AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2002.8
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2002.8
P.
51/112.95
Bellinzona
10
dicembre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________ e di __________ nata
__________, nato il __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a
__________, coniugato, direttore,
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
prevenuto colpevole di ricettazione doganale e fiscale,
per
avere, in qualità di direttore della ditta __________ SA, acquistato a due
riprese, il 10 ottobre 1994 ed il 13 marzo 1995, complessivamente 3'888.9 Kg di
prosciutti di __________ non disossati, soggetti al permesso d'importazione,
dovendo supporre che erano stati importati illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 77, 78 e 87 LD, 78 e 80
OIVA, 6 DPA;
perseguito con decisione
penale del 24 ottobre 2001 n. P. / dell'Amministrazione
federale __________ __________, __________, con cui è stato deciso:
-
Il signor
__________ __________ è condannato ad una multa di fr. 8'200.--.
-
All'opponente
sono addossate le seguenti spese:
-
una tassa di decisione
di fr. 500.--
-
una tassa di stesura di
fr. 80.--
-
le spese di procedura
del decreto penale fr. 720.--.
- La
persona colpita dalla presente decisione può entro 10 giorni dalla
notificazione, chiedere alla Direzione generale delle __________, __________,
di essere giudicata da un tribunale.
(Se l'incolpato vuole
impugnare soltanto le spese procedurali (tasse di decisione e tasse di
stesura), egli può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione
della presente decisione, alla Camera d'accusa del Tribunale federale,
__________).
- La Direzione __________,
__________ è incaricata di riscuotere la multa e le spese di procedura;
preso atto della richiesta di essere giudicato
da un tribunale notificata tempestivamente dal difensore in data 31 ottobre
2001;
visto il rinvio a giudizio di data 8
ottobre 2002 della Direzione generale __________;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2003,
al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal suo difensore, avv.
__________ __________, nonché la lic. iur. __________ __________ ed il signor
__________ __________, in rappresentanza della Amministrazione federale
__________, mentre il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha rinunciato a
presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
dei testi;
sentito il rappresentante dell'autorità
inquirente, il quale pone l'accento sul fatto che i vari indizi, già indicati
nel rinvio a giudizio, permettono di giungere alla conclusione che anche da un
punto di vista soggettivo i requisiti della fattispecie in esame sono adempiti,
in quanto l'imputato avrebbe perlomeno dovuto supporre che i prosciutti fossero
di contrabbando. Per tali motivi chiede la conferma integrale della decisione
penale;
sentito il difensore, il quale sostiene
che l'atto d'accusa contiene solo delle supposizioni. Egli sottolinea come
l'autorità inquirente non abbia fornito alcuna prova concreta che il suo
cliente fosse a conoscenza o dovesse supporre che la merce da lui acquistata
fosse di contrabbando. Al contrario l'imputato sia nell'istruttoria
predibattimentale, sia all'odierno dibattimento, ha portato diverse prove
attendibili a suo discarico, tali da smentire la tesi accusatoria. Le sentenze
versate agli atti e prolate dalle autorità penali zurighesi si riferiscono ad
una fattispecie differente. Quest'ultime confermano tuttavia la non
condannabilità del suo cliente per il capo d'accusa di ricettazione fiscale, in
virtù del principio della lex mitior. A suo avviso nella presente
fattispecie fanno completamente difetto gli elementi soggettivi dei reati
ascritti al suo assistito. In applicazione del principio in dubio pro reo
il difensore postula quindi la piena assoluzione dell'imputato da ogni accusa,
con carico di tasse e spese allo Stato;
sentito in replica il rappresentante
dell'autorità inquirente, il quale osserva che la decisione della __________ è
cresciuta in giudicato;
sentito in duplica il difensore, il quale
ricorda che il giudice penale non è vincolato dalla decisione della __________
e ribadisce l'assoluta assenza degli elementi soggettivi costitutivi dei reati
in oggetto;
sentito per ultimo l'accusato, il quale
ha ribadito di non essere stato assolutamente a conoscenza della provenienza
illecita dei prodotti in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E'
il signor __________ __________ autore colpevole di ricettazione doganale e
fiscale nelle circostanze descritte nella decisione penale del 24 ottobre 2001?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena
all'imputato?
-
A
chi devono essere caricati gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il signor __________
__________ dal 1978 è direttore della __________ __________ SA (in seguito:
__________ SA), già in __________ ed ora in __________, ditta attiva
nell'importazione, nell'esportazione e nel commercio di generi alimentari;
che il 21 giugno 1996, la
Direzione __________, __________, sezione inquirente (SI IV), ha steso un
processo verbale finale contro il signor __________ con il quale lo accusava di
essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD),
alla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e all'ordinanza concernente l'imposta
sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (OIVA), per aver acquistato a nome della
__________ SA, il 10 ottobre 1994 ed il marzo 1995, rispettivamente 3'184.4 Kg
e 704.5 Kg, di prosciutto di __________ non disossato, soggetti al permesso
d'importazione (valore all'interno: fr. 82'458.--), dal signor __________,
titolare della __________ SA, __________l, per il tramite del signor __________
__________, titolare della __________ chevaline __________ SA, __________, che
egli doveva supporre essere stati importati in Svizzera eludendo il controllo
doganale;
che, con decisione sull'obbligo
di pagamento di medesima data, la Direzione del IV° circondario delle dogane ha
dichiarato il signor __________ debitore - solidalmente con la __________ SA,
__________ e __________ __________ - dell'importo di fr. 3'308.15, pari ai
tributi d'entrata per la succitata merce evasi;
che dapprima la Direzione
generale __________ () ed in seguito la Commissione federale
__________ __________ () hanno respinto i ricorsi del signor
__________ e della __________ SA;
che i tributi in questione sono
divenuti definitivi ed esigibili, in quanto la decisione di data 15 novembre
1999 della __________, non essendo stata impugnata, è regolarmente cresciuta in
giudicato;
che con decreto penale del 5
settembre 2000, la __________D, fondandosi sugli art. 78, 77 e 87 LD,
nonché 78 e 80 OIVA e 6 DPA, ha inflitto al signor Bortolato una multa di fr.
8'200.--, oltre alle spese procedurali di fr. 720.--, per ricettazione doganale
e fiscale;
che con decisione penale 24
ottobre 2001 la __________ ha respinto l'opposizione presentata dal signor
__________, confermando la multa e ponendo a suo carico complessivamente fr.
1'300.-- a titolo di oneri amministrativi;
che con scritto 31 ottobre 2001
l'imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto di essere giudicato da
un tribunale;
che, giusta il tenore del
vecchio art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente il mercato del bestiame da
macello e l'approvvigionamento con carne (OBM), all'epoca dei fatti
l'importazione di carne era soggetta all'obbligo del permesso, ed inoltre era
assoggettata all'autorizzazione veterinaria (art. 22 cpv. 9 OBM e relativo
rinvio);
che, in base all'allora vigente
art. 101 OBM, le infrazioni a tale ordinanza concernenti il regime dei permessi
e la limitazione delle importazioni sono punite conformemente alla legge sulle
dogane;
che l'art. 76 cpv. 1 LD reputa
colpevole d'infrazione dei divieti chiunque contravviene ai divieti o alle
limitazioni vigenti per l'importazione, l'esportazione o il transito e fa
segnatamente varcare il confine a merci vietate o sottoposte a limitazioni eludendo
il controllo doganale o mette di dichiararle all'ufficio doganale competente;
che, secondo l'art. 78 OIVA, si
rende colpevole di ricettazione fiscale chiunque acquista, accetta in dono, in
pegno o in qualsiasi altra forma di custodia, occulta, aiuta a spacciare o
mette in circolazione beni di cui sa o deve presumere che l'imposta dovuta
sugli stessi è stata sottratta;
che giusta l'art. 6 cpv.1 DPA,
se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona
giuridica, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno
commessa;
che preliminarmente occorre
evidenziare come i due reati imputati al signor __________ non siano ancora
prescritti (art. 11 cpv. 2 e 3 DPA);
che le infrazioni previste
dagli art. 78 LD e 78 OIVA sono punibili solo se commesse intenzionalmente,
ossia con dolo o dolo eventuale;
che, nella presente
fattispecie, occorre in questa sede esaminare unicamente se sono adempiti gli
elementi soggettivi dei reati in questione, in quanto è assodata la provenienza
e l'importazione illecita della merce acquistata dall'accusato;
che, secondo la __________, il
signor __________ avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze connesse alla
vendita della merce - quali ad esempio il prezzo d'acquisto e le modalità di
ordinazione, fornitura e di pagamento - che la stessa era stata importata
illegalmente;
che il difensore contesta
recisamente la realizzazione dell'elemento soggettivo da parte del suo cliente,
e dunque la sua punibilità, in quanto egli non sapeva, né tantomeno doveva
presumere, che la merce da lui acquista fosse di contrabbando;
che dalla documentazione agli
atti e dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il fatto che i prezzi
unitari dei prosciutti fossero più bassi nel periodo precedente la scadenza del
contingente non rappresentava un evento eccezionale, per cui l'acquisto ad un
prezzo leggermente inferiore (di circa fr. 1.--) a quello normalmente
richiesto ad inizio anno non rappresenta motivo sufficiente per dare origine a
sospetti circa la provenienza illecita della merce;
che il prezzo ridotto della
seconda fornitura è stato giustificato dal rafforzamento del franco svizzero
rispetto alla lira italiana verificatosi ad inizio 1995;
che dall'istruttoria è pure
emerso che il pagamento della merce per mezzo di assegni bancari non è
inusuale;
che nemmeno le ulteriori
condizioni e modalità di ordinazione, fornitura e pagamento dei prosciutti in
questione forniscono elementi tali da permettere di concludere apoditticamente
che nell'accusato dovesse quantomeno sorgere il dubbio che la merce fosse di
provenienza illegale;
che in
definitiva questo giudice - dopo attenta valutazione degli atti istruttori e
dell'audizione dell'accusato - non può oggettivamente giungere al convincimento
che quest'ultimo sapesse o dovesse supporre il carattere illecito della merce
da lui acquista;
che pertanto il signor
__________, in virtù del principio in dubio pro reo, deve essere
prosciolto da entrambi i capi d'accusa;
che l'esito del gravame giustifica
di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
visti gli art. 6, 11, 73 e ss. DPA;
76, 77, 78 e 87 LD; 78 e 80 OIVA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________
dall'accusa
di ricettazione doganale e fiscale,
per i fatti descritti nella
richiesta di rinvio a giudizio n. P. /__________ 2002;
soprassiede al prelievo di tasse e spese
amministrative e giudiziarie;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni (art. 276 cpv.
2 CPP);
la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP);
anche il
procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo
indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto
entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2
DPA).
Intimazione a:
__________, Via __________,
__________,
Amministrazione federale
__________, __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Mario
Branda, __________,
Procuratore pubblico della
Confederazione, __________,
Avv. __________, Via __________
__________, __________.
Il giudice: Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster