AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.3
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.3
rs/cd
Lugano
25 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001
di
contro
la decisione del 6 dicembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 6 dicembre 2001, con effetto dal 1° ottobre 2001, la Cassa cantonale
per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di
__________, tendente al riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a
favore dei figli gemelli __________ e __________, nati il 27.8.2001.
A
motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 21 dicembre 2001 l'assicurata ha impugnato la decisione
della Cassa, argomentando:
"
Mi è arrivata la vostra decisione di rifiuto.
Voglio fare ricorso in quanto avendo avuto due
gemelli, io non posso più lavorare, e dal 16 dicembre non vengo più retribuita.
Il mio ragazzo lavora, ma abbiamo anche 35'000
fr. di debiti (vedi documentazione spedita precedentemente con la richiesta).
Concludo chiedendo un riesame della
pratica." (cfr. doc. _)
1.3. In uno scritto,
pervenuto al TCA il 12 settembre 2002, la Cassa ha rilevato:
"
Dopo avervi richiesto la proroga il 10.01.2002,
abbiamo chiesto l'invio di documenti che ci permettessero di determinarci sul
ricorso. La signora __________, malgrado un nostro richiamo, non ci ha mai
risposto." (Doc. _).
1.4. Con risposta
16 ottobre 2002 l'amministrazione ha proposto di respingere il gravame e ha
osservato:
" Giova
innanzitutto rilevare che la tabella di calcolo indica la situazione
economica della famiglia stato al 01.10.2001.
Dai ricorsi rileviamo che la ricorrente fino al 16.12.2001 ha
ancora beneficiato delle indennità perdita di salario dalla Cassa malati
__________, ma che queste indennità non sono state computate.
L'entità delle stesse (+ di fr. 1'000.-- al
mese) avrebbe pertanto prodotto un rifiuto dell'assegno integrativo ancora più
giustificato perché i redditi complessivi della famiglia sarebbero ammontati ad
oltre Fr. 70'000.-- annui.
Dal 1. gennaio 2002 la famiglia della ricorrente dispone del solo
reddito del lavoro del convivente che, come si è visto dalla tabella di
calcolo, è superiore al fabbisogno totale della famiglia anche se non è stato
possibile aggiornarlo ai dati del 2001, eventualmente 2002, come richiesto
dalla Cassa in sede ricorsuale.
In conclusione la Cassa, sulla scorta dei documenti in suo
possesso, ritiene corretto il rifiuto dell'assegno integrativo che potrebbe
essere semmai riconosciuto solo in presenza di una forte riduzione del reddito
del lavoro del convivente negli anni 2001 e 2002 in rapporto al reddito del
2000. II fatto che la ricorrente non abbia documentato questi redditi, può
essere interpretato quale convincimento proprio della legittimità della
decisione.
(…)." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento a __________ del diritto a un assegno
integrativo a favore dei figli __________ e __________.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo),
a) per il figlio, se cumulativamente:
b) ha la custodia
del figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27
LAF prevede altresì che
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché
gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il
reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del
o
dei figli per i
quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è
inferiore
all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.3. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC), entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1° gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla
copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 1999 fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi,
almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si
prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri
figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.
2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di
fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è stato aumentato a
fr.
15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari
all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.4. La decisione
impugnata è stata emanata il 6 dicembre 2001 e si riferisce al periodo a
partire dal 1° ottobre 2001, per cui a tale provvedimento vanno applicati i
nuovi limiti adeguati dal 1° gennaio 2001.
Il
fabbisogno vitale della famiglia di __________, formata dalla madre, dal padre
__________ e da due figli gemelli, è pari a fr. 39'020.-- come indicato dalla
Cassa (cfr. doc. _).
Al
riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali
federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15
aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia
prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni
integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve
essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del
24 luglio 2000 nella causa A.I.; RDAT II-2001 N. 22).
La
pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 550.-- mensili. Il canone annuo è
pari, pertanto, a fr. 6'600.--, a cui si aggiungono fr. 960.-- annui a titolo
di spese accessorie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Visto che
la somma complessiva di fr. 7'560.-- è inferiore al massimo riconosciuto, la
Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva (cfr.
doc. _).
2.5. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) …
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A
differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio
per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio
cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di
prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia
obbligatoria (cfr. consid. 2.2.).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono:
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto concerne invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.6. Nell'atto di
ricorso l'assicurata ha asserito che, avendo avuto due gemelli, non può più
lavorare, che dal 16 dicembre 2001 non viene più retribuita e che la sua
famiglia ha fr. 35'000.-- di debiti a cui far fronte (cfr. consid. 1.2.).
Secondo
l'art. 23 cpv.1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 4 se la persona che pretende una prestazione complementare annua
può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede
la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a
quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai
capoversi 1 o 2 , occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti,
convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge
il diritto alla prestazione.
La Cassa,
nella decisione impugnata, a titolo di reddito da attività dipendente ha
computato soltanto il guadagno percepito dal convivente dell'assicurata,
_________.
Tuttavia
la ricorrente ha allegato di non essere più stata retribuita dal 16 dicembre
2001 (cfr. consid. 1.2.).
Al
reddito del padre di ________ e _______ si dovrebbero conseguentemente
aggiungere, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, le entrate
dell'insorgente.
Questa
Corte può tuttavia esimersi dall'accertare a quanto ammontavano precisamente le
indennità perdita di guadagno percepite da _________ fino al 16 dicembre 2001,
visto che la domanda relativa all'assegno integrativo deve in ogni caso, come
verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.9.), essere respinta. Infatti i
redditi determinanti, anche per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2001, sono
comunque più elevati delle spese riconosciute, indipendentemente dal computo
della retribuzione versata all'assicurata.
Dagli atti
di causa risulta che __________, dipendente delle __________ e, nel 2000 ha
guadagnato al netto degli oneri sociali fr. 54'370.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione). Questo ammontare corrisponde del resto a quanto
conteggiato dall'amministrazione nel provvedimento contestato del 6 dicembre
2001 (cfr. doc. _).
La Cassa,
l'11 gennaio 2002, prima dell'inoltro della risposta di causa, ha però
richiesto alla ricorrente di produrre i certificati di salario relativi al 2001
per valutare se eventualmente fosse stato possibile, nel caso di una forte
riduzione del salario del convivente rispetto al 2000, erogarle un assegno
integrativo (cfr. doc. _; consid. 1.4.). L'insorgente, nonostante sia stata
sollecitata (cfr. doc. _), è rimasta silente.
Essa ha
così violato il dovere di collaborare delle parti che limita il principio
inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr.
DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag.
113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114
V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Il dovere
di collaborare comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le
parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre 2001 nella causa
C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9
maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.;
DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993
pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V
113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”
Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In questo contesto occorre
infatti ricordare che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di
fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione
a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza
rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella
causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; Beati
in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali”, pag. 3).
Il TCA
deve dunque ritenere che i redditi della famiglia di __________ nel 2001 non
hanno subito alcuna diminuzione rispetto al 2000 e che pertanto nel caso di
specie non trova aplicazione l'art. 23 cpv. 4 OPC che stabilisce che se un
assicurato rende credibile che durante il periodo per cui chiede la prestazione
i suoi redditi determinanti sono notevolmente inferiori a quelli dell'anno
precedente, occorre fondarsi sui nuovi redditi convertiti su base annua.
Di
conseguenza a ragione la Cassa ha considerato che l'importo di fr. 54'370.--,
corrispondente al reddito da attività dipendente percepito nel 2000, debba
essere computato nel calcolo relativo all'assegno integrativo a partire dal 1°
ottobre 2001.
2.7. Per quanto
attiene al debito di fr. 35'000.--, va rilevato che dagli atti si evince che
_________ ha contratto un mutuo bancario di fr. 33'400.-- al 13.90% di
interessi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Al
riguardo il TCA osserva che i debiti sono deducibili dalla sostanza e non dai
redditi (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).
Poiché la
sostanza computabile di proprietà della ricorrente è uguale a zero, la
deduzione del debito non ha, in casu, nessuna rilevanza ai fini del calcolo
dell’assegno integrativo.
La Cassa
ha comunque indicato nel conteggio della sostanza l'importo di fr. 33'400.-- a
titolo di debiti (cfr. doc. _).
Gli
ammortamenti poi non possono essere dedotti, in quanto non previsti nella lista
esaustiva di cui all'art. 3b cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre,
secondo il chiaro tenore della legge, a titolo di interessi sui debiti possono
essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (cfr. art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC).
2.8. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del
relativo regolamento.
Come
indicato all'art. 28 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.2.), il premio per
l'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione integralmente nel calcolo (cfr. consid.
2.5.).
Pertanto,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC, la quale si fonda sul premio medio
cantonale (cfr. art. 33 Reg.LAF; art. 3b cpv. 3 lett. d LPC).
Ai fini
del calcolo dell'assegno integrativo, come del resto delle PC, viene computato
unicamente il premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal
(art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Infine va
evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di
eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa
infatti che va considerato il premio per l’assicurazione sociale ed
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il
rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p.
36).
Nella
fattispecie la Cassa, nel calcolo relativo all'assegno integrativo, ha
computato un premio netto di fr. 4'211.--.
Il premio
di base nel 2001, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammontava a fr.
6'882.-- annui (fr. 249.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 205.50 premio
mensile per il convivente, fr. 59.50 per ciascuno dei due figli, cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
I sussidi
annui erano pari a fr. 1'957.20 per l'assicurata e a fr. 714.-- per il figlio
_________ corrispondenti al suo premio lordo (fr. 59.50 x 12 mesi; cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
Va
osservato che a __________, in applicazione degli art. 35-38 LCAMal, non è
stato riconosciuto il sussidio dell'assicurazione contro le malattie.
L'art. 44
LCAMal prevede, comunque, che le famiglie sussidiate sono esonerate dal
pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex
art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale
ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che
corrispondeva per il 2001 a fr. fr. 800.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001). Globalmente quindi i
sussidi erano di fr. 2'671.20 (fr. 1'957.20 + fr. 714.--).
In simili
condizioni, il premio annuo a carico della ricorrente ammontava a fr. 4'211.--,
come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.9. Alla luce di
quanto esposto, questa Corte deve concludere che il calcolo relativo
all'assegno integrativo effettuato dall'amministrazione non presta il fianco a
critiche.
Visto che
i redditi determinanti di fr. 58'762.--, comprensivi del reddito da attività
dipendente percepito da _________ nel 2000 pari a fr. 54'370.-- (cfr. consid.
2.6.) e degli assegni di base per i due figli, sono più elevati delle spese
riconosciute di fr. 50'791.-- (cfr. consid. 2.4.; 2.8.), la decisione del 6
dicembre 2001, con la quale la Cassa ha rifiutato all'assicurata l'erogazione
dell'assegno integrativo a far tempo dal 1° ottobre 2001, non può pertanto che
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster