambito nel quale é,
notoriamente, richiesto il rispetto della via gerarchica, così come, del resto,
sottolineato dall’insorgente stesso (I, p. 4).
In data 23 luglio 1997,
durante una cena a base di carne ed insalata di patate, il ricorrente si é
fratturato le cuspidi linguali dei denti 46 e 47 (doc. _).
L’assicurato ha
immediatamente annunciato l’evento al capitano __________, suo comandante di
compagnia durante il corso di ripetizione, il quale ha chiesto una
constatazione del danno al medico-dentista __________, anch’esso in servizio
con il grado di caporale (doc. _).
Lo stesso capitano
__________ ha segnalato il caso al dottor __________, responsabile medico della
stazione di depistaggio (doc. _), il quale - dopo aver telefonicamente
contattato il __________ ed aver ottenuto “... le necessarie garanzie in
merito” (doc. _) - ha autorizzato il dentista __________ a procedere al
trattamento delle fratture dentarie, trattamento iniziato il 24 luglio e
terminato il 31 luglio 1997 (dichiarazione 10.3.1998 del dottor __________
acclusa al doc. _).
A mente dell’insorgente,
sarebbe stato proprio il __________ a garantire un’integrale copertura dei
costi risultanti dalla prospettata cura dentaria, circostanza che risulta pure
dalla dichiarazione 25 gennaio 1998 del dottor __________ (doc. _).
A prescindere dalla
questione di sapere quale fu effettivamente il tenore della garanzia ricevuta
dal dottor _________ , aspetto che, come meglio si vedrà in seguito, é tutto
sommato irrilevante ai fini del giudizio, é oltremodo pacifico come il __________
- da un profilo oggettivo - non sia affatto l’autorità competente a prendere
decisioni in materia di copertura assicurativa d’affezioni insorte o
aggravatesi durante il servizio. La relativa competenza appartiene
esclusivamente all’UFAM, così come risulta chiaramente dall’art. 81 cpv.
1 LAM (“L’assicurazione militare é gestita dall’Ufficio federale dell’assicurazione
militare”). Il Gruppo della sanità é, per contro, competente a giudicare
dell’idoneità dei militi al servizio (cfr. XIV).
Questa constatazione non
é, comunque, ancora sufficiente per poter concludere che la seconda delle suenumerate
cinque condizioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), é
insoddisfatta. È, in effetti, ancora necessario chiedersi se l’amministrato, o
chi per esso, doveva o poteva rendersi conto dell’incompetenza oggettiva
dell’autorità che gli ha fornito la promessa (cfr. Imboden-Rhinow, op. cit., p.
470, n. 75 B III b 2; B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel
und Frankfurt am Main 1983, p. 110; B. Knapp, op. cit., p. 95 n. 509).
Allorquando il dottor
__________ ha preso contatto con il __________, egli ha, in realtà, chiesto
informazioni in nome e per conto e nell’interesse di __________. Può, pertanto,
venir ammesso che, in quel frangente, il responsabile medico della stazione di
depistaggio ha manifestamente agito quale rappresentante dell’insorgente, di
modo che il suo agire é imputabile a quest’ultimo. In questo senso, ci si deve,
quindi, domandare se il dottor __________ doveva o poteva rendersi conto
dell’incompetenza dell’autorità che gli ha fornito la promessa.
Tutto ben considerato,
questa Corte ritiene che al succitato quesito si debba fornire una risposta
affermativa.
In primo luogo, al dottor
__________ - considerata la sua funzione di capo del servizio medico, quindi
sovente confrontato a casi quali quello che ha interessato __________ - non
doveva certo sfuggire che, da un punto di vista meramente assicurativo,
l’evento 23 luglio 1997 avrebbe dovuto venire annunciato, non già al __________,
ma bensì all’UFAM. Ciò é tanto più vero se si pone mente al fatto che, in data
31 luglio 1997, terminata la cura dentaria, lo stesso dottor __________ ha,
correttamente, provveduto ad annunciare all’autorità convenuta il danno ai
denti, utilizzando, peraltro, l’apposito questionario, denominato “annuncio
di trattamento dentario civile durante il servizio” ed edito dall’UFAM
(cfr. doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
In secondo luogo, il
dottor __________ - interpellato in data 7 maggio 1999 (VII) - ha
esplicitamente affermato che, nel corso del noto colloquio telefonico, il funzionario
del __________ l’ha “... reso attento di compilare l’apposito Annuncio di
trattamento dentario civile da inoltrare all’Ufficio federale dell’ass.
militare, ...” (IX). Tale circostanza dimostra - al di là di ogni ragionevole
dubbio - che il medico di gruppo non poteva non essere a conoscenza che, ai
fini assicurativi, l’autorità competente era l’UFAM.
In quest’ottica, lo
scrivente TCA ritiene di poter condividere le osservazioni formulate
dall’Ufficio convenuto in data 25 giugno 1999:
“....dalla lettera del 10 maggio 1999 del dott.
__________ si capisce che il gruppo della sanità lo aveva reso attento alla
necessità di compilare l’apposito formulario per l’assicurazione militare, cosa
che va comunque fatta se un medico pensa che un’affezione possa avere una
relazione con il servizio. Il fatto di dover riempire un questionario a
destinazione dell’assicurazione militare prova non solo la competenza di
quest’ultima, ma lascia indubbiamente la porta aperta ad un rifiuto della
responsabilità della Confederazione e quindi ad un rifiuto di prestazioni. Questo
prova che il dott. __________ era al corrente del fatto che l’assunzione delle
spese di cura non fosse di competenza del Gruppo della sanità” (XVI
- la sottolineatura é del redattore).
In base alle precedenti
considerazioni bisogna ammettere che il dottor __________ - il quale, lo si
ricorda, al momento in cui ha chiesto informazioni al __________, agiva quale
rappresentante di __________ - doveva rendersi conto dell’incompetenza di
quest’ultima autorità a rilasciare una garanzia assicurativa.
Ne discende che, carente
una delle cinque condizioni cumulativamente poste dalla surricordata
giurisprudenza, non può essere asserito che l’UFAM abbia violato il principio
della buona fede.
In sede di ricorso,
l’assicurato ha asserito che il medico di fiducia dell’UFAM, il medico dentista
__________, avrebbe - prima dell’esecuzione del trattamento dentario -
accordato il proprio assenso ad un’integrale copertura dei relativi costi da
parte dell’assicurazione militare, ragione per cui “... aver rilasciato il
nullaosta al medico curante in servizio [il dottor __________, n.d.r.] dopo
essere stati cogniti di tutti i fatti medici rilevanti, quali le otturazioni
preesistenti molto estese a rischio di frattura, equivale ad un’ammissione
chiara di copertura assicurativa dalla quale non é più lecito, in virtù dei
principi della buona fede surriferiti, retrocedere” (I, p. 6).
Quanto affermato da
__________ non trova alcun riscontro nelle tavole processuali: così come
risulta dal doc. _, il dottor __________ é, in effetti, stato interpellato, per
la prima volta, in data 14 agosto 1997, allorquando il trattamento
dentario in questione già si era concluso (cfr. doc. _). Al primo parere
rilasciato dal medico fiduciario dell’UFAM non può essere attribuita alcuna
rilevanza dal profilo del principio della buona fede.
2.4. Vista la conclusione a cui si
é giunti al considerando precedente, al TCA non resta che chiedersi se é a
torto o a ragione che l’UFAM ha limitato il proprio obbligo contributivo al 50%
dei costi risultanti dal trattamento dentario a cui __________ si é sottoposto.
Per quel che riguarda il
diritto applicabile, va osservato che l’UFAM ha emanato la propria decisione il
17 febbraio 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore della legge
federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM). La presente
vertenza deve pertanto essere vagliata alla luce di quest’ultima legge (art.
109 LAM e DTF 123 V 137).
Giusta l’art. 5 cpv. 1 LAM,
l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed é
annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione militare
non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione
non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il
servizio
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare,
se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata
al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova
prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione
assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Trattandosi della
responsabilità dell’assicurazione militare per danni ai denti, il TFA -
in vigore la vecchia LAM (vLAM) - ha elaborato una particolare giurisprudenza,
giurisprudenza che, comunque, mantiene la propria validità anche sotto il nuovo
diritto (cfr. DTF 123 V 137ss. in cui la Corte federale ha statuito che i
principi di responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi
linee, a quelli del vecchio diritto).
Il caso di specie
presenta, indubbiamente, molte similitudini con la fattispecie di cui alla
sentenza pubblicata in DTF 103 V 177ss. - citata da G. Scartazzini in Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, p. 286.
In quell’occasione, il TFA
ha, dapprima, escluso che il danno al dente potesse essere stato causato da un
infortunio ai sensi di legge. La frattura del dente é stata, pertanto, imputata
ad una malattia, nel senso che il dente, trascorsi appena cinque giorni di
servizio, era indebolito a tal punto da non aver potuto resistere ad una
pressione, certamente elevata, ma ciò nondimeno ancora normale per un dente
idoneo a funzionare. La nostra Corte federale ha, in seguito, ritenuto
accertato che, tenuto conto della breve durata del servizio, l’affezione in
questione era certamente in gran parte anteriore al servizio stesso e che non
poteva certamente essere stata causata da influenze subite durante quest’ultimo
(art. 5 cpv. 1 lett. a vLAM). Per contro, é stata ammessa l’esistenza di un aggravamento
dell’affezione (art. 5 cpv. 1 lett. b vLAM), per il quale l’assicurazione
militare é tenuta a rispondere in forza dell’art. 5 cpv. 2 vLAM.
Il TFA ha precisato che la
soluzione avrebbe potuto essere differente soltanto se il dente fosse stato già
talmente leso che l’azione masticatoria non avrebbe costituito che un fortuito
fattore scatenante. In simili circostanze, non si sarebbe allora potuto parlare
di un aggravamento dell’affezione (cfr. consid. 5).
Il caso di specie
presenta, indubbiamente, molte similitudini con la fattispecie testé evocata.
Il TCA può, comunque,
esimersi dall’esaminare più da vicino la questione della responsabilità di
principio della Confederazione, considerazioni che, in verità, avrebbero
soltanto un mero valore accademico, nella misura in cui, in casu, tale
aspetto non é affatto in discussione.
Così come risulta dalla
decisione formale 17 febbraio 1998 (doc. _), l’UFAM ha assunto i costi
derivanti dalla cura dentaria eseguita dal dottor __________ soltanto in misura
del 50%, in applicazione dell’art. 64 LAM (“Determinazione delle prestazioni in
caso di responsabilità parziale”): “... esso [l’UFAM, n.d.r.] ha dimostrato che
i denti 46 e 47 erano già stati oggetto di trattamento nel 1992 e, a causa
della devitalizzazione, erano soggetti a rischio di frattura, percui la
masticazione del cibo servito al CR può tutt’al più costituire una concausa
dell’infortunio, ...” (IV, p. 6 - la sottolineatura é del redattore).
L’art. 64 LAM recita che
le prestazioni dell’assicurazione militare sono ridotte adeguatamente, se
l’affezione é imputabile solo parzialmente agli influssi subiti durante il
servizio.
L’art. 66 LAM emumera, da
parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto di una
riduzione ai sensi, segnatamente, dell’art. 64 LAM.
Alla lettera m é
esplicitamente previsto il diritto al trattamento di lesioni dentarie.
Relativamente all’art. 41
cpv. 1 prima frase vLAM - disposizione che corrisponde, a prescindere da
un’insignificante modifica redazionale, all’art. 64 LAM - il TFA ha, in
particolare, stabilito che:
" ... die Leistungen nach Art.
41 angemessen gekürzt werden, wenn die versicherte Gesundheitsschädigung nur zum
Teil auf Einwirkungen während des Dienstes zurückgeht. Die Kürzung soll grundsätzlich
dem Verhältnis zwischen dem Schadenteil, für den die Militärversicherung nicht haftet,
und dem Gesamtschaden entsprechen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen
die vordienstliche Gesundheitsschädigung, ihr Stadium beim Diensteintritt, ihr mehr
oder weniger schicksalsmässiger Charakter, ihr mutmasslicher Verlauf ohne Dienst,
die Dauer des Dienstes, die Natur der gesundheitlichen Einwirkungen während des
Dienstes und inwiefern diese von den zivilen Einflüssen, denen der Versicherte ohne
Dienst ausgesetz gewesen wäre, verschieden sind ...” (STFA 9.7.1993 in re H.,
non pubblicata, citata in Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung,
Zürich 1996, p. 264).
Ne consegue che una
riduzione non deve essere strettamente proporzionale, ma risultare da una
ponderazione di tutte le circostanze (Ch. Steger-Bruhin, op. cit., p. 263).
In concreto, non può venir
contestato che, già prima di entrare in servizio, i denti 46 e 47
dell’insorgente erano già fortemente indeboliti a causa di malattia. Ciò é,
d’altronde, stato espressamente ammesso e dal medico-dentista __________,
autore del noto trattamento dentario, nello scritto 10 marzo 1998 (accluso al
doc. _):
" Le
otturazioni allora esistenti sui denti trattati erano molto estese e da
considerare dunque a rischio di frattura” (la sottolineatura é del
redattore).
e dal medico-dentista
fiduciario dell’UFAM, il dottor __________, nel suo rapporto 22 dicembre 1997:
" I denti in questione erano
già stati devitalizzati e ricostruiti in amalgama, come si può constatare dalla
radiografia del 1992.
È noto che i denti devitali
sono più fragili dei denti vitali.
Una frattura della
parete durante la masticazione é abbastanza comune.
Per questo si
consiglia la loro copertura con delle corone.
Quindi si può
affermare che i due denti (46 e 47) erano già indeboliti prima del servizio”
(doc. _).
La frattura ha avuto luogo
in data 23 luglio 1997, al terzo giorno di servizio (doc. _). Il danno é
insorto durante il pasto serale della compagnia, mangiando della carne
accompagnata da un’insalata di patate. __________ stesso ha riconosciuto che il
cibo non conteneva alcun corpo estraneo (cfr. doc. _). Mal si comprende la
ragione per cui, successivamente, egli ha inteso pretendere l’esatto contrario (cfr.
I, p. 2: “in casu, il ricorrente ribadisce che in primo luogo l’infortunio ai
denti é stato provocato da corpi estranei nel cibo consumato durante il
servizio militare”), ciò che si rivela essere, a mente di questo TCA, un
atteggiamento poco credibile. Al riguardo, non può essere ignorato che, secondo
la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata a quella che l’assicurato ha dato immeditamente dopo
l’infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT
II-1994, p. 189).
Considerata la consistenza
del cibo masticato e l’assenza di un’influenza straordinaria, si può senz’altro
sostenere che i denti 46 e 47 si siano fratturati a fronte di una
sollecitazione tutto sommato assai modesta.
Tutto ben considerato,
questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla valutazione espressa
dall’autorità amministrativa convenuta - peraltro avallata dal suo medico di
fiducia (doc. _: “Nel caso specifico penso che il paziente possa già ritenersi
soddisfatto per una vostra partecipazione alle spese nella misura del 50%”) -
nel senso che una riduzione delle prestazioni del 50% appare adeguata ai sensi
dell’art. 64 LAM.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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