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Numero d'incarto:
41.1995.7
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.95.00007
AMF 6/93
DC/nh
Lugano
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Valerio Valsangiacomo,
impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 1993 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 luglio 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500
Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 __________, nato nel 1969,
architetto STS, durante il corso di ripetizione, in data 28 gennaio 1993 si è
fratturato la caviglia sinistra.
Egli è stato operato il 29
gennaio 1993 ed è rimasto degente presso l'Ospedale __________ fino al 2 febbraio
1993.
L'assicurazione militare
ha assunto il caso ed ha in particolare versato l'indennità giornaliera di
malattia fino al 28 febbraio 1993.
Essa ha interrotto le
prestazioni dal 1° marzo 1993, visto che l'assicurato, a quel momento
disoccupato, ha potuto iniziare un corso di perfezionamento linguistico in
__________, protrattosi sino al 27 aprile 1993.
Nella sua decisione del 7
luglio 1993 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito: UFAM)
si è al proposito in particolare così espresso:
"
Al momento dell'inizio del periodo d'incapacità lavorativa il
paziente era disoccupato. In questi casi l'assicurazione militare versa,
subentrando all'assicurazione contro la disoccupazione, un'indennità di
malattia basata sulle prestazioni di detta assicurazione (art. 20 cpv. 5 LAM, art.
7 cpv. 4 OLAM). L'assicurazione militare ha pertanto versato le sue prestazioni
per il periodo dal licenziamento fino al 28 febbraio 1993 per un totale di fr.
2'488.50.
Il paziente stesso
ed il suo patrocinatore confermano che l'assicurazione contro la disoccupazione
ha dato il suo consenso, quale corso di perfezionamento professionale, alla
frequentazione di un corso di lingua tedesca dal 1° marzo al 28 agosto 1993. Il
signor __________ risulta perfettamente abile a frequentare il corso (e lo
frequenta regolarmente), cade quindi ogni suo diritto alle indennità di
malattia dell'assicurazione militare in quanto subentrano le indennità
giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione."
(Doc. _)
1.2 Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo
patrocinatore rileva:
"
L'Ufficio cantonale del lavoro, _________, con decisione 23
febbraio 1993, essendo adempiuti i presupposti degli articoli 59, 60, 61 LADI /
26 cpv. 3, 85 e 86 OADI, accoglieva favorevolmente la domanda 16 dicembre 1992
e autorizzò __________ a seguire il corso di lingua tedesca a __________ ().
Prove: decisione
23.2.93
__________, pur
essendo inabile al lavoro, partiva per la __________ al fine di seguire il
corso di lingua tedesca.
L'incapacità al
lavoro si è protratta all'11 marzo 1993.
Prove: certificato
medico dott.med. __________
L'assicurazione
militare ha versato le sue prestazioni sino al 28 febbraio 1993.
Per contro, non
ritiene di dover corrispondere prestazione alcuna dal 1 marzo all'11 marzo
1993, in quanto:
"Il signor
__________ risulta perfettamente abile a frequentare il corso (e lo frequenta
regolarmente), cade quindi ogni diritto alle indennità di malattia
dell'assicurazione militare in quanto subentrano le indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione".
Prove: decisione
impugnata pag. 3
evidentemente non può aderire alla decisione di rifiuto e osserva che non
corrisponde assolutamente al vero l'affermazione secondo cui "ha deciso di
assentarsi all'estero per 6 mesi, dal 1 marzo al 28 agosto 1993, quale studente
(apprendimento del tedesco).
Prove: proposta di
decisione 5 marzo 1993 pag. 2 cpv. 2
Il ricorrente si è
recato all'estero quale disoccupato, pertanto incombe all'assicurazione
militare l'obbligo di indennizzarlo sino all'11 marzo 1993 data della ripresa
capacità lavorativa."
1.3 Nella sua risposta del 13
settembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
"
Nel ricorso il patrocinatore afferma che il paziente era inabile
al lavoro anche dal 1° all'11 marzo 1993 e quindi avente diritto ad una
indennità giornaliera da parte dell'AM.
Dagli atti risulta
che il paziente ha iniziato il corso al 1° marzo 1993. Il certificato medico
del dott.med. __________ conferma che il paziente, in data 11 marzo 1993, era
abile a frequentare il corso.
L'affermazione che
il paziente sarebbe stato in grado di frequentare il corso già dal 1° marzo non
è confermata dal dott.med. __________ ma è confermata naturalmente dal fatto
che il paziente si è recato in __________ per quella data.
L'assicurato ha
ritenuto erroneamente che oltre alle prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione (dovutegli durante questo corso) avrebbe ricevuto anche quelle dell'assicurazione
militare per incapacità lavorativa (doc. _).
Dalla decisione
dell'Ufficio del lavoro di __________ del 23 febbraio 1993 risulta chiaramente
che il ricorrente riceve l'indennità giornaliera ordinaria da detta Cassa
(allegato 7 al ricorso).
E' evidente che un
assicurato non può percepire contemporaneamente due invalidità giornaliere
ossia quale disoccupato come pure quale inabile al lavoro. questi casi sono
regolamentati implicitamente dall'art. 7 al 4 OLAM, le prestazioni dell'AM
subentrano a quelle della Cassa disoccupazione in quanto il disoccupato è
divenuto inabile al lavoro e pertanto non idoneo al collocamento. In questo
modo viene evitata una sovraindennizzazione causata dalla contemporaneità delle
prestazioni delle due assicurazioni, rispettivamente dai due rischi (vedi art.
99 Legge sulla disoccupazione). Fino all'inizio del soggiorno di studio in
__________ l'assicurazione militare ha riconosciuto il paziente inabile al
lavoro e gli ha rimborsato lo scapito economico in funzione dello statuto di
disoccupato. Con l'inizio della scuola al 1° marzo 1993 i paziente frequentava
un corso autorizzato dalla Cassa e quindi non è più disoccupato ma si trova in
una fase di scapito economico dovuto alla formazione professionale. Queste
persone devono esser considerate dall'AM quali studenti pienamente abili allo
studio, che non hanno diritto ad una indennità giornaliera per scapito
economico dovuto ad inabilità lavorativa."
1.4 Il 16 settembre 1993 il
patrocinatore dell'assicurato ha sottolineato quanto segue:
"
• L'assicurato, durante il periodo d'inabilità (dal 28
gennaio al 12 marzo 1993), non ha beneficiato di indennità di disoccupazione
conformemente all'art. 28 cpv. 2 LADI.
• Dalla decisione di
frequentazione del corso. notificata dal lodevole Ufficio Cantonale
del Lavoro, si evince che la domanda di consenso è stata accolta e specifica
inoltre che se i rimanenti presupposti
sono adempiuti si ha diritto all'indennità giornaliera.
E' evidente che
l'assicurato non ha beneficiato contemporaneamente due indennità
giornaliere."
(Doc. _)
in diritto
2.1 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAM
quando l'assicurato subisce una perdita di guadagno come conseguenza
dell'affezione contratta, ha diritto ad un'indennità di malattia.
L'art 7 cpv. 4 OAM,
adottato dal Consiglio federale sulla base dell'art. 20 cpv. 5 LAM, stabilisce
che le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione cui l'assicurato
disoccupato avrebbe diritto se non soffrisse dell'affezione annunciata, sono
considerate guadagno assicurato.
2.2 Nella fattispecie emerge
dagli atti dell'incarto che l'assicurato, visitato dal dottor __________, con
certificato del 12 marzo 1993 è stato dichiarato idoneo a frequentare il corso
di perfezionamento linguistico (cfr. Doc. _).
D'altra parte, nell'atto ricorsuale
si riconosce esplicitamente che __________ ha regolarmente iniziato il corso di
tedesco a partire dal 1° marzo 1993 (cfr. consid. 1.2).
In simili condizioni, a
ragione, l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità
giornaliere alla fine del mese di febbraio 1993.
Dall'inizio del corso
__________ ha invece diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. art. 61 LADI).
Diversa sarebbe stata la
soluzione se l'assicurato fosse stato inabile a seguire il corso di
perfezionamento. In quel caso, perdurando l'inabilità lavorativa iniziatasi
durante il corso di ripetizione, l'assicurazione militare avrebbe dovuto
continuare a versare l'indennità giornaliera (cfr. F. Schlauri, "Beiträge zum
Koordinationsrecht der Sozialversicherungen", San Gallo 1995, pag.
109-110).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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