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Numero d'incarto:
39.2003.7
Data decisione, Autorità:
16.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.7
rs
Lugano
16 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull'"istanza" del 1
ottobre 2003 di
Caisse cantonale Genevoise de compensation
AVS-AI-APG
AC-AMAT, 1208 Genève
contro
_____________,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - il 30 settembre
2002 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ginevra (di seguito la
Cassa) ha emesso nei confronti di __________ una decisione di restituzione
dell'importo di fr. 800.--, corrispondente ad assegni di famiglia cantonali
percepiti indebitamente nei mesi di luglio e agosto 2002 (cfr. doc. _);
-
la
decisione è cresciuta incontestata in giudicato, come risulta dal timbro
apposto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del cantone Ginevra
del 17 settembre 2003 (cfr. doc. _);
-
con atto
1 ottobre 2003 la Cassa ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio d'esecuzione di __________, notificatole il 13 giugno
2003, fatto spiccare dalla Cassa per l'incasso di fr. 820.--, relativi ad
assegni di famiglia erogatile a torto, oltre che alle spese per il richiamo del
3 gennaio 2003, (cfr. doc. _);
-
per porre
in esecuzione i crediti in denaro fondati sul diritto pubblico si deve
procedere secondo le norme della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF: RS 281.1; cfr. DTF 125 V 396; A. Staehelin/T.Bauer/D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesegesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Basel/Genf/München
1998, ad art. 80 n.101);
-
qualora
venga fatta opposizione contro l'esecuzione, giusta l'art. 80 LEF il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito
è fondato su una sentenza esecutiva (cpv. 1).
Sono
parificate alle sentenze esecutive:
-
le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
-
le
decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una
somma di denaro o la prestazione di garanzie;
-
entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (cpv. 2);
-
al rigetto
dell'opposizione si applica la procedura sommaria (cfr. art. 25 cfr. 2 LEF);
-
in casu,
dato che la pretesa della Cassa si basa su una decisione emessa dalla stessa in
applicazione della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ginevra, e
quindi su di un provvedimento di un'autorità cantonale di un altro Cantone
fondato sul diritto cantonale, il creditore non dispone di un titolo parificato
dalla LEF alle sentenze esecutive;
-
tuttavia
il Concordato sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese
di diritto pubblico del 20 dicembre 1971 (RS 281.22), a cui hanno aderito tutti
i Cantoni, prevede all'art. 1 che i cantoni concordatari si prestano
reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle pretese fondate sul diritto
pubblico che concernono una prestazione pecuniaria o di garanzie in favore del
cantone o del Comune ovvero di corporazioni, stabilimenti e consorzi da essi
istituiti (cpv.1). L'assistenza è concessa nella procedura esecutiva per debiti
con il rigetto definitivo dell'opposizione.
L'art. 2
enuncia inoltre che sono esecutive le sentenze o decisioni (comprese le
tassazioni fiscali) delle autorità amministrative e giudiziarie cresciute in
giudicato e, secondo la legislazione del cantone in cui sono state emanate,
parificate a una sentenza esecutiva a tenore dell'articolo 80 capoverso 2 della
legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento;
-
di
conseguenza tale concordato, qualora la legislazione cantonale preveda che le
decisioni amministrative e giudiziarie cresciute in giudicato emesse dalle
proprie autorità cantonali sono equiparate alle sentenze esecutive ai sensi
dell'art. 80 LEF, permette di richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione
anche nei casi in cui il creditore possa far valere, quale titolo di credito,
una decisione amministrativa cresciuta in giudicato emessa da un'autorità di un
altro Cantone (cfr. A. Staehelin/T.Bauer/D. Staehelin, op. cit., ad art. 80, n.
105; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts,
Berna 1997 pag. 124; W.A. Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, pag. 106; DTF
106 II 81);
-
l'art. 40
cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia del Cantone Ginevra del 1° marzo
1996 (Loi sur les allocations familiales) stabilisce che i provvedimenti degli
organi di applicazione e le decisioni delle autorità di ricorso cresciute in
giudicato che hanno come oggetto una prestazione pecuniaria sono parificate
alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;
-
pertanto,
visto che la decisione di restituzione emanata dalla Cassa il 30 settembre 2002
è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. _), essa, giusta il Concordato
del 1971, costituisce un titolo equiparato alle sentenze esecutive che consente
di richiedere il rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 LEF;
-
dal
profilo della competenza territoriale l'art. 84 cpv. 1 LEF stabilisce che è il
giudice del luogo d'esecuzione che si pronuncia sulla domanda di rigetto
dell'opposizione. Inoltre giusta l'art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario
d'esecuzione si trova nel luogo di domicilio del debitore;
-
nel caso
in esame il luogo dell'esecuzione è __________, dove è domiciliata __________,
per cui il foro per il rigetto dell'opposizione è nel cantone Ticino;
-
per
quanto concerne la competenza materiale gli artt. 14 e 20 della Legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)
del 12 marzo 1997 prevedono che l'autorità giudiziaria competente per decidere
a procedura sommaria in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi
dell'art. 80 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
-
dunque
l'istanza in esame con cui è stato chiesto il rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. 971810 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano indicante
un credito di fr. 820.-- deve essere dichiarata irricevibile per mancanza di
competenza ratione materiae;
-
competente
per il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ è, invece,
il giudice di pace, la cui competenza si estende alle cause a procedura
sommaria il cui valore non eccede fr. 2'000.-- (cfr. art. 15 LALEF);
-
a norma
dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando
un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,
d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio,
STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).
Del
resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere
d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del
diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. STFA dell'8 gennaio
2003 nella causa D:, K 155/01; DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF111 V 406; Pratique
VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).
Da notare
che, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non è mutata con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA del 27 marzo
2003 nella causa S., 38.2003.33, consid. 2.4.; STCA del 22 settembre 2003 nella
causa W., 38.2003.75, consid. 2.4.);
- di
conseguenza, essendo __________ domiciliata a __________, gli atti sono
trasmessi per ragione di competenza al Giudice di Pace del Circolo di
__________ (cfr. art. 2 LOG; Decreto esecutivo concernente le Circoscrizioni
dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza è
irricevibile.
Gli atti
sono trasmessi, per competenza, al Giudice di Pace del Circolo di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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