AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2003.6
Data decisione, Autorità:
17.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2003.6
01-2001-01512
Bellinzona
17
giugno 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ nata
__________, nata il __________ 1965, da e in __________, nubile, segretaria
giudiziale,
prevenuta colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV,
per avere
ricevuto programmi radiofonici e televisivi dall’1 luglio al 6 agosto 2001
senza essere annunciata;
fatti avvenuti a __________ nelle riferite
circostanze di tempo;
reato previsto dall’art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;
perseguita con decisione
penale del __________ 2003 no. __________ del Ufficio federale delle
comunicazioni, __________, con cui è stato deciso:
-
__________ è riconosciuta colpevole d’infrazione intenzionale ai sensi
dell’art. 70 cpv. 1 lett. a della legge del 21 giugno 1991 sulla
radiotelevisione (LRTV).
-
__________ è condannata a pagare una multa di 200.-- franchi.
-
__________ deve inoltre pagare le spese procedurali di prima istanza pari a 140
franchi e le spese per il procedimento di opposizione, pari a 170 franchi, per
un totale di 310.-- franchi.
- La
presente decisione va notificata per iscritto alla signora __________
__________, __________ __________, __________ __________;
preso atto della richiesta
di essere giudicata da un tribunale notificata tempestivamente dall’imputata in
data 29 gennaio 2003;
visto il rinvio a
giudizio di data 26 febbraio 2003 dell’Ufficio federale delle comunicazioni;
indetto il dibattimento per il 17 giugno
2003, al quale sono comparsi l'accusata e __________ __________ per l’Ufficio
federale delle comunicazioni, mentre sia il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino, Antonio Perugini, sia il Ministero pubblico della Confederazione, hanno
comunicato la loro rinuncia a presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'autorità
amministrativa, la quale in merito ai fatti ha precisato che la signora
__________, o il suo convivente, ha ricevuto una prima lettera da parte della
__________ SA, alla quale non ha risposto. Dopo averne ricevuto una seconda,
__________ __________ s’è annunciata per la ricezione dei programmi radio – TV.
La notifica è stato inviata il 6 agosto 2001 e si riferiva ad una messa in
servizio degli apparecchi risalente al 1° luglio 2001. Le suddette lettere
spiegano che l’annuncio deve essere fatto prima della messa in servizio degli
apparecchi.
In diritto,
l’UFCOM ha rinviato interamente alla motivazione contenuta nel suo decreto
penale e nella propria decisione penale. L’UFCOM in merito alla divergenza
della versione italiana da quella tedesca e francese della legge, ha fatto
notare che, secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di non concordanza dei
testi, è determinante quello che riflette il vero senso della norma, ossia
quello che corrisponde maggiormente alla volontà del legislatore. La
rappresentante dell’UFCOM ha inoltre rilevato che, da una semplice analisi,
risulta che il testo tedesco e quello francese siano quelli più vicini alle
intenzioni del legislatore, in quanto precisano che l’annuncio deve essere
fatto prima della messa in servizio degli apparecchi. Comunque, nonostante la
lacuna, anche la versione italiana è chiara, poiché la legge stabilisce che è
l’intenzione di ricevere i programmi a dover essere annunciata.
In
conclusione, l’UFCOM ha chiesto che la signora __________ __________ sia
riconosciuta colpevole d’infrazione ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 lett. a in
relazione all’art. 55 cpv. 1 LRTV e che di conseguenza sia condannata
a pagare una multa di fr. 200.--, oltre alle spese di fr. 310.-- della
procedura dinanzi all’UFCOM e alle spese della presente procedura.
sentita per ultima
l'accusata, la quale ha ribadito la chiarezza dei fatti. Ella ha contestato
d’aver ricevuto le lettere menzionate ed ha pure contestato le conclusioni che
l’UFCOM vorrebbe trarne.
Essa ha
rilevato come gli articoli in questione non prevedano esplicitamente il dovere
di annunciarsi in anticipo: in ben due disposizioni questo non è menzionato,
appare quindi strano che possa trattarsi di una doppia dimenticanza.
La signora
__________ ha affermato che non è assolutamente vero che lei voleva sottrarsi
al pagamento del canone, come invece sostiene l’UFCOM: i fatti dimostrano che
non erano queste le sue intenzioni. L’accusata ha riconosciuto che questo non è
un presupposto all’applicazione dell’art. 70 LRTV, tuttavia va indagato quale
sia lo scopo di tale norma. Dalla legge emerge chiaramente che il legislatore
voleva punire coloro che sono scoperti in possesso d’apparecchi radio – TV in
esercizio e che hanno omesso di annunciarsi, ciò che l’accusata non ritiene
essere il suo caso.
Per quanto
concerne la prassi dei 14 giorni di tempo per annunciarsi, l’accusata ha precisato
semplicemente che essa non è fondata su una sufficiente base legale.
La signora
__________ ha infine fatto notare come lei, proprio per scrupolo ed onestà,
abbia indicato nel formulario d’annuncio una data precedente alla datazione del
formulario, mentre sarebbe stato più semplice fare riferimento alla data
d’invio dello stesso. In conclusione, protestate le spese, si è rimessa al
prudente giudizio di codesto giudice propugnando il proscioglimento; in via
subordinata ha chiesto di essere mandata esente da pena.
in replica l’autorità
amministrativa ha ribadito che nessuno può ignorare la legge. Il legislatore
all’art. 55 LRTV usa la parola “intende”: questo dimostra come basti
l’intenzione di ricevere i programmi radio – TV a far scattare l’obbligo
d’annunciarsi; non c’è bisogno di aver già messo in funzione gli apparecchi.
In via
abbondanziale, l’UFCOM ha precisato che la qualità di ricezione non entra in
conto quanto all’obbligo d’annunciarsi. Infatti, siamo in presenza di una
regalia federale: l’obbligo scatta per il solo fatto di poter captare le onde
radio – TV.
in duplica l’accusata ha
sottolineato che dal termine “intende” non è possibile evincere una precisa
indicazione temporale.
La signora
__________ si è detta altresì conscia che la qualità dell’immagine non entri in
linea di conto per l’obbligo d’annunciarsi: infatti, a riprova della propria
buona fede, nonostante la pessima qualità della ricezione delle onde presso la
sua dimora, ha provveduto ad annunciarsi.
posti a giudizio i seguenti
quesiti:
1.È
la signora __________ __________ autrice colpevole di contravvenzione alla
Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV, commessa
nelle circostanze di cui sopra?
2.In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena
all’imputata?
- A chi devono
essere caricati gli oneri processuali?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che l'accusata con scritto 23
giugno 2003 ha tempestivamente presentato dichiarazione di ricorso;
considerato che la signora __________
__________ in data 6 agosto 2001 ha annunciato all'Ufficio svizzero di
riscossione dei canoni radiotelevisivi (__________SA), tramite l'apposito
formulario, inviato tempo prima al suo convivente signor __________ __________,
d'avere messo in esercizio il 1° luglio 2001 un apparecchiatura atta a ricevere
i programmi radiofonici e televisivi;
che secondo l'art. 55 cpv. 1
LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo
all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione;
che l'art. 70 cpv. 1 lett. a
LRTV punisce con la multa fino a 5'000.-- franchi chiunque prepara
all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi
radiofonici o televisivi, senza averlo comunicato all'autorità competente. Nei
casi di lieve entità si può prescindere dalla pena prevista dal capoverso 1
(art. 70 cpv. 4 LRTV);
che dall'istruttoria è emerso
che il citato convivente della signora __________ ha ricevuto dalla __________
SA, già prima della notifica che ha dato avvio alla presente procedura, due
lettere d'informazione unitamente al formulario di annuncio della medesima
ditta. L'imputata ha inoltre dichiarato di risiedere in quell'abitazione da 4
anni e di avere posseduto un televisore sin dall'inizio. A suo dire però, in
quella zona la ricezione dei programmi televisivi è molto disturbata, perciò
non le era mai stato possibile captare le frequenze televisive. L'annuncio
della messa in esercizio dell'apparecchiatura radiotelevisiva è stato effettuato
dopo aver trovato un'antenna direzionale mediante la quale le è stato possibile
ricevere le frequenze della TSI;
che l'imputata non ha negato di
essere a conoscenza dell'obbligo di annunciare la messa in esercizio
dell'apparecchiatura alla __________ SA. Ciò trova conferma anche nel fatto che
ella ha dichiarato di avere già in passato posseduto, negli altri appartamenti
dove ha risieduto, delle televisioni per le quali è stato richiesto il
pagamento dell'abbonamento;
che il testo legale, anche nella
versione italiana, non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. In effetti,
l'art. 55 cpv. 1 LRTV stabilisce che l'annuncio deve essere fatto da colui che intende
ricevere programmi radiotelevisivi, mentre l'art. 70 cpv. lett. a LRTV
punisce colui che prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura
atta a ricevere programmi radiofonici o televisivi. L'intenzione del
legislatore è pertanto quella di fare in modo che l'annuncio sia fatto prima
della messa in esercizio degli apparecchi;
che pertanto l'obiezione
sollevata dall'imputata - giurista di formazione e di professione - secondo la
quale il testo italiano non sarebbe chiaro ed indurrebbe in errore, non può
essere in alcun modo accolta;
che l'ignoranza della legge non
è tutelabile. Nel caso specifico è addirittura da ritenere fatto notorio che
chi ha intenzione di utilizzare un apparecchio radiofonico o televisivo, debba
pagare i relativi abbonamenti da subito;
che l'intenzione di sottrarsi
al pagamento del canone non è un elemento costitutivo dell'infrazione ai sensi
dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV;
che, stante quanto precede,
sono dati gli elementi soggettivi e oggettivi del reato;
che la signora Laura Rigato si
è dunque resa colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla
radiotelevisione (art. 70 cpv. 1 lett. a LRTV);
che, contrariamente a quanto
sostenuto dall'autorità inquirente, l'infrazione può essere considerata di
lieve entità ai sensi dell'art. 70 cpv. 4 LRTV. In effetti, l'annuncio è stato
inoltrato il 6 agosto 2001, un mese dopo l'effettiva messa in esercizio
dell'impianto, ma esso indica in maniera inequivocabile quale data di
attivazione il 1° luglio 2001. Per tale motivo, a mente di questo giudice,
nella presente fattispecie non si giustifica l'applicazione della prassi,
invero restrittiva, dell'Ufficio federale delle comunicazioni di considerare un
caso di lieve entità unicamente quando ci si prepara a mettere in esercizio
l'apparecchiatura radiotelevisiva nei 14 giorni che precedono l'annuncio alla
Billag SA. La lieve entità può in effetti essere riconosciuta anche sulla base
di un'analisi più complessa della fattispecie, che oltre a prendere in esame
gli elementi temporali, valuti anche adeguatamente il comportamento
dell'imputato. Nel caso che ci occupa la denuncia spontanea di una messa in
esercizio retroattiva, che in pratica equivale ad un'autosegnalazione, merita
di essere etichettata come un evento di piccola gravità, se dal momento della
messa in funzione a quello della segnalazione è trascorso un tempo
relativamente breve, cioè fino ad un massimo di circa un mese;
che sulla scorta di queste
riflessioni l'imputata può essere mandata esente da pena a norma dell'art. 70
cpv. 4 LRTV;
che, a titolo abbondanziale, si
ricorda anche il disposto dell'art. 13 della Legge federale sul diritto penale
amministrativo (DPA);
che le spese della presente
procedura di complessivi fr. 550.--, nonché quelle dei procedimenti di prima
istanza e d'opposizione, di complessivi fr. 310.--, devono essere poste a
carico della signora __________, in quanto riconosciuta colpevole;
visti gli art. 55
cpv. 1, 70 e ss. LRTV; 2, 8, 13, 22 cpv. 1, 72 e ss. e 92 DPA; 3, 7 e 12 ; 9 e
ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
__________, di __________ e __________ nata __________, nata il 13 ottobre
1965, da e in __________, nubile, segretaria giudiziale,
autrice colpevole
di contravvenzione alla Legge federale sulla radiotelevisione, art. 70 cpv. 1
lett. a LRTV per i fatti compiuti a __________ dall’1 luglio al 6 agosto
2003 nelle circostanze descritte nella decisione penale
no. 01-2001-01512 del 17
gennaio 2003;
manda __________ __________,
esente da pena (art. 70 cpv. 4
LRTV);
pone a carico di __________
__________ le tasse e spese della procedura penale amministrativa di
complessivi fr. 310.--, nonché quelle della presente procedura giudiziaria di
complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- aumento in caso di motivazione scritta);
le parti sono state avvertite del diritto
di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la
motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla
notificazione della motivazione scritta.
La
motivazione del ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale deve essere
presentata a questo giudice, in tre esemplari, con la precisa indicazione dei
motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Intimazione a:
__________ __________,
__________ __________, __________,
Ufficio federale delle
comunicazioni, __________ , __________ /,
Procuratore Pubblico della
Confederazione, __________
Ministero Pubblico, Viale
__________, __________,
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ __________,
per la presente procedura
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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