AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.67
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.67
rs/sc
Lugano
20 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 24 luglio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 aprile 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di
seguito la Cassa) ha attribuito a __________, con effetto dal 1° gennaio 1998,
un assegno integrativo, a favore della figlia __________, di fr. 463.-- mensili
e un assegno di prima infanzia di fr. 563.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato adeguato a fr. 470.--,
mentre l'ammontare dell'assegno di prima infanzia a fr. 577.-- (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Gli
assegni sono poi stati aumentati a fr. 653.--, rispettivamente a fr. 2'145.--
per il periodo dal 1° al 31 maggio 1999 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
giugno 1999 al 30 settembre 1999 l'assegno di prima infanzia ammontava a fr.
2'258.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'importo dell'assegno integrativo
è invece rimasto invariato a fr. 653.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dal 1°
ottobre 1999 non è più stato riconosciuto il diritto dell'assicurata a un
assegno di prima infanzia, in quanto la figlia, il 18 settembre 1999, ha
compiuto i tre anni (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF; doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
L'ammontare
dell'assegno integrativo è poi stato nuovamente adeguato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, a fr. 671.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. Con
decisione 27 maggio 2002 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire
l'importo di fr. 9'392.-- percepiti indebitamente, a titolo di assegni
integrativi, nel periodo dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000 e nel lasso di
tempo dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002.
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:
"
con decisione del 12 agosto 1999 la nostra Cassa
le ha accordato un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili per il periodo dal
1° giugno 1999 al 31 dicembre 2000.
Dal 1° gennaio 2001 in poi le viene accordato un
assegno integrativo di fr. 671.-- mensili.
In data 3 maggio 2002 riceviamo dal suo curatore
signor __________, una lettera con la quale ci comunica che lei durante gli
anni 2000, 2001 e 2002 ha esercitato delle attività lucrative. Dopo contatto
telefonico con la signora __________ ci vengono trasmessi i documenti relativi
alla sua reale situazione per il periodo sopraindicato.
L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del
diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa
cantonale per gli assegni famigliari su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo 1° maggio 2000 al
30 settembre 2000 e dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002 ha percepito a torto
l'importo di fr. 9'392.-- come da seguente conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.05.2000 al
30.09.2000 5 mesi a fr. 653.-- fr. 3'265.--
dal 01.11.2000 al
31.12.2000 2 mesi a fr. 653.-- fr. 1'306.--
dal 01.01.2001 al
31.10.2001 10 mesi a fr. 671.-- fr. 6'710.--
dal 01.11.2001 al
31.12.2001 2 mesi a fr. 671.-- fr. 1'342.--
dal 01.01.2002 al
31.05.2002 5 mesi a fr. 671.-- fr. 3'355.-- fr. 15'078.--
Assegno integrativo
di diritto:
dal 01.05.2000 al
30.09.2000 5 mesi a fr. 0.-- fr. 0.--
dal 01.11.2000 al
31.12.2000 2 mesi a fr. 493.-- fr. 986.--
dal 01.01.2001 al
31.10.2001 10 mesi a fr. 501.-- fr. 5'010.--
dal 01.11.2001 al
31.12.2001 2 mesi a fr. 95.-- fr. 190.--
dal 01.01.2002 al
31.05.2002 5 mesi a fr. 80.-- fr. 400.-- fr. 6'586.--
Totale assegno
integrativo a nostro favore fr. 9'392.--
=========
Alleghiamo inoltre la decisione di assegno
integrativo valida dal 01.06.2002, mentre per la decisione che tiene in
considerazione il nuovo canone di locazione, la stessa sarà emessa nel corso
del mese di agosto 2002."
(Doc. _)
1.3. In data 5
giugno 2002 l'assicurata, tramite il suo curatore __________, ha inoltrato una
domanda di condono alla Cassa, sostenendo la sua buona fede e una situazione
economica precaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Con
provvedimento 24 luglio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
Gli assegni familiari riscossi a torto devono
essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in
buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44
cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto
essere ambedue soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta
dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi,
al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si
poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado
d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli
assegni familiari versatigli a torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve
essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in
base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia
citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di
inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite."
Nel presente caso la buona fede non è
riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività
lavorativa.
Mancando la prima condizioni cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere
troppo grave."
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata, sempre tramite il suo curatore, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
"
(…)
I FATTI
La Signora __________ è in curatela
amministrativa dal 1° maggio 2000, a seguito dell'aggravarsi della sua
situazione finanziaria diventata a suo tempo insostenibile, in special modo
durante il periodo in cui ha beneficiato dell'assistenza sociale; nel corso di
questi due anni con una gestione parsimoniosa e mirata, siamo riusciti a
risanare quasi completamente tale situazione, e questo sicuramente grazie anche
all'assegno integrativo ricevuto.
Ora, a partire dal corrente mese di giugno
l'assegno integrativo è stato ridotto a Fr. 80.00 mensili, per cui dalle entrate
della famiglia mancano rispetto al passato recente circa Fr. 600.00 mensili.
Se oltre a questa diminuzione si dovrà prevedere
anche una restituzione dell'assegno percepito a torto in rate di Fr.
200.--/300.00 mensili, ben si può comprendere come per la Signora __________ il
far fronte alle spese correnti diventi nuovamente molto, molto problematico.
LA BUONA FEDE
Che l'aver percepito per quasi due anni un
importo superiore all'effettivo assegno dovuto sia da attribuire al mancato
annuncio dell'inizio dell'attività lavorativa, così come alla mancata revisione
annuale da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, è cosa evidente;
mentre attribuire la mala fede, specialmente alla
Signora ________, considerato come tutta l'amministrazione finanziaria della
stessa sia gestita dal sottoscritto per il tramite della nostra Cancelleria, ci
sembra fuori posto.
A giustificazione della nostra
"negligenza" nel non aver notificato a suo tempo l'inizio
dell'attività lavorativa della Signora __________ possiamo precisare quanto
segue:
al momento dell'assunzione della curatela
amministrativa (1.5.2000) le pendenze (precetti, pignoramenti, richiami,
fatture inevase, sussidi non richiesti, sfratto, ecc.) erano tali e tanti che
la nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere ordine quanto prima
nelle questioni finanziarie, trovando nel contempo un lavoro possibilmente
duraturo alla Signora.
Quando in data 28.12.2000, abbiamo ricevuto la
nuova decisione dell'assegno integrativo per il 2001 (fino a quel momento non
eravamo in possesso nessuna copia delle decisioni antecedenti) considerato come
la Signora __________ lavorava già da diversi mesi, a nessuno è venuto in mente
di verificare il calcolo per l'attribuzione dell'assegno ed accorgersi che non
era considerato alcun elemento di reddito.
E' stato solo al momento del cambiamento di
appartamento (1.8.2002) ed alla nostra richiesta di revisione dell'assegno per
questo evento che è venuta alla luce la mancata notifica del reddito percepito
nel corso degli ultimi due anni.
LE CONCLUSIONI
Fatte queste premesse e ribadito che tutta la
gestione finanziaria della Signora ________ è fatta dal sottoscritto, che ben è
cosciente del fatto che un assegno percepito in "mala fede" deve
essere restituito, chiediamo che la decisione 24 luglio 2002 dell'Istituto
delle assicurazioni sociali di Bellinzona venga annullata e che alla Signora
__________ sia concesso il condono della restituzione di fr. 9'392.00 per
l'assegno integrativo percepito in torto." (Doc. _)
1.5. Il 3
settembre 2002 __________ ha trasmesso al TCA la risoluzione dell'11 febbraio
2000 con la quale la Delegazione Tutoria di __________ l'ha nominato curatore
amministrativo di __________ (cfr. doc. _).
1.6. Con risposta
10 settembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Dalla lettura del ricorso risultano i seguenti
punti:
a) la
ricorrente è conscia del fatto che l'indebito è legato alla mancata
comunicazione dell'inizio dell'attività lucrativa;
b) dal
01.05.2000 è stata richiesta una curatela amministrativa volontaria e che quale
curatore è stato nominato il sig. __________;
c) fino
alla lettera del 03.05.2002 con la quale si notifica l'avvenuto inizio nel
corso del 2001 di un'attività lucrativa la Cassa ha sempre notificato alla
signora ________ ogni suo atto amministrativo perchè era la stessa signora
________ ad aver presentato la domanda di assegno integrativo;
d) la
nomina di un curatore amministrativo, per di più volontaria, non significa che
la signora ________ fosse giudicata interdetta e quindi incapace di capire la
portata degli atti amministrativi notificatile.
La Cassa ritiene che era dovere dell'assicurata
comunicare tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa in considerazione
del fatto che era stata resa attenta sulle conseguenze di una mancata
comunicazione con la decisione trasmessale il 12.08.1999 e valida dal
01.06.1999. Se delle sue pratiche amministrative era stato incaricato il signor
__________, suo dovere era quello d'informarlo sulla sua situazione
assicurativa.
La Cassa ritiene che con il suo comportamento
l'assicurata abbia commesso una colpa grave, incompatibile con il
riconoscimento della buona fede." (Doc. _)
1.7. _________,
il 23 settembre 2002, ha precisato:
"
preso atto della risposta inoltrata in data
10.09.2002, dalla Cassa cantonale assegni familiari di Bellinzona, mi permetto
di ribadire i seguenti punti:
pto c)
tra la comunicazione del 28.12.2000 e la citata
lettera del 03.05.2002, da parte della Cassa non è stato notificato nessun
ulteriore atto amministrativo, come invece si potrebbe intendere leggendo
questo punto.
pto d)
se è pur vero che la Signora __________ non è
interdetta è altresì inconfutabile che la nomina di una curatela amministrativa
non viene assegnata a persona che sia in grado di svolgere autonomamente tutte
le sue attività amministrative; tant'è vero che ogni atto inerente la pratica
in oggetto è sempre stato trattato direttamente dal sottoscritto e non dalla
Signora _________ in persona.
Pertanto si chiede a codesto Tribunale di voler
considerare come fondamentale per il giudizio la buona fede della Signora
__________ e di voler accettare il ricorso inoltrato." (Doc. _)
1.8. Il 2 ottobre
2002 la Cassa ha puntualizzato:
"
in merito alle ulteriori osservazioni fattevi
pervenire dal signor __________, curatore della signora _________, vi
precisiamo quanto segue.
La nostra Cassa non ha mai affermato guanto
osserva il curatore relativamente al punto "c" della risposta di
causa. Le nostre affermazioni sono state interpretate in modo distorto.
Non abbiamo mai affermato che dopo il 28.12.2000
sono state trasmessi ulteriori atti amministrativi all'assicurata.
Si è per contro affermato che dalla richiesta di
prestazioni del 19.02.1998 al momento in cui ci è stato notificato l'inizio
dell'attività lucrativa (lettera del 03.05.2002 ricevuto l'8.5.2002) i nostri
atti furono trasmessi all'assicurata. In particolare le decisioni di assegno
integrativo e di prima infanzia del 07.04.1998, la tabella di calcolo valida
dal 01.01.1999, le decisioni di assegno integrativo e di prima infanzia
dell'11.08.1999 e valide dal 01.05.1999, le decisioni del 12.08.1999, valide
dal 01.06.1999, la lettera del 06.09.1999 e la tabella di calcolo valida dal
01.01.2000.
Della tabella di calcolo inviata il 28.12.2000
sappiamo che è stata trasmessa al curatore per stessa sua ammissione."
(Doc. _)
1.9. Il doc. _ è
stato inviato al curatore dell'assicurata per conoscenza con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 5 giorni (cfr.
doc. _).
La parte
ricorrente è rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 9'392.-- che a mente della
Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni
integrativi per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e per il lasso di
tempo dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002.
Preliminarmente
va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è
stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno
2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore,
per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I
nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono
invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002
pag. 489 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35
consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Il caso
in esame si riferisce a periodi (1° maggio 2000 - 30 settembre 2000 e 1°
novembre 2000 - 31 maggio 2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica
della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre
2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in
vigore fino al 31 gennaio 2003.
L’assegno
integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.
Il v.art.
24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"Il genitore domiciliato nel Cantone ha
diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per il
v.art. 27 LAF
"1
L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli
eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito
disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (v.art. 34 Reg.LAF).
2.2. Per il
v.art. 29 LAF
"1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che
"1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
il v.art. 36 Reg.LAF inoltre
"L'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.3. Secondo il
v.art. 41 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario
sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente
la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che
"Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo il v.art. 42 LAF
"Il titolare del diritto o il beneficiario e
i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per il
v.art. 76 Reg.LAF:
"1 In caso
di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
il v.art. 47 LAF, infine,
"Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che
concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).
2.6. Nella
fattispecie, a giusto titolo, ________ non ha contestato l'obbligo di restituzione
fatto valere dalla Cassa.
A partire
dal mese di maggio 1999 le decisioni con le quali la Cassa ha adeguato
l'importo dell'assegno integrativo riconosciuto all'assicurata indicavano che
non vi era "nessun elemento di reddito" (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Dallo
scritto 3 maggio 2002 del curatore della ricorrente, pervenuto alla Cassa l'8
maggio 2002, emerge invece che l'assicurata nel 2001 ha esercitato un'attività
lavorativa dapprima presso il negozio __________ e in seguito presso la
__________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Da
accertamenti esperiti dall'amministrazione risulta che l'assicurata ha iniziato
a lavorare già nel mese di maggio 2000. In effetti dal 2 maggio 2000 al 30
settembre 2000 è stata impiegata presso la ___________ percependo un salario
lordo di complessivi fr. 13'617.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Dal mese di novembre 2000 la ricorrente ha poi lavorato,
fino al 31 ottobre 2001, presso la Panetteria, pasticceria, commestibili di
___________, guadagnando circa fr. 2'500.-- lordi al mese (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione).
L'assicurata
dal 1° novembre 2001 è stata assunta dalla __________ con uno stipendio di fr.
17.50 lordi all'ora, ai quali vanno aggiunte le indennità di vacanza e per i
giorni festivi e la tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza l'insorgente, nei periodi dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e dal
1° novembre 2000 al 31 maggio 2002, ha conseguito un reddito da attività lavorativa
dipendente, a differenza di quanto ritenuto dall'amministrazione nei
provvedimenti relativi agli assegni integrativi (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Pertanto
risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del
reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v.art. 35 Reg.LAF; consid. 2.2.), i
calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti tenendo conto sia dei
guadagni percepiti presso i differenti datori di lavoro, che degli assegni di
base che conseguentemente le spettavano essendo salariata e avendo la custodia
della figlia (cfr. v.art. 4, 6, 11 cpv. 2 LAF).
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia ________.
Essi vanno così restituiti.
2.7. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (cfr. SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF
122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.8. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nel caso in
esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente
l'inizio dell'attività lavorativa presso la _________ nel mese di maggio 2000 e
di quelle successive presso la Panetteria __________ e presso la _________ nel
mese di novembre 2000 e nel mese di novembre 2001 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
Tali informazioni avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno
integrativo alla nuova condizione economica dell'assicurata.
Queste
circostanze sono state invece comunicate all'amministrazione dal curatore della
ricorrente solo con scritto 3 maggio 2002, in occasione dell'avviso relativo al
nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° agosto 2002 (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione). La Cassa ha allora dato avvio al riesame delle
prestazioni erogate all'assicurata.
L'interessata,
tramite il suo curatore, nell'atto ricorsuale ha riconosciuto che l'aver
percepito per quasi due anni un assegno di un importo superiore a quello che
effettivamente le spettava è attribuibile al mancato annuncio dell'inizio
dell'attività lavorativa, ed anche al fatto di non aver proceduto alla
revisione degli assegni da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali.
Tuttavia
essa nega che di essere incorsa in mala fede, poiché l'intera amministrazione
finanziaria che la riguarda è gestita dal curatore.
Quest'ultimo
ha poi giustificato la tardiva notifica dei cambiamenti intervenuti nella
situazione economica dell'assicurata con la circostanza che quando ha assunto
la curatela amministrativa della ricorrente (1.5.2000) molte pendenze
(precetti, pignoramenti, fatture inevase, sussidi non richiesti, sfratto) hanno
richiesto in via prioritaria la sua attenzione al fine di tentare di risolverle
urgentemente, trovando inoltre un lavoro duraturo alla ricorrente. Il curatore
sostiene pure che quando ha ricevuto la decisione della Cassa relativa agli
assegni integrativi per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2001 non si era
pensato di verificarne il calcolo, visto che l'assicurata lavorava già da
alcuni mesi (cfr. consid. 1.4.).
2.10. Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.3.), il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni
cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere
comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è
proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nel caso
concreto risulta dalla documentazione agli atti che a favore dell'assicurata,
l'11 febbraio 2000, la Delegazione tutoria di __________ ha istitutito una
curatela amministrativa volontaria ai sensi dell'art. 394 CC (cfr. doc. _).
Il TCA
chiamato ora a pronunciarsi osserva innanzitutto che sia la questione a sapere
se spettasse all'assicurata o al curatore annunciare all'amministrazione i
cambiamenti rilevanti intervenuti nelle condizioni finanziarie della
ricorrente, che, nell'ipotesi in cui fosse _________ a dover informare, la
problematica concernente le eventuali conseguenze per l'assicurata di una tale
omissione rilevano dal diritto concernente la curatela e gli effetti della
stessa, il quale si definisce in generale secondo le norme del Codice civile
svizzero (cfr. DTF 100 V 50 , SZS 2000 pag. 536).
Secondo
costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia, che comprende il
diritto della tutela e conseguentemente della curatela, è una premessa per il
diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del
caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88;
DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).
Pertanto
si deve fare riferimento alle disposizioni relative alla curatela del CC (cfr.
SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia).
Secondo
l'art. 367 cpv. 2 e 3 CC:
"
2 Il curatore è designato per determinati affari o per amministrare
una sostanza.
3 Le disposizioni di questo codice circa il tutore valgono anche per
il curatore, ove non siano stabilite speciali disposizioni."
Il
diritto della tutela conosce tre tipi di curatela: la curatela di
rappresentanza (art. 392 CC), la curatela amministrativa (art. 393 CC) e la
curatela volontaria (art. 394 CC). Ad essi vanno aggiunti le curatele previste
in materia di filiazione (art. 308,309, 325 CC) e di diritti reali (art. 762 e
823 CC).
L'art.
394 CC, relativamente alla curatela volontaria, stabilisce che:
"
Ad un maggiorenne può essere nominato un
curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela
volontaria."
L'art.
372 CC prevede a proposito della tutela volontaria:
"
Ad una persona maggiorenne può essere nominato
un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai
propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od
inesperienza."
Inoltre
secondo il Tribunale federale il richiedente deve essere incapace di designare
egli stesso un rappresentante (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, Berna 2001, n. 1117 e giurisprudenza ivi citata).
La
curatela volontaria garantisce l'amministrazione durevole dei beni della
persona protetta e una certa assistenza personale, per cui appare come una
misura di assistenza tutelare generale. L'art. 394 CC permette perciò di
ottenere un aiuto globale, senza però che il curatelato sia limitato nella sua
capacità civile da un interdizione o da una limitazione (cfr. art. 369 segg.,
395 CC; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n.1115 segg.; Berner Kommentar
ad art. 394 CC n. 5 segg.; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 394 CC pag.
1921).
In ogni
caso la curatela non influisce sull'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC)
del curatelato (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 7; Berner Kommentar ad
art. 394 CC n. 5 segg.;H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 848).
Questi
dunque, a differenza della persona interdetta sotto tutela (cfr. art. 17 CC), è
impedito di salvaguardare i suoi interessi, pur mantenendo l'esercizio dei
diritti civili.
Il
curatore in generale, ossia indipendentemente dal tipo di curatela, visto che
gli è assegnato il compito di provvedere alla gestione di un singolo affare o
di amministrare un patrimonio, diventa il rappresentante, dal punto di vista
giuridico, del curatelato e ciò nei confronti di qualsiasi terzo (cfr. Basler
Kommentar ad art. 417 CC n. 13; DTF 115 V 244 segg.).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 17 agosto 1989 nella
causa X., pubblicata in DTF 115 V 244, ha espresso alcune considerazioni
riguardo alla curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 392 CC, che possono
essere estese anche agli altri tipi di curatela.
In
particolare il TFA ha osservato:
"
Le curateur institué en vertu de l'art. 392 ch.
1 CC agit à l'égard des tiers comme représentant de la personne empêchée; son
pouvoir de représentation découle de la loi, au même titre que celui du tuteur,
et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée, comme c'est le cas dans
le cadre de la représentation volontaire selon les art. 32 ss CO
(SCHNYDER/MURER, note 18 ad art. 392). Aussi bien la personne protégée doit-elle
se laisser opposer les actes de son curateur, sauf à relever qu'elle peut - dès
lors que la curatelle n'influe pas sur la capacité civile - les prévenir ou les
contrecarrer par ses propres actes (STETTLER, Droit civil. Représentation et protection
de l'adulte, p. 123, No 269; SCHNYDER/MURER, note 19, en relation avec la note
20, ad art. 392; EGGER, note 7 ad art. 417; RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
p. 138, note 51, et p. 123, note 2, avec un renvoi aux ATF 79 I 186 et 77 II
13).
En d'autres termes, le curateur représente valablement
la personne assistée pendant la durée de son mandat; dans cette mesure, sa situation
est comparable à celle d'un représentant privé (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
p. 138, note 51 in fine). Selon EGGER, les pouvoirs du curateur peuvent être définis
expressément par l'autorité tutélaire dans ses instructions ou résulter d'actes
concluants. De leur côté, les tiers sont tenus de s'assurer de l'existence et
de l'étendue de tels pouvoirs (note 2 in fine ad art. 418 avec un renvoi aux
art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO). Cette conception fait
indéniablement référence aux règles sur la procuration
dite "apparente" ("Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht"
selon la terminologie allemande; voir à ce sujet: GUHL/MERZ/KUMMER, Obligationenrecht,
6e éd., p. 152 s., ch. 3; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations,
2e éd., tome I, p. 190). Avec cette différence que les pouvoirs apparents découlent,
dans le présent contexte, du comportement de l'autorité tutélaire et non de celui
du "représenté"
lui-même." (DTF 115 V 250)
La
curatela corrisponde quindi a un vero rapporto di rappresentanza. Essa esplica
effetti giuridici che devono essere imputati al curatelato, che non può
revocare al curatore il suo potere di rappresentanza, né limitarlo. Il potere
di rappresentare del curatore si cumula comunque all'esercizio dei diritti
civili del curatelato (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 14).
Tale
rapporto di rappresentanza non è autorizzato dal curatelato, bensì si basa
sulla legge ed è istituito tramite l'emanazione di una decisione dell'autorità
tutoria. Non si tratta dunque di una rappresentanza volontaria, anche se le
relative disposizioni (art. 32 segg. CO) si applicano per analogia e a titolo
di complemento alla rappresentanza legale (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC
n. 15).
2.11. Con la
decisione 7 aprile 1998 che ha accordato all'assicurata l'assegno integrativo a
favore della figlia __________ e con i provvedimenti 11 agosto 1999 e 12 agosto
1999 che hanno adeguato l'importo dell'assegno, decisioni tutte trasmesse alla
ricorrente, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito
espressamente di quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc.
_)."
Pertanto
l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere
informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in
quanto autorità competente.
L'assicurata
poi, benché dall'11 febbraio 2000 benefici di una curatela volontaria, ha
l'esercizio dei diritti civili, per cui è capace di discernimento, ovvero ha la
facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Di conseguenza essa anche dopo
l'istituzione della curatela non può aver sottovalutato l'importanza
dell'obbligo di avvisare la Cassa dell'inizio del percepimento di un reddito e
di informarla in merito.
Nel caso
di specie è in ogni caso irrilevante appurare se il fatto che l'assicurata non
ha avvertito la Cassa dell'inizio delle sue attività lavorative costituisca,
alla luce della curatela istituita nel 2000, una negligenza e in particolare
una negligenza grave, visto che comunque l'invocata buona fede deve essere
negata già per un altro motivo.
Nell'evenienza
concreta, trattandosi di una curatela amministrativa volontaria, è infatti il
curatore ad occuparsi di tutte le questioni finanziarie dell'assicurata.
A
__________ è stato assegnato proprio il compito di gestire i beni e i redditi
dell'assicurata (cfr. doc. _). Pertanto rientrava nelle sue funzioni anche
interessarsi degli aspetti relativi alle assicurazioni sociali, possibili fonti
di reddito, che intervengono o che potranno intervenire in futuro - per esempio
versando i contributi sociali dovuti, controllando che gli importi erogati
dalle assicurazioni siano corretti - e rispettare quindi le condizioni di
queste e i rispettivi doveri.
Quando
___________ è stato designato curatore dell'assicurata, ha dovuto allestire un
inventario di tutti i beni della stessa (cfr. doc. _), per cui esaminando i
diversi elementi dell'eventuale sostanza e dei redditi, ha avuto la possibilità
di constatare che l'assicurata percepiva un assegno integrativo. Egli doveva
dunque essere al corrente dell'erogazione all'insorgente di questa prestazione
sociale.
Il
curatore avrebbe dovuto di conseguenza attivarsi maggiormente per permettere
alla Cassa di avere un quadro chiaro e veritiero della situazione economica
della ricorrente. In particolare egli avrebbe dovuto informarla dell'inizio
dell'attività lavorativa dipendente dell'assicurata.
Ciò a più
forte ragione se si considera che l'assicurata ha cominciato a lavorare nel
mese di maggio 2000, ossia dopo che è stata istituita la curatela nel mese di
febbraio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; III1). E' stato
proprio il curatore medesimo in effetti a ritenere importante che l'insorgente
trovasse un lavoro duraturo (cfr. consid. 1.4.).
ha affermato che nei primi tempi della curatela - istituita l'11 febbraio 2002
(cfr. doc. _) - aveva altri problemi prioritari da risolvere (precetti
esecutivi, fatture inevase, pignoramenti, sfratto ecc.; cfr. consid. 1.4.,
2.9.). Ciò è comprensibile, tuttavia non si capisce per quali motivi egli ha
atteso ben due anni prima di inviare alla Cassa uno scritto con esplicito
riferimento alle attività lavorative (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
ha inoltre asserito che, allorché ha ricevuto, nel mese di dicembre 2000, la
decisione della Cassa relativa all'assegno integrativo con effetto dal 1°
gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), a nessuno è venuto
in mente di verificare il calcolo e così non è stato possibile accorgersi che
non era stato considerato alcun elemento di reddito (cfr. consid. 1.4.; 2.9.).
E' però
notorio che qualsiasi decisione notificata debba essere letta attentamente.
_________, poi, avendo assunto l'ufficio di curatore doveva essere maggiormente
consapevole dell'importanza di non tralasciare la lettura di nessun punto di un
provvedimento. Nel caso specifico per di più sarebbe stato sufficiente prestare
una minima attenzione per notare che non era stato computato alcun reddito.
Il
curatore quindi, non comunicando tempestivamente all'amministrazione l'inizio
delle diverse attività lavorative dell'assicurata nel 2000 e nel 2001, ha
senz'altro violato l'obbligo di informare la Cassa.
A mente
di questa Corte la violazione commessa da _________, che come curatore doveva
ossequiare l'obbligo di annunciare ogni cambiamento importante e che, nel caso
concreto, poteva rispettare questo dovere, visto che era o perlomeno avrebbe
dovuto essere a conoscenza in modo dettagliato dell'intera situazione economica
dell'assicurata e dei cambiamenti intervenuti dopo l'istituzione della
curatela, configura una negligenza grave.
Alla luce
poi del fatto che il curatore è il rappresentante legale del curatelato (cfr.
consid. 2.10.) e che dunque le azioni o omissioni del curatore esplicano
effetti diretti nei confronti del curatelato, la ricorrente deve sopportare la
negligenza grave commessa da __________.
Per
costante giurisprudenza infatti che gli assicurati portano le conseguenze delle
azioni o missioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare
valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib
222).
In simili
condizioni all'assicurata non può essere riconosciuta la buona fede, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono.
Di
conseguenza questo Tribunale deve confermare la decisione del 24 luglio 2002
della Cassa e respingere il ricorso.
A titolo
abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma
dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario,
la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare
usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi
vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato
irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.02.28).
Inoltre
va di transenna rilevato che l'art. 426 CC, il quale si applica anche al
curatore (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 1058), prevede che
il tutore e i membri delle autorità di tutela devono, nell'adempimento del loro
officio, osservare le norme di una diligente amministrazione e sono
responsabili per i danni cagionati volontariamente o per negligenza.
Pertanto
un'eventuale responsabilità di __________ nei confronti di __________ insorta
nell'espletamento dei suoi compiti in qualità di curatore deve essere, se del
caso, esaminata nell'ambito di un'azione civile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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