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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2002.2
Data decisione, Autorità:
11.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
40.2002.2/AMM
01-2001-363
Bellinzona
11
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per statuire nella procedura di confisca a carico della
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
siccome
ritenuta
colpevole di infrazione all'art. 57 cpv. 1 lett. c, d ed e della
legge federale del 21 giugno 1991 sulle telecomunicazioni (vLTC);
per fatti
avvenuti a __________ e a __________ tra il 1995 e il 15
gennaio 1997;
e meglio come
all'ordine di confisca indipendente n. __________ di data __________ 2002 del
Ufficio federale delle comunicazioni,
__________, con cui si è proposto
–
la confisca del guadagno illecito per fr. 160 000.–, e
– il pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 1180.–;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente il 22 febbraio 2002 dall'accusata;
considerato che
i reati contemplati dall'ordine di confisca in esame sono contravvenzioni a
norma della Legge federale sul diritto penale amministrativo;
che
secondo l'art. 11 cpv. 1 LDPA l'azione penale per le contravvenzioni si
prescrive in due anni;
che
il diritto di ordinare la confisca si prescrive nondimeno in cinque anni (art.
59 n. 1 cpv. 3 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002);
che
per l'art. 72 n. 2 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002, "la
prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata
dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro
l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini
d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure
dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso
d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione
penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della
prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e
di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata
normale";
che
tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta
l'art. 59 CP (Baumann in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 51 in fine ad
art. 59 CP);
che
in concreto i reati compiuti dall'interessata, per il tramite del suo
direttore, sono cessati il 15 gennaio 1997 (ordine di confisca, pag. 6 in basso
e pag. 7 in alto; cfr. anche act. IV, pag. 2 verso il basso);
che
dopo di allora – e fino all'ordine di confisca del 24 gennaio 2002 – non è
stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della
società, non essendo essa parte al procedimento penale a carico del proprio direttore
(cfr. sentenza 23 marzo 2000 della Camera dei ricorsi penali, consid. 4,
nell'inc. DT.__________ della Pretura della giurisdizione di __________
__________);
che
le lettere del 2 e del 23 novembre 2001 fra l'Ufficio federale delle comunicazioni
e il patrocinatore dell'accusata – di natura meramente interlocutoria – non
configurano altresì "atti d'istruzione", né tanto meno
"decisioni del giudice diretti contro l'agente" nel senso dell'art.
72 n. 2 cpv. 1 vCP;
che
il procedimento di confisca nei confronti dell'accusata si è dunque estinto per
prescrizione relativa 5 anni dopo la cessazione dei reati, ossia il 15 gennaio
2002;
per questi
motivi,
visti gli
art. 72 n. 2 vCP, 11 cpv. 1, 66 segg. LDPA e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. La
procedura di confisca nei confronti di __________ __________, __________, è
estinta per intervenuta prescrizione.
-
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
-
Contro
la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________,
– Ufficio federale delle comunicazioni,
______________________________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,
– Procuratore generale della Confederazione, Berna.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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