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39.2001.27 ΓÇó Appeal struck off as moot after reconsideration
39.2001.27Übriges Gericht23.03.2001Dismissed
The cantonal insurance court dealt with an appeal against a family-allowance decision. The respondent fund informed the court that it had issued two new decisions on 13 March 2001 fully granting the appeal's requests and annulling the challenged decision. The appellant then withdrew the appeal. The president held that the matter had become moot and ordered the appeal struck from the docket, with no fees or costs.
Art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame dell'atto impugnato dall'autorità amministrativa fino all'invio della risposta; sopravvenuta carenza d'oggetto del ricorso. Se l'autorità intimata, prima della risposta, rivede integralmente la decisione impugnata accogliendo le conclusioni ricorsuali e il ricorrente ritira il gravame, la lite diviene priva d'oggetto e il ricorso va stralciato dai ruoli. In tale evenienza non si prelevano tasse né spese (consid. impliciti).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2001.27
Data decisione, Autorità: 23.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00027
dc/gm
Lugano 23 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 23 febbraio 2001 interposto da
__________,
contro
la decisione del 26 gennaio 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 marzo 2001 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente, con scritto 21 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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