AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2001.80
Data decisione, Autorità:
17.02.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00080
cr/sc
Lugano
17 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 23 novembre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 settembre 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________
(17 aprile 1991) __________ (15 aprile 1997) e __________ (8 agosto 1998), un
assegno integrativo di fr. 825.-- mensili con effetto dal 1° settembre 1998.
Tale assegno è stato aumentato a fr. 865.-- con
effetto dal 1° gennaio 1999, a fr. 919.-- dal 1° febbraio 2000 e a fr. 1'120.--
dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
1.2. A seguito
dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con
decisione 17 ottobre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo
di fr. 26'106.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° settembre 1998 al
31 marzo 2001 (cfr. doc. _).
A
motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con
decisione del 23 settembre 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno
integrativo di fr. 825.- mensili a decorrere dal 1 settembre 1998. Tale assegno
è stato aumentato a fr. 865.- con effetto 1 gennaio 1999, a fr. 919.- dal 1
febbraio 2000 e a fr. 1'120.- dal 1 gennaio 2001.
Il calcolo dell'assegno teneva conto unicamente delle indennità di
disoccupazione versate al marito dalla Cassa disoccupazione __________ di
__________o (indennità giornaliera fr. 153.75) e del salario da lei percepito
dalla __________ (fr. 19.30 l'ora).
In data 27 febbraio 2001 le trasmettiamo il formulario di
revisione degli assegni familiari che ci viene ritornato il 30 marzo 2001.
Dallo stesso abbiamo rilevato che:
· da marzo 1996 a dicembre 2000 ha svolto
un'attività lucrativa presso il signor __________ (salario lordo 1998 = fr.
1'780.--/1999 = fr. 2'110.--/2000 = fr. 1'950.--);
· in data 28 novembre 1998 suo marito ha
iniziato un'attività lucrativa quale custode con un salario lordo annuo di fr.
11'700.--;
· dal 1. novembre 1998 la sua famiglia si
è trasferita in via __________ (affitto mensile fr. 1'570.--);
· dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999
il signor __________ ha lavorato presso l'impresa costruzioni __________ · dal 1. giugno 1999 al 30
giugno 2000 suo marito ha svolto l'attività presso la __________ (salario
mensile lordo fr. 3'872.--);
· dal 1. luglio 2000 è stato impiegato
presso la __________ con un salario mensile di fr. 4'127.-- lordo.
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. settembre 1998 al 31 marzo
2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 26'106.-- come da seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.1998 al 31.12.1998/04
mesi a fr. 825.- fr. 3'300.-
dal 01.01.1999 al 31.01.2000/13
mesi a fr. 865.- fr. 11'245.-
dal 01.02.1999 al 31.12.2000/11
mesi a fr. 919.- fr. 10'109.-
dal 01.01.2001 al 31.03.2001/03
mesi a fr. 1'120.- fr. 3'360.- fr. 28'014.-
Assegno integrativo di diritto
(cfr. tabelle allegate):
dal 01.09.1998 al 30.11.1998/03
mesi a fr. 636.- fr. 1'908.-
dal 01.12.1998 al 31.12.1998/01
mese a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.1999 al 31.05.1999/05
mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.06.1999 al 31.12.2000/07
mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.2000 al 30.06.2000/06
mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.07.2000 al 31.12.2000/06
mesi a fr. 0.- fr. 0.-
dal 01.01.2001 al 31.03.2001/03
mesi a fr. 0.- fr. 0.- fr. 1'908.-
========
Totale assegno integrativo a
nostro favore fr.
26'106.-
(…)" (Doc. _)
1.3. In data 2
novembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa,
sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc.
_).
Con
decisione 23 novembre 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha
rilevato:
"
(…)
Abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole
in restituzione.
Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti:
il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).
Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue
soddisfatte.
La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il
versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta
alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non
ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo
conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento
dell'obbligo d'istruzione o accettando gli assegni familiari versatigli a
torto.
La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta
dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle
condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa
condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.
Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:
" Obbligo
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari
indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente
all'istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhellí 15 a, 6500
Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione
o di un'attività lucrativa).
In caso di inosservanza di questo
obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite."
Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci
ha annunciato i cambiamenti già esposti nell'ordine di restituzione del 17
ottobre 2001.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave." (Doc.
_)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 10 dicembre 2001, un tempestivo
ricorso nel quale si è così espressa:
"
Affinché possiate prendere visione della
situazione, allego copia delle lettere da me ricevute dall'Ufficio suddetto e
delle risposte da me inviate allo stesso.
Preciso che non ho avuto la fortuna di
frequentare a lungo la scuola per cui ogni volta devo farmi spiegare quanto mi
si richiede e devo far capo ad una persona più istruita di me per la relativa
risposta.
Motivo il mio ricorso nel modo seguente:
-
Mi
stupisce e mi addolora il fatto che, malgrado le mie spiegazioni, non venga
riconosciuta la mia buona fede in questa vicenda.
-
Ritengo ingiusto soprattutto il fatto che non si prenda nemmeno
in considerazione che l'obbligo della restituzione di una somma così elevata
rappresenti un onere molto grave per la nostra economia domestica.
Anche se le nostre entrate superano ora il limite del minimo
riconosciuto dall'Ufficio per gli assegni familiari, le spese per una famiglia
di 5 persone (con 3 bambini tra i 3 e i 10 anni) sono sempre tante e sovente
imprevedibili (cure dentarie, partecipazioni Cassa malati, ecc.).
La restituzione di una somma di Fr. 26'106.--, anche se
rateale, ci impegnerebbe per vari anni e non escluderebbe - in caso di nuovi
periodi di precarietà (disoccupazione, ecc.) - un nostro ricorso all'Assistenza
sociale. Ripetiamo che finora abbiamo sempre cercato di vivere onestamente, senza
creare debiti e affrontando veri sacrifici per far quadrare il bilancio
malgrado le traversie che ci sono capitate.
La dura risposta dell'Ufficio per gli assegni familiari ci ha
amareggiati e scoraggiati!
Chiediamo quindi a questo Tribunale di riesaminare
la nostra situazione e di pronunciarsi in merito alla nostra domanda di
condono. In via subordinata chiediamo di esaminare la possibilità che ci venga
perlomeno concessa una sensibile riduzione dell'onere imposto." (Doc. _)
1.5. In data 19
dicembre 2001 l'assicurata, a complemento del proprio ricorso, ha inviato al
TCA il seguente scritto:
"
A complemento del ricorso da me inoltrato il
10.12.2001 e per vostra informazione, allego alla presente fotocopia della
lettera 12.12.2001 ricevuta dal datore di lavoro di mio marito, dalla quale si
evincono le difficoltà attuali di liquidità della ditta __________.
Si ripete così la stessa situazione che abbiamo
vissuto più volte con i precedenti datori da lavoro di mio marito, quando
abbiamo dovuto attendere anche per più di un mese la liquidazione degli ultimi
stipendi e affrontare poi la cessazione di attività della ditta con conseguente
disdetta e ricerca di un nuovo posto di lavoro. Per il mese di novembre abbiamo
ricevuto solo un acconto in data 12.12.2001.
Vi lascio quindi immaginare la situazione di
ansia e di precarietà economica che viviamo in questo momento e che si profila
all'orizzonte. Non mancherò comunque di informarvi se vi saranno novità
importanti in merito." (Doc. _)
1.6. Con risposta
del 19 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso,
argomentando:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) con decisione
del 27 maggio 1998 l'assegno integrativo era stato rifiutato a contare dal 1.
aprile 1998 perché la famiglia della ricorrente poteva contare su redditi che
coprivano il fabbisogno vitale;
b) con decisione
del 23 settembre 1998, su precisa richiesta della ricorrente, l'assegno
integrativo veniva riconosciuto dal 1. settembre 1998 perché nel frattempo vi
era stata la nascita dell'ultimogenito __________ e la perdita del posto di
lavoro del padre: la decisione comportò il diritto ad un assegno integrativo di
fr. 825.- mensili e sulla stessa veniva indicato espressamente il motivo per il
quale veniva erogata la prestazione;
c) con decisione
del 9 febbraio 2000 l'assegno integrativo fu aumentato a fr. 919.- mensili a
contare dal 1. febbraio 2000 a seguito di una richiesta d'adeguamento legata
all'aumento del canone di locazione da fr. 1'096.- a fr. 1'570.- (massimo
riconoscibile fr. 13'800.- all'anno per affitto);
d) solo in data
20 marzo 2001 la Cassa, nell'ambito della revisione periodica dell'assegno
integrativo avviata d'ufficio il 27 febbraio 2001, venne a conoscenza della
ripresa dell'attività lavorativa del marito della ricorrente e di altri
cambiamenti della situazione economica della famiglia, mai comunicati
precedentemente.
Dagli accertamenti succedutisi è stata riscontrata una situazione
economica non aderente alla realtà sin dall'inizio dell'erogazione dell'assegno
integrativo dal 1. settembre 1998 ed in seguito mutata a più riprese. Ciò ha
giustificato l'intimazione dell'ordine di restituzione del 17 ottobre 2001 di
fr. 26'106.-. Alla successiva richiesta di condono la Cassa ha risposto
negativamente in quanto non ha ravvisato nel comportamento della ricorrente
l'adempimento del requisito della buona fede.
Nella richiesta di condono presentata il 2 novembre 2001 la
ricorrente ha asserito che era sua convinzione che l'assegno integrativo fosse
un diritto acquisito e concesso alle famiglie con bambini in tenera età e non
dipendente dalla situazione economica.
Questa asserzione è smentita dai fatti perché l'assicurata dopo il
rifiuto della prestazione il 27 maggio 1998 è tornata a richiedere l'assegno
dopo che il marito aveva perso il posto di lavoro. In seguito richiese
l'adeguamento della prestazione quando le aumentò l'affitto. Che il diritto
dipendesse dall'esame della situazione economica, almeno in queste due
occasioni, non le era estraneo.
Va inoltre rilevato che tutte le decisioni prese dalla Cassa e
notificate all'assicurata menzionano l'obbligo di comunicare ogni cambiamento
della situazione economica e personale.
La situazione economica della famiglia della ricorrente ha subito
forti variazioni dal gennaio 1999 (+ 25'000.- all'anno di entrate). Questo
forte incremento delle entrate non poteva non sollevare dubbi circa l'ulteriore
diritto all'assegno integrativo, soprattutto se si tien conto degli
avvertimenti menzionati nelle decisioni notificate. La variazione del reddito
era minima per il periodo dal 1. settembre 1998 al 31 dicembre 1998 ma è dovuta
ad un'omissione circa l'attività svolta presso il signor __________.
Tutto ben considerato la Cassa
ritiene incompatibile con il riconoscimento della buona fede il comportamento
della ricorrente per cui si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler
respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.7. Con scritto
datato 5 febbraio 2002 l'assicurata ha osservato:
" Come
promesso nella mia lettera del 19.12.2001, vi comunico che in data 22 gennaio
mio marito ha ricevuto da parte della ditta __________, suo datore di lavoro,
la lettera di licenziamento cautelativo di cui allego fotocopia.
Mentre gli è stato versato, seppure con ritardo, lo stipendio di
novembre, in dicembre egli ha ricevuto solo un acconto e dovrebbe percepire
ancora una somma di oltre Fr. 4'000.--, così pure come lo stipendio di gennaio.
Permane pertanto la situazione di grande incertezza e di disagio
economico." (Doc. _)
1.8. In data 5
marzo 2002 la Cassa ha risposto quanto segue:
"
Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 1° marzo
2002 e vi comunichiamo che il signor __________, marito della signora
__________, ha inoltrato richiesta per indennità di insolvenza e ha percepito
fr. 4'143.75 (stipendio dicembre 2001, gennaio 2002 e 13a mensilità)."
(Doc. _)
1.9. Con scritto
del 12 aprile 2002 l'assicurata ha ancora osservato:
"
Vi comunico che mio marito, come previsto, si
trova in disoccupazione e verrà indennizzato a partire dal 9.04.2002 dato che i
primi 5 giorni - come sicuramente sapete - non vengono retribuiti. Va da sé che
egli si sta impegnando nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, visto che le
necessità familiari sono sempre numerose e che, come avete potuto constatare
dall'esposto della Cassa cantonale per gli assegni familiari, le entrate di
dicembre e gennaio sono state esigue." (Doc. _)
1.10. Con scritto
del 24 aprile 2002 la Cassa ha comunicato all'assicurata quanto segue:
"
Ci riferiamo alla sua lettera del 12 aprile 2002
trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
La informiamo che, per procedere al calcolo
dell'assegno per il mese di aprile 2002, necessitiamo copia del conteggio
relativo all'assicurazione disoccupazione di suo marito.
Comunichiamo inoltre che il ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, l'ordine di restituzione per il periodo dal 1.
settembre 1998 al 31 marzo 2001 e la domanda di condono sono indipendenti dalla
decisione valida da aprile 2002 poiché la condizione della buona fede non
risulta adempiuta (cfr. risposta di causa del 19 dicembre 2001)." (Doc. _)
1.11. Con scritto
del 17 maggio 2002 al TCA la Cassa ha ancora osservato:
"
Precisiamo quanto segue:
a) il ricorso pendente presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni riguarda la domanda di condono respinta dalla nostra Cassa con
decisione del 23 novembre 2001;
b) la nostra Cassa vi ha presentato la risposta di causa in data 19
dicembre 2001;
c) in sede ricorsuale l'assicurata ha segnalato un'ulteriore
modifica della sua situazione economica a partire dal mese di aprile 2002 che
la Cassa sta accertando per stabilire un eventuale nuovo diritto all'assegno
integrativo (cfr. nostra lettera del 24 aprile 2002 già inviatavi in copia per
conoscenza);
d) la ricorrente fa pervenire al Tribunale la documentazione senza
tuttavia esaudire quanto da noi richiesto in data 24 aprile 2002.
In conclusione ribadiamo l'indipendenza tra il
ricorso contro la domanda di condono respinta ed il nuovo accertamento
economico volto a stabilire l'eventuale ulteriore diritto agli assegni di
famiglia. Crediamo pertanto che il vostro lodevole Tribunale possa pronunciarsi
sul ricorso mentre da parte nostra emetteremo una nuova decisione di assegno
integrativo ad istruttoria ultimata." (Doc. _)
1.12. Il 1° giugno
2002 l'assicurata ha precisato:
"
Avevo già ricevuto copia dello scritto 17.5.2002
della Cassa cantonale degli assegni familiari, scritto che ho dovuto farmi
spiegare nel dettaglio. In merito osservo quanto segue:
-
L'ufficio per gli assegni familiari mi ha
chiesto, fra l'altra documentazione, anche il foglio di paga di mio marito per
il mese di maggio a.c., foglio che egli ha ricevuto, per posta, solamente oggi.
Non si tratta quindi di cattiva volontà da parte mia se non ho ancora inoltrato
la documentazione richiesta.
-
Mi colpisce sempre che tale ufficio, nella sua
lettera 24.04.02 in cui appunto richiede la documentazione per la nuova
domanda, contesti nuovamente la mia buona fede in merito ai contributi
percepiti a suo tempo. Da parte mia posso riconoscere l'errore da me commesso
nel non aver notificato il cambiamento della situazione economica, ma ritengo
mio diritto fare presente che attualmente non siamo assolutamente in grado, con
tutta la buona volontà, di restituire la somma richiesta. Vorrei tanto che mi
si credesse e che si dimostrasse un po' di comprensione per la nostra
situazione attuale." (Doc. _)
1.13. Con scritto
del 12 giugno 2002 la Cassa ha comunicato:
"
Vi comunichiamo che la nostra Cassa non ha nulla
di nuovo da aggiungere a quanto riferito nella risposta di causa.
Informiamo inoltre che, per effettuare una
decisione valida da aprile 2002, necessitiamo la documentazione completa
richiesta alla signora _________ con lettera del 24 aprile 2002 e richiamata in
data odierna." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione di fr. 26'106.-- percepiti a torto
da _____________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1°
settembre 1998 al 31 marzo 2001.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro
è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito
nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se
non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno
integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito
disponibile dei genitori.
3 Il
cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una
modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 Reg.LAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.4. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.5. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 Reg.LAF
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni
familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del
diritto o del beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.6. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui
all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti
della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituisse un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e
art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Dalla
documentazione agli atti emerge che l'assicurata aveva già richiesto in data 7
aprile 1998 l'attribuzione dell'assegno integrativo a decorrere dal 1° aprile
1998 (cfr. doc. _).
La Cassa,
con decisione del 27 maggio 1998, aveva respinto tale richiesta in quanto la
famiglia poteva contare su redditi che coprivano il fabbisogno vitale (cfr.
doc. _).
Successivamente,
la ricorrente aveva richiesto nuovamente l'attribuzione dell'assegno
integrativo. La Cassa, con decisione del 23 settembre 1998 (cfr. doc. _), le ha
riconosciuto un assegno integrativo di fr. 825.- a partire dal 1° settembre
1998, dato che nel frattempo vi era stata la perdita del posto di lavoro da
parte del marito dell'assicurata, a partire dal 31 luglio 1998 (cfr. doc. _) e
la nascita dell'ultimogenito, ________, in data 8 agosto 1998 (cfr. doc. _).
In seguito, l'importo dell'assegno integrativo è
stato aumentato dapprima a fr. 865.- mensili a partire dal 1° gennaio 2000
(cfr. doc. _); poi a fr. 919.- mensili a partire dal 1° febbraio 2000 (cfr.
doc. _); infine a fr. 1'120.- a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).
In data 27 febbraio 2001, la Cassa, nell'ambito
della procedura di revisione degli assegni di famiglia, ha inviato
all'assicurata un modulo per verificare se erano ancora adempiute le condizioni
per la concessione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _).
La ricorrente in data 9 marzo 2001 ha provveduto
a compilare tale formulario e lo ha rispedito alla Cassa (cfr. doc. _).
Il 30 luglio 2001 la Cassa ha inviato
all'assicurata il seguente scritto:
"
Le comunichiamo che l'assegno integrativo era
stato calcolato tenendo in considerazione il salario percepito dalla
___________ (marito) e dalla __________.
In sede di revisione abbiamo rilevato che:
-
svolge un'attività lucrativa presso la
_________ già dal 1996;
-
in data 28 novembre 1998 suo marito ha iniziato un'attività
quale custode con un salario lordo annuo di fr. 11'700;
-
dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999 lo stesso ha lavorato
presso l'impresa costruzioni _________, da giugno 1999 a giugno 2000 presso la
ditta ________ e da luglio 2000 svolge l'attività presso la ditta ____________.
La invitiamo pertanto a comunicarci per quale
motivo non ci ha informato tempestivamente di questi cambiamenti." (Doc.
_)
In data 22 agosto 2001 l'assicurata ha risposto
con uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
- La
mia attività presso il signor _________ si limitava a un paio d'ore alla
settimana, per una retribuzione mensile media di ca. Fr. 175.-- lordi
(addirittura soli Fr. 148.-- nel corso del 1998). Data l'esiguità dell'importo
e le numerose necessità della mia famiglia non ritenevo importante dichiarare
tale somma.
Faccio presente che - come da disdetta in vostro possesso - da
gennaio 2001 questa entrata è venuta a mancare.
- Nel corso del 1998 siamo stati costretti a lasciare il vecchio
appartamento a causa dell'umidità persistente che causava continui problemi
polmonari ai bambini e di salute anche a noi adulti.
Visto che i nostri ripetuti richiami alla regia non avevano
alcun effetto, ci siamo interessati per trovare qualcosa d'altro in zona ed
abbiamo avuto l'occasione di assumere un servizio di portineria. La
retribuzione per l'attività di custode va a parziale copertura delle spese per
l'affitto per il quale, dedotti i Fr. 11'700.--, paghiamo ancora Fr. 7'140.--
l'anno.
Inoltre, al momento del trasloco, abbiamo dovuto pagare 3 mesi
di affitto del vecchio appartamento - vale a dire Fr. 3'300.-- - avendolo
lasciato prima della scadenza del contratto.
-
In questi anni mio marito ha lavorato, come da lei indicato,
presso alcune ditte che hanno cessato l'attività per difficoltà finanziarie. A
volte abbiamo dovuto sopportare dei ritardi nel pagamento dello stipendio o
attenderlo addirittura per un paio di mesi. Può immaginare la precarietà in cui
abbiamo vissuto e gli scompensi che tale regime ci creava, oltre alla
preoccupazione di non trovare un altro posto di lavoro.
-
Da parte mia, solo recentemente ho capito come funzionano gli
assegni da voi erogati. Non è quindi in malafede che ho omesso di avvertirvi
man mano dei cambiamenti subentrati, ma perché non ero cosciente dell'obbligo
di notificarvi ogni variazione della nostra situazione economica.
I vostri assegni ci hanno permesso di tenere la
testa fuori dall'acqua e di non accumulare dei debiti, malgrado l'arrivo del
nostro 3. figlio. A tale proposito faccio notare che, pur essendo egli nato
l'8.8.98, l'assegno di prima infanzia ci è stato corrisposto solo a partire dal
mese di settembre, anche se la vostra decisione lo prevedeva già a partire dal
mese di agosto di tale anno.
La nostra situazione attuale è quella che già vi
è nota. Per quanto concerne l'attività lavorativa di mio marito, allego per
vostra informazione, la lettera inviataci in luglio della ditta _________,
lettera che ci lascia intravedere un nuovo licenziamento e quindi un nuovo
periodo di precarietà.
Spero che, alla luce di quanto sopra, la mia
situazione risulti più chiara. Comunque d'ora in avanti non mancherò di
informavi per ogni cambiamento della nostra situazione." (Doc. _)
In data 17 ottobre 2001 la Cassa, in seguito agli
accertamenti eseguiti in sede di revisione periodica, ha emesso la decisione di
rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _) e la decisione di rifiuto
dell'assegno integrativo (cfr. doc. _) a partire dal 1° aprile 2001.
Inoltre,
sempre in data 17 ottobre 2001, la Cassa ha emanato nei confronti di
___________ un ordine di restituzione di fr. 26'106.--, a titolo di assegni
integrativi percepiti a torto (cfr. consid. 1.2.), in quanto quest'ultima non
ha informato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di un'attività
lucrativa sia da parte sua (dal marzo 1996 a dicembre 2000), sia da parte di
suo marito (a decorrere dal 28 novembre 1998).
E'
pacifico, tenuto conto delle attività esercitate dall'assicurata e da suo
marito (cfr. doc. _), che le entrate annue della famiglia __________ a partire
dal 1° settembre 1998 (cfr. doc. _) erano superiori al reddito considerato
dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), dato
che la Cassa si era basata unicamente su quanto la ricorrente percepiva dalla
_________ (cfr. doc. _) e sul salario proveniente dall'attività del marito
presso la ____________ (cfr. doc. _).
Di
conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento
importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il
calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più
elevato della famiglia.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli ________,
________ e ________. Essi vanno così restituiti.
2.8. Riguardo ai
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito
della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è
mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a
sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona
fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile,
riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una
questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180
consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U.
Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re
I. R p. 3).
2.9. Il requisito
dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona
tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.10. Va osservato
che, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede
espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni
familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.
Inoltre
l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio
la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.
Nel caso
di specie, la ricorrente ha sostenuto a più riprese la propria buona fede,
adducendo, sia nella lettera del 22 agosto 2001 (cfr. doc. _), sia nella
lettera del 2 novembre 2001 (cfr. doc. _), sia nell'atto ricorsuale del 10
dicembre 2001 (cfr. doc. _), di non essere stata al corrente dell'obbligo di
informare tempestivamente l'amministrazione di ogni cambiamento della
situazione economica della famiglia, ritenendo che l'assegno integrativo fosse
un diritto acquisito, concesso alle famiglie con bambini in tenera età.
Tali affermazioni, tuttavia, non trovano conferma
nei fatti. Come giustamente rilevato dall'amministrazione nella risposta di
causa (cfr. doc. _) infatti l'assicurata, dopo un primo rifiuto della Cassa, in
data 27 maggio 1998, di concederle l'assegno integrativo (cfr. doc. _), ha
richiesto nuovamente la concessione di tale prestazione (dopo che il marito
aveva perso il posto di lavoro e dopo la nascita dell'ultimogenito) con la
conseguente attribuzione, viste le mutate condizioni economiche della famiglia,
dell'assegno integrativo, con decisione del 23 settembre 1998 (cfr. doc. _).
Va pure rilevato che la Cassa, nella propria
decisione del 23 settembre 1998, che ha accordato all'assicurata a partire dal
1° settembre 1998 un assegno integrativo a favore dei figli ________, ________
e _________ di fr. 825.-, dopo avere espressamente indicato che la decisione
veniva emanata in seguito alla cessazione dell'attività da parte del marito e
alla nascita di un figlio, ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati
di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica (cfr.
doc. _).
Infatti, in quella decisione è espressamente
indicato quanto segue:
"
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle
condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione
deve essere annunciato immediatamente alla:
Istituto
delle assicurazioni sociali
Cassa
cantonale per gli assegni familiari
Servizio
prestazioni complementari
e
assegni familiari
Casella
postale 2121
6501
Bellinzona
In particolare quanto
segue:
-
il cambiamento di
indirizzo;
-
il cambiamento di
domicilio;
-
la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio;
-
il decesso del coniuge o
di un figlio che è considerato nel calcolo;
-
l'inizio, la fine o
l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o
l'interruzione della formazione scolastica;
esempio: eredità,
donazioni, rendite, pensioni, ecc.);
da un'assicurazione
privata.
In caso di inosservanza di
questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente
percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione)
Pertanto
l'assicurata è stata esplicitamente resa attenta dall'amministrazione della
circostanza che la Cassa doveva essere informata di ogni cambiamento rilevante
ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.
Successivamente, l'assicurata ha richiesto alla
Cassa l'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo, quando a causa dei
problemi di salute provocati dall'umidità, si era vista costretta a lasciare
l'appartamento nel quale viveva con la famiglia e a trasferirsi, a partire dal
1° novembre 1998, in una nuova abitazione, il cui canone di locazione era
superiore (cfr. doc. _) rispetto al precedente (cfr. doc. _).
Anche in tale occasione, vista la mutata
situazione economica della famiglia, la Cassa ha proceduto ad aumentare
l'importo della prestazione (cfr. doc. _).
Visto tutto quanto precede, non è possibile
ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare
l'amministrazione di ogni cambiamento della propria situazione personale o
economica.
Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto
informare la Cassa sia dell'inizio della propria attività presso il signor
_________ (protrattasi da marzo 1996 a dicembre 2000; cfr. doc. _), sia delle
diverse attività del marito, dapprima presso la _______ in qualità di custode
(dal 28 novembre 1998; cfr. doc. _), poi presso l'impresa di costruzioni
__________ (dal 2 novembre 1998 al 31 maggio 1999; cfr. doc. _), poi ancora
presso la ditta _________ (da giugno 1999 a giugno 2000; cfr. doc. _) e infine,
a partire dal luglio 2000, presso la ditta __________ (cfr. doc. _).
Pertanto, dato che la ricorrente non ha
tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione
economica della famiglia, questo Tribunale deve concludere che ella non abbia
agito in buona fede.
2.11. Va, inoltre
segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo reddito, nel
caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha
evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag.
162).
In una
sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G., pubblicata in Pratique VSI 1994
pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita
dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare
questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La
Massima Istanza al riguardo ha precisato:
"
(…)
Le dossier permet de
conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une
modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant
de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum
d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut
parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste
de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage.
L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive
de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des
circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation
d'annoncer."
(cfr. Pratique VSI 1994
pag. 129)
Nel caso
di specie l'aumento mensile di reddito della famiglia dell'assicurata è stato
rilevante, con delle entrate dapprima lievemente superiori, dovute all'attività
lucrativa della ricorrente presso __________, divenute in seguito molto
importanti a partire dal 1° gennaio 1999, grazie alle attività lucrative del
marito dell'assicurata presso diversi datori di lavoro (cfr. doc. _).
Di
conseguenza la ricorrente, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava
rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere
utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente
la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in
parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di
prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg.
(124-125)).
2.12. La
ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70
Reg.LAF, non ha dunque comunicato fino al mese di marzo 2001, quando ha inviato
alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _),
l'inizio dell'attività lucrativa sua (da marzo 1996; cfr. doc. _) e di suo
marito (dal 28 novembre 1998; cfr. doc. _) all'organo amministrativo
competente. Pertanto essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare
l'amministrazione, sin dal momento in cui è stata accordata la prestazione in
data 1° settembre 1998 (cfr. doc. _).
A mente
di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa
avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di
informare l'organo competente (cfr. doc. _; consid. 2.10.), configura inoltre
una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.
2.13. In simili
condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 26'106.-- chiesto in
restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà in ogni caso essere restituito,
dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr.
consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.
2.14. A titolo
abbondanziale, occorre osservare che, come rilevato del resto dalla Cassa (cfr.
doc. _), l'iscrizione al collocamento durante il mese di aprile 2002 del marito
dell'assicurata a causa del licenziamento ricevuto dalla ditta ___________
(cfr. doc. _ e doc. _) - invocata dall'assicurata a comprova della difficile
situazione finanziaria della famiglia, che renderebbe impossibile la
restituzione della somma richiesta dalla Cassa - non ha nessuna influenza sulla
controversia in oggetto (visto che la buona fede non è stata ammessa), ma
costituisce semmai una nuova modifica della situazione economica della famiglia
che potrà dar luogo, dopo gli accertamenti del caso, ad un nuovo diritto agli
assegni di famiglia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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