AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
39.2001.67
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00067
cr/sc
Lugano
10 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2001
di
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 3 ottobre 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _), la
Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la
richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno di prima
infanzia a favore dei figli __________ (12 luglio 1994) e __________ (18
gennaio 2000).
A
motivazione della propria decisione l'amministrazione ha precisato che i
redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con ricorso
spedito il 12 novembre 2001 __________ e il marito __________ hanno impugnato
la decisione della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno di prima
infanzia. Essi si sono così espressi:
"
Con il seguente scritto chiedo di poter
impugnare la decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia da parte
dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona per motivi citati nella
lettera allegatavi.
Vi informo che non mi è stato possibile impugnare
la decisione negativa dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona
entro i termini stabiliti per legge per problemi di salute, segue Certificato
Medico." (Doc. _)
La lettera citata ha il seguente tenore:
"
chi vi scrive è una moglie e una mamma
preoccupata del suo futuro e di quello della sua famiglia, con questa mia
lettera spero di farvi capire a cosa mi riferisco.
Come dicevo sopranzi sono una moglie e una mamma
estremamente preoccupata per la sua famiglia, marito, moglie e due bambini
piccoli uno e sei anni, questa famiglia (che oggi versa in condizioni
economiche precarie) ha sempre lottato con tutte le sue forze per cercare di
tirare avanti dignitosamente e al tempo stesso cercare di non far mancare
l'indispensabile ai propri figli.
Vi preannuncio che questa lettera la scrivo
all'insaputa di mio marito (orgoglioso com'è non avrebbe approvato) il quale da
quando è arrivato in Svizzera nel 1986, ha sempre lavorato anche facendo
mestieri faticosi e logoranti senza mai tirarsi indietro.
Mio marito è di professione geometra ma ciò non
gli ha impedito, prima di trovare un lavoro consono al suo mestiere, di fare
qualsiasi cosa pur di lavorare; ha lavorato un anno in una officina
metalmeccanica () come operaio generico o manovale, scaricando e
spostando tutto il giorno pesanti profili di alluminio; l'anno seguente è
andato a fare pratica in una imp. di costruzioni del Mendrisiotto (),
essendo reputato quasi un'apprendista veniva preso in considerazione come tale
e pagato altrettanto.
Dopo un anno di "apprendistato" viene
assunto dall'imp. __________ lavorando come Assistente di cantiere per tre anni
c.a., prima che la crisi del settore non lo costrinse a cercarsi un nuovo
impiego; dopo un mese circa venne assunto come autista-fattorino in una
Fiduciaria del Luganese (__________) per tre anni prima che la stessa venisse
messa in mora e fatta fallire per motivi finanziari.
Restato a casa per l'ennesima volta suo malgrado
non riuscì subito a trovare lavoro causa la profonda crisi della metà degli
anni '90; nel frattempo anche l'istituto bancario in cui lavorava la
sottoscritta (__________) decise di fare
dei tagli al personale, tra cui la sottoscritta appunto.
Nel frattempo mio marito per non restare in
disoccupazione entrò in un programma occupazionale per c.a. sei mesi
(__________) finito questo con la prospettiva sconsolante di ritornare in
disoccupazione, riuscì a farsi inserire in un altro programma occ.
(ristrutturazione sentiero Pregassona-Cureggia) come manovale.
Finito anche questo "lavoro" sempre per
non restare solo in disoccupazione, va a lavorare come lavoro intermedio alla
__________, dalle tre di notte alle cinque a scaricare i sacchi ed i pacchi
postali e dalle cinque alle sei a smistare gli stessi per la distribuzione, il
lavoro consisteva nel farsi trovare pronto a qualsiasi ora nell'arco della
giornata a dipendenza di quanto lavoro ci fosse, il tutto a Fr. 16.80.-/h
comprensiva di tariffa notturna e indennità di vacanze e senza nessun tipo di
assicurazione al di fuori del posto di lavoro, il tutto senza mai aver fatto
nessuna assenza.
Nel frattempo è arrivato il primo bambino e
facendo molta fatica a tirare avanti mio marito dando fondo ai nostri ultimi
risparmi (c.a. Fr. 4'000.--) e con l'aiuto dei miei suoceri (Fr. 21'000.--)
entra in una società di taxi a __________ (__________) ma nonostante le buone
intenzioni la situazione finanziaria è andata sempre peggiorando, sia per la
situazione congiunturale che per l'enorme concorrenza che c'è in questo settore
(a __________ c.a. 170 taxi fra comunali e privati).
Vi ho scritto questa lettera (molto lunga in
verità) per farvi capire quanto questa famiglia abbia stentato fino adesso
senza mai tirare i remi in barca, avendo ancora debiti in corso con la famiglia
di mio marito e con alcuni nostri amici che ci hanno aiutato, con la situazione
professionale e finanziaria più che precaria, ci è arrivata fra capo e collo la
suddetta richiesta di rimborso di fr. 21'000.-- c.a. con tutta la buona volontà
di restituire la cifra erroneamente versataci e con altrettanta buona fede
percepita (c.a. fr. 600.-- al mese per tre anni c.a.) e consapevoli purtroppo
di non riuscire a far fronte agli enormi impegni finanziari e con i risvolti
psicologici che comporta (ho notato che mio marito ha smesso di lottare e sta
man mano incominciando a lasciarsi andare nello sconforto).
Ad aggravare tutto ciò nel frattempo ci è
arrivato il secondo bambino che nonostante la gioia che ci ha portato, mio
marito si sente in colpa anche per il loro più che incerto futuro. (…)"
(Doc. _)
1.3. Con scritto
del 4 dicembre 2001 il TCA ha invitato l'assicurata ad inviare il certificato
medico attestante l'impossibilità di redigere il ricorso nei termini stabiliti
per motivi di salute (cfr. doc. _).
In data 4 dicembre 2001 l'assicurata ha
provveduto a trasmettere al TCA il certificato medico richiesto (cfr. doc. _).
1.4. Con scritto
pervenuto al TCA in data 14 dicembre 2001 l'assicurata ha comunicato quanto
segue:
"
Vi informo che in data 5 dicembre 2001 la Cassa
cantonale assegni familiari mi ha notificato l'allegato precetto esecutivo al
quale ho fatto opposizione.
Chiedo che la procedura esecutiva sia sospesa
fino alla decisione del Tribunale per il mio ricorso." (Doc. _)
1.5. Con risposta
del 19 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le
seguenti motivazioni:
"
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre
rilevare che i ricorrenti sono stati titolari di un assegno integrativo dal 1°
gennaio 1998 al 31 luglio 2000: in questo periodo sono stati erogati assegni
integrativi per complessivi fr. 20'159.--. In data 14 novembre 2000 la Cassa,
dopo aver accertato che la signora __________ era stata posta al beneficio di
una rendita di invalidità con effetto 1° maggio 1997 e che questo importante
mutamento della situazione economica non le era stato comunicato, ordinò la
restituzione dell'assegno indebitamente percepito per il periodo dal 1° gennaio
1998 al 31 luglio 2000. La successiva domanda di condono del 22 dicembre 2000 fu
respinta con decisione del 15 gennaio 2001, oggi cresciuta in giudicato.
Per quanto attiene alla decisione contestata la
Cassa precisa che il calcolo dell'assegno di prima infanzia è stato fatto sulla
base della situazione economica della famiglia __________, in particolare
risulta che la signora percepisce una rendita intera d'invalidità, due rendite
completive per i figli ed una rendita completiva per il marito. L'importo annuo
ammonta a fr. 42'780.-- nel 2000 e a fr. 44'028.-- nel 2001.
A questo reddito sono da aggiungere fr. 6'000.--
all'anno relativi alla rendita pagata dalla __________ alla signora _________
ed il reddito dell'attività lucrativa indipendente del marito di fr. 36'000.--.
Da quanto precede risulta che la famiglia
__________ dispone di redditi annui complessivi superiori di oltre fr.
30'000.-- ai fabbisogni annui computabili per una famiglia di quattro persone,
da ciò la conferma dell'impossibilità di riconoscere l'assegno di prima
infanzia.
A titolo informativo, va pure rilevato che nella
presente fattispecie non è possibile riconoscere l'assegno integrativo in
quanto la titolarietà della rendita d'invalidità della signora __________ le
consentirebbe, se ne esistessero le condizioni economiche, di ottenere la
prestazione complementare. Si osserva che pure tale diritto le è stato
rifiutato (cfr. decisione del 13 settembre 2001) da parte della Cassa cantonale
di compensazione, i parametri di calcolo, pur diversi trattandosi di
legislazioni con regolamentazioni che differiscono, hanno prodotto un rifiuto
di prestazioni anche nell'ambito della legislazione federale sulle prestazioni
complementari.
In considerazione di quanto precede si chiede
quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando
la decisione impugnata." (Doc. _)
1.6. In data 2
gennaio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA il seguente scritto:
"
Mi permetto inviare questo fax come conferma di
risposta alla vostra del 20 dicembre 2001 con termine di 10 giorni inerenti ai
mezzi di prova.
Purtroppo abbiamo potuto prendere visione del
vostro scritto soltanto in data 29 dicembre 2001 (giorno in cui siamo rientrati
al nostro domicilio dopo una breve assenza in Italia in visita Natalizia presso
le nostre Famiglie).
Sarà mia preoccupazione consegnarvi personalmente
la lettera in questione all'apertura dei vostri uffici." (Doc. _)
1.7. Il 3 gennaio
2002 il TCA ha ricevuto la seguente lettera dei ricorrenti:
"
Come da vostro scritto dell'incarto sopraccitato
in risposta alla nostra domanda di condono, vi presentiamo (da vostra
richiesta) ulteriori mezzi di prova.
I sottoscritti vogliono precisare a titolo
informativo che dalla metà del 1997 fino alla fine dell'anno 1999 (momento in
cui ci è stata versata la somma in questione) il nostro reddito familiare era di
circa 3'000 fr. mensili (suddivisi tra Ass. Disoccupazione, 1'000 fr. circa, e
lavoro parziale come sostituto operaio generico alla ___________ "scarico
e carico pacchi sui treni dalle ore 03.00 notturne alle 06.00", 2'000 fr.
circa).
In questo lasso di tempo la nostra situazione
economica era disastrosa (famiglia con un bambino piccolo di quattro anni e le
spese che ne comporta) e ci siamo visti costretti nostro malgrado a chiedere
aiuto economico alle nostre rispettive famiglie nonché ad alcuni amici stretti.
-
La famiglia di mio marito ci ha aiutati in questi anni
nell'ordine di circa 21'000/22'000 fr.
-
Un nostro amico ci è venuto incontro prestandoci circa 12'000
fr. nel 1998/1999.
-
Nostra zia ___________, ci ha aiutato a titolo di prestito personale
da saldare quando e senza fretta in momenti migliori, circa 8'000'000 lire.
Il totale, circa 40'000.- fr., è stato
completamente saldato (ai nostri familiari ed amici) appena ci è stata versata
la somma di fr. 70'000 alla fine del 1999.
Inoltre, un'ulteriore somma di 22'000 fr. è stata
versata come anticipo per un leasing di una vettura a scopo di lavoro
(tassametrista) che permettesse a mio marito di iniziare un'attività lavorativa
indipendente non più all'insegna della precarietà ma con la speranza di un
lavoro più stabile.
Vi chiediamo quindi di valutare tutta la nostra
situazione economica nell'arco di questi anni (estremamente duri fino alla fine
del 1999) fatti di tribolazioni, preoccupazioni (soprattutto per il futuro
incerto del nostro bambino) nonché di umiliazioni per la nostra condizione sia
economica che psicologica.
Sicuri della vostra massima attenzione a una
famiglia che non si è mai arresa nei momenti duri e che pian piano ne sta
venendo fuori con sacrifici e lavoro duro." (Doc. _)
1.8. Il doc. _ è
stato trasmesso alla Cassa, con la possibilità di presentare osservazioni
scritte (cfr. doc. _).
Con
scritto del 22 gennaio 2002 la Cassa ha comunicato al TCA quanto segue:
"
La nostra Cassa non ha nulla da aggiungere a
quanto già comunicatovi con la risposta di causa del 19 dicembre 2001. Il
ricorso dei coniugi, presentato il 21 novembre 2001, contestava la nostra
decisione relativa al diritto all'assegno di prima infanzia dal 1° agosto 2000.
Da questa data la situazione economica della famiglia ___________ è quella da
noi descritta nella tabella di calcolo che riconfermiamo totalmente (cfr.
nostra risposta di causa del 19 dicembre 2001).
Vi informiamo che l'incasso dell'ordine di
restituzione di fr. 20'159.- è indipendente dalla contestata decisione del 3
ottobre 2001."
(Doc. _)
1.9. Il doc. _ è
stato trasmesso ai ricorrenti, con la possibilità di presentare osservazioni
scritte (cfr. doc. _).
Con
scritto datato 9 aprile 2002 i ricorrenti hanno comunicato al TCA di confermare
quanto già esposto nel loro ricorso (cfr. doc. _).
1.10. Pendente
causa il TCA ha richiesto alla Cassa di precisare l'ammontare dei premi della
Cassa malati del nucleo familiare e dei relativi sussidi cantonali (cfr. doc.
_).
Con scritto del 10 giugno 2002 la Cassa ha
risposto:
"
ci riferiamo alla vostra lettera del 6 giugno
2002 e vi comunichiamo i premi cassa malati 2000 e 2001 con il relativo
sussidio accordato alla famiglia ___________:
Premio
LAMAL annuo 2000 ./. suss. CM premio netto
_______ fr. 249.00 x 12 mesi fr. 2'988.00 fr.
2'200.00 fr. 788.00
_______ fr. 249.00 x 12 mesi fr. 2'988.00 fr. 2'200.00 fr. 788.00
_______ fr. 70.00 x 12 mesi fr. 840.00 fr.
580.00 fr. 260.00
_______ fr. 70.00 x 12 mesi fr. 840.00 fr.
780.00 fr. 60.00
Contributo
assicurazione malattia per l'anno 2000 fr. 1'896.00
Premio
LAMAL annuo 2001 ./. suss. CM premio netto
_______ fr. 197.90 x 12 mesi fr. 2'374.80 fr.
1'304.75 fr. 1'070.05
_______ fr. 197.90 x 12 mesi fr. 2'374.80 fr. 1'30.475 fr. 1'070.05
_______ fr. 75.70 x 12 mesi fr. 908.40 fr.
433.35 fr. 475.05
_______ fr. 70.00 y 12 mesi fr. 908.40 fr.
800.00 fr. 108.40
Contributo
assicurazione malattia per l'anno 2001 fr. 2'723.55"
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo
l’art. 100 LADI, le decisioni sono impugnabili mediante ricorso.
Ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art.
102 cpv. 1 LADI).
Il
termine di ricorso all’autorità cantonale è di 30 giorni (art. 103 cpv. 3 LADI)
e inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione
amministrativa (cfr. art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura
amministrativa (LPA); cfr. pure G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Vol. II, pag. 842 no. 34; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, ad. art. 103 pag. 111).
Se l’ultimo
giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA).
2.3. La decisione
impugnata porta la data del 3 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Il
termine di 30 giorni per presentare il ricorso ha preso quindi inizio al più
presto venerdì 5 ottobre 2001 ed è scaduto il 3 novembre 2001. Essendo il 3
novembre 2001 un sabato il termine di ricorso è definitivamente scaduto il 5
novembre 2001.
Il
ricorso è stato spedito il 12 novembre 2001 ed è pervenuto al TCA il 13
novembre 2001 (cfr. doc. _).
Lo stesso
è pertanto manifestamente tardivo. Resta dunque da stabilire se esistono motivi
atti a giustificare la restituzione del termine (cfr. consid. 2.4).
2.4. La
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. DLA 1996/1997, pag. 70; DLA 1988, pag. 128 e DTF 114 V 125).
Tuttavia
non tutti i motivi sono scusabili.
La
giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al
sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente
all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (DTF 110 V
343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non
pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4).
E’ invece
ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di
malattia dell’interessato. In caso di malattia seria insorta quando il termine
sta per scadere, la persona é impedita nell’agire, né può incaricare un terzo.
In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine
e giurisprudenza citata; DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).
Nell’evenienza
concreta l’assicurata ha giustificato il ritardo nell'invio del proprio ricorso
con problemi di salute (cfr. doc. _). Tale circostanza è stata pienamente
comprovata dal certificato medico rilasciato in data 16 novembre 2001 dal Dr.
Med. ____________, che ha attestato che la ricorrente, in cura dal 1 giugno
1999, soffre di un disturbo fobico grave che, a causa di una riacutizzazione
della sintomatologia, le ha impedito di evadere le pratiche amministrative
(cfr. doc. _).
Pertanto, nel caso di specie questo Tribunale
ritiene che quanto addotto dalla ricorrente costituisca motivo scusabile e
giustifichi la restituzione dei termini.
Il ricorso è quindi ricevibile e il TCA può
entrare nel merito della vertenza.
Nel
merito
2.5. Oggetto del
contendere è l'assegnazione ai ricorrenti di un assegno di prima infanzia.
A tal proposito, occorre rilevare che dal tenore
dell'atto ricorsuale sembrerebbe che i ricorrenti confondano la procedura di
ricorso (cfr. consid. 1.2) contro la decisione della Cassa che nega loro il
riconoscimento di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _) - oggetto della
presente vertenza - con la procedura di condono (cfr. doc. _) nei confronti
della decisione della Cassa con la quale viene richiesta la restituzione degli
assegni integrativi percepiti indebitamente dai ricorrenti (cfr. doc. _),
domanda di condono che la Cassa ha respinto con decisione del 15 gennaio 2001,
ormai cresciuta in giudicato (cfr. doc. _) e sulla quale il TCA non può
pronunciarsi.
A titolo
preliminare va rilevato che l'assegno di prima infanzia copre tutta la
popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso
garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF),
un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività
lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura
del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i
primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo
assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le
imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi
due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e
selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli
assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio
di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la
popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni
equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non
raggiungono un determinato reddito.
2.6. L’assegno di
prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32
LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone
hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il
domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei
genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita
una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito
disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo
familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti
posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non
esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza
giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di
un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico
minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto
all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le
condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il
figlio.
Il diritto
all'assegno si estingue:
a) alla fine del
mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di
occupazione superiore al 50%;
b) quando il
genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza
giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi
alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto
esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF,
emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia
corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.7. L’art. 3b
della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art.
24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1
gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31
dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i
coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a
fr.
7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr.
5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1°
gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente
fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per
quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett.
b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per
pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31
dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Dal 1°
gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01
sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre
2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.8. La decisione
impugnata è stata emessa il 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° agosto 2000
(cfr. doc. _), per cui vanno applicati i vecchi limiti in vigore fino al 31
dicembre 2000. Il fabbisogno vitale della famiglia computato
dall'amministrazione, corrispondente a fr. 37'950.--, è quindi corretto.
La
pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 1'360.-- mensili (cfr. doc. _ agli
atti dell'amministrazione). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 16'320.--.
Considerato
che la somma complessiva di fr.16'320.-- è più elevata del massimo riconosciuto
per l'anno 2000, la Cassa a giusta ragione, nella sua decisione, ha computato
unicamente a titolo di pigione l'importo massimo per il 2000 pari a fr.
13'800.-- (cfr. doc. _).
2.9. Per
stabilire l'ammontare dell'assegno vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv.
3 LPC le
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno di prima infanzia comprendono
" b. il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.10. Per quanto
attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si
rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno
integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi
all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli
eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non
vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996
p. 36).
Inoltre,
per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione
malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di
computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b
cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Nella
fattispecie il premio di base per il 2000, senza la deduzione di eventuali
sussidi, ammonta a fr. 7'656.-- annui (fr. 249.-- premio mensile per
l'assicurata, fr. 249.-- premio per il marito;
fr. 70.--
mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. _).
I sussidi
per il 2000 ammontano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 2'200.-- per il
marito; a fr. 580.-- per ________ e fr. 780.-- per _________ (cfr. doc. _).
Il
sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le
famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli
successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della
quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a
quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.- (cfr. art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i
sussidi sono di fr. 5'760.--.
In simili
condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'896.-- e
non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr.
doc. _).
2.11. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Nella
fattispecie il marito dell'assicurata esercita un'attività indipendente di
taxista. Egli percepisce un salario annuo di fr. 36'000.--, come espressamente
indicato dall'assicurata nella sua lettera del 26 aprile 1998 all'Istituto
delle assicurazioni sociali (cfr. doc. _).
La Cassa
nel conteggio relativo all'assegno di prima infanzia, ha correttamente
computato tale importo.
2.12. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 3 dell'art. 23 OPC il calcolo della prestazione complementare annua deve
tuttavia essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre
prestazioni periodiche correnti (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. d LPC; consid. 2.8.;
Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7003).
L'assicurata,
con effetto a partire dal 1° ottobre 1997, è stata posta al beneficio di una
rendita AI al 100 % (cfr. doc. _). A giusta ragione dunque la Cassa nel nuovo
conteggio ha considerato l'ammontare delle prestazioni AI percepite durante il
2000.
Emerge
dall'incarto che nel 2000 l'assicurata ha beneficiato di una rendita AI di fr.
1'704.-- mensili, di una rendita completiva per il marito di fr. 511.-- mensili
e di 2 rendite completive per i figli _________ e _________ di fr. 675.--
mensili ciascuna (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente
quindi la famiglia __________ ha beneficiato di un ammontare versatole
dall'assicurazione invalidità di fr. 42'780.-- annui nel 2000, come indicato
dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.13. La ricorrente
non può neppure beneficiare di un assegno integrativo.
Infatti,
poiché l'assicurata è beneficiaria di una rendita AI, ella, in base a quanto
stabilito dall'art. 24 cpv. 3 LAF, deve richiedere dapprima la concessione di
una prestazione complementare all'AVS/AI.
L'art. 24 cpv. 3 LAF prevede infatti che non ha
diritto all'assegno integrativo il beneficiario di una prestazione
complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della
prestazione.
Conformemente a quanto appena ricordato,
l'Istituto delle assicurazioni sociali ha invitato a più riprese l'assicurata a
inoltrare la richiesta di prestazione complementare (cfr. doc. _).
Con decisione del 13 settembre 2001 l'Istituto
delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda di prestazione complementare
di ____________, dato che i redditi disponibili della famiglia erano superiori
al fabbisogno (cfr. doc. _).
2.14. __________ e
__________ percepiscono dalla __________ una rendita annua di fr. 6'000.--
(cfr. doc. _). La Cassa ha correttamente tenuto conto di tale importo alla voce
"Rendite e pensioni di ogni specie" (cfr. doc. _ e doc. _).
2.15. Per il resto
i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio
delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa.
Ora,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più
volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo
2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I
76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato
come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro
esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo
dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione
della Cassa.
2.16. In simili
condizioni, pur tenendo conto del fatto che il computo del premio per
l'assicurazione malattia effettuato dalla Cassa non è esatto e va di
conseguenza corretto (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale non può che
confermare la decisione impugnata, dato che il reddito della famiglia è
comunque superiore al fabbisogno annuo.
2.17. A titolo
abbondanziale, occorre osservare che dalla documentazione agli atti emerge che
sempre in data 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _),
la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di
____________, tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia a
favore dei figli ________ e ________.
L'assicurata non ha impugnato tale decisione,
dato che al proprio ricorso essa ha allegato unicamente la decisione del 3
ottobre 2001 con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _). Va
tuttavia rilevato che anche nel caso in cui l'assicurata avesse impugnato,
oltre alla decisione con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _),
pure la decisione della Cassa con effetto a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr.
doc. _), l'esito non sarebbe mutato.
Infatti, a fronte di un aumento del fabbisogno
della famiglia nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, vi è stato un aumento
dell'ammontare della rendita AI versata nel 2001 a favore dell'assicurata: di
conseguenza il reddito della famiglia è superiore al fabbisogno annuo, motivo
per cui non può essere riconosciuto alcunché a titolo di assegno di prima
infanzia.
Per
inciso va pure segnalato che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a
carico della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come
computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _). Difatti, il
premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr.
6'566.40.-- annui (fr. 197.90.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 197.90.--
premio per il marito; fr. 75.70.-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr.
doc. _).
I sussidi
per il 2001 ammontano a fr. 1'304.75.-- per l'assicurata, a fr. 1'304.75.-- per
il marito; a fr. 433.35.-- per _________ e fr. 800.-- per __________ (cfr.
doc. _).
Il
sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le
famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli
successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della
quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a
quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 800.- (cfr. art. 1 Decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001). Globalmente quindi i
sussidi sono di fr. 3'842.85.--.
Pur
considerando dunque che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a carico
della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come computato
dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _), la soluzione non cambia
dato che il reddito della famiglia è comunque superiore al fabbisogno annuo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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