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Numero d'incarto:
39.2002.48
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00048
dc/gm
Lugano
23 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 19 aprile 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
Ritenuto che, - con decisione 19
aprile 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a
__________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente
dal 1° novembre 1999 al 28 febbraio 2002 (cfr. doc. _);
- contro
l'ordine di restituzione l'assicurata è tempestivamente insorta, e si è così
espressa:
"
In data 19 aprile scorso mi è stato notificato
l'ordine di restituzione - assegno integrativo (come da copia annessa) da parte
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, per gli assegni integrativi da me
percepiti, nel periodo a decorrere dal 1. novembre 1999 fino al 28 febbraio
2002 per un importo totale di fr. 12'296.-.
Come si evince dal verbale di udienza,
attualmente sono sotto divorzio e da parte del mio ex marito percepisco
unicamente fr. 550.- mensili per ogni figlio.
Allego pure fotocopia del "conteggio-quote"
del premio cassa malati, contratto di locazione, dichiarazione
dell'amministrazione Centro residenziale "__________", notifica di
tassazione 2001-2002, assegno integrativo e l'attestato di carenza beni
dell'UEF di __________, per un importo di fr. 25'072.90 in cui si evince la mia
attuale condizione economica.
Per tali motivi ho presentato all'Istituto
sopraccitato, in data odierna, una domanda di condono in quanto mi vedo
impossibilitata a far fronte a quanto richiesto e sempre per tali motivi
presento ricorso contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni
sociali." (cfr. Doc. _)
-
l'assicurata
ha inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 15
maggio 2002 (cfr. Doc. _);
-
ai sensi
dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere
restituiti.
La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in
parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3
LAF);
-
nel caso
di specie la ricorrente non contesta la restituzione degli assegni, bensì
chiede che tale restituzione le sia condonata;
-
l'amministrazione
non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte
non può statuire.
Secondo
l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per
gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr.
27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V
180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re
G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- pertanto
gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione formale in
merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni indebitamente
percepiti, contro la quale __________ potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla
relativa ricezione, al TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto
dall'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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