AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.79
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.79-80
rs/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2002 di
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 2 settembre 2002 emanate
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 2 settembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 3'570.--
percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi nel periodo dal 1°
marzo 2000 al 31 dicembre 2000.
A
motivazione della propria richiesta la Cassa ha precisato che:
" ci
riferiamo alla nostra decisione per assegni di famiglia e alla
dichiarazione da lei debitamente firmata in data 27 marzo 2001.
Abbiamo ora ricalcolato l'importo mensile che fino a questo
momento non teneva conto del reddito aziendale di fr. 40'000.--
esposto nella notifica di tassazione 2001/2002 datata 15 luglio 2002 (cresciuta
in giudicato).
Per il periodo dal 1. marzo 2000 al 31 dicembre 2000 ha ricevuto
un importo superiore a quello dovuto. Lo stesso ammonta a fr. 3'570.--
come nel seguente conteggio:
Assegno
integrativo percepito:
dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10 mesi
a fr. 945.-- fr. 9'450.--
Assegno
integrativo di diritto:
dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10
mesi a fr. 588.-- fr. 5'880.--
Totale
assegno integrativo a nostro favore fr. 3'570.--"
========
(cfr. doc. _)
1.2. In data 1°
ottobre 2002 l'assicurata, tramite la __________, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Rappresentiamo
gli interessi della nostra cliente citata a margine, la
quale ci ha conferito mandato per il controllo della vostra
decisione inerente l'assegno integrativo per l'anno 2000.
Lo stesso è stato giustamente calcolato tenendo conto del reddito
aziendale di CHF 40'000.00 esposto nella notifica di
tassazione 2001/2002 cresciuta in giudicato il 15 agosto 2002.
A tale proposito ci preme specificare che l'incaricato Ufficio
circondariale di tassazione, __________, ha rettificato il reddito aziendale
dichiarato dai Signori __________ figurante nella contabilità dettagliata della
ditta, aumentandolo di ben CHF 15'000.00. Purtroppo i
Signori __________ hanno lasciato trascorrere 30 giorni senza inoltrare reclamo
contro la decisione di tassazione, e quindi la stessa è cresciuta in giudicato
senza poter essere ridiscussa in fase di udienza.
Chiediamo pertanto che l'assegno integrativo venga ricalcolato in
base al reddito aziendale effettivamente conseguito dai Signori __________
negli anni 1999 e 2000." (cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
31 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Con decisione del 9 giugno 2000, e validità dal 1. marzo 2000, la
Cassa riconosceva ai coniugi __________ un assegno integrativo di fr. 945.- mensili.
Nel determinare i redditi della famiglia fu tenuto conto del
reddito aziendale desumibile dalla notifica d'imposta 1999/2000, allora unico
documento disponibile e riferibile agli anni di computo 1997 e 1998.
Prima di notificare la decisione di cui sopra, in data 15 marzo
2001 la Cassa trasmetteva alla ricorrente la comunicazione seguente:
"Assegno integrativo e assegno di prima infanzia
Gentile signora __________,
ci riferiamo alla pratica per assegni di famiglia e rileviamo
che suo marito svolge un'attività indipendente. II reddito
attuale di questa attività non è ancora stato consolidato da parte
dell'autorità fiscale nella notifica di tassazione 2001/2002.
L'importo dell'assegno familiare è stato fissato in modo
provvisorio, considerando il reddito aziendale esposto nella notifica di
tassazione 1999/2000.
Riceverà quindi un assegno provvisorio, al massimo fino a
quando non sarà emessa la notifica di tassazione biennio 2001/2002.
L'importo sarà ricalcolato con i dati definitivi del reddito
d'attività indipendente. Le chiediamo quindi di ritornarci la dichiarazione con
la quale si impegna a restituirci quella parte di assegno di famiglia che le è
stata concessa, conformemente alla sua situazione economica presunta, ed alla
quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito d'attività indipendente
diverso da quello considerato nel calcolo provvisorio degli assegni (assegno
integrativo e assegno di prima infanzia).
Non appena saremo in possesso dell'allegata dichiarazione,
provvederemo a trasmetterle una decisione provvisoria; la decisione formale,
munita dei relativi mezzi di diritto, sarà emanata non appena riceveremo la
notifica di tassazione biennio 2001/2002.
D I C H I A R A Z I O
N E
La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni
familiari, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, una copia della notifica di tassazione biennio 2001/2002.
La sottoscritta si impegna inoltre a restituire quella parte di
assegno familiare che le è stata assegnata a titolo provvisorio, ed alla quale
non avrebbe avuto diritto computando un reddito da attività indipendente
diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni di famiglia (assegno
integrativo e/o prima infanzia)."
La dichiarazione fu firmata dalla signora __________ il 27 marzo
2001 e ritornata alla Cassa il 29 marzo 2001. Da quanto precede si può trarre
la conclusione che alla signora __________ erano perfettamente note le
conseguenze di una tassazione diversa del reddito aziendale relativo agli anni
di computo 1999 e 2000. La notifica d'imposta 2001/2002 del 15 luglio 2002 ha
indicato un reddito aziendale di
fr. 40'000.-- sebbene, come afferma il
rappresentante della ricorrente, sia stata presentata una copiosa
documentazione relativa agli anni di computo 1999 e 2000. Alla notifica non è
stato interposto reclamo per cui la decisione dell'Ufficio circondariale di tassazione
di __________a è cresciuta in giudicato. Alla Cassa non resta altro che dar
seguito operativo alla sua lettera del 15 marzo 2001 rivendicando quanto
percepito indebitamente. Non si capisce come si possa decidere diversamente dal
fisco, che rimane l'autorità preposta alla definizione dei redditi aziendali,
quando la stessa ricorrente ha accettato la notifica d'imposta 2001/2002.
Determinare oggi un reddito da attività indipendente per l'anno 2000 sarebbe
assolutamente arbitrario nella misura in cui il fisco non ha fatto propria la
dichiarazione fiscale trasmessagli dalla ricorrente." (cfr. doc. _)
1.4. La
rappresentante dell'assicurata, l'11 novembre 2002, ha precisato:
" Abbiamo
preso atto della risposta presentata dall'Istituto delle
assicurazioni sociali, Bellinzona. A tale proposito vi
comunichiamo che stiamo trattando con il fisco affinché venga rilasciato un
documento mediante il quale si certifichi che il reddito aziendale di CHF 40'000.00 è stato stabilito senza tener conto dell'assegno
integrativo di CHF 9'450.00 versato nell'anno 2000.
Non appena saremo in possesso di questo documento, sarà nostra
premura trasmetterlo a stretto giro di posta." (cfr. doc. _)
1.5. Il 25
novembre 2002 la __________ ha inviato a questa Corte una comunicazione
dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ relativa alla notifica
di tassazione 2001/2002 dei coniugi _________ e _________ (cfr. doc. _ allegato
a doc. _).
Inoltre
la patrocinatrice dell'assicurata ha rilevato:
" Come
da nostro scritto dell'11 novembre u.s. in allegato vi
trasmettiamo il documento mediante il quale si certifica che il
reddito aziendale di CHF 40'000.00 è stato stabilito senza
tener conto dell'assegno integrativo di CHF 9'450.00
percepito dalla Signora ___________.
Riteniamo pertanto che l'annesso mezzo di prova debba essere
tenuto in considerazione per il calcolo dell'assegno integrativo spettante alla
Signora ________." (cfr. doc. _)
1.6. La Cassa, il
17 dicembre 2002, ha comunicato:
" abbiamo
ricevuto la dichiarazione dell'Ufficio circondariale di
tassazione di __________ datata 15 novembre 2002.
La Cassa ha quindi ricalcolato l'assegno integrativo per il
periodo dal 1. marzo 2000 al 31 dicembre 2000 tenendo in considerazione un
reddito aziendale di fr. 30'550.-- (fr. 40'000.-- ./. fr. 9'450.--). L'assegno di diritto per il periodo citato rimane
invariato.
L'ordine di restituzione del 2 settembre 2002 può pertanto essere
annullato." (cfr. doc. _)
1.7. Il doc. _ è
stato sottoposto alla ___________ per osservazioni (cfr. doc. _).
Tuttavia
la parte ricorrente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di _________, di fr. 3'570.--
percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo al 31 dicembre
2000.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in
vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio
2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia
sono in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag.
489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2000 - 31 dicembre 2000) precedente
all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF, per cui
vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002,
rispettivamente al 31 gennaio 2003 per gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
(integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
2 Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
3 Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il
v.art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v. art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
1 Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le
disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza
computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
3 Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.3. Per il
v.art. 29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
il v.art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo il
v.art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In proposito
il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che:
"
1 L'assegno
indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente
all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio
p. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. La Cassa, il
9 giugno 2000, basandosi sul reddito aziendale desumibile dalla notifica
d'imposta 1999/2000 dei coniugi __________ di fr. 20'088.-- (cfr. doc. _), ha
emesso la decisione con la quale è stato riconosciuto all'assicurata un assegno
integrativo di fr. 945.--, con effetto dal 1° marzo 2000.
Il 15
marzo 2001, nel contesto della revisione periodica degli assegni per l'anno
2001, alla ricorrente è stato trasmesso uno scritto, che l'ha resa attenta
circa il fatto che l'assegno era stato fissato in modo provvisorio e che una
volta emanata la notifica d'imposta 2001/2002 tale prestazione sarebbe stata
ricalcolata. L'assicurata si è inoltre impegnata a rimborsare quella parte di
assegno alla quale non avrebbe avuto diritto, sottoscrivendo una dichiarazione
in tal senso (cfr. doc. _).
La
notifica d'imposta 2001/2002 del 15 luglio 2002, rimasta incontestata, indica
un reddito aziendale di fr. 40'000.-- (cfr. doc. _).
Pertanto
la Cassa ha proceduto a rivedere l'assegno integrativo erogato all'assicurata
per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2000 e conseguentemente le ha ordinato di
restituire fr. 3'570.-- (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
La
ricorrente, per contro, sostiene che il reddito aziendale considerato d'ufficio
dall'autorità fiscale non corrisponde all'utile realmente conseguito dal marito
esercitando la sua attività di agricoltore (cfr. consid. 1.2.).
L'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ ha in effetti comunicato che il
reddito aziendale di fr. 40'000.-- è stato stabilito tenendo conto delle spese
e del fabbisogno minimo della famiglia __________, senza far capo ad altri
elementi di reddito (cfr. consid. 1.5.; doc. _ allegato a doc. _).
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che i coniugi ___________, nella dichiarazione di
imposta 2001/2002, hanno esposto, per il 2000, unicamente un reddito aziendale
di fr. 35'389.--. Essi nulla hanno menzionato a proposito degli assegni
integrativi percepiti (cfr. doc. _), che nel 2000 sono stati complessivamente
di fr. 9'450.--, come risulta dal certificato rilasciato dalla Cassa proprio
per la dichiarazione fiscale del biennio 2001/2002 (cfr. doc. _).
L'Ufficio
di tassazione di __________ ha imposto d'ufficio i coniugi _________ per gli
anni 2001/2002, poiché il solo reddito di fr. 35'389.-- non era sufficiente a
coprire le spese e il fabbisogno minimo della loro famiglia.
Secondo
l'art. 204 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 infatti l'autorità
fiscale esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa,
se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
A questo
proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per
costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve
anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26
consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Nel caso
di specie il TCA rileva che non è stato inoltrato nessun reclamo contro la
notifica di imposte 2001/2002.
Ciò si
comprende ponendo mente alla dichiarazione dell'Ufficio circondariale di
tassazione di ___________ del 15 novembre 2002, in cui precisa che è stato
fissato un reddito aziendale di fr. 40'000.-- in considerazione delle spese e
del fabbisogno minimo della famiglia _________ in assenza di altri redditi
dichiarati (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
Per i
coniugi __________ il reddito di fr. 40'000.-- stabilito d'ufficio non si
discostava in modo rilevante dalle entrate di cui disponevano in realtà.
Infatti se alla media dei redditi dichiarati per il 1999 (fr. 14'691.-) e per
il 2000 (fr. 35'389.-- ) di fr. 25'040.-- (cfr. doc. _) si aggiungono gli
assegni integrativi percepiti nel 2000, di fr. 9'450.--, si ottiene per il 2000
un reddito di poco meno di fr. 35'000.--.
Va
osservato, del resto, che il reddito aziendale di fr. 35'389.-- relativo al
2000 indicato sulla dichiarazione di imposte 2001/2002 corrisponde a quanto
risulta dal conto economico concernente l'attività indipendente quale
agricoltore del marito della ricorrente per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre
2000 (cfr. doc. _).
e ________, dunque, verosimilmente non hanno considerato la notifica di imposta
2001/2002 manifestamente errata, motivo che permette di impugnare una
tassazione operata d'ufficio (cfr. art. 206 Legge tributaria).
Alla luce
della giurisprudenza federale appena citata, questa Corte, in casu, non ritiene
pertanto di doversi distanziare dal reddito complessivo indicato dall'autorità
fiscale.
Tuttavia
a mente del TCA appare corretto tenere in considerazione la precisazione
formulata dall'Ufficio circondariale di tassazione il 15 novembre 2002, ossia
che per far fronte alle spese e al fabbisogno minimo la famiglia _________
doveva, mancando qualsiasi altra fonte di reddito, disporre di entrate da
attività indipendente di almeno fr. 40'000.-- (cfr. doc. _ allegato a doc. _).
Di
conseguenza, visto che contrariamente a quanto a conoscenza dell'autorità
fiscale all'assicurata, nel 2000, sono stati erogati degli assegni integrativi
di fr. 9'450.--, occorre concludere che il reddito aziendale di fr. 40'000.--,
di cui alla notifica di imposte 2001/2002, deve comprendere anche gli assegni
percepiti.
Va
peraltro osservato che se l'Ufficio di tassazione competente avesse saputo che
alla ricorrente, nel 2000, erano stati accordati degli assegni integrativi di
fr. 9'450.--, nella tassazione d'ufficio avrebbe tenuto conto di un reddito
aziendale inferiore, sufficiente, con gli assegni integrativi, alla famiglia
_________ per provvedere al proprio sostentamento.
Ai fini
del nuovo calcolo volto a stabilire l'importo dell'assegno integrativo a cui
l'insorgente aveva effettivamente diritto dal 1° marzo al 31 dicembre 2000 va
quindi computato un reddito aziendale di fr. 30'550.-- (fr. 40'000.-- - fr.
9'450.--), come proposto dalla Cassa il 17 dicembre 2002 (cfr. consid. 1.6.),
invece di un reddito di fr. 20'088.--, costituito delle entrate da agricoltura
e selvicoltura di fr. 15'000.-- e del guadagno da attività indipendente non
agricola di fr. 5'088.-, conteggiato nella decisione del 9 giugno 2000 con la
quale era stato assegnato all'assicurata l'assegno integrativo con effetto dal
1° marzo 2000 (cfr. doc. _).
Dal
provvedimento 9 giugno 2000 (cfr. doc. _) emerge infatti che la Cassa aveva
considerato dei redditi determinanti di fr. 24'687.-- (fr. 15'000.-- reddito da
agricoltura e selvicoltura + fr. 5'088.-- reddito da attività indipendente non
agricola + fr. 279.-- interesse libretto e deposito + fr. 4'320.-- assegno
base) a fronte di spese riconosciute di fr. 51'644.-- (fr. 4'754.-- contributo
assicurazione malattia + fr. 8940.-- pigione ammessa + fr. 37'950.-- fabbisogno
vitale). Le spese non coperte risultavano di fr. 26'957.-- (fr. 51'644.-- - fr.
24'687.--), tuttavia l'assegno integrativo erogato ammontava a fr. 11'340.--
annui.
Ciò si
spiega facendo riferimento al v. art. 27 cpv. 2 LAF secondo cui l'importo
dell'assegno integrativo non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto e corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno
vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di
base effettivamente percepito (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo
all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio
1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 21 settembre 2001 nella
causa C., 39.2001.3; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24
aprile 1999 nella causa S.B.).
Nel caso
in esame l'importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo
corrisponde proprio a fr. 11'340.-- annui (fr. 7'830.-- fabbisogno vitale
minimo per figlio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, cfr. Ordinanza 99
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 16 settembre
1998, X 2 figli - fr. 4'320.-- assegni base).
A seguito
della notifica di imposta 2001/2002 la Cassa ha rivisto il calcolo dell'assegno
integrativo erogato all'assicurata a decorrere dal 1° marzo 2000 computando,
come già menzionato, un reddito aziendale di fr. 40'000.--. I redditi
determinanti erano pari, in tal caso, a fr. 44'599 (fr. 40'000.-- + fr. 279.--
- fr. 4'320.-) e le spese a fr. 51'644.--, per cui all'assicurata è stato
riconosciuto un assegno di fr. 588.-- mensili (fr. 51'644.-- - fr. 44'599.-- :
12 mesi; cfr. doc. _). Di conseguenza l'amministrazione ha emesso un ordine di
restituzione per il periodo da marzo a dicembre 2000 di fr. 3'570.-- (fr.
945.-- X 10 mesi - fr. 588.-- X 10 mesi; doc. _).
Pendente
causa, come visto precedentemente, è invece emerso che il reddito aziendale
effettivo della famiglia _________ per il 2000 è stato di fr. 30'550.--.
Tenendo conto di redditi determinanti di fr. 35'149.-- (fr. 30'550.-- + fr. 279.--
- fr. 4'320.--) e di spese riconosciute di fr. 51'644.--, la ricorrente, dal 1°
marzo al 31 dicembre 2000, aveva perciò diritto all'assegno integrativo massimo
di fr. 945.--. In effetti la differenza annua tra i redditi e le spese di fr.
16'495.-- (fr. 51'644.-- - fr. 35'149.--), in virtù del v.art. 27 cpv. 2 LAF,
non poteva essere coperta integralmente, bensì solo fino all'ammontare massimo
annuo di fr. 11'340.-- (fr. 945.-- X 12 mesi).
Questa
somma corrisponde a quanto l'assicurata ha effettivamente percepito dalla Cassa
in tale lasso di tempo (cfr. consid. 1.1.; doc. _), poiché, come
precedentemente esposto, anche nel caso di un reddito da agricoltura e da
attività indipendente di fr. 20'088.--, all'insorgente non poteva essere
versato, nonostante i minori redditi, un assegno integrativo superiore
all'importo massimo di fr. 945.--.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che l'assicurata non ha percepito
indebitamente gli assegni integrativi erogatile dal 1° marzo 2000 al 31
dicembre 2000 a favore dei figli ________ e _________.
Di
conseguenza la richiesta di restituzione della Cassa è ingiustificata.
2.8. Abbondanzialmente
ci si potrebbe chiedere se il reddito aziendale di fr. 30'550.-- comprenda già
gli assegni familiari per i piccoli contadini versati alla famiglia _________
in virtù dell'art. 5 della Legge federale sugli assegni familiari
nell'agricoltura del 20 giugno 1952 o se essi siano ancora da computare
separatamente nel calcolo degli assegni integrativi.
I coniugi
____________, nel 2000, hanno in effetti percepito, a titolo di assegni
familiari per i piccoli contadini, fr. 4'320.--, come risulta dalla richiesta
di assegni integrativi e dal conto economico dell'attività di __________ (cfr.
doc. _).
Questa
questione nella fattispecie può rimanere irrisolta, visto che anche
nell'ipotesi in cui il reddito di fr. 30'550.-- fosse già comprensivo degli
assegni per piccoli contadini, ovvero qualora i redditi determinanti
complessivi siano inferiori che nell'eventualità in cui il reddito di fr.
30'550.-- sia solo aziendale e al quale quindi andrebbero conseguentemente
aggiunti gli assegni familiari nell'agricoltura, all'assicurata non potrebbe in
ogni caso essere erogato un assegno integrativo più elevato.
Essa,
infatti, come visto, già con un reddito determinante di fr. 35'149.-- (fr.
30'550.-- reddito aziendale + fr. 4'320.-- assegni per piccoli contadini + fr.
279.-- interessi conto deposito, doc. _), non può beneficiare di un assegno
integrativo che copra completamente le spese riconosciute di fr. 51'644.--
(cfr. doc. _), ovvero di fr. 16'495.-- annui (fr. 51'644.-- - fr. 35'149.--).
Pertanto,
a prescindere dall'importo esatto dei redditi determinanti di fr. 35'149.--
(fr. 30'550.-- + fr. 4'320.-- + fr. 279.--) o di fr. 30'829.-- (fr. 30'550.-- +
fr. 279.--), l'insorgente dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2000 non poteva
comunque avere diritto a un assegno integrativo superiore a fr. 945.-- mensili
(fr. 11'340.-- : 12 mesi).
Per
inciso va pure segnalato che anche nell'ipotesi in cui fosse stato possibile
erogare degli assegni integrativi di un importo superiore all'ammontare massimo
erogabile, l'assicurata non avrebbe potuto far valere il diritto a un assegno
più elevato. Infatti nell'ambito della PC, alla cui legge la LAF rinvia in modo
generale (cfr. v.art. 28 e 47 LAF), al momento della restituzione è escluso il
pagamento di prestazioni arretrate (cfr. DTF 122 V 19; Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI emanate dall'UFAS n° 7034; E.
Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000,
pag. 59).
2.9. Alla luce di
quanto esposto questa Corte ritiene il ricorso fondato. Pertanto il gravame
dev'essere integralmente accolto e la decisione impugnata annullata, come
peraltro riconosciuto dall'amministrazione con lo scritto 17 dicembre 2002
(cfr. consid. 1.6.).
Va infine
rilevato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in
causa patrocinato, anche in assenza di una esplicita richiesta (cfr. art. 22
della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; DTF 118 V 139; DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio
1997 in re D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I
7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I
462/97).
L'Alta
Corte riconosce un'indennità per ripetibili anche quando il patrocinio non è
assunto da un avvocato, bensì da una persona particolarmente qualificata per la
questione giuridica considerata (cfr. STFA del 9 settembre 2002 nella causa
Fratelli B. SA, H 348/01; STFA del 5 luglio 2000 nella causa K., H 376/98; STFA
del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6; DTF 126 V 11; DTF 118
V 139; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid.
4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
Nel caso
concreto, vincente in causa, _________ è patrocinata dalla ___________,
Consulenza commerciale e fiscale, la quale va ritenuta qualificata per la
questione giuridica considerata. L'assicurata ha dunque diritto a ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ Le
decisioni del 2 settembre 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari
sono annullate.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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