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Numero d'incarto:
40.1995.1
Data decisione, Autorità:
13.07.1995, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
40.95.00001
RF/ab
Lugano
13 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Valerio Valsangiacomo
Il
segretario
Fabio Zocchetti
statuendo
sul ricorso del 8 marzo 1995 di
__________,
contro
la
decisione del 8 febbraio 1995
emanata da
Cassa cant. assegni familiari, 6500 Bellinzona,
in
materia di assegni famigliari ai contadini.
ritenuto, in
fatto
1.1 L'assicurato, sposato, con
tre figli minorenni, gestisce una piccola azienda agricola di montagna.
Il 19 dicembre 1994
l'interessato ha chiesto di poter beneficiare del diritto agli assegni
familiari per l'anno 1994.
Con decisione 8 febbraio
1995 la Cassa ha stabilito:
" A norma
di legge sono reputati esercitanti un'attività agricola accessoria tutti i
piccoli contadini che ottengono da questa attività un reddito annuo di almeno fr.
2'000.--. Nel vostro caso questa condizione è adempiuta e pertanto abbiamo
provveduto al calcolo del numero dei mesi per i quali vi deve essere
riconosciuto tale assegno per l'anno 1994.
In ossequio alle disposizioni vigenti è tuttavia impossibile
riconoscervi un diritto all'assegno per un periodo superiore ai 12 mesi
nell'arco di un anno.
Pertanto vi concediamo nell'ambito della vostra attività accessoria di
piccolo contadino un importo di fr. 2'266.-- corrispondente agli assegni
per 4 mesi e 10 giorni."
1.2 Con il presente, tempestivo
ricorso l'insorgente fa valere:
" Non
siamo contadini con attività accessoria, bensì contadini a tempo pieno, senza
altra attività lucrativa."
La Cassa con risposta 18
aprile 1995 riferisce:
" Nella
fattispecie, l'azienda agricola del convenuto comprende:
Terreni:
-
500.00 mq per coltivazione patate
-
300.00 mq terreno per orto
-
46'000.00 mq prati magri e medi da falciare
Effettivo del bestiame:
-
3
mucche
-
2
maiali d'ingrasso
I lavori che normalmente svolge il ricorrente sono:
-
raccolta
di legna per il fabbisogno familiare
-
accudisce
il bestiame
-
lavorazione
del latte (formaggio + burro)
-
fienagione
-
concimazione
dei campi di tipo biologico (lavoro manuale)
-
coltivazione
di patate
-
coltivazione
di verdura + frutta unicamente per il fabbisogno familiare
-
piccoli
lavori per terzi (durante i mesi invernali per circa 500.-- fr.
all'anno)."
Conclude chiedendo di
respingere il ricorso.
1.3 In data 29 aprile 1995 il
ricorrente precisa (doc. III):
" I Monti
di __________ sono rimasti per lungo tempo abbandonati. La maggior parte del
terreno è impoverito e invaso dalla vegetazione.
Non esiste una strada di accesso e questo mi crea non pochi problemi di
trasporto sia in tempo che finanziari.
Manca l'elettricità alla quale devo sopperire con altre fonti di
energia.
Non vengono eseguiti lavori di manutenzione alla rete di sentieri di
interesse pubblico. Pulizia, riparazioni e migliorie agli stessi vengono
eseguiti dal sottoscritto senza nessun compenso, contribuendo in tal modo alla
salvaguardia del paesaggio.
Per gli animali dispongo di una vecchia stalla ticinese senza fienile e
letamaio nelle vicinanze. Accudire al bestiame in queste condizioni richiede un
investimento di tempo non indifferente.
Onere in tempo di lavoro per lo svolgimento delle diverse attività
Lavori in stalla : accudire al bestiame, trasporto del
foraggio con il gerlo, trasporto del letame al letamaio con
la carriola ecc..
Lavorazione latte : fabbricazione formaggio e burro, cura del formaggio
in cantina ecc..
Tempo impiegato per svolgere questi lavori
ore 6/giorno per 365 giorni/anno.
Lavori supplementari a quanto sopra esposto.
Inverno : raccolta legna, migliorie alle
infrastrutture ecc.
Primavera : pulizia prati e pascoli, riparazioni alle
recinzioni ecc..
Estate : fienagione con falce rastrello e gerla.
Attività che a dipendenza delle condizioni meteorologiche
può impegnarmi anche per 6-8 settimane.
Autunno : concimazione dei prati e pascoli con
composto di letame senza l'ausilio di macchinari.
In considerazione del tempo impiegato per la corretta gestione della
mia azienda agricola, ritengo di poter essere considerato quale contadino con
attività principale e essermi riconosciuti i relativi assegni."
in
diritto
2.1 Hanno diritto agli assegni
familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati
principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani (art. 5 cpv.
1 LFA).
I contadini occupati
nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni
familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 30'000.- franchi
annui. Il limite aumenta di 5'000.- franchi per ciascun figlio giusta
l'articolo 9 (art. 5 cpv. 2 LFA).
L'assegno familiare per
piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio
secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 135.- franchi il
mese nelle regioni di pianura e a 155.-- franchi il mese nelle regioni di montagna
e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 140.- franchi nelle regioni di
pianura e a 160.- franchi nelle regioni di montagna. Per la graduazione delle
prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo
contadino ha diritto agli assegni (art. 7 cpv. 1 LFA).
Gli assegni sono pagati
per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età. Il diritto all'assegno
dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a
tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o
infermità sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera
dall'assicurazione per l'invalidità (art. 9 cpv. 1 LFA)
Per lo stesso figlio può
essere concesso solo un assegno (art. 9 cpv. 3 LFA).
Il diritto all'assegno per
i figli nasce il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio è nato.
Esso si estingue alla fine del mese in cui cessano di essere adempite le
condizioni per il godimento dell'assegno (art 9 cpv. 7 LFA).
I piccoli contadini che
esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo un'attività
accessoria temporanea hanno diritto agli assegni anche per la durata di
quest'ultima attività, salvo che ricevano già altri assegni familiari. Se sono
assunti temporaneamente come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo
periodo tra i due generi di assegni (art. 10 cpv. 2 LFA).
2.2 Il Consiglio federale
definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o
accessorio e di attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di
determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare
il reddito dei piccoli contadini e obbligare a notificare siffatto reddito alle
casse cantonali di compensazione (art. 5 cpv. 3 LFA).
In virtù della delega
suricordata il Consiglio federale all'art. 3 OAF ha stabilito:
" Sono
considerati piccoli contadini di condizione indipendente i capi d'azienda e i
membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati
salariati.
Sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura i piccoli
contadini che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno
all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività,
provvedono in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia.
Sono considerati occupati accessoriamente nell'agricoltura i piccoli
contadini che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano
dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2'000 franchi o svolgono
un'attività agricola pari all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.
Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente,
esercitano un alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente."
Non è dunque rilevante
l'estensione dell'azienda agricola, come pretende la Cassa, bensì la
costatazione che con il prodotto dell'attività agricola indipendente il piccolo
contadino sia in grado di provvedere in misura preponderante al mantenimento
della famiglia, rispettivamente la costatazione che egli dedica la maggior
parte del suo tempo ai lavori agricoli nell'azienda.
A questo proposito il TFA
ha ancora stabilito:
" L'ampleur
minimum que doit avoir le “bien rural” d'un paysan de la montagne, pour qu'il
soit satisfait aux conditions de l'article 5 LFA, ne saurait être déterminée
d'une façon générale selon le seul critère de la capacité de travail pleinement
employée d'un homme en pleine force. D'une part, en effet, nombreuses sont les
journées, notamment hivernales, durant lesquelles le paysan de la montagne est
contraint de limiter son activité agricole pour cause d'intempéries, de corvées
comunales pour ouvrir les routes bloquées par la neige ou combattre la menace
de torrents. D'autre part, les allocations familiales ne peuvent être refusées
à un paysan partiellement invalide, pour la seule raison que son exploitation -
à laquelle il voue sans contredit la majeure partie de son temps - n'occuperait
pas un homme entièrement valide pendant la plupart des jours ouvrables de
l'année, soit pendant 160 à 165 journées au moins. En prescrivant que pour
avoir droit aux allocations familiales les paysans de la montagne doivent
consacrer la plupart de “leur” temps à l'exploitation de “leur” bien rural,
l'article 5, 2e aliéa, LFA exige bien plutôt que le cas de chaque paysan soit
examiné à la lumière des circonstances de l'espèce, et non pas sur la seule
base de barèmes uniformes supposant le plein emploi d'une capacité de travail
entière. On en arriverait sinon, dans nombre de cas, à faire dire implicitement
à la loi qu'il est préférable qu'un homme devenu partiellement invalide
abandonne ses terres, au lieu de continuer avec ses enfants la tradition
paysanne des siens."
(RCC 1959, pag. 410
consid. 2).
Non è dunque l'ampiezza
dell'azienda che fa stato. Si deve invece stabilire se il richiedente dedica la
maggior parte del suo tempo alla conduzione dell'azienda agricola e se col
prodotto di questa attività provvede in misura preponderante al mantenimento
della famiglia.
2.3 Nel caso concreto l'azienda
agricola del ricorrente è di piccole dimensioni, per cui la Cassa ha ritenuto,
sulla base di "tavole di conversione" elaborate a tavolino che
l'assicurato fosse occupato per complessivi 4 mesi e 10 giorni l'anno.
Tale modo di procedere
della Cassa viola le norme legali e giurisprudenziali in materia.
Secondo gli accertamenti
della Cassa, infatti, l'assicurato accanto all'attività agricola nella propria
azienda svolge unicamente "piccoli lavori per terzi (durante i mesi
invernali per circa 500.-- fr. all'anno)".
Sempre secondo gli
accertamenti della Cassa il reddito aziendale complessivo lordo ammonta a fr.
26'000.-- per anno civile.
Dal canto suo, il
ricorrente riferisce che per i lavori in stalla, lavorazione del latte ecc.
egli è occupato per circa 6 ore al giorno durante 365 giorni all'anno.
Quest'ultima affermazione
non è contestata dall'amministrazione.
Del resto il funzionario
della Cassa aveva accertato il 7 aprile 1994:
" Il
_________ aveva acquistato una piccola stalla, riattandone un'altra per poterci
abitare con la famiglia.
L'assicurato è proprietario di 2 parcelle, la n. __________ (dove si
situa la casa) e la n. __________ (vedi catastrino); ma lavora pure le parcelle
dei suoceri (n. __________, __________, __________) mentre tutte le altre parcelle
segnalate sul catastrino sono lavorate a godimento senza contratto d'affitto.
Il Monte __________ è sprovvisto di qualsiasi strada, ed è
raggiungibile unicamente grazie a un piccolo sentiero di montagna (circa 30
minuti dal paese di __________). Il monte è pure sprovvisto di corrente
elettrica.
I terreni sono quasi tutti difficili da lavorare, per un terzo è
obbligatoria la falciatura a mano, mentre per il resto si aiuta con una piccola
falciatrice (unico mezzo meccanico a sua disposizione).
La moglie non può essere molto d'aiuto al marito in quanto per due
volte al giorno deve scendere fino al paese di __________ per potere portare e
riprendere le figlie __________ e __________ a scuola e asilo.
Lavori svolti normalmente dal signor __________:
-
raccolta
di legna per il fabbisogno familiare (la casa è completamente sprovvista di
qualsiasi forma di energia elettrica);
-
accudisce
al bestiame (3 mucche da latte e 2 maiali);
-
lavorazione
del latte (formaggio + burro);
-
fienagione;
-
concimazione
dei campi di tipo biologico (tutto a mano non avendo macchinari a
disposizione);
-
coltivazione
di patate (sparsa in varie parcelle per il problema della formazione del
terreno);
-
coltivazione
verdura + frutta unicamente per il fabbisogno familiare;
-
piccoli
lavori per terzi (lavori svolti unicamente nei mesi invernali per un guadagno
di circa 500.-- fr. all'anno).
Le entrate dell'assicurato:
-
vendita
formaggio circa 1'000 kg. all'anno;
-
vendita
patate circa 300 kg. all'anno (1'200 kg. usati per il fabbisogno familiare);
-
vendita
maiali (4 maiali all'anno a circa fr. 500.-- l'uno);
-
vendita
vitelli di 3 settimane (3 vitelli all'anno);
-
piccoli
lavori per terzi;
-
sussidi
Cantonali e Federali.
Le stalle usate dal signor __________ sono in stato precario, ed è per
questo che l'assicurato ha fatto richiesta al Cantone per la costruzione di una
stalla moderna.
Questo permetterebbe pure una concentrazione e una diminuzione del
lavoro (evitare quindi il continuo trasporto del foraggio da stalla a stalla, e
potere radunare il bestiame sotto un unico tetto), dando cosi la possibilità
d'ingrandire l'azienda.
La domanda non è però stata accettata in quanto il terreno si trova in
zona protetta per la falda freatica."
In simili condizioni
appare contrario allo spirito della legge oltre che contrario alla realtà
concreta pretendere che l'assicurato eserciti soltanto un'attività accessoria
di piccolo contadino.
L'assicurato è chiaramente
e senza ombra di dubbio impiegato a titolo principale nella propria azienda
agricola, per cui egli ha diritto agli assegni familiari in favore dei figli
__________, nata nel 1987, __________, nata nel 1989, e __________, nato nel
1990, per l'intero anno civile.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§) Di conseguenza
l'assicurato ha diritto agli assegni familiari calcolati per 12 mesi nell'anno
civile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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