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Numero d'incarto:
39.2002.86
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.86
dc/gm
Lugano
23 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002
di
contro
la decisione del 6 novembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 6
novembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha deciso quanto
segue:
"
le comunichiamo che ai sensi dell'art. 33 cpv. 2
lett. c LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il diritto all'assegno di prima
infanzia si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i
tre anni di età.
Dal 1° dicembre 2002 non ha più diritto
all'assegno citato (fr. 697.--) poiché __________ compirà i 3 anni il prossimo
12 novembre." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
Con la presente vi comunico che anche se
__________ compie i 3 anni io non posso riprendere il lavoro in quanto non
posso lasciarlo da nessuno.
Il lavoro lo riprenderò nel gennaio 2004 quando
inizierà l'asilo e in misura del 50%." (cfr. Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 18 novembre 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
La ricorrente, unitamente al figlio __________,
rappresentano una famiglia monoparentale con 1 figlio. La Cassa ha riconosciuto
l'assegno di prima infanzia sin dal 01.12.1999 quando nacque __________.
Quest'assegno è stato versato senza interruzioni
fino al 30.11.2002 mese nel quale il figlio __________ ha compiuto i 3 anni.
L'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF stabilisce che il
diritto all'assegno di prima infanzia si estingue quando l'ultimogenito compie
i 3 anni, ciò indipendentemente dalla situazione economica della madre o dei
genitori. A questo preciso disposto della legge non sono previste eccezioni.
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso
riconfermando la decisione impugnata." (cfr. Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 33 cpv. 2 lett. c LAF il diritto all'assegno di prima infanzia si
estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di
età.
2.3. Nella
presente fattispecie il figlio dell'assicurata ha compiuto i tre anni il 12
novembre 2002 (cfr. Doc. _, punto 20). Sulla base della disposizione legale
citata (che non prevede nessuna eccezione) la Cassa ha giustamente soppresso il
diritto all'assegno a partire dal 1° dicembre 2002. La decisione impugnata deve
dunque essere confermata.
2.4. A titolo
abbondanziale va ricordato che la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia del 26 giugno 2002 (cfr. FU 2002 pag. 4752), che, su questo punto,
entrerà in vigore il 1° febbraio 2003, ha introdotto una nuova prestazione
nella LAF: il rimborso della spesa di collocamento del figlio.
I
relativi articoli hanno il seguente tenore:
" Articolo 47a (nuovo)
A. Definizione e genere 'E'
considerata spesa di collocamento del figlio quella che il
collocamento genitore o i
genitori devono sostenere per affidare il figlio alla
cura
di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato
a:
a)
un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto
conformemente
alla Legge per la protezione della maternità,
dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza;
b)
una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per la
protezione
della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
Articolo
47b (nuovo)
B. Diritto al rimborso della
Spesa 'Hanno
diritto al rimborso della spesa di collocamento:
a)
i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima
infanzia
e che adempiono le condizioni legali ed economiche
per
ottenere un assegno di prima infanzia;
b)
i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di
prima
infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le
condizioni economiche per ottenere un assegno di prima
infanzia,
per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2
ll diritto al rimborso della spesa
di collocamento del figlio
presso
terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola
dell'infanzia
ma ai massimo fino all'anno in cui il figlio compie i
quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla
scuola
dell'infanzia in precedenza.
Articolo
47c (nuovo)
C. Spesa di collocamento 'La
spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per
rimborsata la
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza.
2
Per il calcolo è determinante la situazione economica dei
genitori
riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e
per
il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.
Articolo
47d (nuovo)
D. Procedura 'Chi
intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento
del
figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale per
gli
assegni familiari.
2
La richiesta deve essere corredata da documenti che
comprovano:
a)
i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b)
la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del
figlio;
c)
l'esercizio di una attività lucrativa durante il tempo di
collocamento
del figlio.
311 Regolamento di applicazione definisce i particolari.
Articolo
47e (nuovo)
E. Termini per chiedere il 1II rimborso della spesa di collocamento del figlio deve
essere
rimborso richiesto
entro un termine di tre mesi dall'emissione della
relativa
fattura di collocamento.
2Una restituzione del termine è accordata qualora
l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il
rimborso."
Al
riguardo il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 18 dicembre 2001 aveva
rilevato in particolare quanto segue:
" Il
rimborso della spesa di collocamento è garantito, di regola, fino al momento in
cui il figlio accede alla scuola dell'infanzia: ciò che può avvenire - al più
presto - dopo il compimento dei 3 anni di età: questa misura permette quindi di
mitigare gli effetti provocati dalla sospensione del diritto all'assegno di
prima infanzia che, come sappiamo, prevede una soglia di età rigida, fissata al
compimento del terzo anno di età, anche se il bambino non necessariamente a
questo momento può oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia.
Un esempio per migliore comprensione: se il bambino compie i 3
anni in gennaio, l'API sarà riconosciuto soltanto fino alla fine di questo
mese, anche se - nella migliore delle ipotesi - il bambino sarà ammesso alla
scuola dell'infanzia non prima del settembre dello stesso anno; nel caso in cui
il bambino possa oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia a questo
momento, la spesa per il collocamento sarà garantita fino alla fine del mese di
agosto.
Considerato che taluni bambini non vengono ammessi alla scuola
dell'infanzia, per mancanza di posti disponibili nelle strutture comunali
esistenti, la spesa di collocamento del figlio può essere eccezionalmente
rimborsata fino alla sua effettiva entrata alla scuola dell'infanzia, al
massimo nell'anno di compimento dei 4 anni." (Messaggio citato pag. 108)
(…)
" L'estensione
del diritto al rimborso della spesa di collocamento al di là della soglia
rigida dei tre anni applicata per l'API ha il pregio di costituire una soluzione ponte fra
questi due servizi dello Stato.
Da un Iato, gli orari praticati dalle scuole dell'infanzia non
necessariamente si conciliano con gli orari lavorativi dei genitori
(specialmente se presso il Comune di domicilio la scuola dell'infanzia non
offre la refezione): i genitori sono quindi costretti a ricorrere ad un
collocamento presso terzi nelle fasce orarie "scoperte"; d'altro
canto, la scuola dell'infanzia (come d'altronde tutte le altre scuole degli
altri livelli) restano chiuse durante le vacanze scolastiche, cosicché i
genitori che lavorano - e normalmente godono al massimo di 4 o 5 settimane di
vacanza all'anno - sono comunque tenuti a collocare il figlio presso terzi
durante questi periodi.
Pur coscienti di questi problemi, siamo del parere che la loro
soluzione debba essere ricercata nella legislazione scolastica o nella nuova
LMI." (Messaggio citato pag. 110)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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