AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2001.57
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00057
rs/cd
Lugano
24 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 luglio 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 agosto 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito
la Cassa) ha attribuito __________ un assegno integrativo di fr. 1'075.--
mensili a favore delle figlie __________ e __________, a decorrere dal 1° marzo
1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo dell'assegno è stato quantificato in fr. 1'110.-- (cfr.
doc. _ agli atti dell'amministrazione).
1.2. La Cassa,
con decisione 26 luglio 2001, ha ordinato all'interessata di restituire
l'importo di fr. 36'280.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° marzo
1998 al
30
novembre 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:
" Con
decisione del 12 agosto 1998 la nostra Cassa le ha accordato un assegno
familiare integrativo di fr. 1'075.- a decorrere dal 1. marzo 1998. Tale
assegno è stato aumentato a fr. 1'110.- con effetto 1. gennaio 1999.
Sulla richiesta per assegni di famiglia del 9 marzo 1998 ci aveva
notificato che suo marito riceveva una rendita federale d'invalidità. Ci aveva
inoltre trasmesso una decisione della Cassa di compensazione della Società impresari
costruttori di __________ attestante la rendite versata allo stesso (fr. 346.-)
con relativa completiva
per lei (fr. 104.-) e per le figlie __________ e __________ (fr.
139.- per ciascuna).
Da accertamenti effettuati in sede di riesame abbiamo rilevato che
anche lei, con decisione del 4 dicembre 1998 è stata posta al beneficio di una rendita
Al con effetto 1. marzo 1996.
Si può pertanto stabilire che la sua famiglia ha percepito la
seguente rendita d'invalidità mensile:
• per l'anno 1998, fr. 4'268.- e meglio:
fr. 1'186.- per lei;
fr. 1'186.- per il marito;
fr. 948.- per ________;
fr. 948.- per ________.
• per l'anno 1999 e per l'anno 2000, fr. 4'310,- e meglio:
fr. 1'197.- per lei;
fr. 1'197.- per il marito;
fr. 958.- per _________
fr. 958.- per _________
L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone
che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare
tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno.
Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 1998 al 30 novembre
2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 36'280 come da seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.03.1998 al 31.12.1998/10 mesi a fr.1'075.-- fr.10'750.--
dal 01.01.1999
al 30.11.2000/23 mesi a fr.1'110.-- fr.25'530.-fr.36'280.--
Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):
dal 01.03.1998 al 31.12.1998/10 mesi a fr. 0.-- fr.
0.--
dal 01.01.1999 al 30.11.2000/23 mesi a fr. 0.-- fr.
0.-- fr.
0.--
Totale assegno integrativo a nostro favore fr.
36'280.--"
(Doc.
_)
1.3. In data 10
settembre 2001 l'assicurata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale postula:
"
In via principale
-
Il
ricorso è accolto, e di conseguenza la decisione di restituzione del 26.07.2001
emessa dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari è annullata.
-
Spese e ripetibili
protestate.
In via accessoria
-
Il
ricorso è parzialmente accolto, e di conseguenza la decisione di restituzione
del 26.07.2001 emessa dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari è
annullata.
-
L'incarto
è retrocesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per la resa di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi di diritto, in particolare ai sensi
del punto 15.
-
Spese e ripetibili
protestate." (Doc. _, pag. 5)
A
motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
- A mente
dell'art. 24 cpv. LAF, il genitore domiciliato nel cantone ha diritto
all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha
il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il
reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno
di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
-
A mente
dell'art. 41 LAF, il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad
informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa
competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.
-
A mente
dell'art. 44 cpv. 1 LAF l'assegno indebitamente percepito deve essere
restituito. Inoltre, a mente dell'art. 44 cpv. 2 LAF, il diritto di esigere la
restituzione dell'assegno è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha
avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno.
-
A mente
dell'art. 44 cpv. 3 LAF, la restituzione è condonata da parte della Cassa
competente in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere
troppo grave.
-
A mente
dell'art. 47 cpv. 2 prima parte LAVS, il diritto di esigere la restituzione si
prescrive in un anno a contare dal momento in cui la Cassa di compensazione ha
avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della
rendita.
Considerata
l'analogia di questo disposto legale con quello sopraccitato all'art. 44 cpv. 2
LAF, può quindi essere applicata per analogia la giurisprudenza sviluppata in
merito all'art. 47 LAVS.
-
Nella
presente vertenza, deve essere stabilito innanzitutto quando inizia a decorrere
il termine di perenzione, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAF, e in seguito deve
essere verificato se la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito entro il
suddetto temine di perenzione.
-
Per quanto
concerne il principio del "momento in cui la Cassa ha avuto
conoscenza", la giurisprudenza ha rilevato nel DTF 119 V 433 quanto segue:
"Unter
dem Ausdruck "nachdem die Ausgleichskasse davon Kenntnis erhalten
hat" ist der Zeitpunkt zu verstehen, in welchem die Verwaltung bei
Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die
Voraussetzungen für eine Rückerstattung bestehen (BGE 112 V 181 Erw. 4a, 110 V
307; ZAK 1989 S. 559 Erw. 4b). Ist für die Leistungsfestsetzung das
Zusammenwirken mehrerer Behörden notwendig, genügt es, dass die nach der
Rechtsprechung erforderliche Kenntnis bei einer der zuständigen Verwaltungsstellen
vorhanden ist (B GE 112 V 183 Erw. 4c). "
-
Nella
concreta evenienza, risulta che la decisione del 4.12.1998 dell'AI
d'assegnazione di una rendita d'invalidità a favore della ricorrente come pure
quella del 9.07.1999 dell'AI sono state notificate pure al Servizio prestazioni
complementari, in particolare, all'attenzione del funzionario competente Signor
___________, mentre la decisione contenente l'ordine di restituzione è stata
emessa dalla CAF il 26.07.2001.
-
Assume
quindi oltremodo importanza il fatto che le summenzionate decisioni dell'AI
sono state notificate al Servizio delle prestazioni complementari,
all'attenzione del funzionario competente Signor _________, in quanto spettava
a detto Servizio di verificare, giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. f LAF, il diritto
di __________ all'assegno integrativo.
-
Dal momento
che detta competenza è stata attribuita al Servizio delle PC, eventuali
negligenze di detto Servizio devono di conseguenza essere addebitate anche alla
CAF.
-
Sulla base
dei suesposti principi giurisprudenziali, non può sfuggire come, una volta
pervenute le decisioni dell'AI del 4.12.1998 risp. del 9.07.1999, la Cassa
cantonale per assegni familiari, e per essa il Servizio delle PC, avrebbe
dovuto riconoscere in tempi ragionevoli, prestando la necessaria attenzione e
diligenza, esigibili dall'amministrazione, l'aumento della rendita AI.
-
Nella
fattispecie, risulta che la CAF al momento della resa della decisione di
restituzione del 26.07.2001 aveva lasciato trascorrere 2 anni dalla resa della
decisione AI del 9.07.1999 risp. 3 ½ anni dalla resa della decisione AI del
4.12.1998.
-
Considerati
i lassi di tempo lasciati trascorrere dalla CAF, appare manifestamente che
quest'ultima non abbia prestato la necessaria attenzione, esigibile a mente della
giurisprudenza, per constatare che erano state versate delle prestazioni AI
alla ricorrente.
-
In siffatte
condizioni, risulta palesemente non avere la CAF adempiuto il requisito posto
dalla giurisprudenza di venire a conoscenza, prestando la dovuta diligenza, di
nuovi elementi economici suscettibili di modificare o sopprimere l'assegnazione
d'assegni familiari.
-
Infine,
ammesso e non concesso l'obbligo di restituzione della ricorrente, si contesta
pure l'ammontare della restituzione, oggetto del controverso provvedimento, in
quanto prima della resa della decisione del 4.12.1998, ____________ non avrebbe
potuto compiere in qualsiasi caso una violazione dell'obbligo d'informare, e di
conseguenza una violazione sussisterebbe semmai solo, e non prima, a decorrere
dal mese di gennaio - febbraio 1999, dopo aver concesso all'assicurata un lasso
di tempo ragionevole per informare l'amministrazione.
-
Qualora, per
denegata ipotesi, dovesse essere deciso da codesta lodevole Corte un obbligo di
restituzione, ___________ domanda che il presente incarto sia retrocesso alla
Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché quest'ultima statuisca
sulla domanda di condono, inoltrata cautelativamente dal marito della
ricorrente alfine di salvaguardare il termine per l'inoltro di detta
domanda." (Doc. _)
1.4. Con risposta
1° ottobre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:
"
(…)
Con istanza del 9 marzo 1998, pervenuta alla Cassa il 20 marzo
1998, il marito della ricorrente richiedeva gli assegni integrativi. Nel
calcolo che aveva determinato il diritto ad un assegno integrativo di fr.
1'075.- mensili a contare dal 1. marzo 1998 (successivamente aumentato a fr.
1'110.- dal 1. gennaio 1999), la Cassa computò la mezza rendita AI percepita dal
signor _________ (fr. 17'448.- all'anno).
La relativa decisione fu intimata il 12 agosto 1998. AI momento
dell'allestimento della domanda di assegno integrativo la signora __________
non percepiva alcuna rendita AI, tuttavia era in attesa della definizione di un
eventuale diritto a tale prestazione.
Dalla documentazione agli atti dell'incarto AI risulta che in data
2 giugno 1998 alla signora fu inviata una proposta di decisione, seguita in
data 24 giugno 1998 da una decisione. Tale decisione comportava il
riconoscimento retroattivo al 1. marzo 1996 di ¼ di rendita AI.
La situazione era pertanto cambiata in rapporto a quanto
conosciuto dalla nostra Cassa e la ricorrente non lo comunicò.
Si fa osservare che la notifica della decisione dell'assegno integrativo
fu successiva alla deliberazione di rendita AI, più precisamente fu intimata il
12 agosto 1998. Era quindi preciso dovere della ricorrente informare la Cassa,
ciò avrebbe consentito una compensazione della prestazione fra l'assicurazione
invalidità e la Cassa cantonale per gli assegni familiari al momento della
notifica effettiva di rendita effettuata in data 4 dicembre 1998. Vi è di più,
in data 9 luglio 1999, l'Ufficio AI, a seguito di ricorso, riconosceva al
marito della ricorrente una rendita intera a contare dal 1. marzo 1996
modificando ulteriormente le entrate del nucleo familiare. Anche di questa
importante modifica non si ebbe notizia.
Non corrispondono minimamente alla realtà le argomentazioni
ricorsuali secondo le quali il servizio delle prestazioni complementari è
competente, giusta l'articolo 24 cpv. 1 lett. f) LAF, a definire il diritto
all'assegno integrativo. Tale compito è assegnato alla Cassa cantonale per gli
assegni familiari che nulla ha a che vedere con la Cassa cantonale di compensazione.
In ogni caso la richiesta di prestazione complementare è del gennaio 2001
quindi posteriore al periodo in cui si è materializzato l'indebito (1. marzo
1998130 novembre 2000).
Da quanto precede si evince la totale liceità dell'ordine di
restituzione di fr. 36'280.La prescrizione non è assolutamente data perché la
Cassa solo nel novembre 2000 venne a conoscenza delle modifiche relative
all'assicurazione invalidità." (Doc. _)
1.5. Il 18
ottobre 2001 l'avv. __________ ha precisato:
"
(…)
Con la presente vi comunico che attualmente la mia cliente si
trova ancora all'estero, e di conseguenza posso trasmettervi unicamente la
decisione di assegno di famiglia emessa il 12.08.1998, da cui si evince fra
l'altro la dicitura "Servizio prestazioni complementari e assegni
familiari" come pure la decisione concernente la richiesta di una
prestazione complementare resa il 1.07.1998, firmata pure dal Capo servizio PC
e AF.
Detti documenti permettono di desumere che, dal profilo
organizzativo e funzionale, le prestazioni complementari e gli assegni
familiari formano un tutt'uno.
Considerato che le decisioni d'aumento della rendita AI erano
state notificate al Signor _________, funzionario competente presso il Servizio
PC, si ribadisce pertanto che pure il Servizio AF era a conoscenza di detto
aumento.
Non appena la mia cliente sarà rientrata in Svizzera e avrò potuto
conferire con lei, provvederò `a fornire a codesto lodevole
Tribunale altri documenti suffraganti detto elemento. (…)" (Doc. _).
1.6. La Cassa, con
scritto 9 novembre 2001, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da
aggiungere alla risposta di causa (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la restituzione alla Cassa, da parte di ___________, di fr.
36'280.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 1998
al 30 novembre 2000.
L'art. 24
LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto
all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia
del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i
genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha
diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 27 LAF
"
1 L'importo
dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi
alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso
l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali
l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno
integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo
mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF
"
Per l’accertamento ed il calcolo sono
applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Il reddito del
lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale
reddito nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia
è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono
prese in considerazioni nel calcolo.”
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 Reg.LAF).
2.2. Per l’art.
29 LAF
"
1 L'assegno
integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento
del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.
2 Il regolamento disciplina i particolari.
3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di
revisione è stata inoltrata.
4 La riduzione o la soppressione interviene:
a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo
giorno del mese successivo la notifica della decisione;
b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."
In
proposito l’art. 35 RegLAF precisa che
"
1 Per
cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella
comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.
2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento
importante del reddito disponibile dei genitori.
3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso
provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."
Secondo
l’art. 36 RegLAF inoltre
"
L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi
momento se non sono più adempiute le condizioni legali."
2.3. Secondo
l’art. 41 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario sono
tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la
Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto
all'assegno."
In
proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che
"
Il titolare del diritto o il beneficiario
informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni
cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:
a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare
del diritto o del beneficiario;
b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto
o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."
Anche
secondo l'art. 42 LAF
"
Il titolare del diritto o il beneficiario e i
loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e
comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono
tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli
assegni ed al pagamento dei contributi."
2.4. Per quanto
riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che
"
1
L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.
3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in
tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo
grave."
Dal
tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata
analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni
complementari (Messaggio p. 54).
Per
l’art. 76 RegLAF:
"
1 In caso di
violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del
beneficiario dell'assegno.
2 La richiesta
di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari.
3 La richiesta
è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di ordine di restituzione della Cassa."
Secondo
l’art. 47 LAF, infine,
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI."
2.5. Secondo la
giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile
anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47
LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione
processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi
o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.
Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).
2.6. A
motivazione dell'ordine di restituzione la Cassa sostiene che l'assicurata non
ha notificato tempestivamente di essere stata posta al beneficio di una rendita
AI con effetto dal 1° marzo 1996 (cfr. consid. 1.2.).
La
ricorrente per contro asserisce in primo luogo che il diritto di esigere la
restituzione degli assegni è comunque perento. La Cassa avrebbe infatti saputo
dell'erogazione delle rendite AI all'assicurata alla fine del mese di dicembre
1998, visto che la decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998 con la quale è stata
assegnata all'assicurata una rendita AI e il provvedimento del 9 luglio 1999
che ha corretto l'importo di questa prestazione assicurativa sono stati
trasmessi anche al Servizio delle prestazioni complementari, il quale
costituisce un tutt'uno con la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr.
consid. 1.3.; 1.5.).
In
secondo luogo l'assicurata ha dichiarato che in ogni caso, prima
dell'emanazione della decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998, non avrebbe
potuto violare l'obbligo di informazione, in quanto non era al corrente
dell'importo che avrebbe percepito (cfr. consid. 1.3.).
Preliminarmente
va rilevato che ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAF il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto
conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento
dell'assegno (cfr. consid. 2.4.).
La Cassa
e il Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi
fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona. Tuttavia,
gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.
Giusta
l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il
pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.
L'art. 70
Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il
diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale
obbligo è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli
assegni familiari emanate dalla medesima.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998
nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad
un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di
conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce
in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse
essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto
all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,
quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a
dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata
dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno
1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero
casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere
dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso
organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)
Pertanto
nel caso di specie è ininfluente che il Servizio delle PC abbia ricevuto le
decisioni emanate dall'UAI già nel mese di dicembre 1998 e nel mese di luglio
1999, in quanto non era tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, né questa
doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio.
E' dunque
soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza
di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia, affinché
inizi a decorrere il termine di un anno della perenzione enunciata all'art. 44
cpv. 2 LAF.
Dagli
atti di causa risulta che la Cassa ha saputo che l'assicurata percepisce una
rendita AI nel novembre 2000 in occasione del riesame degli assegni
integrativi.
Di
conseguenza allorché la Cassa, il 26 luglio 2001, ha emesso l'ordine di
restituzione, il relativo diritto non era ancora perento.
2.7. Nell'evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che con decisione 4 dicembre
1998 all'assicurata è stata attribuita una rendita AI con effetto dal 1° marzo
1996 di fr. 578.-- fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 593.-- dal 1° gennaio 1997
(cfr. doc. _). Alla ricorrente sono state così versate pure delle prestazioni
arretrate per il periodo dal 1° marzo 1996 al 30 novembre 1998.
Inoltre
il 9 luglio 1999 l'UAI ha emanato un ulteriore provvedimento che ha sostituito
la decisione del 4 dicembre 1998, con il quale, a seguito dell'aumento del
grado di invalidità del marito, è stata assegnata alla ricorrente una rendita
AI, sempre a decorrere dal 1° marzo 1996, di fr. 1'156 fino al 31 dicembre 1996
e di fr. 1'186.-- dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _).
All'insorgente
sono state anche attribuite delle rendite completive per figli che aggiunte a
quelle completive relative al marito, anch'egli beneficiario di una rendita AI
dal 1° marzo 1996 (cfr. decisione UAI 1° luglio 1997; doc. _ agli atti
dell'amministrazione), ammontavano per il 1998 a fr. 948.-- per ciascuna figlia
(cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Gli
importi delle rendite AI e di quelle completive sono stati adeguati per l'anno
1999, rispettivamente a fr. 1'197.-- e a fr. 958.-- (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
E'
pacifico pertanto che, avendo ricevuto delle rendite AI a favore della
ricorrente e delle prestazioni a titolo retroattivo, sempre da parte
dell'assicurazione invalidità, relative al medesimo periodo in cui l'assicurata
ha beneficiato di assegni di famiglia, le entrate della famiglia __________
erano, dal 1° marzo 1998, superiori a quelle effettivamente computate nel
calcolo degli assegni di famiglia, dove, oltre ad altri elementi di reddito
rimasti invariati, erano state solamente conteggiate le rendite AI versate a
favore del marito (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Di
conseguenza, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito
disponibile dell'assicurata (cfr. art. 59 e 35 Reg.LAF), il calcolo
dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
L'assicurata,
come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), sostiene che prima della notifica della
decisione dell'UAI del 4 dicembre 1998 non poteva comunicare il percepimento
della rendita AI alla Cassa, poiché non ne era a conoscenza.
La Cassa
ha tuttavia affermato che l'insorgente già il 2 giugno 1998 aveva ricevuto una
proposta di decisione da parte dell'UAI e che il 24 giugno 1998 è stata
trasmessa all'assicurata una decisione da parte dell'UAI (cfr. consid. 1.4.).
Al
riguardo il TCA osserva che nella fattispecie è irrilevante sapere se
effettivamente l'assicurata già dal mese di giugno 1998 era al corrente del suo
diritto di percepire una rendita AI e del relativo ammontare, poiché
nell'ambito della procedura di restituzione devono comunque essere restituite
quelle prestazioni alle quali oggettivamente un assicurato non aveva diritto
(cfr. consid. 2.5.).
La
questione sollevata dall'insorgente concernente il fatto che essa ha saputo di
avere diritto a una rendita AI e la relativa entità unicamente dal mese di
dicembre 1998 riguarda piuttosto la sua buona fede, presupposto, unitamente
all'onere troppo grave, del condono (cfr. consid. 2.4.; STCA del 9 ottobre 2001
nella causa M.M., inc. 39.20001.00016). Tuttavia è giustificato pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, visto che unicamente in tal caso l'obbligo è
stabilito definitivamente.
In simili
condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli
assegni integrativi che le sono stati erogati. Essi vanno così restituiti.
2.8. Occorre ora
stabilire se l'importo richiesto in restituzione è corretto.
Secondo
l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al
calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1
LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono
determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo
stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la
prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare
ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se
nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell'assicurato.
Giusta il
cpv. 3 dell'art. 23 OPC il calcolo della prestazione complementare annua deve
tuttavia essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre
prestazioni periodiche correnti (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. d LPC; consid. 2.8.;
Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7003).
L'assicurata
dal mese di dicembre 1998, con effetto a partire dal 1° marzo 1996, ha percepito
delle rendite AI. A giusta ragione dunque la Cassa nei nuovi conteggi ha
considerato per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1998 l'ammontare delle
prestazioni percepite durante il 1998 e per il periodo 1° gennaio 1999-30
novembre 2000 l'importo delle rendite versate dal 1° gennaio 1999 (per l'anno
2000 la somma è rimasta invariata, cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Emerge
dall'incarto che nel 1998 l'assicurata ha percepito una rendita AI di fr.
1'186.--. Anche al marito è stata versata una rendita del medesimo importo.
Alle due figlie invece è stata bonificata una rendita completiva di fr. 948.--
ciascuna (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente
quindi la famiglia ____________ ha beneficiato di un ammontare versatole
dall'assicurazione invalidità di fr. 4'268.-- mensili, corrispondenti a fr.
51'216.-- annui, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _ agli atti
dell'amministrazione).
Nel 1999
l'importo delle rendite AI spettanti all'assicurata e al coniuge è stato aumentato
a fr. 1'197.-- e a fr. 958.-- quello delle rendite completive per ciascuna
delle due figlie (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
La
ricorrente e la sua famiglia disponevano dunque di un reddito da rendite AI di
fr. 4'310.-- al mese, ovvero di fr. 51'720.-- annui. Questo importo è stato del
resto correttamente computato dalla Cassa nel nuovo calcolo dell'assegno
integrativo relativo al periodo 1° gennaio 1999-30 novembre 2000 (cfr. doc. _
agli atti dell'amministrazione).
I redditi
complessivi dell'assicurata sono di conseguenza più elevati del suo fabbisogno,
sia per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1998 (redditi di fr. 55'420.-- e
fabbisogno di
fr.
49'879.--), che per il periodo 1° gennaio 1999-30 novembre 2000 (redditi di fr.
55'924.-- e fabbisogno di fr. 50'304.--).
Per
questi due periodi dunque non sarebbero dovuti in ogni caso degli assegni
integrativi alla ricorrente.
Di
conseguenza l'ordine di restituzione emanato dalla Cassa non presta il fianco a
critiche nemmeno per quanto attiene alla sua quantificazione.
2.9. Alla luce di
tutto quanto precede, avendo l'assicurata percepito indebitamente gli assegni
integrativi erogatile e vista la correttezza dell'importo chiesto in
restituzione, il TCA deve confermare l'ordine di restituzione emesso il 26
luglio 2001.
Il
rappresentante di ____________ ha indicato che il marito dell'assicurata ha
inoltrato alla Cassa una domanda di condono a titolo cautelativo (cfr. consid.
1.3.).
Questa
circostanza non è stata contestata dall'amministrazione (cfr. consid. 1.4.),
per cui gli atti vanno trasmessi alla Cassa, affinché emani una decisione
formale in merito alla richiesta di condono della restituzione degli assegni
integrativi indebitamente percepiti dall'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca
sul condono della restituzione degli assegni integrativi percepiti
indebitamente dall'assicurata.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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