AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.4
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.4
rs/cd
Lugano
25 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001
di
contro
la decisione del 7 dicembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 dicembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia
(di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno di prima infanzia
inoltrata da __________ il 2 ottobre 2001 (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione), argomentando:
"
(…)
Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati nel Cantone hanno
diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non
supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare
beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'articolo 24
cpv. 1 lett. c) LAF.
Nella fattispecie, l'Ufficio controllo abitanti di __________ ci
comunica che il signor __________ è residente nel Canton Ticino
dal 1° di novembre 2000 proveniente da __________. Pertanto la
condizione dell'articolo 32 lett. a) LAF non è adempiuta.
Vi facciamo inoltre osservare che, anche se la condizione di
domicilio fosse adempiuta, l'assegno di prima infanzia non può essere erogato
in quanto il reddito annuo è superiore al fabbisogno (cfr. tabella di calcolo
assegno integrativo)." (cfr. doc. _)
1.2. __________,
il 21 dicembre 2001, ha tempestivamente impugnato questo provvedimento,
adducendo le motivazioni seguenti:
"
Mi è arrivata la vostra decisione di rifiuto.
Voglio fare ricorso in quanto avendo avuto due
gemelli, io non posso più lavorare, e dal 16 dicembre non vengo più retribuita.
Il mio ragazzo lavora, ma abbiamo anche 35'000
fr. di debiti (vedi documentazione spedita precedentemente con la richiesta).
Concludo chiedendo un riesame della
pratica." (cfr. doc. _)
1.3. In uno
scritto, pervenuto al TCA il 12 settembre 2002, la Cassa ha rilevato:
"
Dopo avervi richiesto la proroga il 10.01.2002,
abbiamo chiesto l'invio di documenti che ci permettessero di determinarci sul
ricorso. La signora __________, malgrado un nostro richiamo, non ci ha mai
risposto." (Doc. _).
1.4. Con risposta
16 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
" (…)
Per quanto attiene il diritto all'assegno di prima infanzia le
ragioni del rifiuto sono da ascrivere al domicilio del convivente nel Canton Ticino. E' solo dal 01.11.2000 che il signor __________
ha il domicilio nel Canton Ticino e quindi non adempie la
condizione prevista all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF.
Anche nell'ipotesi dell'adempimento di questa condizione,
l'assegno di prima infanzia non poteva essere riconosciuto perché non ne
sussistevano le condizioni economiche." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,
I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno di prima
infanzia.
Gli art.
31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di
prima infanzia.
L'art. 31
LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b) si
occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure
ne esercita una in misura non superiore al 50%;
c) il
reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.
L'art. 32
cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:
"
I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni;
b)
uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una
che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il
reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il
nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti
dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."
Il
Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:
"
sono considerati domiciliati nel Cantone i
titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente".
Secondo
l'art. 46 del Reg.LAF:
" Il
titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente
nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
Il
domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a
tre mesi sull'arco di un anno.
In caso di
interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione
relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova
richiesta."
2.3. Riguardo
alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17
maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha
precisato:
" Nella
presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto
dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare
l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia
dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con
il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi
interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio
civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni
familiari RVJ 1999 pag. 108-100).
Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G.
è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede
effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per
ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran
lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo
cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera
interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".
Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a
giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella
causa M., P 44/97).
A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno
integrativo.
Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato
dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere
ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni."
2.4. La Cassa, nell'evenienza
concreta, ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno di prima infanzia,
fondandosi sull'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, relativo alle famiglie biparentali.
L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel Cantone da almeno
tre anni di entrambi i coniugi non sia realizzato, in quanto il convivente
dell'insorgente, padre dei due figli gemelli di quest'ultima, risiede in Ticino
soltanto dal 1° novembre 2000 (cfr. consid. 1.1.; 1.4.).
Al
riguardo va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv.
1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali, entrambi i genitori devono
avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno
(cfr. consid. 2.2.).
Nel caso
delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il
genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del
domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima
infanzia (cfr. consid. 2.2.).
La prima
revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà
in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002
dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza riguardante gli assegni di
famiglia, inc. 39.2002.44), prevede l'abolizione della condizione del
"doppio" periodo di carenza (cfr. nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).
Tale
modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e
famiglia biparentale.
Il
requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità
di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore
monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene
tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non
adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la
richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la
famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e,
quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza
(cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli
assegni di famiglia, p.to 4.3.4.2.).
Con
l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di
entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.
In
futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà
quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni
di domicilio in Ticino, la quale comunque rimane invariata (cfr. nuovi art. 32
cpv. 1 lett. c. e art. 33a cpv. 1 ALF). Ovviamente le altre condizioni legali -
in particolare quella del domicilio - dovranno essere realizzate da entrambi i genitori
(cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio).
2.5. Nella
fattispecie l'assicurata abita con __________ e i loro due figli, __________ e
__________, a __________, per cui si è effettivamente confrontati con una
famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.
La ricorrente
è nata nel cantone Ticino e vi ha sempre vissuto (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Il padre
di __________ e __________, per contro, dopo aver risieduto in Ticino, dove è
nato, fino alla fine del mese di ottobre 1998, si è trasferito, a partire dal
1° novembre 1998, a __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Egli è rimasto nel canton __________ fino al 1° novembre 2000, quando ha deciso
di tornare in Ticino e di stabilirsi a __________ (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
In simili
condizioni occorre concludere che __________ e __________ non adempiono il
presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF e quindi non hanno diritto
all'assegno di prima infanzia (cfr.STCA dell'11 settembre 2001 nella causa M.,
39.2002.22-23; STCA del 9 luglio 2002 nella causa L.M., 39.2002.7; STCA del 21
maggio 2002 nella causa S., 39.2001.63-64, STCA del 9 aprile 2002 nella causa
G., 39.2001.51-52, STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., 39.2000.8).
Di
conseguenza la decisione della Cassa del 7 dicembre 2001 relativa al rifiuto
dell'assegno di prima infanzia deve essere confermata.
2.6. A titolo
abbondanziale va in ogni caso segnalato che anche nell'ipotesi in cui sia
l'assicurata che il suo convivente avessero ossequiato il presupposto del
domicilio in Ticino da tre anni, all'insorgente non avrebbe potuto comunque
essere erogato un assegno di prima infanzia, visto che le loro condizioni
economiche non rispettavano quanto previsto dalla legge.
Infatti
con sentenza emanata in data odierna il TCA ha respinto il ricorso di
__________ contro la decisione del 6 dicembre 2001 con la quale la Cassa le
aveva negato il diritto all'assegno integrativo, poiché i suoi redditi
determinati erano più elevati delle spese riconosciute (cfr. inc. 39.2002.3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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