AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.7
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00007
rs/cd
Lugano
9 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 4 dicembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4
dicembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la
Cassa) ha riconosciuto a __________ l il diritto a un assegno integrativo di
fr. 488.-- a favore della figlia __________, per il periodo dal 1° al 31 agosto
2001 (cfr. doc. _).
Un
assegno integrativo del medesimo importo è poi stato accordato all'assicurata,
a decorrere dal 1° settembre 2001, con decisione del 5 dicembre 2001 (cfr. doc.
_).
Con
decisione del 4 dicembre 2001 la Cassa ha, per contro, respinto la domanda di
assegno di prima infanzia (cfr. doc. _), argomentando:
"
(…)
Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati
nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se
cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3
anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una che non supera il 50 % per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali
assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore
ai limiti posti dall'articolo 24 cpv. 1 lett. c) LAF.
Nel presente caso risulta che il signor
__________ risiede nel nostro Cantone solo dal 15 giugno 2000.
La decisione di assegno di prima infanzia è
respinta poiché la condizione prevista dall'articolo 32 lett. a) LAF non è
adempiuta"
(Doc. _)
1.2. __________,
il 31 dicembre 2001, ha tempestivamente impugnato il provvedimento emanato
dall'amministrazione relativo al rifiuto di un assegno di prima infanzia,
adducendo le motivazioni seguenti:
"
(…)
Trovo ingiusto che la mia domanda non venga accettata, infatti, è
sì vero che l'Ufficio delle assicurazioni ha menzionato i tre punti "fondamentali"
per l'accettazione della domanda, però è
pure vero che sia io che mio marito viviamo in una situazione
precaria che solo un assegno di questo tipo potrebbe migliorare.
Attualmente mio marito frequenta il 2° anno d'apprendistato di
commercio, presso la __________ con un salario mensile netto di 631.- più
l'assegno figli di 183 fr.
Io attualmente non lavoro, in quanto ho avuto una bambina il 16 di
luglio 2001. L'ufficio delle assicurazioni mi versa mensilmente un assegno di
488 fr.
Per il resto ci viene versato un aiuto dal dipartimento di opere
sociali. Mensilmente arriviamo circa ad una quota che si aggira a 3085 fr.
Non riusciamo mai ad arrivare alla fine del mese, abbiamo molti
problemi finanziari che non ci permettono di ricevere aiuto in nessun altro
modo.
Quest'assegno per noi era l'unica ancora di speranza. Infatti,
anche se io andassi a lavorare riceverei uno stipendio che si aggirerebbe
attorno ai 3000 fr, e calcolando le spese per un asilo
nido rimarrei in sostanza con ancora meno di quello che riusciamo a tirare
insieme adesso.
E' vero per l'assegno di maternità i coniugi devono essere
domiciliati da tre anni almeno, ma questo significa che chi ha un coniuge che
non era domiciliato in Svizzera prima del matrimonio non ha diritto nella nostra
nazione. lo sono cittadina svizzera, sono nata a Lugano e ho sempre vissuto
qui, mio marito è arrivato in Svizzera il 15 giugno 2000 (data del matrimonio
civile) in quanto prima viveva a __________, abbiamo avuto una figlia come
detto prima in luglio.
Per noi quest'assegno è proprio una ragione di vita, è vero che
voi possiate pensare che in ogni modo noi riceviamo l'aiuto dall'assistenza
sociale, ma come voi saprete bene i soldi dell'assistenza non sono un diritto
come quest'assegno anzi, alla fine dovrebbero essere restituiti. Non abbiamo la
possibilità di uscire dall'assistenza tra tre anni con chissà quanti debiti
sulle spalle. E' vero mio marito non adempie la condizione prevista
nell'articolo 32 lett. A della LAF, ma forse è una colpa avere un figlio? E'
forse una colpa non essere domiciliato qui in Svizzera da almeno tre anni per
ricevere l'assegno di maternità?
Come mai presentano quest'assegno come assegno di maternità se poi
vi sono condizioni che valgono per entrambi i genitori? Quindi una ragazza
madre non riceve quest'assegno perché non ha un marito?
Per quale motivo nemmeno io ho diritto a quest'assegno?
Chiedo venia a voi, sperando nella giusta soluzione, a volte anche
la legge può essere imprecisa. Mio marito studiando ancora non ha nemmeno un
reddito imponibile, con i seicento fr. che lui porta a
casa non copriamo né le spese di trasporto né le spese del pranzo.
L'assistenza sociale ci versa i soldi mensilmente tramite
l'amministrazione comunale, attualmente non sono al corrente di quanto sarà la
cifra a partire dal primo gennaio 2002, so solo che non riusciamo quasi a
mangiare. Senza parlare dei debiti
non riusciamo nemmeno a pagare le piccole fatture e tutto si
accumula.
Dal primo dicembre abitiamo qui a __________ in quanto la vecchia
amministrazione ci ha mandato la disdetta anticipata in quanto non riuscivamo a
pagare la pigione anticipatamente. Attualmente abbiamo un pignoramento e molti
precetti esecutivi, i più sorti dopo il termine del mio contratto di lavoro.
Ero sicura di poter contare su quest'assegno che il Canton
Ticino offre alle madri "in difficoltà", ed invece l'11
dicembre ho ricevuto questa notizia che ha fatto crollare ancor di più il mondo
addosso.
Ho così deciso di ricorrere alla decisione, per poter presentare
meglio la mia domanda e soprattutto la nostra situazione.
Mia figlia non mangia ancora in quanto deve essere alimentata con
latte ipoallergenico per delle allergie ereditarie. Questo latte costa
moltissimo e le casse malati non coprono questi costi. Oltre alle spese mediche
che nel primo anno di vita sono molte, vi sono le solite spese giornaliere.
La nostra situazione è molto difficile, credevo molto in questo aiuto. Ribadisco che
mi sembra strano che una madre in difficoltà non ha il diritto di essere
aiutata.
Per favore non rispondetemi di essere contenta visto che ricevo
l'assistenza sociale (che non è un diritto), sapete anche voi che non è la
stessa cosa.
Con questo assegno avrei diritto a curare mia figlia fino
all'inizio della scuola materna, così invece anche se andassi a lavorare mi
troverei in una situazione economica catastrofica.
A volte non sempre si adempie alla legge alla lettera, ma il più
delle volte si adempie alla legge coi fatti.
Mia figlia non ha diritto ad una vita tranquilla? Siamo sempre
costretti a chiedere soldi ad amici e parenti per far sì che almeno a lei non
manchi niente. Anch'io ho delle spese che sembrano piccolezze e che non riesco
nemmeno a coprire.
Ogni mese quando riceviamo i soldi facciamo immediatamente i
pagamenti rimanendo con una ventina di fr. che ci servono
per tirare avanti per tutto il mese.
Non è facile la vita così, sembrerà strano ma la differenza tra
l'assegno di maternità e l'assistenza sociale si aggirerà a poche centinaia di fr. Magari per chi ha una vita agiata non cambia niente ma per
noi cambia moltissimo.
Chiedo a voi di interpellare la legge sugli assegni famigliari e
constatare se vi è una via d'uscita a questa situazione. Vorrei tanto poter
accudire mia figlia fino all'inizio dell'asilo, ma mio marito deve ancora
studiare per due anni. E' vero stando a quello che vi è scritto sulla lettera
del 4 dicembre '01, potremmo rifare la domanda dopo il 15 giugno 2003. Come
faremo a vivere fino a lì? Nessuno pensa a nostra figlia, campiamo con pochi
centesimi al mese, senza nemmeno i soldi per la benzina." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 15 gennaio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
Con istanza del 20 agosto 2001 la ricorrente ha chiesto di essere
posta al beneficio di un assegno integrativo ed un assegno di prima infanzia.
AI momento della richiesta la signora __________ era al beneficio di
un'indennità di disoccupazione ed il marito frequentava un tirocinio quale
impiegato di commercio presso la __________. In data 31 agosto 2001 l'Ufficio
regionale di collocamento di __________ ha provveduto ad annullare la signora
__________ dalla lista delle persone in cerca d'impiego e pertanto la stessa
dal 1. settembre 2001 non ha più diritto all'indennità di disoccupazione. II 16
luglio 2001 la ricorrente è diventata madre di una bambina.
Sulla scorta di questi dati la Cassa ha potuto stabilire il
diritto all'assegno integrativo di fr. 488.- a partire dal
- settembre 2001. La famiglia __________ dal 1. settembre 2001 a fronte di un
fabbisogno totale di fr. 47'936.- può disporre di redditi
per soli fr. 9'486.-: da qui la possibilità di erogare
l'assegno integrativo di fr. 488.- mensili (= massimo
erogabile per la figlia).
Ad una famiglia biparentale con una figlia nata nel mese di luglio
2001 la Legge sugli assegni familiari consentirebbe pure di riconoscere
l'assegno di prima infanzia che, se concesso, potrebbe coprire tutto il
fabbisogno di fr. 47'936.-. Nella presente fattispecie ciò
non è stato tuttavia il caso. La ragione risiede nel fatto che il signor
__________ risiede nel Ticino solo dal 15 giugno 2000 e quindi non adempie alla
condizione posta dall'articolo 32 cpv. 1 lett. a) LAF. Questa condizione è
assolta solo dalla ricorrente ma non è sufficiente secondo la legislazione
attuale.
La Cassa è cosciente dalla durezza di questa normativa tuttavia
vincolante. A titolo informativo si informa la ricorrente che questa norma sarà
modificata nell'ambito della prima revisione della LAF la cui entrata in vigore
non è oggi conosciuta." (Doc._)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno di prima infanzia.
Gli art.
31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
L'art. 31
LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b) si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il
reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.
L'art. 32
cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:
"
I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b)
uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una
che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
Il Reg.LAF
prevede all'art. 45 cpv. 1 che:
"
sono considerati domiciliati nel Cantone i
titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Secondo
l'art. 46 del Reg.LAF:
" Il
titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente
nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il
domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di
interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.3. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare
l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia
dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con
il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi
interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio
civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni
familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G.
è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede
effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per
ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran
lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo
cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a
giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella
causa M., P 44/97).
A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno
integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato
dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere
ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni."
2.4. Nell'evenienza
concreta la Cassa ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno di prima
infanzia, fondandosi sull'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, relativo alle famiglie
biparentali. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel
Cantone da almeno tre anni di entrambi i coniugi non sia realizzato, in quanto
il marito dell'insorgente, __________, risiede in Ticino soltanto dal 15 giugno
2000 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).
Al
riguardo va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv.
1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali, entrambi i genitori devono
avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno
(cfr. consid. 2.2.).
Nel caso
delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il
genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del
domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima
infanzia (cfr. consid. 2.2.).
Nella
fattispecie l'assicurata abita a Torricella con il marito e la figlia, per cui
si è confrontati con una famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.
La
ricorrente è nata nel cantone Ticino e vi ha sempre risieduto. __________, per
contro, vive nel nostro Cantone unicamente dal 15 giugno 2000 (cfr. doc. _).
In simili
condizioni occorre concludere che i coniugi _________ non adempiono il
presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett.a LAF e quindi non hanno diritto
all'assegno di prima infanzia (cfr. STCA del 21 maggio 2002 nella causa S.,
inc. 39.2001.63-64; STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., inc. 39.2001.51-52;
STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., inc. 39.2000.8).
La
decisione della Cassa relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve
essere dunque confermata.
2.5. Giova in
ogni caso segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2
luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1°
gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di
un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede
l'abolizione della condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr.
nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).
Tale
modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e
famiglia biparentale.
Il
requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità
di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore
monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene
tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non
adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la
richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la
famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e,
quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza
(cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia, p.to 4.3.4.2.).
Con
l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di
entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.
In
futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà
quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni
di domicilio in Ticino. Ovviamente le altre condizioni legali - in particolare
quella del domicilio - dovranno essere adempiute da entrambi i genitori (cfr.
p.to 4.3.4.2 del Messaggio).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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